Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2016
Istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge della Regione siciliana 8 maggio 2007, n. 13, ed in particolare l'art. 1, avente ad oggetto, fra le altre, disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti di importanza comunitaria (SIC) e in zone di protezione speciale (ZPS);
Visto il decreto direttoriale n. 834 del 5 ottobre 2007 del Servizio II VAS- IA dell'Assessorato del territorio e ambiente della Regione siciliana, di modifica del decreto direttoriale n. 572 del 3 luglio 2007, con il quale e' approvato, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, il Piano regolatore generale del comune di Pantelleria;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'art. 26, comma 4-septies, in base al quale si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione siciliana e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i parchi nazionali, e tra questi il Parco dell'isola di Pantelleria;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)»;
Vista la sentenza n. 12 del 14 gennaio 2009, con la quale la Corte costituzionale, in merito al giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Regione siciliana in data 24 gennaio 2008 avverso le previsioni dell'art. 26, comma 4-septies, della citata legge 29 novembre 2007, n. 222, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimita' costituzionale;
Visto il riconoscimento con il quale il 26 novembre 2014 l'UNESCO ha inserito «La pratica agricola tradizionale della coltivazione della "vite ad alberello" di Pantelleria» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanita', e considerate le componenti di salvaguardia del territorio e di conservazione e tutela ambientale sottese alle motivazioni di tale determinazione;
Vista la nota prot. 14520 del 15 ottobre 2014, con la quale il presidente pro tempore della Regione siciliana, richiamando la nota prot. 5090/GAB del 14 ottobre 2014, attestante l'avvenuto espletamento delle fasi istruttorie preliminari da parte dell'assessorato regionale territorio e ambiente, ha richiesto l'avvio di un tavolo istituzionale per la definizione dell'intesa di cui all'art. 2, comma 7, della richiamata legge n. 394 del 1991, e per la creazione del Parco nazionale di Pantelleria;
Vista la nota prot. 23155 del 6 novembre 2014, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condividendo l'interesse alla ripresa del procedimento istitutivo del Parco nazionale di Pantelleria, ha evidenziato al presidente pro tempore della Regione siciliana l'opportunita' di far precedere i lavori del sopra menzionato tavolo istituzionale da un tavolo tecnico sull'istruttoria definita nel 2010;
Considerato che il suddetto tavolo tecnico, a cui hanno partecipato, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il comune di Pantelleria, gli enti e le amministrazioni interessate al procedimento istitutivo, ha svolto una verifica della sopra richiamata istruttoria che ha consentito, confermando la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici, agricoli e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale, meritevoli di gradi di tutela differenziati, di pervenire alla definizione e alla condivisione dello schema di provvedimento istitutivo e di disciplina di tutela del Parco «Isola di Pantelleria», nonche' della relativa perimetrazione e zonazione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero medesimo la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, che ne definisce finalita' e ambito di applicazione;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale e' stabilito che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto, altresi', il comma 2 del richiamato art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con il quale e' stabilito che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati sentita la Conferenza unificata;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 2, comma 1;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, trasferendo a quest'ultimo, tra l'altro, le funzioni ed i compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» e' sostituita dalla denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
Vista la legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni;
Considerato che la Regione siciliana ha proposto, ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, la costituzione dei siti di importanza comunitaria, ITA010020 isola di Pantelleria - Area costiera, e ITA010019 isola di Pantelleria - Montagna grande, e ha designato, ai sensi della direttiva «Uccelli» 79/409/CEE, la zona di protezione speciale ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante;
Visto il Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, approvato con decreto regionale n. 8102 del 12 dicembre 1997, come modificato con successivi decreti regionali del 26 luglio 2000 e dell'11 ottobre 2001;
Visto il decreto assessoriale della Regione siciliana 10 dicembre 1998, n. 741/44, che istituisce la Riserva regionale orientata «Isola di Pantelleria», nonche' il successivo D.A. del 30 ottobre 2001, di riperimetrazione della suddetta riserva, ed il D.A. 7 settembre 2001, di modifica del relativo regolamento;
Visto il decreto del dirigente generale dell'urbanistica DDG n. 384 del 17 maggio 2005, di approvazione del Piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio di Pantelleria, ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2015, con il quale sono stati designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i siti di importanza comunitaria ITA010020 Isola di Pantelleria - Area costiera e ITA010019 Isola di Pantelleria - Montagna grande, insistenti nel territorio della Regione siciliana;
Visto il favorevole parere del comune di Pantelleria sull'istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», reso in data 7 giugno 2016;
Acquisita l'intesa con la Regione siciliana sull'istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», espressa con deliberazione della giunta regionale n. 206 del 7 giugno 2016;
Acquisito l'avviso favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 9 giugno 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1

1. E' istituito il Parco nazionale «Isola di Pantelleria».
2. E' istituito, altresi', l'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria», con personalita' di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:10.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in copia conforme presso la Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio ed ambiente, Dipartimento ambiente, e nella sede dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria».
4. Il territorio gia' incluso nella Riserva naturale orientata regionale Isola di Pantelleria e' ricompreso nel Parco nazionale «Isola di Pantelleria» ed e' quindi sottoposto alla gestione dell'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria» di cui al precedente comma 2 e alla disciplina di tutela allegata al presente decreto. La Regione siciliana provvede con proprio provvedimento alla soppressione della riserva naturale orientata regionale Isola di Pantelleria.
5. L'Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria», regolato dalle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, trova collocazione nella tabella IV allegata alla medesima norma, concernente gli enti preposti a servizio di pubblico interesse.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nel territorio del Parco si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'«Allegato A» al presente decreto. Il Piano del Parco tiene conto di quanto stabilito nel presente decreto, nell'ambito dei compiti e dei fini assegnati dalla medesima legge.
7. La pianta organica dell'Ente Parco e' determinata e approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


 
Allegato A

Disciplina di tutela del Parco nazionale «Isola di Pantelleria»
Art. 1.
Zonazione interna

1. Il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria», cosi' come delimitato nella cartografia allegata, e' suddiviso nelle seguenti zone:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.


 
Art. 2

1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9 della richiamata legge n. 394 del 1991 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73.
3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il consiglio direttivo dell'Ente Parco individua all'interno del territorio del parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso.
4. L'Ente Parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di risorse strumentali ed umane messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione siciliana, dalla provincia e dal comune del territorio del parco, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e con le modalita' definite dai competenti organismi deliberativi dell'Ente Parco.


 

Art. 2.
Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali;
b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilita' ambientale;
d) la promozione di attivita' di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonche' di attivita' ricreative compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei dammusi, dei centri e dei nuclei abitati rurali e costieri;
g) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attivita' connesse alle caratteristiche geomorfologiche dell'isola, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.


 
Art. 3

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato a favore dell'Ente Parco sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


 

Art. 3.
Divieti generali

1. Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale «Isola di Pantelleria»:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonche' l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita' di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco;
f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8;
g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attivita' agro-silvo-pastorali;
m) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche, nonche' le tradizionali recinzioni dei fondi rustici - muretti a secco, giardini panteschi, stenditoi ed aire - realizzati con materiali tradizionali;
n) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;
o) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumita', e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera c);
p) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei «dammusi», manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dall'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dall'art. 44 della Norme tecniche di attuazione del P.T.P.; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del «dammuso» e' condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.


 
Art. 4

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente Parco di cui all'art. 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all'«Allegato A» al presente decreto e le autorizzazioni necessarie per tutte le attivita' che rivestono carattere di urgenza vengono rilasciate dalla Regione siciliana - Assessorato regionale territorio e ambiente, che vi provvede con un commissario ad acta, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


 

Art. 4.
Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti;
b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attivita' di rilevante interesse pubblico;
d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
e) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b);
f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015;
g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.


 
Art. 5

1. Fermo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4, l'Ente Parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, del comune di Pantelleria, nonche' degli uffici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Corpo forestale della Regione siciliana per tutte le attivita' che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'«Allegato A».
2. La prosecuzione dei lavori silvo-colturali condotti sul demanio forestale gestito dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e' consentita dall'Ente Parco, fermo rimanendo il rispetto di eventuali prescrizioni e limitazioni dallo stesso Ente indicate, nel rispetto della convenzione stipulata tra il comune di Pantelleria e il Dipartimento regionale per l'affidamento in gestione dei terreni di proprieta' del comune. In ogni caso, tali attivita' non devono comportare oneri di nessuna natura a carico dell'Ente Parco.
3. I beni patrimoniali della Regione siciliana, nonche' degli enti locali, sono concessi in uso all'Ente Parco previo accordo.


 

Art. 5.
Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015.


 
Art. 6

1. Al fine di favorire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo dell'attivita' agricola tradizionale, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, sono attivate opportune forme di incentivazione attraverso la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, cosi' come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e in coordinamento con gli articoli 24 e 25 della legge regionale siciliana 6 maggio 1998, n. 81, e successive modificazioni.
2. A tal fine l'Ente Parco, entro 60 giorni dalla costituzione dei propri organi, puo' provvedere a trasmettere alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis della richiamata legge n. 394 del 1991, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, entro i successivi cinque anni.


 

Art. 6.
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonche' ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).
2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:
a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le loro eventuali varianti, totali o parziali;
b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
c) le opere di mobilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonche' le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonche' i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
d) i piani forestali;
e) i piani di miglioramento fondiario.
3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357.
4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.


 
Art. 7

1. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nel suo territorio, l'Ente Parco puo' concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualita' e che sono coerenti con le finalita' istitutive del parco.


 

Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonche' quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione sulla vetta della Montagna Grande e su altri siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco.
d) le opere per la valorizzazione delle emergenze vulcaniche e l'utilizzazione delle fonti di energia endogene.
2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attivita' agricola, purche' la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelati, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei soli «dammusi» esistenti. Tali ampliamenti, in coerenza con il Piano territoriale paesistico vigente, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo, non devono comunque eccedere i cinque metri quadri di superficie utile, e sono in ogni caso esclusi nelle aree delle fasce di rispetto del Lago di Venere e dell'ambito costiero. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.


 
Art. 8

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio 3051


 

Art. 8.
Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche' di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonche' gli impianti per l'uso delle fonti di energia sostenibile provenienti dal sottosuolo;
Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco.
c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001.
Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;
e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e con le limitazioni di cui ai decreti direttoriali regionali n. 834/2007 e n. 572/2007 di approvazione del Piano regolatore generale di Pantelleria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.


 

Art. 9.
Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, Cave del Gelkamar, individuate nel Piano regolatore generale di Pantelleria, ancorche' non rappresentate nella cartografia del Parco allegata al decreto istitutivo. Vi appartengono i Centri rurali e i Nuclei, come definiti dagli articoli 42 e 43 del Piano territoriale paesistico, e i Borghi costieri. Sono altresi' incluse in zona 3 le aree delle infrastrutture portuali di Scauri e le caratteristiche infrastrutturazioni turistiche dei borghi costieri. La realizzazione degli interventi previsti nelle suddette zone avviene previa elaborazione e approvazione dei relativi piani attuativi di settore portuale e turistico.
2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.
3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita' del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.


 

Art. 10.
Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformita' al decreto istitutivo del Parco e alla disciplina del Piano territoriale paesistico, sostituendo quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto stabilito dalla legge Regionale n. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni, assumendo altresi' le determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, secondo la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13. A tal fine, l'Ente Parco puo' avvalersi di un apposito comitato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 394/1991.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessita' di istruttoria.


 

Art. 11.
Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto e' affidata al Corpo forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonche' all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.


 

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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