Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2016 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI ROMA «UNITELMA SAPIENZA» |
DECRETO 22 agosto 2016 |
Approvazione dello Statuto. |
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IL PRESIDENTE
Visto il vigente Statuto di Unitelma Sapienza, emanato in data 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2014 - Serie generale, e in particolare l'art. 9, comma 2, lettera b; Vista la delibera adottata dal Senato accademico in data 27 aprile 2016, con la quale e' stata approvata la modifica dello Statuto; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2016, con la quale e' stato approvato il testo del nuovo Statuto, redatto in applicazione dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Vista la propria nota del 7 giugno 2016, prot. n. 0001847, con la quale e' stato inviato al MIUR il testo del nuovo Statuto, per il controllo previsto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto che il MIUR con propria nota n. 0009787 del 29 luglio 2016 non formula alcuna osservazione in merito al testo del nuovo statuto e quindi l'Universita' puo' trasmettere il decreto di modifica dello Statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
E' approvato, nel testo allegato n. 1, lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza». Il presente decreto, con l'unito testo del nuovo Statuto, sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 agosto 2016
Il Presidente: Avallone
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| Allegato 1
STATUTO «UNITELMA SAPIENZA»
TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura giuridica
L'Universita' degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», universita' telematica (nel seguito «Unitelma Sapienza»), e' una comunita' di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. «Unitelma Sapienza» e' dotata di personalita' giuridica privata e gode di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonche' di autonomia finanziaria e contabile. «Unitelma Sapienza» ha sede in Roma, attualmente presso i locali di Sapienza Universita' di Roma.
Art. 2.
Fonti normative
«Unitelma Sapienza» assume, come fonti normative per la sua attivita': a) i dettati costituzionali; b) le disposizioni di legge sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi; c) il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d) il presente Statuto; e) i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli successivamente adottati.
Art. 3.
Finalita' e attivita'
3.1 «Unitelma Sapienza» esplica le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attivita' a queste strumentali e/o complementari. 3.2 «Unitelma Sapienza» puo' conferire i titoli di Laurea (L), Laurea magistrale (LM), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR). Puo' altresi' rilasciare i titoli di master universitari di primo e secondo livello nonche' diplomi o attestati relativi ai corsi di formazione o di alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento anche legati all'esercizio delle professioni. 3.3 «Unitelma Sapienza» e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3.4 Per la progettazione e la realizzazione di tutte le attivita' formative «Unitelma Sapienza» utilizza, in via prevalente, le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza avendo cura di: a) favorire l'accesso ai corsi di studio agli utenti lavoratori o comunque impossibilitati a frequentare attivita' formative in presenza, anche supportando gli studenti piu' meritevoli; b) provvedere al tempestivo aggiornamento delle conoscenze disciplinari; c) monitorare il livello di apprendimento degli iscritti favorendo iniziative e strumenti di apprendimento cooperativo; d) sostenere il processo di apprendimento attraverso forme di tutorato sia di contenuto che relative al ritmo e al processo di apprendimento. 3.5 «Unitelma Sapienza» promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri obiettivi la promozione e il rilascio di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilita' internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, nonche' l'ammissione e la formazione di studenti stranieri. 3.6 «Unitelma Sapienza» persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure; tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio. «Unitelma Sapienza» adotta un codice etico, che e' approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. 3.7 «Unitelma Sapienza» garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori autonomia di ricerca e liberta' d'insegnamento e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca. 3.8 Per il raggiungimento delle proprie finalita', «Unitelma Sapienza» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare e/o controllare societa' di capitali e costituire centri di ricerca o centri di ricerca e di servizi, anche interuniversitari. Puo' promuovere e partecipare a consorzi con altre universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. «Unitelma Sapienza» esplica, altresi', funzioni di servizio per conto di altre universita' ed enti formativi pubblici e privati. 3.9 I rapporti con Sapienza Universita' di Roma costituiscono componente fondamentale dell'organizzazione di «Unitelma Sapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni, con regolamento dei relativi rapporti economici, approvate dal Consiglio di amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, dal Senato accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo, da parte di Sapienza, delle tecnologie telematiche di «Unitelma Sapienza»; la realizzazione e la gestione di corsi di studio Sapienza affidati ad «Unitelma Sapienza» per la gestione in piattaforma e per la tutorship agli studenti; la realizzazione di master e di corsi di formazione anche per il mercato internazionale; l'impegno di docenti e ricercatori di ruolo provenienti da Sapienza Universita' di Roma e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile; la partecipazione di docenti e ricercatori «Unitelma Sapienza» a programmi di ricerca di Sapienza Universita' di Roma. 3.10 «Unitelma Sapienza» puo' attivare iniziative editoriali anche di tipo multimediale.
Art. 4.
Patrimonio e mezzi finanziari
4.1 «Unitelma Sapienza» e' promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei flussi finanziari. 4.2 Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo di «Unitelma Sapienza» sono costituiti da: a) i proventi derivanti dai contributi di iscrizione a carico degli studenti; b) altri proventi delle attivita' istituzionali e di quelle per conto terzi; c) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici ed imprese pubbliche e private, italiani o esteri.
TITOLO SECONDO
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 5.
Articolazione delle strutture
5.1 Gli organi di governo di «Unitelma Sapienza» sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio di «Unitelma Sapienza», di valutazione delle attivita' svolte e dei risultati raggiunti. 5.2 Sono organi di «Unitelma Sapienza»: a) il Consiglio di amministrazione; b) il rettore; c) il Senato accademico; d) i dipartimenti; e) il direttore generale; f) il Nucleo di valutazione; g) il Presidio di qualita'; h) il Collegio dei revisori dei conti. 5.3 Per realizzare i fini istituzionali, «Unitelma Sapienza» si articola in dipartimenti ai quali spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attivita' di ricerca e delle attivita' didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato. Sono altresi' attivabili centri secondo quanto disciplinato dal presente Statuto. «Unitelma Sapienza» puo' altresi' concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione. 5.4 Possono essere organizzate, altresi', strutture a termine, finalizzate alla ricerca, alla didattica, ai servizi od a loro integrazione previa approvazione del Consiglio di amministrazione e su parere del Senato accademico. 5.5 Il Consiglio di amministrazione approva l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti e centri ovvero delle altre strutture di cui al comma precedente, previo parere del Senato accademico.
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
6.1 Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione strategica e finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo e di controllo delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale di «Unitelma Sapienza» ed e' organo di vigilanza sulla loro sostenibilita' finanziaria. Il Consiglio di amministrazione si ispira al principio delle pari opportunita' tra uomini e donne. 6.2 Il Consiglio di amministrazione si compone di 9 membri: a) rettore, che viene nominato dal Consiglio stesso secondo quanto previsto dall'art. 7.3; b) quattro membri nominati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.; c) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) un rappresentante designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; e) due eminenti personalita' della ricerca scientifica e della cultura ovvero qualificati esponenti di fondazioni, di Onlus, di istituzioni o organizzazioni pubbliche o private, designati dal Senato accademico su una rosa di nomi pari al doppio, proposta dal rettore. 6.3 I componenti il Consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 6.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. 6.5 Il Consiglio e' convocato dal rettore; in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal vicario se nominato ovvero da altro docente delegato dal rettore, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo del quorum strutturale e comunque almeno una volta ogni tre mesi. 6.6 Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica senza considerare i membri di cui al precedente comma lettera d), e) ed f). Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione. 6.7 Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori. 6.8 Compete al Consiglio di amministrazione: a) determinare le linee di sviluppo di «Unitelma Sapienza» in funzione delle finalita' istituzionali e in aderenza alle indicazioni dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.; b) deliberare lo Statuto e le relative modifiche, sentito il Senato accademico; c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione; d) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) decidere sulle questioni patrimoniali; f) approvare le convenzioni ed i contratti, l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; g) deliberare le consistenze di organico dei docenti, dei ricercatori, su proposta del Senato accademico, e del personale tecnico-amministrativo, su proposta del direttore generale; h) approvare il piano di assunzione di nuovi docenti, ricercatori, proposto dal Senato accademico, in termini di aree disciplinari e settori scientifico disciplinari, su conforme parere del direttore generale; i) approvare il piano di assunzione di figure di profilo tecnico amministrativo, proposto dal Direttore generale; j) definire i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale; k) nominare il rettore; l) deliberare, su proposta del Senato accademico il regolamento didattico di ateneo; m) deliberare, su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche; n) deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi di studio, previo parere favorevole del Senato accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca; o) dettare i criteri generali per la determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, nonche' per gli esoneri ed eventuali agevolazioni nonche' per i premi e le borse di studio; p) dettare i criteri generali per le convenzioni di promozione delle attivita' didattiche; q) dettare i criteri per l'attivazione di strutture decentrate di cui al successivo art. 14; r) definire l'indennita' di carica del rettore, e degli altri docenti con incarichi istituzionali; s) definire, in sede di bilancio previsionale, il budget per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo; t) deliberare lo stanziamento annuale in ordine agli insegnamenti da attivare e agli incarichi e contratti da conferire a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, su proposta del Senato accademico; u) nominare i membri del Nucleo di valutazione; v) nominare i membri del Presidio di qualita'; w) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi; x) approvare, di norma ogni triennio, un documento di bilancio sociale per informare, tutta la comunita' e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali.
Art. 7.
Rettore
7.1 Il rettore convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione. 7.2 Il rettore ha le seguenti competenze: a) ha la rappresentanza legale di «Unitelma Sapienza» e la rappresenta nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; c) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca scientifica; d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione; e) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e ne assicura l'esecuzione in materia didattica e di ricerca scientifica; f) adotta, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica dello stesso Consiglio; g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca; h) adotta, sulla base delle direttive del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, tutti gli adempimenti inerenti il reclutamento dei docenti e dei ricercatori; i) adotta i provvedimenti di chiamata di docenti e ricercatori, sulla base delle proposte del Senato accademico; j) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico, salvo ratifica; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di «Unitelma Sapienza»; l) puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi e istruttori e nelle materie di sua competenza; m) emette, congiuntamente al direttore generale, gli ordinativi di pagamento di spese che eccedono le competenze del direttore generale secondo i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 7.3 Il rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Universita' o tra personalita' del mondo accademico, scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 6 anni e non puo' essere confermato. 7.4 Il rettore puo' nominare un vicario scelto tra i docenti di ruolo strutturati; in mancanza, in caso di assenza o impedimento, puo' farsi sostituire con delega da altro docente dell'Universita'. In ogni caso colui che sostituisce il rettore non assume la legale rappresentanza di «Unitelma Sapienza». 7.5 Il rettore, per le attivita' di sua competenza, puo' nominare appositi delegati, scelti tra personale docente o ricercatore.
Art. 8.
Senato accademico
8.1 Il Senato accademico e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) i direttori di dipartimento; c) un rappresentante dei professori di prima fascia; d) un rappresentante dei professori di seconda fascia; e) un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato; f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori. Per la validita' delle adunanze del Senato accademico e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica, oltre al rettore che lo presiede. Per la validita' delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le procedure di cui all'art. 9, comma 3, lettera f) e' necessaria la presenza almeno del rettore, dei Direttori di Dipartimento, di un rappresentante dei professori di prima fascia, e di un rappresentante dei professori di seconda fascia. 8.2 I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni. 8.3 Compete al Senato accademico: a) proporre al Consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico; b) proporre il regolamento didattico di ateneo e le eventuali variazioni; c) proporre al Consiglio di amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche; d) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio di «Unitelma Sapienza»; e) stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca; f) proporre l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa; 8.4 I rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti dalle rispettive componenti e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva. 8.5 I membri del Senato accademico designati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
TITOLO TERZO
STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Art. 9.
Dipartimenti
9.1 I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attivita' formative, omogenee per fini e/o per settori scientifico disciplinari. 9.2 La gestione amministrativa e contabile delle attivita' dei dipartimenti e' attribuita all'area competente della Direzione generale. 9.3 Ai dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 25 unita'. Ogni eccezione dovra' essere deliberata motivatamente dal Senato accademico. 9.4 I dipartimenti svolgono le seguenti attivita': a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno; b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attivita' di ricerca, definendo le aree di attivita' e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilita' di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca; c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale; d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione al rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico; e) propongono al Senato accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato; approvano i relativi programmi; f) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, di scuole di specializzazione, dandone comunicazione al rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico; g) promuovono l'attivazione - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio - delle attivita' di alta formazione, specializzazione, aggiornamento, dandone comunicazione al rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico; h) definiscono annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilita' dell'offerta formativa; i) organizzano le attivita' didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresi' per quanto possibile un'equa ripartizione; l) collaborano alla realizzazione dei corsi di studio e ne assumono la responsabilita' organizzativa diretta; m) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti. 9.5 Gli organi del dipartimento sono: a) direttore. E' eletto dai membri del Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni; b) Consiglio di dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato. 9.6 Il Consiglio di dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.
Art. 10.
Centri di ricerca, centri di servizi e centri misti
10.1 «Unitelma Sapienza» puo' istituire, con decreto del rettore e sulla base di conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, centri di ricerca, centri di servizi e centri di ricerca e servizi, finalizzati a potenziare le possibilita' di ricerca e di servizio dell'ateneo. 10.2 L'istituzione, la modifica e la soppressione dei centri di cui al comma precedente sono deliberati, su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione. 10.3 «Unitelma Sapienza» puo' promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a centri interuniversitari, consorzi, societa' consortili, societa' consortili a responsabilita' limitata, cui possono concorrere altre Universita' o strutture di altre Universita', nonche' altri enti pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative sono chiamati ad esprimersi positivamente con la maggioranza assoluta dei rispettivi quorum strutturali, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione ai quali saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attivita'.
Art. 11.
Corsi di studio
11.1 L'offerta formativa e' realizzata dai corsi di studio. Essi sono, secondo la normativa vigente, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione, master di primo e di secondo livello e possono essere coordinati nell'ambito di un'area didattica. 11.2 Un'area didattica raggruppa piu' corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi, articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili). 11.3 L'area didattica o il singolo corso di studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso e' costituito da tutti i docenti del o dei corsi di studio coordinati, inclusi i docenti a contratto e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei corsi di studio. I docenti a contratto e i rappresentanti degli studenti non concorrono al quorum strutturale e funzionale. 11.4 I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti. 11.5 I consigli operano in conformita' al regolamento didattico di ateneo, assicurano la qualita' delle attivita' formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuita' didattica.
TITOLO QUARTO
STRUTTURE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI
Art. 12.
Direttore generale
12.1 «Unitelma Sapienza» si avvale per lo svolgimento delle sue attivita', oltre che dei dipartimenti e, ove costituiti, dei centri, di una Direzione generale, articolata in macroaree ed aree organizzative affidate ad un responsabile che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale. L'organizzazione delle macroaree e delle aree e' stabilita da apposito documento di organizzazione predisposto dalla Direzione generale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, ed approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 12.2 Il direttore generale e' l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione. 12.3 Il direttore generale in particolare: a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui e' preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna delle macroaree e delle aree in cui si articola la Direzione generale. L'insieme degli obiettivi assegnati ai responsabili assume la forma di Piano esecutivo di gestione che viene reso noto al rettore all'inizio di ciascun anno; c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; d) emette congiuntamente al rettore gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione; e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili delle macroaree e delle aree nonche' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; f) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio di ateneo di previsione annuale, il bilancio di ateneo di esercizio; g) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio sociale; h) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto; l) coordina le strutture decentrate di cui al successivo art. 14; m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti. 12.4 L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che stabilisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento. Il direttore generale e' scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale. 12.5 L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del direttore generale ed il relativo trattamento economico che e' determinato dal Consiglio di amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente «Unitelma Sapienza» o di altra Universita', lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 12.6 Il direttore generale e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo di «Unitelma Sapienza», fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto.
Art. 13.
Strutture decentrate
«Unitelma Sapienza» puo', previa approvazione del Consiglio di amministrazione, stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati al fine di istituire, a livello territoriale decentrato: a) punti di informazione e di divulgazione - di norma a livello provinciale - delle attivita' formative promosse da «Unitelma Sapienza» (Info Point Unitelma Sapienza); b) strutture di servizio - di norma a livello pluriprovinciale - con funzioni promozionali, informative e di supporto agli studenti di Unitelma Sapienza (Centri di servizio territoriali Unitelma Sapienza); c) strutture di collaborazione - di norma a livello regionale - elette anche come sedi di svolgimento degli esami - (Poli didattici Unitelma Sapienza).
TITOLO QUINTO
ORGANI DI VERIFICA E CONTROLLO E REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 14.
Organi di verifica e controllo
Sono organi di verifica e controllo il Nucleo di valutazione di ateneo, il presidio di qualita', il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 15.
Nucleo di valutazione
15.1 Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare l'attivita' di ricerca e di valutare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica nonche' l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione e dei rispettivi servizi. 15.2 «Unitelma Sapienza» assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 15.3 Il Nucleo e' costituito da 5 componenti, di cui almeno tre esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di valutazione (anche non accademica). Il Nucleo al suo interno elegge un coordinatore. 15.4 I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva. 15.5 I componenti del Nucleo sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore. 15.6 Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a: a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono; b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali; c) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dell'amministrazione; d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualita' ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai dipartimenti; e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicita'; f) svolgere attivita' di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici di «Unitelma Sapienza»; g) trasmettere al rettore un rapporto annuale sulle proprie attivita' e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso; h) svolgere le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale; i) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. 15.7 Il Nucleo, per le proprie attivita', si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei comitati di monitoraggio dei corsi di studio e del presidio di qualita'. Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attivita' dei singoli comitati di monitoraggio, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.
Art. 16.
Presidio di qualita'
16.1 Il Presidio della qualita' e' un organo dell'ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualita'; di consulenza agli organi di governo dell'ateneo sulle tematiche della qualita'; di sorveglianza, monitoraggio e promozione del miglioramento continuo della qualita'; di supporto alle strutture dell'ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualita'. 16.2 Le principali competenze attribuite al Presidio della qualita' sono: a) consulenza agli organi di governo dell'ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualita'; b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'assicurazione della qualita' dell'ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per la qualita' della formazione dei corsi di studio e della ricerca dei dipartimenti; c) organizzazione e gestione delle attivita' di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualita' della didattica e della ricerca; d) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, alle attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento; e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualita' con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'ateneo, il Nucleo di valutazione, i dipartimenti e i corsi di studio. 16.3 Il Presidio e' costituito da 5 componenti, di cui almeno tre esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di assicurazione di qualita'. Il Presidio al suo interno elegge un coordinatore.
Art. 17.
Collegio dei revisori dei conti
17.1 Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo. 17.2 Il Collegio e' composto da tre membri scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti. 17.3 I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. e durano in carica tre anni e, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato puo' essere rinnovato. 17.4 Il funzionamento e i compiti del Collegio sono definiti nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' deliberato dal Consiglio d'amministrazione.
Art. 18.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
18.1 Le attivita' amministrative, finanziarie e contabili sono disciplinate da apposito regolamento che definisce il sistema budgetario, i criteri di redazione del bilancio e le procedure amministrative, finanziarie e contabili di «Unitelma Sapienza». 18.2 Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, sentito il Senato accademico.
TITOLO SESTO
ORGANI DI GARANZIA
Art. 19.
Codice etico
19.1 «Unitelma Sapienza» adotta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, comma 4, il Codice etico e nomina la relativa Commissione di garanzia preposta all'accertamento delle violazioni del codice stesso e agli atti conseguenti. 19.2 I membri della Commissione di garanzia durano in carica tre anni, dalla data di emanazione del codice e non sono riconfermabili. 19.3 Le violazioni del Codice vengono accertate dalla Commissione di garanzia che propone le relative sanzioni al Consiglio di amministrazione; quest'ultimo decide in merito con provvedimento definitivo.
Art. 20.
Collegio di disciplina
«Unitelma Sapienza» istituisce ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 il Collegio di disciplina. Esso e' deputato a svolgere l'iter disciplinare e ad esprimere il parere conclusivo in merito all'irrogazione di sanzioni nei confronti di docenti e ricercatori. Il Collegio e' nominato tra i professori universitari e i ricercatori strutturati e/o a contratto.
Art. 21.
Comitato unico di garanzia
Presso «Unitelma Sapienza» e' istituito, ai sensi della direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per le pari opportunita', il Comitato unico di garanzia (CUG). Esso si compone di 4 membri effettivi e 2 supplenti costituiti con le modalita' di cui al punto 3.1.2 della citata direttiva e svolge i compiti stabiliti al punto 3.2 della direttiva stessa.
TITOLO SETTIMO
PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATlVO
Art. 22.
Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico
22.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di amministrazione, con decreto del rettore, secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. 22.2 Ai professori e ai ricercatori di ruolo di «Unitelma Sapienza» e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza e di previdenza previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Universita' statali.
Art. 23.
Insegnamenti e attivita' didattica
23.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato. 23.2 Per l'inizio di ogni anno accademico il Senato accademico, sulla base della proposta dei dipartimenti, conferisce ai professori e ricercatori anche a tempo determinato gli incarichi didattici interni e gli incarichi didattici da conferire mediante contratto. 23.3 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. 23.4 I contratti di cui al presente articolo sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. 23.5 Da tali contratti deve risultare: a) la espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte dell'ateneo nei confronti del docente; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale degli impegni di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi.
Art. 24.
Personale tecnico-amministrativo
24.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal direttore generale sulla base dei criteri generali individuati dal Consiglio di amministrazione. 24.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato dal CCNL del personale universitario ove compatibile con la natura giuridica di soggetto privato di «Unitelma Sapienza».
TITOLO OTTAVO
STUDENTI
Art. 25.
Attivita' di orientamento e tutorato
«Unitelma Sapienza» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.
Art. 26.
Diritto allo studio
«Unitelma Sapienza», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, dotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili ad «Unitelma Sapienza» e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.
Art. 27.
Carta dei servizi
27.1 La Carta dei servizi, stabilita dall'art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha la finalita' di informare lo studente sull'offerta formativa di «Unitelma Sapienza». 27.2 La Carta in particolare comprende tutte le informazioni relative: a. ai diritti e doveri degli studenti; b. alle attivita' didattiche; c. alle modalita' di accesso e di erogazione dei servizi; d. alle soluzioni tecniche fornite.
Art. 28.
Garante degli studenti
Il Garante degli studenti e' nominato dal rettore, sentiti i dipartimenti, per un periodo di tre anni. Il Garante e' a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, e' escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
TITOLO NONO
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29.
Devoluzione del patrimonio
Qualora «Unitelma Sapienza» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita', il suo patrimonio sara' devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.
Art. 30.
Norme transitorie
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui all'art. 7 del presente statuto sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art. 31.
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 agosto 2016
Il Presidente: Avallone
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