Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 13 settembre 2016
Autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Genova a Bari.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica
e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'«Accademia di psicoterapia della famiglia» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sede di Roma un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 26 marzo 1998 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 23 luglio 2001 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo;
Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Modena;
Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Genova;
Visto il decreto in data 19 aprile 2004 di revoca dell'abilitazione della sede periferica dell'Aquila;
Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di trasferimento della sede di Torino;
Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di ulteriore trasferimento della sede di Torino;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Genova - Via Peschiera, 9 - a Bari - Via Principe Amedeo, 141;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 29 ottobre 2015;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 20 aprile 2016 trasmessa con nota prot. 1175 del 26 aprile 2016;
Visto il documento che asserisce l'avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.;

Decreta:

Art. 1

L'«Accademia di psicoterapia della famiglia» abilitata con decreto in data 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la predetta sede periferica da Genova - Via Peschiera, 9 - a Bari - Via Principe Amedeo, 141.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: Mancini


 
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