Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 1 settembre 2016
Regolamento di contabilita', finanza e bilancio dell'Agenzia per l'Italia digitale.


IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014 con il quale e' stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'art. 13 dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale che prevede l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del regolamento di contabilita' adottato dal Direttore dell'Agenzia;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2013 concernente i criteri e le modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica;
Viste le determinazioni 11 novembre 2014, n. 52, 1º luglio 2015, n. 22, 20 luglio 2015, n. 33 e 11 gennaio 2016, n. 4 del Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale di adozione dello schema di «Regolamento disciplinante la contabilita', la finanza e il bilancio dell'Agenzia per l'Italia digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decretano:

Art. 1

1. E' approvato il regolamento di contabilita', finanza e bilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2636


 
Allegato

REGOLAMENTO
DI CONTABILITA', FINANZA E BILANCIO
Art. 1.
Definizione sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito Agenzia) e' ispirato ai principi civilistici, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto ed e' finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonche' delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le attivita' gestionali e contabili dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura la completezza, l'unicita', la coerenza delle informazioni sotto il profilo economico e patrimoniale e la loro raccordabilita' con i sistemi di gestione patrimoniale, finanziaria e del personale, nelle fasi della programmazione, gestione e controllo.
3. Si' applicano le disposizioni di' cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196.


 

Art. 2.
Durata dell'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia (nel seguito per brevita' esercizio) ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


 

Art. 3.
Bilancio d' esercizio

1. il bilancio, ispirato ai' postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, e' redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonche' dei principi contabili nazionali formulati dall'organismo italiano di contabilita' ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sulla base degli schemi previsti dalle norme vigenti per le pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica.
2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) nota integrativa;
d) rendiconto finanziario.
3. La nota integrativa di cui al precedente comma 2 espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancia dello Stato, ove compatibili.
4. Il rendiconto finanziario di cui al precedente comma 2 e' redatto in termini di liquidita' e predisposto secondo - quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilita'.
5. La relazione sulla gestione di cui al precedente comma 2, che attesta anche le attivita' riferite a ciascun programma e missione di spesa, e' allegato prospetto di riclassificazione del conto economico per rappresentazione della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
6. Al bilancio di esercizio sono inoltre, allegati:
a) II conto consuntivo con dati di natura finanziaria di cui all'art.17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91;
b) Il rapporto sui risultati di cui all'art.23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.
7. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Direttore Generale dell'Agenzia trasmette il progetto di bilancio al Collegio dei Revisori dei conti che lo esamina entro quindici giorni dalla ricezione.
8. Il progetto di bilancio e' definitivamente deliberato dal Direttore Generale dell'Agenzia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
9. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei conti redatta secondo i criteri previsti dalla relativa normativa in vigore, ovvero, in assenza di specifiche disposizioni, ai sensi dell'art. 2429 del codice civile.
10. La delibera relativa al bilancio viene trasmessa, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.
11. Il bilancio viene trasmesso dall'Agenzia alla Corte dei Conti dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale e la conclusione del relativo iter di cui al precedente comma 10.


 

Art. 4.
Bilancio consolidato

1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.


 

Art. 5.
Controllo contabile

1. Il controllo contabile dell'Agenzia e' esercitato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, dal Collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e le altre previsioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.


 

Art. 6.
Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.
2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonche' ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 13, comma 2, dello Statuto.
3. La struttura del piano dei conti e le procedura di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme tempo per tempo vigenti per le pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica sono stabilite nel manuale di contabilita' di cui al successivo art. 7.


 

Art. 7.
Manuale di contabilita'

1. Le disposizioni e le procedure attuative relative alle attivita' contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilita' per la contabilita' generale e analitica.


 

Art. 8.
Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nonche' degli altri libri e scritture ausiliari per la gestione patrimoniale inventariale e per le eventuali esigenze di natura tributaria in conformita' alla relativa disciplina.


 

Art. 9.
Programmazione e budget

1. II Direttore generale dell'Agenzia approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il documento programmatico annuale (budget) che stabilisce gli obiettivi economici, patrimoniali e finanziari dell'esercizio e le risorse da impiegare per conseguire i risultati attesi, secondo le previsioni della Convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del decreto ministeriale del 27 marzo 2013, nonche' delle altre norme vigenti in riferimento alle pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica. Tale documento viene trasmesso, entro 10 giorni dalla sua deliberazione, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il documento programmatico annuale (budget), di cui al precedente comma, redatto sulla base di criteri economico - patrimoniali, viene adottato in coerenza con il «Modello strategico di evoluzione del Sistema informativo della Pubblica amministrazione» che fissa gli obiettivi da perseguire.
3. Costituisce parte del documento programmatico annuale il budget degli investimenti sulla base dello schema stabilito nel manuale di contabilita' di cui al precedente art. 7.
4. Costituiscono allegati al budget economico annuale:
a) il budget economico e degli investimenti pluriennale;
b) la relazione illustrativa;
c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012;
e) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
5. Il budget economico e degli investimenti pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dal Direttore generale, e' formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico e degli investimenti annuale.
6. L'efficacia delle autorizzazioni alla spesa discendenti dal sistema interno dei regolamenti, delle procedure, delle deleghe e delle disposizioni in vigore che disciplinano l'assunzione degli impegni e l'attivita' negoziale e' subordinata al rispetto dei limiti definiti dal budget.


 

Art. 10.
Controllo e gestione

1. Sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico dell'andamento della gestione rispetto al budget e nel caso dovessero palesarsi rilevanti criticita' economico-finanziarie, o comunque in considerazione di significative variazioni degli obiettivi economici e patrimoniali da perseguire, il Direttore generale dell'Agenzia, verificata la necessita' di una modifica del documento programmatico, ne dispone l'eventuale revisione. Il procedimento di revisione del budget economico annuale e' effettuato con le modalita' indicate dall'art. 9 per l'adozione del budget economico annuale, ad eccezione delle variazioni che riguardano importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale totale, che possono essere adottate con atto del Direttore generale.
2. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del budget in tempo utile per l'apertura contabile dell'esercizio, il Direttore generale dell'Agenzia delibera la gestione provvisoria che avra' una durata non superiore a quattro mesi e fissera' limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento e la sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Per la gestione ed il relativo controllo e monitoraggio, l'Agenzia, oltre alla contabilita' generale economico - patrimoniale, si avvale di una contabilita' analitica sulla base della disciplina stabilita nel manuale di contabilita' di cui al precedente art. 7.


 

Art. 11.
Budget pluriennale degli investimenti

1. Il Budget pluriennale degli investimenti dell'Agenzia e' deliberato dal Direttore generale dell'Agenzia nel procedimento di adozione del documento programmatico di cui al precedente art. 9.
2. Il Budget pluriennale e' corredato da una relazione che definisce la finalita' di ciascun investimento, i motivi di priorita', nonche' le risorse da utilizzare per il relativo finanziamento.


 
Art. 12.
Impegni per obbligazioni da assumere

1. Gli impegni per obbligazioni da assumere, in relazione ai principi economico patrimoniali di redazione del budget e della contabilita' analitica e generale dell'Agenzia, sono da considerare «impegni economici e patrimoniali» a valere sul relativo budget economico e/o degli investimenti.
2. I dirigenti autorizzati ad assumere gli impegni di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore generale dell'Agenzia con i poteri e i limiti stabiliti sulla base di apposito provvedimento in coerenza con il regolamento di contabilita' che stabilisce l'individuazione di specifici centri di responsabilita' a cui riferire uno o piu' centri di costo. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di cui al comma 1, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti. Qualunque impegno economico e patrimoniale e' assunto con atto formale.
3. Il dirigente autorizzato di cui al comma 2, qualora assuma l'impegno economico e patrimoniale a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui e' responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilita' dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo cosi' il rispetto dei limiti previsti.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 verranno disciplinate le modalita' di assunzione degli impegni economici e patrimoniali a valere sui fondi assegnati a centri di costo diversi. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilita' con le complessive disponibilita' dell'Agenzia, a seguito variazione del budget ed in osservanza alle specifiche procedure interne stabilite dal manuale di contabilita'.
5. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il responsabile del centro di costo garantisce la registrazione dell'impegno economico e patrimoniale, a valere sulle disponibilita' del budget, nel sistema contabile integrato nella fase della decisione e comunque all'atto del perfezionamento dell'obbligazione.


 

Art. 13.
Impegni per obbligazioni pluriennali

1. L'assunzione di impegni i cui effetti economici e/o patrimoniali vadano a ricadere su piu' esercizi e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilita', dell'utilita', della convenienza e dell'economicita', oltre che dalla relativa previsione nel budget pluriennale.
2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione.
3. Qualora l'obbligazione determini, a valere sugli esercizi successivi al primo, un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, effettuate le relative verifiche sul budget, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione del Direttore generale dell'Agenzia.
4. Per quelle spese che, per loro natura, maturino in misura proporzionale al progredire dell'esercizio, l'autorizzazione del Direttore generale dell'Agenzia e' richiesta solo nel caso in cui il costo previsto per ciascuno degli esercizi successivi sia maggiore di quello previsto per il primo esercizio ragguagliato a dodici mesi.
5. Qualunque obbligazione con effetto economico e patrimoniale su piu' di tre esercizi, quindi oltre il limite del budget pluriennale, deve essere autorizzata dal Direttore generale dell'Agenzia.


 

Art. 14.
Spese per relazioni pubbliche

1. Le spese per relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, mostre, pubblicita' e promozione dell'immagine devono essere caratterizzate dalla stretta connessione con la realizzazione della missione istituzionale. Il loro sostenimento deve quindi concretizzare l'espletamento dell'attivita' istituzionale dell'Agenzia ed essere compatibile con i limiti di legge.
2. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per l'esigenza dell'Agenzia di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse sono finalizzate a promuovere su di essa, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati, nazionali o internazionali, onde ottenere i vantaggi dell'essere meglio conosciuta, apprezzata e seguita nel perseguimento della propria missione istituzionale.
3. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Direttore generale dell'Agenzia nei limiti del budget assegnato.


 

Art. 15.
Incarichi per studi, ricerche e consulenze

1. L'Agenzia nello svolgimento delle sue attivita' fa affidamento prioritariamente alle competenze disponibili al suo interno o presso altre Pubbliche amministrazioni.
2. Il conferimento di qualunque incarico per studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e formalizzato in osservanza alla normativa vigente in materia nonche' alle specifiche procedure interne che ne garantiscano imparzialita', economicita' ed efficacia dell'attribuzione.
3. L'incarico deve inoltre rispondere ai seguenti criteri di riferimento:
a) rispondere alla missione ed agli obiettivi dell'Agenzia;
b) assenza di strutture organizzative o professionalita' interne in grado di assicurare il medesimo servizio;
c) specifica indicazione dei contenuti, risultati attesi e dei criteri e modalita' per lo svolgimento;
d) indicazioni della durata;
e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilita' conseguita.
4. Per gli incarichi di studio e' requisito essenziale la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le eventuali soluzioni proposte.
5. Per gli incarichi di ricerca deve essere preliminarmente definito il relativo programma.
6. Per gli incarichi di consulenza, che si sostanziano in qualificati pareri resi esclusivamente da esperti nei settori di interesse dell'Agenzia, deve essere presentata una proposta scritta contenente il parere richiesto unitamente alle motivazioni che hanno condotto alle conclusioni adottate.
7. Gli incarichi per studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni vanno affidati nel quadro di un equilibrato rapporto costo - qualita' della prestazione avuto riguardo ai livelli previsti dal mercato e con riferimento ai tariffari di settore ove presenti.
8. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello Statuto. L'Agenzia potra' pertanto conferire mandati di patrocinio legale ad avvocati esterni solo quando vi sia espressa rinuncia al patrocinio da parte dell'avvocatura di Stato competente.


 

Art. 16.
Controlli

1. L'attestazione di regolare fornitura, resa dal beneficiario della prestazione o della fornitura, e' sottoscritta dal responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo delle operazioni di collaudo, ovvero di controllo della regolare esecuzione di lavori o fornitura di beni e servizi.


 
Art. 17
Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa per i movimenti finanziari e' affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica ove ne ricorrano le condizioni, ad uno o piu' soggetti abilitati.
2. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.


 

Art. 18.
Pagamenti

1. Il Dirigente preposto alla gestione dell'area amministrazione, contabilita' e funzionamento e, per quanto di competenza, dell'area amministrazione, controllo di gestione e programmazione, esperiti i prescritti controlli preventivi, e' autorizzato a disporre pagamenti, a mezzo mandato / ordinativo di pagamento, a valere sui conti accesi dall'Agenzia presso il gestore del servizio di cassa ed a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia nel limite di spesa disposto dal Direttore Generale dell'Agenzia.
2. I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, solo per motivate ed eccezionali circostanze e sotto la loro responsabilita', delega ad altri dirigenti e/o funzionari della propria Area.
3. Il benestare al pagamento, che attesta il rispetto delle pattuizioni contrattuali per gli aspetti non riconducibili all'attestazione di regolare fornitura, e' sottoscritto dai responsabile del centro di costo che ha ordinato la fornitura ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple o di contratti articolati e complessi o qualora ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all'acquisto, previo espletamento dei controlli di competenza ed in presenza di conformita' all'impegno economico del relativo budget.
4. I mandati di pagamento sono disposti dal dirigente autorizzato di cui al precedente comma 1, eseguiti i controlli di competenza, previa verifica dell'esistenza:
a) dell'attestazione di regolare fornitura;
b) del benestare al pagamento di cui al comma 3;
c) delle altre condizioni di regolarita' stabilite in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.


 

Art. 19.
Fondo cassa economale

1. Le strutture dell'Agenzia possono essere dotate all'inizio di ciascun anno di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio.
2. L'entita' del fondo, la modalita' di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposita procedura.
3. Il fondo e' reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese.


 

Art. 20.
Pagamenti per mezzo di carta di credito

1. Il Direttore generale dell'Agenzia individua i dipendenti a favore dei quali possa essere rilasciata la carta di credito che costituisce strumento di utilizzazione di risorse del fondo economale.
2. Le carte di credito possono essere utilizzate solo per motivi di servizio e per il solo pagamento di spese come disciplinato in modo specifico nel regolamento del fondo cassa economale di cui al precedente art. 19 ed altre per le quali sia impedita ogni altra forma di pagamento.


 

Art. 21.
Attivita' del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, nel rispetto dei principi di contabilita' di Stato, l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato l'elenco dei delegati designati dal Direttore generale dell'Agenzia.


 
Art. 22.
Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia e' unico ed e' costituito dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita', dai fondi previsti dalla normativa vigente e dalle riserve iscritte in bilancio.
2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia e' orientata a criteri di economicita' e trasparenza ed e' finalizzata, coerentemente con il perseguimento dei fini istituzionali e statutari, al mantenimento e accrescimento del valore nel tempo.
3. La gestione ordinaria degli immobili di proprieta' dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposito provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia. Il Building Manager con particolare riferimento agli ambiti di performance legati al costo totale di occupazione, all'utilizzo efficiente degli spazi, all'efficienza energetica e dei consumi idrici e, infine, alla sostenibilita' ambientale.


 

Art. 23.
Inventari e consegnatari dei beni

1. L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ad alla chiusura di ciascun esercizio, conformemente ed in aggiunta al contenuto del libro degli inventari di cui al precedente art. 8.
2. Le disposizioni sulla tenuta degli inventari nonche' sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito regolamento adottato dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. g), dello Statuto dell'Agenzia.


 

Art. 24.
Alienazione dei beni

1. In relazione a nuove esigenze gestionali, il Direttore generale dell'Agenzia puo' autorizzare l'alienazione, prevedendolo nel budget degli investimenti e per gli immobili in conformita' al successivo art. 25, o la concessione in uso dei beni di proprieta' dell'Agenzia al fine di acquisirne altri piu' funzionali al proficuo svolgimento delle proprie attivita' ovvero, per quelli non strumentali, al conseguimento di un maggior reddito.
2. La gestione, la custodia e la vendita dei beni mobili sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 23, comma 2.


 

Art. 25.
Acquisizione di beni immobili

1. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le operazioni di acquisto, realizzazione e vendita di immobili sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per le operazioni di acquisto e vendita di immobili.
2. L'acquisto e/o la realizzazione di ulteriori immobili puo' avere luogo solo laddove vi sia previsione nel relativo budget degli investimenti ed in presenza di utili di esercizio o riserve disponibili, e comunque nei limiti dell'autofinanziamento. Le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di alienazione, pur concorrendo alla formazione del risultato economico del relativo esercizio, a mezzo apposito accantonamento sono portate ad incremento del fondo di dotazione in attesa dell'eventuale reimpiego per l'acquisizione di immobilizzazioni e/o di analoghe forme di investimento patrimoniale.
3. Per l'acquisto e la vendita di beni immobili si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e del decreto ministeriale del 14 febbraio 2014 e le altre disposizioni in materia tempo per tempo vigenti.


 
Art. 26.
Attivita' negoziale

1. L'Agenzia, in quanto organismo di diritto pubblico, e' tenuta all'applicazione della normativa sui contratti pubblici.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le attivita' negoziali sono disciplinate da apposito regolamento da emanare con deliberazione del Direttore Generale, adottata ai sensi dell'art.6, comma 3, lett. g). dello Statuto dell'Agenzia.


 
Art. 27
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti del codice civile ed alle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, successive modifiche e integrazioni, norme collegate e nella disciplina specifica emanata per le pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento e' subordinata all'approvazione degli organi vigilanti.


 
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