Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 settembre 2016
Erogazione dell'acconto per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4;
Visto l'art. 1, comma 23, della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016;
Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 con la quale la provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI;
Considerato che in occasione dei versamenti della prima rata relativa all'IMU e alla TASI, il cui termine e' scaduto il 16 giugno 2016, si e' gia' registrata una perdita di gettito a carico dei bilanci comunali, relativa alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015;
Considerato che l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati provvisori relativi alle variazioni di rendita risultanti dagli atti di aggiornamento presentati dai contribuenti entro il 15 giugno 2016;
Considerata l'opportunita' di procedere all'erogazione di un acconto, in via prudenziale, non superiore all'importo di 50 milioni di euro, da ripartire tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto;
Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 agosto 2016

Decreta:

Art. 1
Corresponsione e determinazione dell'acconto del contributo annuo di
155 milioni di euro

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonche' della Regione siciliana e della regione Sardegna, e' corrisposto, a titolo di acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro previsto per la compensazione del minor gettito per l'anno 2016 di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo complessivo di € 45.739.625, come ripartito nell'allegato A al presente decreto, secondo la metodologia illustrata nella nota di cui all'allegato B al presente decreto, adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2016.
2. Alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, e' corrisposto direttamente, a titolo di acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro previsto per la compensazione del minor gettito per l'anno 2016 di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, l'importo complessivo di € 4.211.451, ripartito tra i predetti enti nell'allegato A al presente decreto secondo la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto. Le Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla relativa ripartizione in favore dei singoli comuni appartenenti al proprio territorio.
3. Nell'ipotesi in cui gli importi erogati a titolo di acconto, in applicazione del comma 1, risultino, in sede di ripartizione definitiva, superiori a quelli dovuti, il Ministero dell'interno procede al recupero delle somme eccedenti ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan Il Ministro dell'interno: Alfano


 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato B
Nota metodologica concernente l'erogazione dell'acconto per il
ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della
rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D
L'art. 1, commi da 21 a 24, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilita' 2016) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili iscritti nei gruppi catastali D ed E (immobili a destinazione speciale e particolare) sia effettuata tramite stima diretta con esclusione di tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. «macchinari imbullonati»), precedentemente inclusi nella determinazione della rendita.
Per fruire di tale agevolazione, gli intestatari degli immobili devono presentare specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale secondo le modalita' indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016. Per l'anno 2016 hanno effetto solo gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Le proposte di variazione della rendita presentate oltre la data del 15 giugno 2016 (ed entro il 31 dicembre del corrente anno) avranno invece effetto a decorrere dall'anno 2017.
Il comma 24 della legge di stabilita' 2016 prevede che entro il 31 ottobre 2016 sia emanato un decreto ministeriale per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro volto a compensare i comuni del minor gettito ai fini IMU e TASI. Per l'anno 2016 tale riparto deve essere effettuato sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2016.
Con il decreto in esame si procede ad una prima (parziale) erogazione del contributo in esame, per un importo non superiore a 50 milioni di euro, sulla base della metodologia di seguito indicata al fine di ristorare i comuni del mancato gettito rilevato gia' in sede di acconto IMU e TASI 2016 e quindi di evitare effetti negativi connessi alla mancanza di liquidita' per gli enti interessati.
Preliminarmente sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati provvisori presenti al 27 luglio 2016 (1) e relativi alle proposte di variazione di rendita presentate dai contribuenti entro il 15 giugno 2016, variazioni che in base alla normativa vigente hanno impatto sul gettito relativo al corrente anno (2)
Le elaborazioni hanno riguardato in particolare, 29.089 invii che risultano protocollati dall'Agenzia delle Entrate e sono stati elaborati considerando: a) la categoria catastale di partenza; b) la categoria catastale proposta; c) la rendita al 1° gennaio 2016 (3) ; d) la rendita proposta o quella accertata dall'Ufficio se presente.
Le variazioni negative di rendita riscontrate hanno consentito di stimare, per ciascun comune, la minore base imponibile cui applicare le aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2015 da ciascun comune (4)
In particolare, sono state considerate le aliquote di ciascuna specifica categoria catastale (es. D01, D02, ecc.) relativa ai fabbricati oggetto di variazione; inoltre il modello di elaborazione e' stato implementato con i regimi speciali riguardanti alcune particolari tipologie di fabbricati (a titolo puramente esemplificativo: aliquote particolari per impianti fotovoltaici, eolici, centrali elettriche, ecc.).
Per la variazione di rendita negativa afferente i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, non essendo ancora disponibili i dati delle variazioni di rendita per comune, sono state applicate le aliquote di base in vigore ai fini IMIS e IMI per i fabbricati produttivi.
Sono stati effettuati inoltre alcuni controlli di coerenza al fine di verificare che l'aliquota IMU deliberata non sia inferiore al 7,6 per mille (ovvero l'aliquota di base il cui gettito e' di spettanza statale), e che la somma delle aliquote IMU+TASI non sia superiore al limite massimo dell'11,4 per mille previsto per l'anno 2015. In caso di incoerenza delle aliquote, in tale sede e' stato considerata solo la perdita di gettito ai fini IMU rinviando al successivo riparto di ottobre la verifica definitiva dell'importo spettante sia ai fini IMU che ai fini TASI.
Elaborando i dati pervenuti si e' determinata una prima valutazione della perdita di gettito (IMU/TASI) annua 2016 per i comuni di circa 127,3 milioni di euro. Per l'erogazione della prima tranche di contributo, essendo disponibili, come sopra indicato, dati ancora provvisori, si ritiene necessario seguire alcuni criteri di prudenzialita'.
Fermo restando la possibilita' di effettuare variazioni anche negative del contributo erogato sulla base dei dati definitivi che saranno successivamente forniti, si ritiene che proprio l'assenza di dati definitivi richieda l'assunzione di ipotesi particolarmente prudenziali al fine di evitare, per quanto possibile, recuperi a carico dei comuni quando risultera' possibile quantificare in via definitiva la relativa perdita di gettito.
E' stata quindi verificata in primo luogo la coerenza tra la perdita di gettito stimata per l'effetto «imbullonati» e le variazioni di gettito effettivamente rilevate mediante il confronto tra il gettito effettivo IMU D 2015 (quota comune) e il gettito teorico IMU D 2016 (quota comune) stimato sulla base dell'acconto versato.
In particolare, considerato che il decreto in esame comporta l'erogazione di un mero anticipo rispetto al riparto definitivo (da effettuarsi entro il mese di ottobre 2016), l'acconto viene riconosciuto nei casi in cui si rileva una variazione di gettito negativa (ovvero nei casi in cui il teorico 2016 risulta inferiore al gettito effettivo 2015) in coerenza con la necessita' di evitare effetti finanziari negativi connessi alla effettiva riduzione di gettito.
Inoltre, anche nei casi in cui si stima una variazione di gettito negativa la perdita di gettito stimata viene ridotta nei casi in cui superi una soglia di coerenza posta pari al 120% della differenza di gettito verificata in base ai versamenti F24. In tali casi, viene proporzionalmente ridotta anche la perdita di gettito TASI.
Per effetto di tali correzioni e considerato che si attribuisce la sola quota dell'acconto, pari alla meta', si giunge ad un importo da erogare pari a 49,95 milioni di euro, tenendo conto anche di un ulteriore abbattimento cautelativo nell'ordine del 10% dell'importo stimato in coerenza con quanto previsto dal decreto, secondo cui l'importo da erogare non deve essere superiore a 50 milioni di euro. Inoltre, non sono considerati importi minimi inferiori a 100 euro: in questi casi si rinvia direttamente all'erogazione del contributo definitivo.
L'importo complessivo di 49,95 milioni di euro e' attribuito per la quota di 45,74 milioni ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna mentre la restante parte, pari a 4,21 milioni, e' attribuita alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.
Come gia' indicato gli importi di cui all'allegato A costituiscono un mero anticipo del contributo che sara' stimato entro il mese di ottobre 2016 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 24, della legge n. 208/2015. In tale sede saranno apportate tutte le rettifiche necessarie, anche sul piano metodologico, per la quantificazione definitiva del contributo dovuto con riferimento all'anno 2016.
Roma, 2 agosto 2016

(1) L'archivio completo al 27 luglio e' composto da 30.927 record. In
caso di invii multipli relativi alla stessa unita' immobiliare si
e' considerato l'ultimo invio, protocollato, effettuato entro il
15 giugno 2016.

(2) Per quanto riguarda i comuni delle Province autonome di Trento e
Bolzano la procedura per la revisione della rendita e' gestita
dai Servizi del Catasto delle stesse Province autonome che hanno
inviato i dati provvisori delle unita' in corso di accertamento
per la revisione della rendita, pur se aggregati su base
provinciale.

(3) Nei casi residuali in cui non sia presente la rendita al 1°
gennaio 2016 e' stata considerata quella precedente la richiesta.

(4) Nel caso in cui l'immobile fosse dichiarato in un comune
istituito nel 2016 sono state utilizzate le aliquote deliberate
in quel comune per il 2016.


 
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