Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 3, tra i quali il criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2016;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
- Si riporta l'articolo 1, della legge 10 dicembre
2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonche' in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di assicurare, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla
storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi
dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure
amministrative e riducendo gli oneri non salariali del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali,
tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori
produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in
costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della
cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei
fondi di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio
dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle
regole di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori
con carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione
dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di
copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in
disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti
dell'indicatore della situazione economica equivalente, con
previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di
attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del
soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere
a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di
attivita' a beneficio delle comunita' locali, con modalita'
che non determinino aspettative di accesso agevolato alla
pubblica amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per
l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella
definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione
dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali
in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e
ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici
e privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che
prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il
collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano
anche conto delle buone pratiche realizzate a livello
regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia
e gli enti che, a livello centrale e territoriale,
esercitano competenze in materia di incentivi
all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o
beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione,
secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione
professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione dell'utenza basati
sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di
lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione
di norme, connessi con la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre
drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo
rapporto, di carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da
rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o
amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle
stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche
amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in
possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle
comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta
di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da
favorire l'immediata eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
tipo premiale;
g) previsione di modalita' semplificate per garantire
data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di
volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione
alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel
caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalita' organizzative e
gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
telematica tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e
la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto
formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione
nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo
4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della
banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento
permanente;
l) promozione del principio di legalita' e priorita'
delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme
contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il
contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione
di interventi di semplificazione, modifica o superamento
delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni
europee, il contratto a tempo indeterminato come forma
comune di contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente
rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri
diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto
a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a
distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando
le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la
tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
delle lavoratrici e favorire le opportunita' di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternita' e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici
beneficiarie dell'indennita' di maternita', nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo
graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne
lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri
parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale
anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte
del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al
lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
con figli minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito
individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilita' dell'orario lavorativo e
dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilita'
genitoriali e dell'assistenza alle persone non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso
il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali
retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al
contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore
genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure
parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla
persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, anche mediante la promozione
dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui
sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', ai
fini di poterne valutare la revisione per garantire una
maggiore flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e
parentali, favorendo le opportunita' di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della
funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne
inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere debitamente certificati dai servizi sociali del
comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma,
in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al
riconoscimento della possibilita' di fruizione dei congedi
parentali in modo frazionato e alle misure organizzative
finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli
organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia
di parita' e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle
procedure connesse alla promozione di azioni positive di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di parita' e pari
opportunita'.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e
8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti
dei decreti attuativi della presente legge, le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle
medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri
che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura
di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio
permanente degli effetti degli interventi di attuazione
della presente legge, con particolare riferimento agli
effetti sull'efficienza del mercato del lavoro,
sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione
dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate in
materia di lavoro e quelle comunque riconducibili
all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di
attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del
2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
183 del 2014, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 148
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo, n. 149
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo, n. 150
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo, n. 151
del 2015, si vedano le note al titolo.
- Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 1984, n. 299.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, S.O.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59):
«Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 3. (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 45 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 45. (Apprendistato di alta formazione e di
ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per
attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturita' professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un
contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
anche temporali, della formazione a carico del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di
cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione
esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a
cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
60 per cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che
attengono alla formazione, sentite le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui
al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di
alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1.
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le
convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta l'articolo 49 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 49. (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti
imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente
attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni
di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per
le diverse attivita' lavorative e delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. I
committenti non imprenditori o professionisti possono
acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al
comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore
agricolo, il valore nominale del buono orario e' fissato in
10 euro e nel settore agricolo e' pari all'importo della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata
individuata dal contratto collettivo stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori non agricoli o
professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro
accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio
della prestazione, a comunicare alla sede territoriale
competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante
sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il
giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I
committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare,
nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al
primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del
lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con
riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali possono essere individuate modalita' applicative
della disposizione di cui al primo periodo nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello
sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli
obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a
ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7,
successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, effettuando altresi' il
versamento per suo conto dei contributi previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari
al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali puo' essere
rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi
delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione
separata dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive
condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti
correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali
per i quali e' prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche
amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni,
modalita' e importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua con decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente
disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di
lavoro accessorio gia' richiesti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
- Si riporta l'articolo 55 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 55. (Abrogazioni e norme transitorie). - 1. Sono
abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto
disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172;
d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da
33 a 45, nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276
del 2003;
e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole
«ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di
lavoro» fino alle parole «e' fissato in 180 giorni», 5 e 6
della legge 4 novembre 2010, n. 183;
g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5;
h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno
2012, n. 92;
i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 2012;
l) l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati;
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non espressamente richiamate,
che siano incompatibili con la disciplina da esso
introdotta.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001
e' abrogato dal 1° gennaio 2017.
2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, stipulati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un
anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica o il diploma professionale.
3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, trovano
applicazione le regolamentazioni vigenti.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
(Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1,
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

 
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»;
b) all'articolo 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 41, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarieta' espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella gia' concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non e' imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e' ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarieta', con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo', altresi', essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;
3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate cosi' calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non puo' superare il limite massimo di quattro mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonche', ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;
3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,» sono inserite le seguenti: «nonche', ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL»;
h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».


Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 15. (Procedimento). - 1. Per l'ammissione al
trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa
presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione
nella quale devono essere indicati la causa della
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la
presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati
e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite
del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine
di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il
termine della fine del mese successivo a quello in cui si
e' verificato l'evento.
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine
indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di
integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi
anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.».
- Si riporta l'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 25. (Procedimento). - 1. La domanda di
concessione di trattamento straordinario di integrazione
salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o
dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale
relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata
dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono
inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
importo equivalente all'integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale deve essere
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano
necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo
periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle
verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni
aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al
competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla
conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel
corso del suo svolgimento.».
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 41. (Contratti di solidarieta' espansiva). - 1.
Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i
contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015,
prevedano, programmandone le modalita' di attuazione, una
riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione
della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro e'
concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei
predetti contratti collettivi e per ogni mensilita' di
retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo
37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni
successivi il predetto contributo e' ridotto,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1,
per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni
assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma
1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento
del ventinovesimo anno di eta' del lavoratore assunto, la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e'
dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nella misura prevista per la generalita' dei
lavoratori.
2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da
riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della
retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei
soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti
bilaterali o i Fondi di solidarieta' di cui al titolo II
del presente decreto possono versare la contribuzione ai
fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione
persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia'
riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti
non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui
ai commi 1 e 2.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1
e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le
assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale
ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa
integrazione guadagni straordinaria.
3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli
stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere
trasformati in contratti di solidarieta' espansiva, a
condizione che la riduzione complessiva dell'orario di
lavoro non sia superiore a quella gia' concordata. Ai
lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale
di importo pari al 50 per cento della misura
dell'integrazione salariale prevista prima della
trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra
tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione
originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro
non e' imponibile ai fini previdenziali, e vige la
contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova
applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la
contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e' ridotta
in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al
comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si
applicano per il solo periodo compreso tra la data di
trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e
tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22,
comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non
trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza
dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono
determinare nelle unita' produttive interessate dalla
riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della
manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di
quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che cio' sia
espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione
della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in
possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e'
programmata l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che
abbiano una eta' inferiore a quella prevista per la
pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro mesi e
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza
dal mese successivo a quello della presentazione, il
suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi
abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di
durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro
praticato prima della riduzione convenuta nel contratto
collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla
data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla
maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento
dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di
anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile con
la retribuzione nel limite massimo della somma
corrispondente al trattamento retributivo perso al momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli
altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di
pensioni e reddito da lavoro.
6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da
assumere quale base di calcolo per la determinazione delle
quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e'
neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate
a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamento
pensionistico piu' favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono
essere depositati presso la direzione territoriale del
lavoro. L'attribuzione del contributo e' subordinata
all'accertamento, da parte della direzione territoriale del
lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla
direzione territoriale del lavoro e' demandata, altresi',
la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del
contributo nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione
di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni
di carattere finanziario e creditizio.".
- Si riporta l'articolo 42 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 42. (Disposizioni relative a trattamenti
straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi
gia' stipulati). - 1. I trattamenti straordinari di
integrazione salariale conseguenti a procedure di
consultazione sindacale gia' concluse alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mantengono la durata
prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge
vigenti alla data delle stesse.
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi
successivi all'entrata in vigore del presente decreto si
computano ai fini della durata massima di cui all'articolo
4.
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di
rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che
comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da
condizionare le possibilita' di sviluppo economico
territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto
l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione
salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma
1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti
firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni
dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il
limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di
100 milioni di euro per l'anno 2018, ed entro il limite di
spesa di cui al comma 5, primo periodo, puo' essere
autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei
trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle
condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita una commissione composta da quattro membri,
rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione,
presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, certifica l'ammissibilita' delle domande di
cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione
salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori
e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano
industriale e di riassorbimento occupazionale dei
lavoratori previsto negli accordi. Alle attivita' e al
funzionamento della commissione si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di
rilevante interesse strategico per l'economia nazionale,
che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da
condizionare le possibilita' di sviluppo economico
territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto
l'utilizzo del contratto di solidarieta', con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo',
altresi', essere concessa, su domanda, la reiterazione
della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la
durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e,
comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto entro il
limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non
trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 e'
incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100
milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite
di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai
fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e
4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al
terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa
spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi
al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e
4-bis ivi inclusa la possibilita' di rideterminazione dei
benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto
del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo.
Conseguentemente non trovano applicazione le misure
attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui
al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore della presente disposizione. Agli
oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno
2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
42.».
- Si riporta l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
«Art. 6. (Norme in materia di integrazione salariale,
contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di
lavoro a tempo parziale). - (Omissis).
4.I datori di lavoro che stipulino il contratto di
solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5,
commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilita'
preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad
una riduzione dell'ammontare della contribuzione
previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i
lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di
lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della
riduzione e' del 35 per cento.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
- Si riporta l'articolo 43 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 43. (Disposizioni finanziarie). - 1. Il fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014
e' incrementato di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015,
191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di
euro per l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno
2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni
di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per l'anno
2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni
di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le
economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I
del presente decreto.
2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono
riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in
relazione ai quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto
legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno
2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di
euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019,
133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro
per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141
milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato
dal presente articolo.
3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' soppresso. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma valutato in
270,1 milioni di euro per l'anno 2018, 567,2 milioni di
euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per l'anno
2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni
di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno
2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli
effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al
primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al
presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del
beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del
presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31
dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica
di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI,
calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo
della durata non si applica il secondo periodo del comma 1
di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI
2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la
durata della NASpI corrisposta in conseguenza
dell'applicazione del primo periodo non puo' superare il
limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due
periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro
per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto
alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi
del primi due periodi del presente comma.
4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con
qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo
e degli stabilimenti termali, qualora la durata della
NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata
ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di
tale articolo relativamente alle prestazioni di
disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e
di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della
NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la
differenza nelle durate cosi' calcolata non sia inferiore a
dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI
corrisposta in applicazione del primo periodo non puo'
superare il limite massimo di quattro mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati,
in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di
euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1,
comma 187, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per
l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia
e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di
monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli
effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in
cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al
comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile
sul medesimo Fondo nonche', ai fini degli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di
cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50
per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino
all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo
periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della
prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera
sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7
del decreto legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di
180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro
per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Per effetto della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al
primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite
delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22
del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del
presente comma, fermi restando i criteri disciplinati
dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del
2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere
usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12
mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della
NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi
nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
per prosecuzione della sperimentazione relativa al
riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente
comma. All'onere derivante dal primo periodo del presente
comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270
milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente
articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo
17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il
fondo per le politiche attive del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro per l'anno
2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52
milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per
l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32
milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riportano gli articoli 5 e 16, comma 7, del
decreto legislativo, 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 5. (Durata). - 1. La NASpI e' corrisposta
mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione delle prestazioni di disoccupazione.».
«Art. 16. (Assegno di disoccupazione - ASDI). -
(Omissis).
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 387 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016):
«387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386
sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le
priorita' del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una
misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma
386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo
60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari in modo
proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata da definire con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono
destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in
misura pari al predetto importo il Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'articolo 1, comma
216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 e'
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per
l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione
(ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 386.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che
indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine
di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle
previsioni.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore). - (Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.».
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta l'articolo 44 del citato decreto
legislativo, n. 148 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 44. (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5. In via transitoria, allo scopo di consentire
l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di
operativita' del fondo, il limite di cui all'articolo 29,
comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola
azienda, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a
qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, e'
modificato nel modo seguente: nessun limite per le
prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno
2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno
2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno
2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate
soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al
fondo.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Il presente comma e' efficace anche con
riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con
esclusione delle risorse gia' oggetto di decretazione da
parte delle regioni e delle province autonome.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono
aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle
seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal
presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in
via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo'
essere concesso un ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi,
alle imprese operanti in un'area di crisi industriale
complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della
presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine
di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di
recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di
politiche attive del lavoro concordati con la regione e
finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando
contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di
integrazione salariale straordinaria ne' secondo le
disposizioni del presente decreto ne' secondo le
disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante
dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
- Si riporta l'articolo 1, comma 253, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilita' 2013):
«253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
e coesione puo' prevedere il finanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a
misure di politica attiva e ad azioni innovative e
sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per l'occupazione,
di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' incrementato della parte di risorse relative al
finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi
provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 27. (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Il
Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6,
e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo n.
148 del 2015, come modificato dal presente decreto:
«Art. 45. (Accesso ai dati elementari). - 1. A fini di
programmazione, analisi e valutazione degli interventi di
politica previdenziale, assistenziale e del lavoro
introdotti con i decreti legislativi di attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il
coordinamento della politica economica di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e
successive modificazioni, e il Comitato scientifico per
l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito
in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche', ai fini dello svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL hanno
accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso
remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS,
dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonche' da altri
enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al
comma 2.
2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui
al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione
dei dati personali, sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 10. (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). -
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla
modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui
sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,
coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti
delle politiche statali e regionali in materia di
istruzione e formazione professionale, formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza,
formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo
del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano
maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta',
servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche
avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi
inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da
parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni
connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in
materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in
collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche,
universita' o soggetti privati operanti nel campo della
istruzione, formazione e della ricerca.".
- Si riporta l'articolo 46 del citato decreto
legislativo, n. 148 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 46. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell'articolo 3;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1,
numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n.
164;
g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto
1975, n. 427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;
l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23
luglio 1991, n. 223;
n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2000, n. 218;
p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45,
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
- La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la
garanzia del salario) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148.

 
Art. 3
Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.»;
b) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,»;
2) alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,».


Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 149 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1. (Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al
fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che
integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare
omogeneita' operative di tutto il personale che svolge
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale,
ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono
attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi
compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un
massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la sede
centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile
demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS,
dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto
legislativo, n. 149 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2. (Funzioni e attribuzioni). - 1. Entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto
dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione,
tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il direttore
dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti
funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche
specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale,
ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle
competenze gia' attribuite al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a
prestazioni per infortuni su lavoro e malattie
professionali, della esposizione al rischio nelle malattie
professionali, delle caratteristiche dei vari cicli
produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei
premi;
b) emana circolari interpretative in materia
ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche'
direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi
quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il
monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale
ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione
della legalita' presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei
tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui
rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i
controlli previsti dalle norme di recepimento delle
direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze
speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai
fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura
dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformita'
dell'attivita' di vigilanza, delle competenze professionali
e delle dotazioni strumentali in uso al personale
ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo
svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione
utile alla programmazione e allo svolgimento delle
attivita' istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si
coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie
locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale al fine di assicurare l'uniformita' di
comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti
ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.».

 
Art. 4
Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 150 del 2015

1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»;
b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;».
c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.»;
d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;
e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;
2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente:
«q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;
f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»;
h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;
i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego»;
l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «delle politiche attive» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;
2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 26»;
1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;
m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;
n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».
2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.».


Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1. (Rete Nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e le regioni e province autonome, per le parti di
rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo
politico in materia di politiche attive per il lavoro,
mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e
priorita' che identificano la politica nazionale in
materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e'
costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di
seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del
Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di
incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia
di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro ai sensi dell'articolo 12;
f) i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma
4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro
S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro
promuove l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla
formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli
articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di
ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento
gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e
servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del
lavoro, assicurando, tramite l'attivita' posta in essere
dalle strutture pubbliche e private, accreditate o
autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei
fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno
nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto
delle competenze costituzionalmente riconosciute alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate
dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai
sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di
attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di
funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di
Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione.».
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
«Art. 4. (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h)
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento dell'attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento dell' attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo n.
150 del 2015, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. (Competenze del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di politiche attive del
lavoro). - 1. Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL,
nonche' le competenze in materia di verifica e controllo
del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
nonche' quelle in materia di monitoraggio delle politiche
occupazionali e del lavoro.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di
legge o regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno
individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del
presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in
relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in
qualita' di autorita' di gestione.
3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione
dei seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro
congrua ai fini di cui all'articolo 25;
b) definizione delle linee di indirizzo per
l'attuazione della normativa nazionale in materia di
politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il
lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della
gente di mare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999
e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
c) indirizzo sul sistema della formazione
professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai
fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondi bilaterali di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276
del 2003.
4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento
degli enti di formazione.».
- Si riporta l'articolo 4, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4. (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro). - 1. E' istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per
quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica,
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,
contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta
gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a
395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le
qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti di cui
al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica
e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
con funzioni di direttore generale, e sette posizioni
dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a
quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si
applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva
dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto
Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL
la direzione generale per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e' soppressa e i relativi posti
funzione di un dirigente di livello generale e cinque
dirigenti di livello non generale sono trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due
uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione
generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e
comunicazione nonche' dalla direzione generale per le
politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il
bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere
ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale,
avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo
Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni
affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri
di funzionamento. Conseguentemente, il contributo
istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai
risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e'
trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali
oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni del personale delle aree
funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale
per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno
2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non
puo' procedere a nuove assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite
al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura
degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le
componenti accessorie della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima
applicazione e fino alla definizione di un piano logistico
generale relativo agli enti coinvolti nella
riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal
Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL
all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
corso, nonche' delle modalita' e procedure di
trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da
relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i
pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli
dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto di opzione per il
regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale
dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il
contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di
provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al
successivo comma 11 sono determinate le conseguenti
riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del
2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo sono apportate, entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le conseguenti modifiche al decreto di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in relazione alla individuazione della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma
2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi
dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma
sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa
della finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il
presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL
subentra nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro
S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore
unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza
del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A.
Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta
il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house
di Italia Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle
azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in
sede di aumento del capitale sociale, ne' i diritti di
prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun
altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti
messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in
possesso di specifici requisiti di professionalita' e
competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della
formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero
enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo
delle politiche del lavoro, dell'occupazione e
dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie
logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito
con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione
allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e
controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria
collaborazione con l'Istituto, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata
dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in
materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle
persone con disabilita' da lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita'
istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, in conformita' ai principi e ai
criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo n. 300 del 1999.».
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5. (Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro). - 1. Le risorse
complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016
sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento
dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di
previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di
cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo
integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai
datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, sono versate per il 50 per
cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50
per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo'
essere individuata una quota non superiore al 20 per cento
delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative,
ivi incluso l'incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL
quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione
alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di
cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.
4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a
impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate
confluisce in una gestione a stralcio separata istituita
nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle
risorse confluite nella gestione a stralcio separata
delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.».
- Si riporta l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
n. 148 del 1993 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione):
«Art. 9. (Interventi di formazione professionale). - 5.
A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le
risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite
dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione
contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo
medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo.».
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 9. (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro). - 1. All'ANPAL sono
conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione
Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di
politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18 , del
collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999,
nonche' delle politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di
prestazioni di sostegno del reddito collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione
alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e
dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre
forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di
cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26
novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli
utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di
occupabilita', in linea con i migliori standard
internazionali, nonche' dei costi standard applicabili ai
servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente
decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonche' di
programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la
predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto
all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici
e privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4
del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle
materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai
Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il
riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati
i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato
rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle
regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione
diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive
del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla
mobilita' territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n.
388 del 2000, nonche' dei fondi bilaterali di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276
del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse
province della stessa regione o in piu' regioni e, a
richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del
progetto di riconversione e riqualificazione industriale,
assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
aziendali complesse di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione
in relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione o in piu'
regioni, di programmi per l'adeguamento alla
globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30.
q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di promozione e coordinamento dei programmi formativi
destinati alle persone disoccupate, ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo,
nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL
possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni,
mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni
e le province autonome, in materia di gestione diretta dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro.».
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 10. (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). -
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede al rinnovo degli organi
dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione
a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati
nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle
materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a
tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e'
ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e
trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla
modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui
sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,
coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti
delle politiche statali e regionali in materia di
istruzione e formazione professionale, formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza,
formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo
del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano
maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta',
servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche
avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi
inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da
parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni
connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in
materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in
collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche,
universita' o soggetti privati operanti nel campo della
istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri
archivi gestionali.
3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto
nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e
conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL
contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi
riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1973, n. 478 (Costituzione dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con
sede in Roma) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 1973, n. 211.
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 13. (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione di un
sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita
dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione
tra i centri per l'impiego e il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a
disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
atti di programmazione approvati dalla Commissione
Europea.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo
2003, n. 53):
«Art. 3. (Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi
scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli
studenti e dei dati relativi alla valutazione degli
studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria,
avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del
medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle
istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati
personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri
dati utili alla prevenzione e al contrasto della
dispersione scolastica.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia'
costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate
in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali
degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione,
anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del presente decreto, nonche' il coordinamento con le
funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per
l'impiego in materia di orientamento, informazione e
tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei
flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che
permettano la tracciabilita' dei percorsi scolastici e
formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n.170 (Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali):
«Art.1-bis. (Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita'). - 1. Per i fini di cui
all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nell'ambito delle
ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle universita',
avente i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
degli studenti agevolando le procedure connesse ai
riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema
produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento
dell'offerta formativa del sistema nazionale delle
istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in
ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che
devono essere presenti nei sistemi informativi delle
universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14. (Fascicolo elettronico del lavoratore e
coordinamento dei sistemi informativi). - 1. Le
informazioni del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro costituiscono il patrimonio
informativo comune del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle
regioni e province autonome, nonche' dei centri per
l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base
informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo
elettronico del lavoratore, contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai
versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente
accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura
telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.
2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui
all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello
svolgimento dei compiti istituzionali, nonche' ai fini
statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e
passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica
delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL
e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilita'
reciproca delle stesse, e' istituto un comitato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cosi'
costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o
un suo delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo
delegato;
c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo
delegato;
d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;
e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;
f) un rappresentante dell'AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province
autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e
province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli
enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti
del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di
integrare le banche dati.».
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 19. (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.».
- Si riporta l'articolo 21 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 21. (Rafforzamento dei meccanismi di
condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni
relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito). - 1. La domanda di Assicurazione Sociale per
l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del
2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
o Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui
agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa
dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di
immediata disponibilita', ed e' trasmessa dall'INPS
all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del
reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione,
contattano i centri per l'impiego, con le modalita'
definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e,
in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro
il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2,
comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui
all'articolo 20.
3. Ai fini della concessione dell'Assegno di
disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2015 e' necessario che il richiedente
abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato,
redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il
richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad
attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio
personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi
previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le
sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica
disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati
allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui
al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle
attivita' di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d),
previsti dal patto di servizio personalizzato, il
beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai
competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24
ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel
medesimo patto di servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e
all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti
sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera
d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita',
in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime
conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di
giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai
sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e
dallo stato di disoccupazione.
8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI)
si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui al comma 3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' e
la concessione dei soli incrementi per carichi familiari,
in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita' e la
concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla
seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a):
1) la decurtazione di una mensilita' e la
concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in
caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b), la decadenza dalla prestazione e
dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di
lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),
in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla
prestazione e dallo stato di disoccupazione.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione
prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23,
comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che
siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai
commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative
sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed
all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di
decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20
del 1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego
di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che
provvede ad istituire un apposito comitato, con la
partecipazione delle parti sociali.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse
non erogate in relazione a prestazioni oggetto di
provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per
cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo
1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui
fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i
relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di
incentivazione del personale connessi al raggiungimento di
particolari obiettivi.».
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 23. (Assegno di ricollocazione). - 1. Ai
disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta,
qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego
presso il quale hanno stipulato il patto di servizio
personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una
somma denominata «assegno individuale di ricollocazione»,
graduata in funzione del profilo personale di
occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o
presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12.
L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle
disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o
per la provincia autonoma di residenza ai sensi
dell'articolo 24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di
profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
di cui all'articolo 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore
accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto
dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di
disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito,
entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non
sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto
di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla
ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'articolo 25;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio
di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il
rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata,
di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o
di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al
fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12,
lo stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al
centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato
l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di
conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita'
dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
casi per i quali l'attivita' propedeutica alla
ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in relazione al profilo personale di
occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro
effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione
raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema
informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti
erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste,
all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della
valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la
distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di
valutazione al fine di consentire le opportune azioni
correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di
ricollocazione.».
- Si riporta l'articolo 32 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32. (Incentivi per il contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore). - 1. A titolo
sperimentale, per le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i
seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di
licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della
legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' ridotta al 5 per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a
carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di
cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento,
previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la
previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo
sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144
del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da
destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo
periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo
43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
ed e' promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di
formazione nell'ambito del sistema di istruzione e
formazione professionale.
4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da «di cui il 50 per cento» fino
alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il
comma 4 e' abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari
a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro
annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di
cui all'articolo 29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5
milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per
l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, 0,1
milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi
1 e 2, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2
milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per
l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui
all'articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di
monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla
disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle
minori relative entrate, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma
1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, e' dovuto, in via sperimentale e
limitatamente al predetto biennio, un premio speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del
premio speciale e le modalita' di applicazione tali da
assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa
di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si
fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per
favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la
determinazione del predetto premio speciale unitario non si
tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi
per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro
nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento
di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.
Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5
milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui
all'articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
- Si riportano gli articoli 41 e 43 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015:
«Art. 41. (Definizione). - 1. L'apprendistato e' un
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle
seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano
organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro,
con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle
qualificazioni.».
«Art. 43. (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore). - 1. L'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5.».
- Si riporta l'articolo 68, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 68. (Obbligo di frequenza di attivita'
formative). - (Omissis).
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi:
lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per
l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere
dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la
finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.».
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
183 del 2014 si vedano le note al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77 (Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
L. 28 marzo 2003, n. 53) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Si riporta l'articolo 33 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 33. (Centri per l'impiego). - 1. Allo scopo di
garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di
servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, e' incrementato di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione
pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della
dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del
decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse sono
versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
- Per il testo dell'articolo 16, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 22 del 2015, si vedano le note
all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 43 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, si vedano le note all'articolo
2.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 387, della citata
legge n. 208 del 2015, si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 118, comma 2, della legge 23
dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2001), come modificato dal presente decreto:
«Art. 118. (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
(Omissis).
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.».
- Per il testo del citato decreto legislativo, n. 150
del 2015, si vedano note al titolo.

 
Art. 5
Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 151 del 2015

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;
b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilita' avviata dagli uffici.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».


Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva). -
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i
dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalita' di tele-lavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro, anche
mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3
marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio
o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui
abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o
superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e
psichica, con riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dagli organi
competenti.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, che abbiano le adeguate
competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonche' ai soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
. Ai fini del finanziamento delle attivita' di
riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese per
l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 248 , e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e'
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 , di seguito denominata «Conferenza unificata».».
- Si riporta l'articolo 15 della citata legge, n. 68
del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15. (Sanzioni). - 1. Le imprese private e gli
enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di
cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000
per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire
50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro
e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui
all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle
disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme
sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante
il quale risulti non coperta, per cause imputabili al
datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo
3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui
all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura
del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma
3-bis. per ciascun lavoratore disabile che risulta non
occupato nella medesima giornata.
4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova
applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione
alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli
uffici competenti della richiesta di assunzione o la
stipulazione del contratto di lavoro con la persona con
disabilita' avviata dagli uffici.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al
comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni (Razionalizzazione delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
- Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 300 del
1970, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di
controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di
controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative
e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela
del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in
piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di
accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo
periodo possono essere installati previa autorizzazione
delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita'
produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu'
sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo
periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2
sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 151 del 2015, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 26. (Dimissioni volontarie e risoluzione
consensuale). - 1. Al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono
fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita'
telematiche su appositi moduli resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso
il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e
alla Direzione territoriale del lavoro competente con le
modalita' individuate con il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del
modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di
revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le
medesime modalita'.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro
da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i
dati di identificazione del datore di lavoro e del
lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli
standard tecnici atti a definire la data certa di
trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo'
avvenire anche per il tramite dei patronati, delle
organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle
sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro
nonche' degli enti bilaterali e delle commissioni di
certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h),
e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con
la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro
domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione
consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo
2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle
commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a
23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».

 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Vercelli, addi' 24 settembre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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