Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2016 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DECRETO 4 ottobre 2016
Adozione del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la delibera in data 26 settembre 2016, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la riforma del regolamento interno del Consiglio;

Decreta
l'adozione del seguente regolamento interno:

Art. 1
Insediamento del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Superiore convoca il Consiglio per la seduta di insediamento, che ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.
2. Nella stessa seduta il Presidente nomina una Commissione composta da tre membri, un magistrato di Corte di cassazione, uno di merito e uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente, e fissa la data della successiva seduta, nella quale la Commissione e' chiamata a riferire sulla verifica delle elezioni dei componenti del Consiglio.
3. I componenti elettivi acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti e i doveri inerenti alle loro funzioni con la seduta di insediamento, a condizione che la verifica dei titoli, effettuata ai sensi dell'art. 2, si sia risolta positivamente.


 
Art. 2
Verifica delle elezioni del Consiglio

1. La Commissione indicata nell'art. 1 riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggibilita' dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilita' da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonche' sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.
2. In ogni caso, sulle proposte avanzate dalla Commissione delibera il Consiglio.


 
Art. 3
Elezione del Vicepresidente

1. Subito dopo aver deliberato sulla verifica prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclamato eletto colui che ha raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione e, se necessario, a una terza votazione, nella quale e' proclamato eletto colui che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti nella terza votazione, si procede a votazione di ballottaggio tra i componenti che hanno riportato il maggior numero di voti, ed e' proclamato eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' anche in esito alla votazione di ballottaggio, prevale il piu' anziano di eta'.


 
Art. 4

Elezione dei componenti della Sezione disciplinare. Presidenza della
Sezione

1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di sei componenti effettivi e di dieci componenti supplenti della Sezione disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; tre componenti eletti dal Parlamento.
2. Nel caso in cui il Vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possono, per qualsiasi causa, presiedere la Sezione disciplinare, la presidenza e' assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento piu' anziano per data di elezione e, a parita' di data di elezione, a quello che abbia riportato piu' voti; nel caso di parita' di voti, dal piu' anziano di eta'.
3. Il Presidente della Sezione, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti, in caso di assenza o impedimento, dei componenti effettivi per qualsiasi causa, anche connessa agli impegni di questi ultimi nello svolgimento delle altre funzioni all'interno del Consiglio. Il decreto e le sue eventuali variazioni successive sono comunicate al Consiglio per la presa d'atto.


 
Art. 5
Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, nel rispetto delle competenze decisionali del Consiglio, esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento, nonche' quelle delegategli dal Presidente, che puo' demandargli anche la convocazione delle sedute.


 
Art. 6
Supplenza del Vicepresidente
nella presidenza delle sedute del Consiglio

1. Quando, nel corso di una seduta del Consiglio cui non prenda parte il Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta deve proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, e' assunta dal componente eletto dal Parlamento piu' anziano per data di elezione e, a parita' di data, da quello che ha conseguito piu' voti; in caso di parita' di voti, dal piu' anziano di eta'.
2. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, allorche', dopo la convocazione della seduta, questi ultimi ne hanno fatto pervenire comunicazione alla segreteria del Consiglio.


 
Art. 7
Riunioni del Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza delibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impossibilita' di sua convocazione, provvede, per gli affari di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente, sentiti i due Presidenti magistrati, piu' anziani in ruolo, delle Commissioni permanenti.
2. Delle riunioni del Comitato di presidenza e' redatto verbale che viene comunicato settimanalmente ai componenti del Consiglio. In ogni caso, il Vicepresidente informa con tempestivita' il Consiglio delle piu' rilevanti determinazioni, dandone comunicazione nella seduta immediatamente successiva. Ciascun componente ha facolta', entro cinque giorni dalla comunicazione del relativo verbale, di chiedere al Comitato di presidenza il rilascio di un'esplicitazione motivazionale su una o piu' deliberazioni del medesimo.
3. Alle riunioni del Comitato di presidenza, per l'esame di specifiche pratiche, possono richiedere di partecipare, senza prendere parte alle deliberazioni, uno o piu' Presidenti di Commissione ovvero, in casi particolari, uno o piu' componenti del Consiglio. A tal fine l'ordine del giorno del Comitato di presidenza viene comunicato ai componenti del Consiglio, salvo che non sia necessario deliberare in via d'urgenza.
4. Il Vicepresidente regola, in conformita' delle deliberazioni del Comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.


 
Art. 8
Attribuzioni del Comitato di presidenza
e riesame delle sue deliberazioni

1. Il Comitato di presidenza promuove le attivita' del Consiglio e da' attuazione alle relative decisioni, provvedendo alla gestione delle spese ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
2. Il Comitato di presidenza svolge le proprie funzioni nel rispetto delle competenze delle Commissioni e del Consiglio.
3. Le deliberazioni del Comitato di presidenza sono adottate tempestivamente e comunque entro il termine di un mese dall'inizio dell'esame di ciascuna richiesta, ricorso, rapporto o esposto. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, almeno un quarto dei componenti elettivi puo' avanzare istanza al Comitato di presidenza affinche' provveda al riesame di una o piu' deliberazioni. Su tale istanza il Comitato delibera con provvedimento motivato.


 
Art. 9
Verifica successiva per situazioni sopravvenute

1. Se, dopo la verifica effettuata ai sensi dell'art. 2, si deve provvedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla stessa verifica, nonche' alla proclamazione, se si tratta di componente eletto dai magistrati, su relazione della Commissione prevista dall'art. 1, comma 2. Analogamente provvede se sopravvengono motivi di incompatibilita' previsti e regolati dall'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonche' dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
2. Nei casi previsti dall'art. 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il Consiglio delibera in ordine alla declaratoria di sospensione o di decadenza sulla base di una relazione del Comitato di presidenza.


 
Art. 10
Prerogative dei componenti del Consiglio
e ordine delle precedenze. Assistenti di studio

1. I componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni in condizione di parita'.
2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il Vicepresidente e, quindi, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di eta'.
3. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio indicati negli atti, nelle sedute del Consiglio e in ogni circostanza in cui venga osservato un ordine di precedenza.
4. Ciascun componente del Consiglio si puo' avvalere, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, e nel rispetto del limite numerico fissato da tale disposizione, di un assistente di studio non magistrato, scelto tra gli abilitati all'esercizio della professione di avvocato ovvero tra i laureati in giurisprudenza che posseggono il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o il diploma di specializzazione per le professioni legali. Il regolamento di amministrazione e contabilita' ne disciplina lo stato giuridico, nonche' gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico, prevedendone l'alternativita' con la designazione, da parte del medesimo Consigliere, di personale fiduciario con mansioni di segreteria non appartenente ai ruoli del Consiglio. L'incarico di assistente di studio puo' essere ricoperto anche da dipendenti dell'amministrazione dello Stato che sono in possesso dei medesimi requisiti innanzi elencati, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 37 del 2000, e dalle relative delibere consiliari di attuazione.
5. L'incarico di cui al comma 4 puo' essere affidato anche a personale di ruolo del Consiglio che e' in possesso degli stessi requisiti nel rispetto delle forme e delle condizioni previste dal regolamento di disciplina del personale.


 
Art. 11
Segretario generale

1. Il magistrato, che ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dirige la segreteria, assume le funzioni di Segretario generale con le seguenti attribuzioni:
a) assiste il Vicepresidente e il Comitato di presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio;
b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le Segreterie generali della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nonche' con gli analoghi uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli altri organi di rilevanza costituzionale e della pubblica amministrazione;
c) istruisce le pratiche per l'adozione da parte del Comitato di presidenza di provvedimenti attinenti l'amministrazione del Consiglio;
d) assiste alle riunioni del Comitato di presidenza e ne redige il verbale; provvede alla conservazione degli atti; cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
e) coordina l'attivita' dei magistrati addetti alla segreteria;
f) assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici e sovraintende al personale addetto al Consiglio;
g) adempie a ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o che gli sia affidato dal Vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dal Consiglio.
2. Nello svolgimento dei predetti compiti il Segretario generale si avvale di apposita segreteria ed e' coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un magistrato di merito che assume l'incarico di Vice segretario generale. Il Segretario generale, previa comunicazione al Comitato di presidenza, puo' delegare al Vice segretario generale il compimento di determinati atti o la cura di procedimenti o settori di attivita' rientranti nelle proprie attribuzioni, fermo restando il potere di direzione e coordinamento spettantegli; la delega puo' essere revocata con le stesse modalita' con cui e' conferita. Successivamente all'emanazione, i provvedimenti di delega o di revoca sono comunicati al Consiglio da parte dal Comitato di presidenza.
3. La nomina del Segretario generale e quella del Vice segretario generale sono deliberate dal Consiglio, a seguito di interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio, su proposta del Comitato di presidenza, che acquisisce sulla medesima l'intesa della Terza commissione, previa audizione dei candidati da parte di quest'ultima.
4. Gli incarichi di Segretario generale e di Vice segretario generale sono soggetti a conferma dopo tre anni dall'assunzione, se conferiti nel corso della consiliatura precedente rispetto a quella in cui scade detto termine e purche' sia trascorso almeno un anno dall'inizio della nuova consiliatura.


 
Art. 12
Magistrati addetti alla segreteria. Nomina dei magistrati addetti
alla segreteria e all'Ufficio studi e documentazione

1. I magistrati che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono addetti alla segreteria, esercitano le seguenti funzioni, secondo la ripartizione dei settori di competenza determinata dal Comitato di presidenza e dal Segretario generale:
a) collaborano con il Segretario generale per assicurare il buon andamento delle segreterie delle Commissioni e degli altri settori della struttura consiliare a loro assegnati, sovrintendendo alle relative attivita' e all'organizzazione, nonche' curando l'attuazione delle direttive emanate dal Comitato di presidenza e dal Segretario generale;
b) collaborano con il Presidente della Commissione alla quale sono assegnati, lo assistono nell'attivita' organizzativa e nello svolgimento dei lavori e curano l'attuazione delle sue direttive;
c) curano la preparazione delle singole pratiche secondo le direttive impartite dal Presidente della Commissione o dai relatori, ricercando i documenti, i precedenti e i contributi consiliari, dottrinali e giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; curano altresi' che sia compiuta la necessaria istruttoria;
d) assistono alle sedute della Commissione; a richiesta dei relatori, predispongono gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al Consiglio; provvedono, su disposizione del Presidente della Commissione, alla redazione del verbale, quando non e' possibile farvi luogo a norma dell'art. 13, lettera b);
e) assistono alle sedute del Consiglio e della Sezione disciplinare, sovrintendono alla stesura del verbale da parte dei funzionari e del resoconto da parte dei resocontisti;
f) svolgono, se richiesto dal Vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dai Presidenti delle Commissioni, attivita' di massimazione di precedenti, nonche' di ricerca di materiale d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'Ufficio studi e documentazione, quando non e' richiesta a quest'ultimo la predisposizione di relazioni o pareri; se addetti alla Sezione disciplinare, provvedono alla massimazione delle decisioni;
g) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza.
2. Le nomine dei magistrati addetti alla segreteria e all'Ufficio studi e documentazione sono deliberate dal Consiglio, a seguito di interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio, su proposta della Terza commissione d'intesa con il Comitato di presidenza, previa audizione dei candidati da parte della medesima Commissione.


 
Art. 13
Funzionari in servizio presso la segreteria

1. Sono attribuiti a funzionari in servizio presso la segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura i seguenti compiti:
a) direzione delle segreterie delle Commissioni, degli uffici amministrativi o dei servizi della struttura consiliare, secondo le direttive del Comitato di presidenza, della segreteria generale, dei Presidenti di Commissione e del Comitato per la biblioteca e l'archivio storico;
b) assistenza alle sedute delle Commissioni, della Sezione disciplinare, nonche' redazione dei relativi verbali.


 
Art. 14
Ufficio studi e documentazione. Funzioni ed attivita'

1. L'Ufficio studi e documentazione svolge la propria attivita' nelle seguenti forme:
a) ricerca e raccolta sistematica di documentazione di interesse consiliare;
b) stesura di relazioni su richiesta delle Commissioni o del Consiglio, nonche' di relazioni e pareri su richiesta del Vicepresidente o del Comitato di presidenza;
c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;
d) assistenza ai Consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni.
2. L'Ufficio studi e documentazione cura la predisposizione e la raccolta della disciplina primaria e secondaria di interesse del Consiglio, da pubblicare sul sito internet e negli archivi documentali elettronici del Consiglio, e indica all'Ufficio per la comunicazione istituzionale le massime delle decisioni emesse dalla Sezione disciplinare, gli atti consiliari rilevanti, nonche' ulteriori provvedimenti o atti di interesse ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 35.


 
Art. 15
Ufficio studi e documentazione. Direzione

1. L'Ufficio studi e documentazione e' diretto da un componente del Consiglio, nominato dal Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, sentita la Sesta commissione.
2. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:
a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;
b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni piu' importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione;
c) predispone i turni di servizio.
3. La Sesta commissione sovraintende all'Ufficio studi e documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il Direttore.
4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.


 
Art. 16
Comitato per la biblioteca e per l'archivio storico

1. Il Comitato per la biblioteca e per l'archivio storico e' composto da due Consiglieri eletti dai magistrati e da un Consigliere eletto dal Parlamento. Uno dei tre componenti e' il Direttore dell'Ufficio studi e documentazione che ne fa parte di diritto. Il Comitato resta in carica per un anno.
2. Il Comitato vigila sulla biblioteca e sull'archivio storico del Consiglio e cura i rapporti e le collaborazioni con gli omologhi uffici ed enti istituiti presso gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, promuove le pubblicazioni scientifiche di interesse del Consiglio e dell'ordine giudiziario.
3. Il Comitato puo' avvalersi dell'Ufficio studi e documentazione e riferisce periodicamente all'Assemblea plenaria sulla propria attivita'.
4. L'Archivio storico conserva i documenti del Consiglio che vengono versati secondo una procedura stabilita con apposita delibera; preserva gli altri documenti acquisiti a norma del presente regolamento. Esso cura la redazione di inventari e di altri strumenti di consultazione; pubblica fonti e atti di particolare rilievo; collabora con gli altri servizi di documentazione per studi e pubblicazioni. L'Archivio storico cura altresi' la conservazione del materiale fotografico del Consiglio e puo' acquisire testimonianze audiovisive relative alla storia dell'ordine giudiziario.


 
Art. 17
Comitato per le pari opportunita' in magistratura

1. Il Comitato per le pari opportunita' in magistratura ha il compito di formulare, alle competenti Commissioni, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni positive.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Sesta commissione ed e' composto da:
a) due componenti del Consiglio;
b) sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro rappresentativita', da associazioni della magistratura;
c) due esperti designati dal comitato nazionale e dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Presidente e i componenti del Comitato restano in carica sino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.
4. Il Consiglio procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. Quando, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti di spettanza del Consiglio, le associazioni e le amministrazioni indicate al comma 2, lettere b) e c), non hanno provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto.


 
Art. 18
Struttura tecnica per l'organizzazione

1. La Struttura tecnica per l'organizzazione svolge i seguenti compiti:
a) acquisire e analizzare informazioni sui carichi di lavoro, sui flussi e sulle pendenze dei procedimenti e dei processi sia a livello nazionale sia provenienti dalle Commissioni flussi distrettuali, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei progetti di organizzazione degli uffici giudiziari e di effettuare adeguate comparazioni tra gli stessi;
b) promuovere il confronto e la diffusione delle buone prassi metodologiche e operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative;
c) favorire omogeneita' e qualita' delle attivita' e delle strumentazioni anche informatiche a livello nazionale;
d) fornire supporto al Consiglio sia per la verifica dei risultati operativi ottenuti attraverso le attivita' di indirizzo e di regolamentazione, sia per la definizione periodica del fabbisogno informativo e formativo in questo settore, sia per l'interscambio di dati con il Ministero della giustizia e le sue articolazioni;
e) offrire servizi di assistenza a specifiche richieste di intervento locale;
f) diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio a tutti i responsabili di riferimento a livello locale;
g) curare i rapporti con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari e, in particolare, con i rispettivi referenti distrettuali per l'informatica;
h) curare, su indicazione della Settima commissione, l'implementazione del portale unico istituzionale con apposite sezioni relative al processo civile telematico, al processo penale telematico e alle buone prassi di organizzazione.
2. La Struttura tecnica per l'organizzazione e' coordinata e diretta dalla Settima commissione e, nei casi e nei modi previsti dalla delibera di cui all'art. 19, comma 3, puo' avvalersi dell'Ufficio statistico. Essa e' presieduta dal Presidente della medesima Commissione ed e' composta da dieci magistrati individuati dal Consiglio, previo interpello, tra coloro che abbiano maturato esperienza in tema di organizzazione e informatizzazione degli uffici, di analisi dei flussi, di carichi di lavoro e di pendenze dei procedimenti e dei processi. L'incarico di componente ha durata triennale e puo' essere rinnovato, a richiesta, per non piu' di una volta, per la durata di un anno.
3. Con apposita delibera il Consiglio disciplina il funzionamento della Struttura tecnica per l'organizzazione, se del caso disponendo, per i suoi componenti, esoneri totali o parziali dalle funzioni giudiziarie.


 
Art. 19
Ufficio statistico

1. Il Consiglio si avvale di un Ufficio statistico con il compito di elaborare i dati statistici inerenti agli uffici giudiziari, ai magistrati e alle attivita' del Consiglio, assicurarne l'aggiornamento e garantirne l'uniformita', cosi' fornendo i supporti di conoscenza alle Commissioni e alle altre articolazioni consiliari.
2. L'Ufficio statistico opera sulla base di indirizzi e progetti di attivita', ricerca e rilievo deliberati dal Consiglio sulla base di proposte avanzate, con cadenza di regola annuale, dalla Settima commissione. Nella proposta di delibera sugli indirizzi di attivita' dell'Ufficio statistico, la Settima commissione tiene conto delle proposte e delle richieste formulate dalle altre Commissioni. La Settima commissione assicura altresi' il coordinamento delle attivita' dell'Ufficio statistico con quelle della Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia.
3. Un'apposita delibera del Consiglio disciplina il funzionamento e la dotazione dell'Ufficio statistico, determinandone altresi' il coordinamento dell'attivita' con le funzioni della Struttura tecnica per l'organizzazione.


 
Art. 20
Ufficio per la comunicazione istituzionale
e Ufficio stampa del Consiglio

1. Il Consiglio e' dotato di un Ufficio per la comunicazione istituzionale, la cui attivita' e' indirizzata ai mezzi di comunicazione e, ferme le prerogative del Vicepresidente e dei singoli Consiglieri, comprende la cura della comunicazione del Consiglio attraverso il portale unico istituzionale e, se del caso, gli altri mezzi di comunicazione telematica individuati con delibera adottata dall'Assemblea plenaria.
2. Tenuto conto della peculiare natura delle funzioni del Consiglio, all'Ufficio stampa sono assegnate le competenze previste dall'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'analitica previsione delle competenze, la dotazione e l'assetto organizzativo dell'Ufficio stampa ai sensi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 150 del 2000 ove compatibili, sono stabiliti da un'apposita delibera approvata dal Consiglio.
3. Il Consiglio, in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni e alla luce delle particolari esigenze connesse alle attivita' di informazione e comunicazione istituzionale svolte dai due Uffici disciplinati dal presente articolo, adotta una delibera recante le linee guida per il loro coordinamento e l'integrazione delle rispettive attivita'.


 
Art. 21
Ufficio relazioni internazionali

1. L'Ufficio relazioni internazionali, costituito da apposito personale amministrativo qualificato, assicura supporto e ausilio alle attivita' delle Commissioni competenti per le attivita' internazionali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti funzionali:
a) rapporti con gli organismi di governo autonomo della magistratura operanti negli altri Paesi e partecipazione alle attivita' delle Rete europea dei Consigli di giustizia;
b) studi di diritto comparato, con specifico riguardo all'ordinamento giudiziario, in coordinamento con l'Ufficio studi e documentazione;
c) formazione e aggiornamento professionale dei magistrati nella dimensione sovranazionale e dell'Unione europea, nonche' relativi rapporti con i Consigli di giustizia, con le Scuole della magistratura e con i Ministeri di giustizia;
d) partecipazione alle attivita' della Rete europea di formazione giudiziaria;
e) formazione culturale e professionale svolta secondo programmi adottati dalla Commissione europea e da altri organismi dell'Unione europea;
f) partecipazione del Consiglio a progetti e programmi europei e internazionali;
g) gestione della pubblicita' degli atti e degli eventi di rilievo internazionale sul portale unico istituzionale;
h) ricevimento di delegazioni straniere;
i) organizzazione di assemblee, conferenze, incontri di studio o seminari di interesse o con partecipazione internazionale;
l) partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali nei quali il Consiglio e' rappresentato;
m) relazioni internazionali comunque connesse con le funzioni istituzionali del Consiglio e con le materie di specifico interesse e competenza consiliare;
n) partecipazione dei Consiglieri agli incontri internazionali;
o) raccolta e catalogazione dei documenti e degli studi realizzati dal Consiglio nel settore internazionale.


 
Art. 22
Atti del Consiglio

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti indicati dall'art. 10, comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, su proposta della Commissione competente per materia.
2. Analogamente delibera sulla relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, su ogni altra richiesta del Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, nonche' sulle nomine delle commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami e su ogni altro atto devoluto dalla legge alla sua competenza.


 
Art. 23
Proposte e pareri

1. Sulle proposte e i pareri, previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della Sesta commissione o di altra Commissione, permanente o speciale, competente per materia.
2. In caso di urgenza, il Consiglio puo' deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o del relatore da questi nominato, e puo' demandare la stesura della motivazione allo stesso relatore, alla Commissione competente o ad apposito Comitato.
3. Ogni componente puo' richiedere al Comitato di presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati pareri e proposte; il Consiglio puo' deliberare direttamente sulla richiesta, oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla Commissione competente.
4. Le Commissioni, di propria iniziativa, hanno facolta' di richiedere al Comitato di presidenza l'assegnazione di una pratica, al fine di sottoporre al Consiglio relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.


 
Art. 24
Risoluzioni

1. Il Consiglio puo' adottare risoluzioni su quanto attiene all'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente puo' formularne richiesta al Comitato di presidenza, che l'assegna alla Commissione competente.
2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, ne e' data pubblicazione ai sensi dell'art. 35. Alle risoluzioni le Commissioni e tutte le articolazioni consiliari si attengono, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, sinche' non siano state modificate con successiva risoluzione.


 
Art. 25
Circolari e direttive. Criteri di buona redazione
degli atti consiliari

1. Le circolari e le direttive sono emanate, negli ambiti di competenza del Consiglio, dal Vicepresidente, in conformita' alla delibera del Consiglio, per dare esecuzione o interpretazione alla legge e ai regolamenti, nonche' per fornire criteri di orientamento sull'esercizio delle attribuzioni e della discrezionalita' del Consiglio.
2. Ogni atto approvato dal Consiglio risponde ai requisiti di omogeneita', semplicita' e chiarezza della sua formulazione; si ispira ai criteri di semplificazione e riordino in testi unici di tutta la disciplina relativa alle materie di competenza del Consiglio.


 
Art. 26
Deliberazioni delle Commissioni

1. Il Consiglio puo' assegnare alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte su affari puntuali e circoscritti, stabilendo che esse formulino propri indirizzi, per la cui definitiva approvazione delibera, comunque, l'Assemblea plenaria.
2. Le Commissioni, previa deliberazione del Consiglio che indica principi e criteri direttivi per esse vincolanti, possono adottare deliberazioni aventi a oggetto atti di mero indirizzo su attivita' di loro competenza. Tali deliberazioni sono depositate presso la segreteria generale secondo le forme procedimentali previste dall'art. 36, comma 3. Esse diventano definitive se, entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito, non ne viene chiesta, anche da un solo consigliere, la rimessione all'Assemblea plenaria.
3. In ogni caso, quando reputa che la deliberazione, adottata dalla Commissione ai sensi del comma 2, non rispetta i limiti fissati dal Consiglio, il Vicepresidente inserisce d'ufficio la pratica all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria per l'adozione della determinazione finale.


 
Art. 27
Pubblicita' delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando sulle esigenze di pubblicita' prevalgono ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi, in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili, l'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa e' deliberata su proposta delle singole Commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera che esclude la pubblicita' e' adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione alla base della richiesta e con la maggioranza pari a due terzi dei voti validamente espressi.
3. L'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione, della trasmissione radiofonica o di ogni altra forma di pubblicita' contestuale in diretta.
4. Quando la seduta e' pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Vicepresidente determina le modalita' e le limitazioni d'accesso in conformita' alle indicazioni di massima del Consiglio.


 
Art. 28
Resocontazione dei lavori del Consiglio.
Comunicato di seduta dell'Assemblea plenaria

1. Quando le sedute sono pubbliche, dei lavori del Consiglio e' compilato, a cura della segreteria, il resoconto sommario contenente la sintesi degli interventi, le dichiarazioni di voto, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente, ove risultante secondo le disposizioni degli articoli 45 e seguenti. A conclusione di ogni seduta del Consiglio e' in ogni caso pubblicato il comunicato di seduta dell'Assemblea plenaria. Il resoconto sommario e' pubblicato in una apposita sezione del portale unico istituzionale dedicato ai lavori del Consiglio.
2. Il Consiglio, quando delibera che la seduta o parti di essa non siano pubbliche, puo' altresi' stabilire che il resoconto contenga esclusivamente la deliberazione adottata, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente, ove risultante secondo le disposizioni degli articoli 45 e seguenti.
3. Per la compilazione dei resoconti il Consiglio puo' fare ricorso a resocontisti, il cui regime di impiego e' disciplinato dal regolamento di amministrazione e contabilita'.


 
Art. 29
Pubblicita' delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
2. La Commissione puo' disporre, in via del tutto eccezionale, che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento di singole sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. Di tale determinazione viene data dalla Commissione comunicazione, prima di ogni seduta, al Comitato di presidenza.
3. Per la trattazione dinanzi alle Commissioni competenti delle pratiche riguardanti il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, ovvero l'assegnazione di piu' posti di un medesimo ufficio pubblicati con un unico bando, la pubblicita' di singole sedute e' disposta su richiesta anche solo di un terzo dei suoi componenti, fermi restando i presupposti previsti dal comma 2.
4. In ogni caso la pubblicita' delle sedute delle Commissioni e' preclusa nei casi previsti dall'art. 27, comma 2.


 
Art. 30

Riassunto dei lavori, processo verbale e resoconto sommario delle
sedute delle Commissioni

1. La Commissione provvede alla redazione e alla pubblicazione di un riassunto dei lavori, nonche' per le sedute svolte nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 26 e nelle altre ipotesi previste dal regolamento, del resoconto sommario nelle forme previste dall'art. 28. Si applica altresi' il regime di resocontazione previsto dall'art. 28, se a richiederlo e' l'unanimita' dei componenti la Commissione.
2. Il resoconto sommario delle sedute della Commissione competente per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e' pubblicato senza indugio in una apposita sezione del portale unico istituzionale del Consiglio.
3. Il processo verbale contiene l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.
4. Del processo verbale e' data lettura alla Commissione, che lo approva, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed e' firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.


 
Art. 31
Esame degli atti e dei fascicoli
da parte dei componenti del Consiglio

1. Ciascun componente del Consiglio ha facolta' di prendere visione e di ottenere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle Commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi a ogni pratica che vi sia iscritta, nonche' di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.
2. I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli e gli atti pervenuti alla Sezione disciplinare.
3. I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria della Sezione disciplinare, che ne prende nota.
4. Nel caso in cui la consultazione degli atti del procedimento disciplinare e' necessaria per la definizione di una specifica pratica, su richiesta di una Commissione o del Consiglio, gli atti possono essere esibiti dal segretario addetto alla Sezione disciplinare che partecipera' alla seduta della Commissione o del Consiglio conservando la disponibilita' del fascicolo. Sulla eventuale richiesta di rilascio di copia di tutti o di parte di tali atti decide il Vicepresidente in qualita' di Presidente della Sezione disciplinare.
5. Il Consiglio, su proposta della Settima commissione, approva, contestualmente al completamento del processo di aggiornamento tecnologico, un'apposita circolare per disciplinare le modalita' di accesso nella rete consiliare informatica e telematica.


 
Art. 32
Protocollo riservato

1. Il Comitato di presidenza puo' disporre l'annotazione nel protocollo riservato, tenuto in via informatica dalla segreteria generale, di atti o documenti riguardanti la sicurezza dei componenti del Consiglio, dei magistrati e degli uffici giudiziari.
2. Gli atti e i documenti annotati nel protocollo riservato restano segreti per la durata di dieci anni. Dopo la scadenza di tale termine, gli atti e i documenti transitano nell'archivio storico del Consiglio.
3. Ciascun componente puo' chiedere che l'annotazione venga trasferita dal protocollo riservato a quello ordinario qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 1. Sulla richiesta, acquisito il parere del Comitato di presidenza, decide la Commissione per il regolamento che accoglie la richiesta o la rigetta, confermando l'iscrizione nel protocollo riservato. In tale ultima ipotesi, i componenti della Commissione per il regolamento sono tenuti al segreto sugli atti e sulla documentazione esaminata.


 
Art. 33
Rilascio di copia degli atti

1. Tutti hanno diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari, anche adottate dalle Commissioni, ove siano assunte in seduta pubblica.
2. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
b) i documenti che riguardano la tutela dell'ordine pubblico, l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
c) i documenti che riguardano la sicurezza personale dei magistrati;
d) i documenti che riguardano la sfera sanitaria delle persone;
e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone;
f) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l'iscrizione dei ricorsi amministrativi, fatta eccezione per la fase pubblica dei procedimenti;
g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio.
3. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso e il rilascio di copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza e' necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui e' strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
4. La prevalenza dell'accesso difensivo sul diritto alla riservatezza e' verificata caso per caso e in concreto rispetto alle effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso.
5. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti definiti in Consiglio, sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, a richiesta di tutti i soggetti privati e pubblici, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione puo' essere negata, in relazione alle fattispecie di cui ai commi precedenti. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia stata disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro il diniego di autorizzazione, anche parziale, e' ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni.
6. Per i procedimenti non ancora definiti, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento, sono autorizzati dal Comitato di presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano strettamente necessari al richiedente per far valere propri diritti o interessi in giudizio nei limiti di cui ai commi precedenti. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni.
7. Sono consentiti agli interessati la visione e il rilascio di copia della relazione o del parere redatto dall'Ufficio studi e documentazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), a condizione che tali atti si inseriscano in un procedimento conclusosi con provvedimento definitivo del Consiglio o di una Commissione, che a quella relazione o a quel parere abbia fatto rinvio espresso. Sulla richiesta di accesso decide il Comitato di presidenza; contro il provvedimento motivato di diniego e' ammesso reclamo al Consiglio che delibera entro trenta giorni. In ogni caso resta sottratto all'accesso il parere reso dall'Ufficio Studi in relazione a un procedimento contenzioso o precontenzioso.
8. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.


 
Art. 34
Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', nonche' su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali e' stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa e' stata disposta. Non sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
2. Le Commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 33, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per i medesimi motivi, il Comitato di presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, puo' disporne la segretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.
3. La segretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla approvazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti.
4. I magistrati della segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.
5. I magistrati della segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni e sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.


 
Art. 35
Pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio e
disciplina della comunicazione con il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione e i Consigli giudiziari

1. Il Consiglio pubblica sul portale unico istituzionale le notizie sull'attivita' del Consiglio, secondo le direttive individuate con una specifica delibera. In particolare, viene curata la pubblicazione di tutti i resoconti sommari delle sedute del Consiglio, di quelli di cui all'art. 30 e delle delibere riguardanti:
a) le pubblicazioni per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari;
b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 22, 23 e 25;
c) le risoluzioni adottate ai sensi dell'art. 24;
d) gli altri atti e documenti di cui il regolamento dispone la pubblicazione.
2. Sul portale unico istituzionale possono essere pubblicati, su richiesta di ciascun componente, con le modalita' disciplinate dalla delibera di cui al comma 1, ulteriori atti o documenti, purche' non coperti da esigenze di segretezza o tutela della riservatezza, anche di terzi, e a condizione che non siano stati esaminati o non si siano formati nel corso di sedute segrete.
3. La richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dalla seduta cui si riferisce.
4. Ogni comunicazione con gli uffici giudiziari, con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e con i Consigli giudiziari viene effettuata mediante posta elettronica certificata.
5. Il Consiglio, mediante la Struttura tecnica per l'organizzazione, cura lo sviluppo e l'implementazione di efficaci forme dirette di comunicazione in rete con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari.


 
Art. 36
Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza
e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria

1. Gli interventi del Consiglio a tutela di singoli magistrati o dell'ordine giudiziario nel suo complesso hanno quale presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria.
2. Le richieste di intervento a tutela ai sensi del comma 1 sono trasmesse dal Comitato di presidenza alla Prima commissione, che procede alla verifica dei presupposti per l'avvio della relativa procedura. Quando la Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione e siano tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria, delibera l'apertura della pratica e procede all'istruttoria e alla formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio. La deliberazione di apertura della pratica e' assunta dalla maggioranza dei componenti la Commissione.
3. Se non viene disposta l'apertura della pratica, la Prima commissione ne propone l'archiviazione. La proposta e' depositata presso la segreteria generale del Consiglio e del deposito e' data tempestiva notizia al Presidente, nonche' a tutti i componenti del Consiglio mediante avviso al loro indirizzo di posta elettronica istituzionale. Decorsi dieci giorni dalla avvenuta comunicazione del deposito la proposta di archiviazione si intende definitivamente approvata.
4. Se entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito almeno la meta' dei componenti del Consiglio avanza richiesta di apertura della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima commissione per la trattazione e la formulazione della proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.


 
Art. 37
Procedura per il conferimento degli uffici direttivi. Voto palese per
il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione competente, anche su proposta del Presidente della Commissione nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, previa apposita deliberazione, indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede alla richiesta del concerto. Per la pubblicazione del resoconto sommario delle sedute della Commissione si applica l'art. 30, comma 2.
2. All'esito la Commissione riferisce al Consiglio, che delibera. Allo scopo di consentire la valutazione di uno o piu' aspiranti diversi da quelli considerati nella proposta o nelle proposte, ciascun componente che non fa parte della Commissione competente puo' chiedere, durante la seduta del Consiglio, il ritorno della pratica in Commissione. In ogni caso, se vi sono piu' richieste, le stesse vanno formulate in un unico contesto nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 46, commi 5 e 7.
3. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese. Tale disposizione si applica anche alle deliberazioni del Consiglio per il conferimento degli uffici semidirettivi.


 
Art. 38
Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La Commissione competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, pubblica il relativo bando sul portale unico istituzionale e ricorre alle ulteriori forme di pubblicita' atte a garantire la generalita' e tempestivita' dell'informazione.
2. La Commissione, trascorso un congruo termine dalla data di pubblicazione del bando, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio e a formulare la conseguente proposta.
3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, qualora essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.
4. Quando devono essere assegnati piu' posti di un medesimo ufficio contestualmente pubblicati con un unico bando, la proposta o le proposte della Commissione competente devono indicare i vincitori del concorso, stabilendone la posizione in graduatoria. Prima dell'inizio della discussione in Consiglio e' ammessa la presentazione di proposte motivate, in alternativa a quella o a quelle avanzate dalla Commissione, con la necessaria indicazione, per ciascuno dei nuovi magistrati individuati come vincitori del concorso, del nominativo dell'escluso dall'elenco della proposta originaria.
5. Il Consiglio procede sempre a votazione separata per ciascun posto secondo l'ordine formulato dalla proposta unica di Commissione, da quella che ha conseguito la maggioranza di voti validi in Commissione o, in caso di proposte della Commissione che hanno conseguito la parita' di voti, da quella presentata in Commissione cronologicamente per prima. Per i posti per i quali siano state presentate proposte alternative, si procede d'ufficio a votazione per ballottaggio secondo le modalita' previste dall'art. 47, comma 5.
6. La graduatoria dei magistrati assegnatari viene determinata all'esito delle votazioni di cui al comma 5. Quando, in esito alle deliberazioni del Consiglio, le assegnazioni dei posti risultano anche solo in parte difformi da quelle proposte dalla Commissione competente, il provvedimento finale e' trasmesso alla stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa motivazione. Il testo della deliberazione viene depositato presso la segreteria generale. Dell'avvenuto deposito viene data immediata comunicazione ai componenti del Consiglio i quali, nei sette giorni successivi, possono formulare osservazioni e chiedere che sul coordinamento della motivazione si pronunci il Consiglio; in assenza di tale richiesta, la deliberazione si intende definitivamente approvata. Il Consiglio, su proposta della Terza commissione, disciplina con apposita circolare le modalita' di attuazione del presente articolo.
7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente segnalare al Ministro della giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza.


 
Art. 39
Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Quando non sono state presentate istanze per l'assegnazione di un posto vacante, il Consiglio puo' designarvi d'ufficio un magistrato che ha manifestato il proprio consenso o, indipendentemente dal gradimento, un magistrato individuato secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.
2. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con un'apposita delibera del Consiglio.


 
Art. 40
Procedura per le modifiche del regolamento interno

1. Per le modifiche al regolamento interno, la Commissione competente formula le proposte e le trasmette al Comitato di presidenza affinche' le sottoponga al Presidente della Repubblica, in qualita' di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Quando, nel corso della discussione in Consiglio sono presentati emendamenti, la Commissione per il regolamento e' investita del compito di esaminarne il testo, per poi trasmetterli al Comitato di presidenza, perche' provveda ai sensi del comma 1.
3. Gli emendamenti e la proposta sono discussi e votati nella seconda seduta consiliare successiva a quella in cui ha avuto luogo la discussione di cui al comma 2.


 
Art. 41

Sessione sullo stato delle attivita' del Consiglio superiore della
magistratura. Relazione annuale

1. Il Consiglio, in sede di programmazione dei propri lavori, dedica annualmente una sessione all'esame dello stato delle sue attivita'.
2. La sessione annuale sullo stato delle attivita' del Consiglio si articola in una o piu' sedute, convocate dal Comitato di presidenza.
3. Nel corso dell'esame sullo stato delle sue attivita' il Consiglio procede:
a) all'esame dell'attivita' delle Commissioni, anche sulla base di specifiche relazioni, avuto riguardo, in particolare, ai tempi di definizione delle pratiche e all'andamento del contenzioso sulle relative delibere;
b) all'esame delle attivita' del Comitato per le pari opportunita' in magistratura e di ciascuna altra articolazione consiliare inclusi i gruppi di lavoro eventualmente istituiti;
c) all'esame delle problematiche attinenti all'organizzazione del Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie, ferme restando le disposizioni previste dal regolamento di disciplina del personale e dal regolamento di amministrazione e contabilita';
d) ad avanzare proposte concernenti il programma delle attivita' per il successivo anno, a delinearne l'articolazione in un calendario di massima, nonche' a individuare gli obiettivi di lavoro da perseguire in via prioritaria.
4. All'esito della sessione, il Consiglio puo' impartire direttive alle Commissioni ai sensi dell'art. 26, avanzare proposte di istituzione di Commissioni speciali ai sensi dell'art. 51, comma 4, e proporre modifiche alle attribuzioni delle Commissioni ai fini di quanto disposto dall'art. 52, comma 1.
5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato delle attivita' del Consiglio e le deliberazioni assunte dal Consiglio sono pubblicati sul portale unico istituzionale.
6. Presso la sede del Consiglio Superiore della Magistratura ha luogo annualmente una cerimonia in cui viene illustrata dal Vicepresidente una relazione sull'attivita' svolta dal Consiglio.


 
Art. 42
Procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di incompatibilita'
ambientale e funzionale

1. La procedura di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento d'ufficio e' regolata da una apposita circolare, approvata dal Consiglio su proposta dalla Prima commissione, con la quale vengono articolate le fasi separate di esame, improntandone lo svolgimento al criterio di efficienza e al rispetto dei principi del giusto procedimento.
2. Con la medesima circolare sono indicati i termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione e gli effetti della loro scadenza, nonche' il termine ultimo oltre il quale il Consiglio e' comunque chiamato a deliberare sulla proposta della Commissione.
3. La procedura di trasferimento di ufficio non puo' comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilita', nonche' in ogni caso in cui la situazione di incompatibilita' e' stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio.


 
Art. 43
Relazione sullo stato
dell'amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio puo' redigere una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia.
2. I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono individuati in base a una delibera del Consiglio su proposta della Sesta commissione. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla Commissione stessa, che ne presenta il testo al Comitato di presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti e al Ministro della giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima dell'inizio della discussione.
3. I gruppi di lavoro sono composti da non piu' di cinque componenti del Consiglio, uno dei quali e' nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio ed eventualmente da altri magistrati o esperti in materie giuridiche appositamente incaricati.
4. La relazione e' trasmessa al Ministro della giustizia e pubblicata sul portale unico istituzionale.


 
Art. 44
Conversione della risoluzione

1. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta il Consiglio, quando ne ricorrono i presupposti e il procedimento in corso puo' produrre gli effetti ulteriori di una diversa procedura consiliare, dispone la conversione della risoluzione e l'eventuale integrazione del provvedimento definitivo.
2. A seguito della disposta conversione, la trattazione della pratica e' comunque rinviata a una seduta successiva al fine di acquisire l'assenso del Presidente del Consiglio Superiore al relativo inserimento nell'ordine del giorno.


 
Art. 45
Votazioni

1. Le votazioni nelle sedute del Consiglio sono valide in presenza del numero legale previsto dall'art. 67.
2. I voti in Consiglio sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
3. Di regola, alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano.
4. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando ne avanzano richiesta tre componenti; se non si procede a scrutinio simultaneo, si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
5. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto in Consiglio soltanto per questioni concernenti persone, a richiesta di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda "SI" o "NO" alla proposta messa in votazione ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppongono almeno tre componenti, sulla modalita' di votazione delibera il Consiglio. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono, di regola, mediante procedimento elettronico senza registrazione del voto. Se l'esito della votazione a scrutinio segreto e' di parita' tra le proposte presentate e il Presidente della seduta ha partecipato alla votazione, egli ne dispone l'immediata ripetizione a scrutinio palese.
6. Sono inoltre effettuate a scrutinio segreto, a richiesta di sei componenti, le deliberazioni in Consiglio che attengono ai diritti inviolabili di cui agli articoli 13, 14, 15 e 24 della Costituzione.
7. Se viene sollevato incidente in ordine alla riferibilita' della votazione alle fattispecie indicate nei precedenti commi, la questione e' risolta dal Presidente della seduta sentita, ove lo creda, la Commissione per il regolamento del Consiglio.
8. Risulta approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. I componenti che si sono astenuti o hanno depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.
9. In Consiglio le votazioni per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, hanno luogo con sistema elettronico, quando lo dispone il Presidente della seduta o lo richiedono tre componenti. La votazione per alzata di mano puo' essere svolta con sistema elettronico per mera comodita' di computo. In tal caso non si procede comunque a registrazione dei nomi.
10. In caso di concorso tra diverse richieste concernenti le modalita' di votazione, si procede comunque a votazione per appello nominale con sistema elettronico, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 6.


 
Art. 46
Questioni incidentali

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena e' presentata, con precedenza su ogni altra votazione.
2. La questione preclusiva e' posta in votazione non appena e' presentata, con precedenza su ogni altra questione, esclusa la richiesta di rinvio. Agli effetti del presente articolo si intende per questione preclusiva quella con cui e' proposto che un determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su di esso non si abbia a deliberare per inammissibilita' o per altro specificato motivo. E' questione preclusiva anche quella con cui si propone di non aggiungere all'ordine del giorno della seduta l'argomento del quale si propone la trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 70, comma 3.
3. Immediatamente dopo la questione preclusiva e' posta in votazione la questione sospensiva. Si intende per questione sospensiva quella con cui e' proposto che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo la conclusione di un procedimento riguardante un argomento connesso ovvero dopo la conclusione di una fase di tale procedimento.
4. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e discussa dal Consiglio e quindi decisa in via incidentale dal Presidente della seduta. Prima della decisione e previa sospensione della seduta, il Presidente richiede il parere immediato e non vincolante della Commissione per il regolamento del Consiglio, se lo ritiene opportuno o se almeno sette componenti ne avanzano richiesta.
5. Terminato l'esame delle richieste di rinvio, delle questioni preclusiva e sospensiva, si procede alle votazioni sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento. In ogni caso il Presidente della seduta puo', preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni incidentali, anche sopravvenute che si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 7, i componenti sono tenuti a formulare, a pena di decadenza, le richieste di rinvio della pratica in Commissione in un'unica seduta.
6. I richiami al regolamento, sull'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, sulla posizione della questione o sulla priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
7. Tutte le questioni incidentali sono votate per alzate di mano. Sulla questione preclusiva, anche se sollevata con piu' proposte diversamente motivate, si effettua comunque un'unica votazione. Nel concorso di piu' proposte intese alla sospensione o al rinvio della discussione a date diverse, il Consiglio e' chiamato prima a deliberare sul rinvio o sulla sospensione e poi, in seguito all'eventuale approvazione, sulla data del nuovo esame o sulla durata della sospensione. In seguito alla decisione sulla richiesta o sulle richieste di rinvio in Commissione formulate contestualmente ai sensi del comma 5, una successiva nuova richiesta, anche se diversamente motivata, non e' ammissibile, salvo che non si fondi su circostanze o elementi sopravvenuti.


 
Art. 47
Modalita' delle votazioni delle proposte

1. Se la Commissione ha formulato una sola proposta, essa e' posta in votazione con le modalita' previste dall'art. 45.
2. Se la Commissione ha formulato una sola proposta ovvero all'unica proposta licenziata dalla Commissione se ne aggiunge una alternativa presentata durante la seduta del Consiglio, esse vengono d'ufficio votate per ballottaggio e si considera approvata quella che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita', la votazione e' immediatamente ripetuta e, se la parita' permane, si procede ai sensi del comma 4.
3. Se le proposte da porre in votazione sono piu' di due, esse vengono poste in ballottaggio e si considera approvata quella che ha ricevuto piu' della meta' dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede a una successiva votazione per ballottaggio riservata alle due sole proposte che, nella prima votazione, hanno conseguito il maggior numero di voti; all'esito della seconda votazione si considera approvata la proposta che ha riportato il maggior numero di voti. Se nella prima votazione vi e' stata una sola proposta che, senza conseguire la meta' dei voti validamente espressi, ha ricevuto il piu' elevato numero di voti, e due o piu' proposte che hanno ricevuto un pari numero di voti, queste ultime vengono poste nuovamente in ballottaggio con la prima proposta e si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di permanente parita' tra le proposte maggiormente votate, si procede ai sensi del comma 4.
4. Se le votazioni per ballottaggio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 non hanno permesso di definire la proposta con maggiori consensi, le proposte vengono nuovamente poste in votazione singolarmente. Per prima e' posta in votazione la proposta deliberata dalla Commissione a maggioranza. Se questa e' respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione, secondo il numero dei voti riportati; quelle che in Commissione hanno ricevuto parita' di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione risultante dai lavori della Commissione. Se la proposta o le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali ulteriori proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.
5. Quando sono poste in votazione per ballottaggio due o piu' proposte che comportano la comparazione, pure se limitata solo ad alcuni profili, tra magistrati anche onorari, si applicano le modalita' di votazione previste dai commi 2 e 3. Tuttavia, in caso di parita' tra le proposte maggiormente votate - sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, cosi' accordando la prevalenza a una delle proposte, ai sensi dell'art. 67, comma 1 - e' nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo.
6. La votazione per la designazione a uffici direttivi di cui all'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro della giustizia.
7. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisce la pratica e non sono state presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sara' redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo la votazione e dovra' essere depositata, entro trenta giorni, presso la segreteria generale del Consiglio. L'approvazione avverra' con le forme e i modi di cui all'art. 67, comma 2.


 
Art. 48
Proponibilita' e ammissibilita' degli emendamenti, degli ordini del
giorno e delle proposte all'esame del Consiglio

1. Sono improponibili emendamenti, ordini del giorno e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili emendamenti, ordini del giorno e proposte in contrasto con deliberazioni gia' adottate dal Consiglio nel corso della medesima discussione, oppure privi di ogni effettiva portata modificativa rispetto all'oggetto principale cui si riferiscono.
3. Il Presidente della seduta puo' altresi' stabilire che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati, per alzata di mano, in sede di coordinamento finale.


 
Art. 49
Ordine delle votazioni degli emendamenti

1. Esaurita la trattazione delle questioni incidentali, prima della votazione della proposta, si esaminano e votano gli emendamenti. Se sono presentati piu' emendamenti a uno stesso testo, su di essi si delibera cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima sono posti in votazione quelli volti a premettere parti autonome di testo, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi e infine quelli aggiuntivi.
2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima di quello principale. Se il testo proposto dalla Commissione o l'emendamento e' suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere al voto per parti separate, su richiesta di un componente, purche' ciascuna parte abbia un proprio valore normativo, un autonomo significato logico o si riferisca ad un oggetto o soggetto determinato o determinabile; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione su ciascuna parte che viene successivamente messa in votazione. In tal caso, a richiesta di un componente o per decisione del Presidente della seduta, puo' svolgersi una discussione su ciascuna parte da porre separatamente in votazione.
3. Il Presidente della seduta ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni se lo reputa opportuno ai fini dell'economia dei lavori e delle votazioni o della chiarezza delle deliberazioni.


 
Art. 50
Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se dall'attivita' istruttoria compiuta dalle Commissioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni o dal Consiglio in sede di esame conclusivo di una pratica, risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, la Commissione competente trasmette gli atti al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare.
2. I titolari dell'azione disciplinare vengono comunque informati mediante l'inserimento della pratica all'ordine del giorno del Consiglio circa l'esistenza degli esposti relativi alla condotta di magistrati, cui non abbia fatto seguito attivita' istruttoria delle Commissioni. I relativi atti rimangono depositati nella segreteria della Commissione per trenta giorni a disposizione dei titolari dell'azione disciplinare.
3. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilita' disciplinari che possono eventualmente risultare.


 
Art. 51
Costituzione delle Commissioni

1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il Presidente, sentiti tutti i componenti, su proposta del Comitato di presidenza, provvede a formare le Commissioni previste dall'art. 3 e dall'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Ciascuna Commissione e' composta per due terzi da Consiglieri eletti dai magistrati e per un terzo da quelli eletti dal Parlamento.
2. Con lo stesso provvedimento il Presidente nomina il Presidente e il Vicepresidente di ciascuna delle Commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento.
3. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e', di regola, pari a sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita', formata da tre componenti.
4. Il Presidente puo' altresi' istituire, seguendo gli stessi criteri di composizione previsti nel comma 1, Commissioni speciali cui sono attribuite competenze specifiche.


 
Art. 52
Attribuzioni delle Commissioni

1. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono indicati nella tabella "A" allegata annualmente al presente regolamento, in conformita' alle determinazioni del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
2. Ciascuna Commissione e' competente per la presentazione al Consiglio di proposte relative a circolari, risoluzioni, pareri e risposte a quesiti sulle materie di propria competenza. Puo' essere chiamata a esprimersi in sede consultiva da altre Commissioni. Nei soli casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, le Commissioni permanenti possono deliberare in via definitiva su affari e questioni di propria competenza.


 
Art. 53
Durata delle Commissioni e loro rinnovo

1. La composizione delle Commissioni permanenti e' rinnovata di regola ogni anno.
2. La Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione per il bilancio del Consiglio e il regolamento di amministrazione e contabilita' restano in carica nella stessa composizione per l'intera durata del Consiglio.
3. Le Commissioni speciali restano in carica per il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce.
4. Entro un mese dalla scadenza delle Commissioni permanenti, il Presidente, con le stesse modalita', provvede alla nuova costituzione delle Commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna Commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la composizione e la presidenza delle Commissioni permanenti non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma per non piu' di due terzi.
6. Ciascun componente non puo' far parte della stessa Commissione per piu' di due anni, anche non consecutivi.


 
Art. 54
Commissione per il regolamento del Consiglio

1. La Commissione per il regolamento del Consiglio formula pareri sull'interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica del regolamento, che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Comitato di presidenza, il quale ne informa tutti i Consiglieri.
2. Pareri e interpretazioni resi dalla Commissione per il regolamento sono raccolti in un Massimario delle decisioni della Commissione. Su disposizione del Presidente, il Consiglio ne cura la pubblicazione aggiornata al termine di ogni biennio.


 
Art. 55
Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente e immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.
2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati a una Commissione, questa provvede direttamente ai sensi del comma 1.
3. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritiene di riferire egli stesso, a uno o piu' relatori tra i componenti la Commissione, secondo i criteri oggettivi stabiliti da quest'ultima. Di ciascuna pratica, il Presidente dispone l'iscrizione nel registro elettronico della Commissione, indicandone il relatore; dispone altresi' l'inserimento della pratica all'ordine del giorno della Commissione.
4. Le Commissioni, esclusa la Quinta, possono, con deliberazione unanime, decidere la formazione, nel proprio ambito, di sottocommissioni per la trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa la trattazione in tale sede ristretta.
5. Ciascuna delle sottocommissioni e' formata da tre componenti, dei quali due eletti dai magistrati e uno eletto dal Parlamento, individuati con la decisione di cui al comma 4. Le sottocommissioni eventualmente istituite sono presiedute l'una dal Presidente e l'altra dal Vicepresidente della Commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la terza e' presieduta dal componente piu' anziano della Commissione diverso dal Presidente e dal Vicepresidente.
6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche a essa assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta.
7. Ciascun componente la Commissione, prima della deliberazione della proposta, puo' chiedere che la trattazione della pratica avvenga a opera della Commissione nella sua composizione integrale.
8. Se lo ritiene opportuno la Commissione puo' affidare l'incarico di correlatore a un componente del Consiglio che non fa parte della Commissione stessa.
9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o alla autorita' giudiziaria competente, se si tratta di questione di loro competenza e risulti che non ne siano gia' stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; qualora altra Commissione sollevi questione di competenza, decide il Comitato di presidenza.
10. Se due o piu' pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e gia' non siano state rimesse alle Commissioni congiunte ai sensi del comma 1, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al Comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In questo e in ogni altro caso previsto dal regolamento, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente piu' anziano di eta'.
11. Le decisioni del Comitato di presidenza in ordine alle iniziative o alle richieste di assegnazione congiunta delle pratiche a due o piu' Commissioni possono essere rimesse all'esame dello stesso Comitato secondo i tempi e le modalita' previste dall'art. 8, comma 3, secondo e terzo periodo.
12. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ove la richiesta di apertura di una pratica, rivolta al Comitato di presidenza, sia formulata da uno o piu' Consiglieri e il Comitato di presidenza non si sia pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero si sia pronunciato negativamente, il Consigliere o i Consiglieri hanno diritto di rappresentare direttamente al Comitato di presidenza le ragioni della loro richiesta, sollecitandone rispettivamente l'esame o il riesame. Sull'esito delle determinazioni del Comitato di presidenza, il Vicepresidente riferisce al Consiglio nella seduta immediatamente successiva, con esclusione della pubblicita'.


 
Art. 56
Registro elettronico delle Commissioni

1. La segreteria di ogni Commissione tiene un registro elettronico ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.
2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale e' stata presa in esame, le decisioni incidentali, quelle inerenti la programmazione dell'esame o le deliberazioni volte a definire il merito della proposta al Consiglio, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale comunque se ne e' discusso, nonche' le conclusioni finali per esteso e in via analitica.


 
Art. 57
Programmazione dei lavori delle Commissioni

1. Sono strumenti della programmazione dei lavori delle Commissioni il programma, il calendario settimanale e l'ordine del giorno di seduta.


 
Art. 58
Programma dei lavori di Commissione

1. Il programma dei lavori di ciascuna Commissione e' predisposto con cadenza quindicinale o mensile. Vi e' indicato il numero di sedute previste per ciascuna settimana, nonche' le pratiche di cui si prevede la trattazione. Il programma e ogni suo aggiornamento sono pubblicati nel Registro elettronico di Commissione e trasmessi al Comitato di presidenza. Il programma contiene altresi' le attivita' esterne cui prendono parte ciascuna Commissione o i suoi componenti, lo schema dei lavori delle sottocommissioni, le richieste ricevute o avanzate nei riguardi di altri organi del Consiglio, nonche' gli atti e le decisioni relativi ai conflitti di competenza e ogni altra notizia di rilievo per l'organizzazione dei lavori della Commissione.
2. Con cadenza bimestrale il Vicepresidente convoca una riunione dei Presidenti di Commissione, al fine di assicurare il coordinamento dei lavori delle diverse articolazioni del Consiglio.


 
Art. 59
Calendario settimanale

1. La segreteria di ogni Commissione, nella settimana precedente le riunioni della Commissione, forma il calendario settimanale, nel quale, secondo le disposizioni del Presidente della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche che debbono essere esaminate. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate in Commissione, dovendosi deliberare sugli incombenti istruttori che sono stati disposti.
2. Almeno cinque giorni prima della successiva riunione della Commissione, il calendario settimanale e' comunicato al Comitato di presidenza, ai componenti la Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.


 
Art. 60
Ordine del giorno delle Commissioni

1. Nell'ordine del giorno di seduta sono indicate in ordine cronologico le pratiche da esaminare. Tra queste sono evidenziate quelle sulle quali la Commissione e' in grado di deliberare allo stato degli atti, per definire il merito della proposta al Consiglio. L'ordine del giorno di seduta e' parte integrante del calendario settimanale.


 
Art. 61
Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni formate da almeno sei Consiglieri deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le Commissioni formate da tre Consiglieri deliberano validamente con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente chiamato a sostituirlo. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio puo' altresi' nominare un supplente per qualsiasi Commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non puo' essere superiore alla meta' dei componenti la Commissione.
2. Il Presidente della Commissione convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il Vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente piu' anziano di eta'.
3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Vicepresidente del Consiglio.


 
Art. 62
Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si puo' derogare a tale ordine.
2. Ogni componente la Commissione puo' chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, puo' chiedere il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata in seguito a rinvio non puo' eccedere i venti giorni.
3. Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il Comitato di presidenza o il Presidente della Commissione ravvisano l'urgenza di una pratica, essa e' fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di cio' e' dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti la Commissione e agli altri componenti del Consiglio.
4. La Commissione puo' procedere altresi' alla discussione di una pratica assegnata, ancorche' non iscritta al suo ordine del giorno, purche' ne sia ravvisata l'urgenza. In tali circostanze, la Commissione non puo' comunque procedere a deliberazione se non sono presenti tutti i componenti e se non si riscontra l'unanime consenso sulla proposta di procedere alla votazione; in questi casi il rinvio della deliberazione non puo' comunque eccedere i due giorni.
5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.


 
Art. 63
Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facolta' di intervenire alle sedute delle Commissioni e di partecipare alla discussione, senza diritto di voto.
2. A tal fine ogni componente del Consiglio puo' comunicare al Presidente di una Commissione di voler intervenire quando si tratta una determinata pratica, chiedendo che gli sia comunicata la data in cui essa e' esaminata. Il Presidente della Commissione da' comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti la Commissione. Dell'avvenuta comunicazione si da' atto a verbale nella seduta nella quale e' discussa la pratica ove il componente che ne ha fatto richiesta sia assente.


 
Art. 64
Incombenti istruttori

1. Quando una Commissione lo ritiene necessario, per istruire convenientemente una pratica che le e' stata assegnata, puo' richiedere informazioni e chiarimenti a un Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione, al Primo presidente o al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente o al Procuratore generale della Corte di appello, al Presidente o al Procuratore della repubblica del tribunale e al magistrato interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.
2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla Commissione stessa, per essere sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o piu' dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso il Ministero della giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformita'. La deliberazione e' comunicata tempestivamente, oltre che ai Consiglieri, al Comitato di presidenza, che puo' assumere le iniziative volte a garantire il coordinamento con le attivita' delle altre Commissioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Commissione puo' sentire i Consigli degli Ordini degli avvocati per informazioni e chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma 2.
4. Puo' altresi' richiedere informazioni e chiarimenti ad autorita' amministrative, funzionari e dipendenti dello Stato e di enti pubblici, nonche' procedere all'audizione di privati.
5. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare l'istruttoria della pratica a uno o piu' componenti, eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il Presidente o la Commissione impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva comunicazione agli altri componenti la Commissione degli atti istruttori che il relatore delegato intende compiere, diversi dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione o ai Consigli giudiziari. Per avvalersi dell'Ispettorato istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sempre necessaria la previa deliberazione della Commissione. Per l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso.
7. Nel caso di opposizione di un componente la Commissione all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide la Commissione.
8. Se in corso di svolgimento di un incombente istruttorio, di un'audizione o di altra attivita', un componente del Consiglio ritiene di rivolgere un quesito o domandare che sia riportata a verbale una dichiarazione, il Presidente della Commissione adotta le opportune determinazioni per garantire l'ordinato svolgimento dell'attivita' e, soltanto laddove riscontri il rischio di una violazione di legge, rimette la decisione alla Commissione.
9. Su proposta del Presidente, del relatore o di altro componente la Commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, puo' delegare al relatore o ai relatori l'espletamento di singoli incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6.
10. Nelle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del Consiglio ha facolta' di assistere e partecipare all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, e ha facolta' di prendere parte alle visite ai distretti e agli uffici giudiziari.
11. Fermo restando quanto disposto dall'art. 62, comma 3, nei casi di urgenza, laddove non sia possibile la convocazione immediata della Commissione, il suo Presidente, sentito il Vicepresidente del Consiglio Superiore, puo' disporre l'assunzione immediata di informazioni o di una relazione scritta. La determinazione del Presidente viene sottoposta alla ratifica della Commissione nella prima seduta utile successiva.


 
Art. 65
Votazioni in Commissione

1. Le votazioni, nelle sedute delle Commissioni, sono valide se a esse partecipa il numero di componenti previsto dal comma 1 dell'art. 61, salvi i casi in cui il regolamento o la legge richiedono un diverso numero di Consiglieri che prenda parte al voto.
2. In Commissione risulta approvata la proposta che ha raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Possono sempre essere avanzate proposte, concernenti il merito della decisione, ulteriori o alternative, prima di procedere alla votazione rispetto a quella maggioritaria. Su tali proposte la Commissione e' chiamata a deliberare ed esse assumono, ai fini dell'art. 47, un ordine progressivo di presentazione al Consiglio in base ai voti riportati.
4. Nel caso in cui nessuna delle proposte nel merito avanzate in Commissione consegue la maggioranza dei voti validamente espressi e si riscontri la parita', la pratica si da' per definita e non viene trasmessa al Consiglio, a meno che non ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Presidente.
5. In nessun caso proposte uniche che hanno riportato la minoranza dei voti validamente espressi accedono all'esame del Consiglio.
6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano applicazione per le votazioni nella Commissione competente per il conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi, nonche' per le votazioni nell'ambito delle procedure ad esito necessitato.


 
Art. 66
Deliberazioni delle Commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera sulle proposte che intende sottoporre al Consiglio e, anche quando non ritiene di confermare l'indicazione del Consigliere che ha riferito alla Commissione, designa fra i suoi componenti il relatore ovvero piu' relatori; il Presidente ne da' comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della proposta formulata.
3. Se la Commissione ha deliberato di presentare relazione scritta o ne e' stata richiesta dal Comitato di presidenza o dal Consiglio, essa e' sottoposta all'approvazione della Commissione e, quindi, trasmessa al Vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui e' iscritta.


 
Art. 67
Sedute, votazioni del Consiglio
e programmazione delle relative attivita'

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non puo' prendervi parte, dal componente indicato dall'art. 6. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio puo' interpellare la Commissione per il regolamento del Consiglio, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4.
2. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno 15 componenti, dei quali 10 magistrati e 5 eletti dal Parlamento. Le deliberazioni risultano approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi in base alle disposizioni dell'art. 45. A parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente della seduta, fatta eccezione per la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 45.
3. Nell'ambito della riunione convocata ai sensi dell'art. 58, comma 2, il Vicepresidente acquisisce informazioni utili per la programmazione dei lavori dell'Assemblea plenaria e indicazioni circa la priorita' di taluni argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle successive sedute del Consiglio. Sugli esiti della riunione di programmazione il Vicepresidente informa il Consiglio durante la prima seduta utile successiva.


 
Art. 68
Assistenza al Presidente nelle sedute del Consiglio

1. Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio, il Presidente puo' richiedere l'assistenza, congiuntamente o disgiuntamente, di un magistrato addetto all'Ufficio studi e documentazione, di un magistrato addetto alla segreteria e di un funzionario.
2. Il magistrato addetto alla segreteria o all'Ufficio studi e documentazione, su richiesta del Presidente:
a) procede all'appello nominale;
b) da' lettura di ogni atto o documento che deve essere comunicato all'Assemblea plenaria;
c) coadiuva il Presidente nell'accertamento del risultato delle votazioni;
d) forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei Consiglieri iscritti a parlare.
3. Il magistrato addetto alla segreteria:
a) fornisce al Presidente l'ulteriore collaborazione da questi richiesta;
b) coadiuva e assiste il Presidente nell'applicazione e nell'interpretazione del regolamento;
c) contribuisce all'attivita' di ricerca di precedenti concernenti le procedure regolamentari del Consiglio, anche in collaborazione con l'Ufficio studi e documentazione, nonche' con il Presidente e la segreteria della Commissione per il regolamento.
4. Al funzionario puo' essere devoluta la cura dei profili di assistenza al Presidente di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).


 
Art. 69
Pubblicita' dei lavori del Consiglio

1. Delle sedute e' redatto verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti, la descrizione delle modalita' di svolgimento, le deliberazioni, le motivazioni addotte, il resoconto sommario degli interventi e delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 28, le proposte che sono state respinte, le modalita' e l'esito delle votazioni.
2. Dell'avvenuto deposito del verbale della seduta presso la segreteria generale viene data comunicazione al Consiglio in seduta plenaria ovvero comunicazione individuale ai singoli componenti mediante avviso all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Quando entro cinque giorni dalla avvenuta comunicazione o dalla pubblicazione, non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed e' firmato dal Presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario, il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte. Il verbale approvato viene pubblicato sul portale unico istituzionale.
3. In caso di particolare urgenza, il Vicepresidente puo' disporre, insieme all'avviso di deposito, che il termine di cui al comma 2 sia ridotto fino a due giorni, ovvero che l'approvazione del verbale sia deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione dell'avvenuto deposito.


 
Art. 70
Formazione e struttura
dell'ordine del giorno del Consiglio

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal Vicepresidente e, previo assenso del Presidente, e' comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima della seduta medesima, unitamente alla convocazione del Consiglio.
2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.
3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, del Comitato di presidenza o del Vicepresidente, vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, con l'eccezione delle pratiche relative all'approvazione o alla modifica dei bilanci consiliari e comunque nei soli casi in cui il Consiglio non abbia preventivamente deliberato che, per una determinata seduta, non sono ammessi argomenti aggiunti. In ogni caso, anche se un solo componente ne fa richiesta, l'argomento aggiunto e' rinviato alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio puo' deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta e' accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta cosi' fissata non puo' piu' essere proposta questione preclusiva o sospensiva, salvo che tali questioni siano riferite a circostanze sopravvenute.
4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al comma 1 e' predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate "sezione A" e "sezione B".
Nella "sezione A" sono inserite le proposte che sono state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole Commissioni e che alcuno dei consiglieri presenti alla deliberazione non ha richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:
a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza; di autorizzazione, prese d'atto e non luogo a provvedere in materia di incarichi extragiudiziari;
b) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti a uffici di merito non semidirettivi in cui non sono stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unita' familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate; al rilascio di copia di atti della procedura di concorso per l'accesso in magistratura; a prese d'atto e non luogo a provvedere;
c) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre gli ordinari limiti di eta' fissati dalla legge, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;
d) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;
e) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere, di presa d'atto o relative al tirocinio dei magistrati ordinari;
f) proposte della Settima commissione relative a: pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Cassazione, e prive di osservazioni degli interessati; applicazioni endodistrettuali; supplenze; ferie; prese d'atto o non luogo a provvedere; rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;
g) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilita', dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonche' in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace;
h) proposte, avanzate da Commissioni diverse da quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto.
Nella "sezione B" e' inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti, e con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno, che sia stata deliberata all'unanimita' e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei Consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.
5. Sulle proposte di cui al comma 4 il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richiede, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che ha previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 66, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria puo' anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano alle materie e alle competenze cosi' come determinate nei decreti istitutivi delle Commissioni.
7. L'ordine del giorno speciale, sezioni A e B, deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale e' fissata la trattazione.
8. Nella redazione dell'ordine del giorno del Consiglio si tiene comunque conto degli strumenti di programmazione dei lavori delle Commissioni di cui all'art. 57.


 
Art. 71
Richiesta di iscrizione
all'ordine del giorno e di convocazione

1. Ciascuno dei componenti del Consiglio puo' chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Vicepresidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritiene di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta e' sottoscritta da almeno un quarto dei componenti elettivi del Consiglio, il Vicepresidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni.
2. Se almeno un quarto dei componenti elettivi ne fa richiesta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per discutere un argomento specifico.


 
Art. 72
Criteri di trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno

1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno e' distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si e' deliberato.
2. Se non vi e' opposizione, il Presidente della seduta puo' modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi e' opposizione o se la proposta di un componente non e' fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorge discussione, il Presidente puo' limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non piu' di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.


 
Art. 73
Divieto di discutere o votare
su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. In nessun caso il Consiglio puo' discutere ne' deliberare su argomenti che non sono all'ordine del giorno, tranne che ricorra il caso previsto dall'art. 70, comma 3.


 
Art. 74
Fatto personale

1. Per fatto personale si puo' chiedere la parola per non piu' di tre minuti. E' facolta' del Presidente della seduta concederla subito, alla conclusione dell'esame dell'argomento in corso di trattazione o al termine della seduta.


 
Art. 75
Divieto di parlare due volte
nel corso della stessa discussione

1. Salva la facolta' di esprimersi per dichiarazione di voto, nessun Consigliere puo' parlare piu' di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione incidentale o per fatto personale.


 
Art. 76
Divieto di interruzione dei discorsi e degli interventi

1. Nessun discorso o intervento puo' essere interrotto o rimandato per la sua continuazione a un'altra seduta.


 
Art. 77
Relazione delle Commissioni

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione e' aperta, di regola, dal relatore ed e' conclusa con la votazione della proposta, che il relatore presenta a nome della Commissione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 5, se una delibera concerne piu' persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona, purche' l'esito di ciascuna deliberazione mantenga piena autonomia di effetti. Si applica in tal caso l'art. 49, comma 2, ultimo periodo.


 
Art. 78
Durata degli interventi

1. La durata degli interventi in Consiglio, salvi i diversi termini stabiliti dal regolamento, non puo' eccedere i dieci minuti.
2. Il Presidente ha tuttavia facolta', apprezzate le circostanze, di ampliare il termine di durata generale fino a venti minuti.
3. Se autorizzati dal Presidente, i Consiglieri possono depositare presso la segreteria del Consiglio, perche' siano pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura al Consiglio.


 
Art. 79
Presentazione ed esame di ordini del giorno

1. Dopo lo svolgimento delle relazioni e la trattazione delle questioni incidentali, possono essere presentati ordini del giorno riferiti al contenuto della pratica all'esame dell'Assemblea plenaria con i quali si stabiliscono impegni rivolti esclusivamente al Consiglio o a uno dei suoi organi.
2. Gli ordini del giorno presentati prima dell'inizio della discussione, se dichiarati ammissibili dal Presidente, possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa. Quando sostituiscono una proposta emendativa, possono essere illustrati e presentati nel corso della trattazione degli emendamenti e secondo il tempo massimo di intervento previsto per le medesime proposte emendative.
3. Il parere del relatore sugli ordini del giorno e' espresso subito dopo la loro illustrazione.
4. Gli ordini del giorno ritirati non possono essere fatti propri da altri Consiglieri.


 
Art. 80
Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne fa richiesta, puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti.
2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione o le relazioni della Commissione o l'illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente della seduta puo' ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni.
3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 70, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, puo' aumentare i tempi e il numero degli interventi, secondo autonoma valutazione, ma comunque nel limite generale di cui all'art. 78, comma 1.
4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno e' introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori a partire da quello chiamato a esporre la proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero, in caso di parita' dei voti, secondo l'ordine di presentazione delle proposte in Commissione. I relatori hanno a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione. Ogni componente prende la parola secondo l'ordine di iscrizione. I relatori sull'argomento in discussione possono, previa richiesta motivata, nuovamente intervenire una sola volta, per non piu' di tre minuti, dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare.
5. Ogni componente, che non l'ha gia' fatto nella discussione, puo' illustrare proposte ed emendamenti o svolgere dichiarazioni di voto per non piu' di cinque minuti. I componenti intervenuti in discussione generale dispongono della medesima facolta', ma il tempo massimo loro assegnato e' di tre minuti. Tale termine si applica anche agli interventi svolti in sede di discussione sulle parti separate ai sensi dell'art. 49, comma 2, ultimo periodo.
6. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente della seduta, il quale, prima dell'inizio della discussione, puo' aumentare e armonizzare la durata degli interventi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura delle questioni trattate.
7. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio puo' deliberare una deroga generale ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.
8. La richiesta di deroga generale e' motivata per non piu' di cinque minuti dal proponente e su di essa e' ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque minuti. La questione e', quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.
9. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo.


 
Art. 81

Esame degli emendamenti e votazione per parti separate della proposta
cui non sono riferiti emendamenti

1. Nel corso della trattazione delle proposte cui sono presentati emendamenti, l'esame di questi ultimi si svolge secondo la parte di testo cui essi sono riferiti.
2. Gli emendamenti, di regola e quando possibile, sono presentati per iscritto dal Consigliere proponente e stampati e distribuiti prima dell'avvio della discussione. Sulla tempestivita' della loro presentazione decide comunque il Presidente, apprezzate le circostanze.
3. In assenza del proponente, gli emendamenti che non sono fatti propri da altri Consiglieri non vengono posti in votazione e sono dichiarati decaduti.
4. Nell'interesse della discussione ciascun componente puo' chiedere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di uno o piu' degli emendamenti presentati.
5. Se non sono presentati emendamenti, quando il testo di una proposta da mettere ai voti contiene piu' disposizioni o si riferisce a piu' soggetti od oggetti, ed e' suscettibile di essere distinto in piu' parti aventi ciascuna un proprio significato normativo e logico, salvo quanto previsto dall'art. 38, commi 4 e 5, e' comunque ammessa la votazione per parti separate e si applica l'art. 49, comma 2, ultimo periodo. La proposta puo' essere avanzata da ciascun componente; su di essa il Consiglio delibera per alzata di mano e senza discussione.


 
Art. 82
Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura o, in sua vece, dal Vicepresidente, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta.
2. Una volta decisa la convocazione, e' in facolta' del Presidente del Consiglio Superiore e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 70.


 
Art. 83
Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Comitato di presidenza e, per quanto occorra, il Vicepresidente assicurano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Se sorgono difficolta' o fatti nuovi, ne riferiscono immediatamente al Consiglio perche' adotti i necessari provvedimenti.


 
Art. 84
Protocolli di scambio tra componenti, magistrati segretari e
personale del Consiglio con altri organismi di governo autonomo
europei e internazionali

1. Il Consiglio promuove l'adozione di protocolli di intesa con i corrispondenti organi di governo autonomo della magistratura di altri ordinamenti europei e internazionali, al fine di garantire lo scambio di esperienze tra i componenti, i magistrati segretari del Consiglio e i loro omologhi.
2. I protocolli di cui al comma 1 possono altresi' avere a oggetto periodi di permanenza all'estero del personale del Consiglio, sulla base del principio di reciprocita' e collaborazione con le omologhe amministrazioni di altri Paesi, nella prospettiva di garantire l'accrescimento di professionalita' del personale che presta servizio presso le articolazioni del Consiglio.


 
Art. 85
Rapporti con organi istituzionali

1. Il Consiglio promuove le iniziative di collaborazione con l'Ufficio di presidenza della Corte costituzionale, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Consiglio della magistratura militare e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al fine di favorire eventuali forme di integrazione funzionale, scambi di modelli organizzativi e buone pratiche tra le giurisdizioni ordinaria e speciali, nonche' altre iniziative comuni in ambito giudiziario.
2. Nell'ambito delle competenze del Consiglio e al fine di delineare eventuali proposte per l'organizzazione degli uffici giudiziari, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Sesta e la Settima commissione istruiscono congiuntamente una pratica relativa al rapporto tra ordine giudiziario, Garante per la protezione dei dati personali e Autorita' nazionale anticorruzione.
3. Sulla proposta di risoluzione avanzata dalla Sesta e dalla Settima commissione, riunite ai sensi del comma 2, delibera il Consiglio.


 
Art. 86
Procedure di collegamento con l'Unione europea
e con organismi internazionali

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di propria competenza, previa autorizzazione del Comitato di presidenza, possono attivare forme di collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, nonche' con organismi e Consigli competenti in ambito giudiziario istituiti in seno al Consiglio d'Europa, al fine di acquisire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa in materia di giustizia e affari interni e nell'ambito delle attivita' e delle competenze della Rete giudiziaria europea.
2. Per il regime di pubblicita' dei lavori delle sedute di cui al comma 1, si applica l'art. 29.
3. Alle sedute di Commissione di cui al comma 1, puo' essere invitato a partecipare un delegato del Ministro della giustizia.


 
Art. 87
Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea,
della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altri organismi
giurisdizionali sovranazionali

1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o di altro organismo giurisdizionale sovranazionale, che dispiegano effetti, anche indiretti, sull'organizzazione della giustizia e dell'ordine giudiziario, sono trasmesse dal Comitato di presidenza alla Commissione competente.
2. La Commissione competente esamina la pratica, se del caso ascoltando il rappresentante italiano assegnato presso l'organismo internazionale interessato.
3. Al termine dell'esame, la Commissione puo' adottare una risoluzione volta ad esprimere il proprio avviso sull'opportunita' di assumere iniziative da parte del Consiglio.
4. Previa delibera adottata a maggioranza assoluta del Consiglio, alla risoluzione di cui al comma 3, possono essere attribuiti, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 44, gli effetti di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958.


 
Art. 88
Attivita' di promozione della cultura giuridica europea
e internazionale dei magistrati italiani

1. Nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio sostiene la partecipazione dei magistrati italiani alle attivita' di formazione curata dalle reti giudiziarie europee e internazionali.
2. Anche al fine di favorire lo studio dei modelli di organizzazione delle risorse per l'amministrazione della giustizia, il Consiglio promuove iniziative di collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte penale internazionale, la Corte di giustizia internazionale e con altri organismi sovranazionali.


 
Art. 89
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto del Presidente della Repubblica, in qualita' di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Esso sostituisce il regolamento precedentemente in vigore, che si intende interamente abrogato.
2. Le modifiche apportate al presente regolamento, adottate con decreto del Presidente della Repubblica, sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.


 
Art. 90
Disposizioni transitorie

1. I procedimenti e l'esame delle pratiche comunque gia' avviati sotto la vigenza del precedente regolamento sono conclusi secondo le disposizioni da questo recate.
2. Le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'art. 10, comma 4, secondo periodo, sono approvate entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i Consiglieri hanno comunque facolta' di provvedere alla designazione. Per il conferimento di tali incarichi si applicano le norme attualmente vigenti previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' e, per il solo personale di ruolo del Consiglio, quelle previste dal regolamento di disciplina del personale.
4. In prima applicazione, per il prosieguo della consiliatura nella quale entra in vigore il presente regolamento, la facolta' di nomina degli assistenti di studio puo' essere comunque esercitata dai Consiglieri che hanno nominato un segretario appartenente ai ruoli del Consiglio. Per i Consiglieri che hanno nominato un segretario non appartenente ai ruoli del Consiglio Superiore della Magistratura, non opera il divieto di cumulo di cui all'art. 10, comma 4, secondo periodo, del regolamento, fermi restando i limiti numerici fissati dall'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
5. La disposizione prevista dall'art. 11, comma 4, trova applicazione dopo l'inizio della consiliatura successiva a quella nella quale e' stato approvato il presente regolamento.
6. La proposta di circolare di cui all'art. 42, comma 1, e' sottoposta dalla Prima commissione al Consiglio entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, e' avviato il procedimento volto ad adeguare le piante organiche del personale del Consiglio, anche tenendo conto delle esigenze conseguenti al progetto di aggiornamento tecnologico in corso, alla luce delle puntuali indicazioni delineate da una delibera del Consiglio, adottata sulla base della proposta avanzata dal Comitato di presidenza, acquisito l'orientamento della Rappresentanza permanente per i problemi del personale del Consiglio.
Roma, 4 ottobre 2016

MATTARELLA
Il Segretario generale: Piraccini


 
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