Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2016
Apporto di immobili di proprieta' dello Stato e non piu' utilizzati a fini istituzionali, al comparto 8-ter del fondo i3-Sviluppo Italia.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «articolo 33»);
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo e' sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;
Visto il comma 7 dell'articolo 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»);
Visto il comma 8-ter dell'articolo 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 33;
Visto il comma 8-quater dell'art. 33 il quale prevede che, per le medesime finalita' del comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata societa' di gestione del risparmio, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 33, la Societa' per azioni denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa' per Azioni» (di seguito «la Societa'») per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento immobiliari chiusi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'articolo 33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati a fini istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2016, che modifica il citato decreto ministeriale del 30 luglio 2015, al fine di consentire il conferimento anche di immobili di proprieta' degli enti pubblici, limitando, tuttavia, l'operativita' del fondo esclusivamente ai comparti 8-ter e 8-quater;
Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2002, con il quale e' stata dichiarata la proprieta' in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali e' inclusa l'area sita in via Aldo Tarabella, Milano;
Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 26 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2013, con il quale e' stata dichiarata la proprieta' in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo, tra i quali e' compreso l'immobile denominato «Ex Piazza d'Armi S.Elena» sito in via Sant'Elena, Venezia;
Visti i decreti dell'Agenzia del demanio: 3 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2014; 11 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015; 26 luglio 2016, in corso di pubblicazione, con i quali e' stata dichiarata la proprieta' in capo allo Stato dei beni immobili compresi negli allegati ai decreti medesimi, tra i quali sono inclusi le aree e i fabbricati costituenti il compendio demaniale sito in Bologna genericamente denominato «Prati di Caprara»;
Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con la quale la Societa' ha comunicato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2015 e' stato istituito il fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato multicomparto, denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»);
Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Societa' del 26 novembre 2015 (di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par. 1.1, il quale prevede che il Fondo sia composto di due comparti, rispettivamente denominati «i3-Stato/Difesa-Comparto 8-ter» e «i3-Stato/Difesa-Comparto 8-quater»;
Visto le modifiche del regolamento di gestione del Fondo approvate dal Consiglio di Amministrazione della Societa' il 31 maggio 2016 e, in particolare, il nuovo par. 1.1 che ha attribuito al Fondo la nuova denominazione «i3-Sviluppo Italia», composto di due comparti rispettivamente denominati «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-ter» e «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-quater»;
Vista la nota n. U2806/2015 del 13 ottobre 2015 con la quale la Societa' ha trasmesso, tra l'altro, la relazione di due diligence dalla societa' Patrigest Spa incaricata in qualita' di esperto indipendente per gli immobili da destinare ai Comparti 8-ter e 8-quater;
Vista la nota n. U3114/15 del 9 novembre 2015 con la quale la Societa' ha trasmesso i risultati dell'attivita' estimale effettuata in data 5 novembre 2015 dalla societa' Patrigest Spa e, in particolare, la valutazione effettuata per gli immobili oggetto di apporto al Comparto 8-ter del Fondo, nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il piu' probabile valore di mercato, alla data del 5 novembre 2015 pari ad euro 49.185.000,00 e il piu' probabile valore di apporto pari ad euro 39.500.000,00, al netto dello sconto di apporto di circa il 19,69 % e degli oneri di bonifica, pari a euro 12.400.000,00;
Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha comunicato, tra l'altro, che il proprio Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2016 ha approvato l'operazione di apporto al Comparto 8-ter del Fondo dei beni immobili denominati: Prati di Caprara est e ovest e Polveriera di Montalbano - Bologna; Area sita in via Tarabella - Milano; Piazza d'Armi Sant'Elena - Venezia;
Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha trasmesso, tra l'altro, i risultati dell'attivita' estimale effettuata in data 21 giugno 2016 dalla societa' Patrigest Spa nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il piu' probabile valore di mercato, alla data del 21 giugno 2016 pari ad euro 50.214.000,00 ed il piu' probabile valore di apporto «in blocco» pari ad euro 40.100.000,00, al netto dello sconto di apporto di circa il 20,14 % e degli oneri di bonifica, pari a euro 12.400.000,00;
Vista la nota n. 3457 del 6 luglio 2016 con la quale la Societa' ha trasmesso, tra l'altro, il parere reso in data 22 giugno 2016 dalla Direzione Legale, Contenzioso e Rapporti Istituzionali dell'Agenzia del demanio nel quale e' argomentata la correttezza dell'attribuzione al fondo acquirente degli oneri relativi alle opere di bonifica ambientale e la congruita' dei costi previsti per l'esecuzione di tali interventi;
Vista la nota n. 3824 del 21 luglio 2016 con la quale la Societa' conferma, relativamente agli immobili da apportare al Comparto 8-ter, il completamento da parte delle competenti amministrazioni comunali del relativo iter di valorizzazione urbanistica;
Vista la nota n. 10481 del 21 luglio 2016 con la quale l'Agenzia del demanio dichiara che, con riguardo ai citati immobili destinati al Comparto 8-ter del Fondo, sussistono le condizioni per l'apporto «considerato che talune situazioni tecnico-amministrative che interessano alcuni dei beni citati, anche con riferimento ad attuali, parziali occupazioni, sono gia' note a Invimit Sgr, che le ha gia' considerate nelle attivita' di analisi tecnica ed economica degli stessi immobili»;
Vista la nota n. 10921 del 28 luglio 2016 con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che la propria Commissione per la verifica delle valutazioni tecnico-economico-estimative, con verbale n. 2015/20621/CG del 17 novembre 2015, aveva gia' congruito i valori che la societa' Patrigest aveva stimato con relazione del 5 novembre 2015, tenendo conto degli oneri di bonifica e, pertanto, ritiene di poter confermare il valore precedentemente congruito e quindi accettare il nuovo valore determinato dall'esperto indipendente in euro 40.100.000,00 (al netto dello sconto di apporto e degli oneri di bonifca) in quanto piu' conveniente rispetto a quello precedentemente determinato in euro 39.500.000,00;
Vista la nota n. 4029 del 29 luglio 2016 con la quale Invimit ha trasmesso l'esatto perimetro catastale relativo ai compendi immobiliari oggetto di apporto al Comparto 8-ter;
Vista la nota n. 4109 del 2 agosto 2016 con la quale Invimit ha trasmesso la comunicazione dell'esperto indipendente Patrigest SpA del 29 luglio 2016, relativa alla rettifica dei dati catastali presenti nella relazione di stima del 21 giugno 2016, ferma restando la validita' dei valori di apporto precedentemente determinati;
Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;
Preso atto che, per l'immobile denominato «Ex Forte San Felice e Piazza d'Armi - Prati di Caprara ovest» sito in Bologna, non presenta i requisiti di interesse storico-artistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale Emilia Romagna, del 15 maggio 2008;
Preso atto che per l'immobile «Ex Piazza d'Armi» sito a Sant'Elena, Venezia, non sussistono i requisiti di interesse culturale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione regionale del Veneto, del 10 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, sono individuati gli immobili di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, per il conferimento al Comparto 8-ter del fondo immobiliare «i3-Sviluppo Italia» a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli immobili sono conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio citati in premessa, a condizione che siano stati inseriti tra i cespiti valutati dall'esperto indipendente.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-ter» corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore complessivo degli immobili di euro 40.100.000,00, come stimato dall'esperto indipendente nominato dalla Societa' e congruito dall'apposita Commissione dell'Agenzia del demanio, diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 50.000,00.
Le quote emesse dal fondo «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-ter» sono sottoscritte in unica soluzione dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal Regolamento. Le quote sottoscritte sono rappresentate da certificati immessi in un certificato cumulativo del Comparto 8-ter, rappresentativo di una pluralita' di quote appartenenti a piu' titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.
Nel caso in cui il fondo «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-ter» non raggiunga, nel termine di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, dalla sua istituzione, l'ammontare minimo di sottoscrizioni previsto dal Regolamento, si procedera' alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione degli immobili allo Stato. La revoca e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
Art. 3

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.


 
Art. 4

Il fondo immobiliare «i3-Sviluppo Italia - Comparto 8-ter» sara' immesso nel possesso giuridico degli immobili all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Societa' di apposito verbale di consegna. La Societa', ai sensi del comma 8-quinquies dell'art. 33, si fara' carico delle attivita' di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvedera' alle conseguenti attivita' di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarita' del diritto sull'Immobile.


 
Art. 5

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 16 settembre 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2532


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone