Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2016 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FERRARA
DECRETO RETTORALE 3 ottobre 2016
Emanazione dello Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, adeguato alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto rettorale rep. n. 208/2012, prot. n. 5489 del 29 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2012;
Vista la delibera del 1° giugno 2016, con la quale il Senato accademico ha approvato, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1° giugno 2016, la proposta di modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Vista la nota prot. n. 45430 del 1° giugno 2016 con la quale e' stato trasmesso tramite pec (posta elettronica certificata) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca lo Statuto come modificato per il controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota ministeriale trasmessa tramite pec (posta elettronica certificata) prot. n. 9780 del 29 luglio 2016, con la quale sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica al testo trasmesso;
Viste le successive delibere assunte dal Consiglio di amministrazione in data 1° settembre 2016 e dal Senato accademico in data 2 settembre 2016, con le quali sono state recepite le osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad eccezione dell'osservazione relativa all'art. 19, comma 2 e sono state approvate ulteriori modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Vista la nota prot. n. 82200 del 12 settembre 2016 con la quale e' stato trasmesso tramite pec (posta elettronica certificata) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca lo Statuto come ulteriormente modificato;
Vista la nota ministeriale trasmessa tramite pec (posta elettronica certificata) prot. n. 12292 del 29 settembre 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prende atto del mancato recepimento dell'osservazione relativa all'art. 19, comma 2 dello Statuto, che l'Universita' degli studi di Ferrara ha ritenuto di superare con le maggioranze previste dalla legge (art. 6, comma 10, legge 9 maggio 1989, n. 168) precisando, altresi', in riferimento all'art. 44, comma 1 che l'«autonomia gestionale e di spesa» dei Centri deve rispettare il principio del bilancio unico di ateneo di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e deve pertanto intendersi quale autonomia di budget e non come autonomia contabile

Decreta:

Di emanare lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, come da testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Il testo dello Statuto verra' trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ferrara, 3 ottobre 2016

Il Rettore: Zauli


 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Istituzione e fini

1. L'Universita' degli studi di Ferrara (d'ora in poi l'Universita'), istituita nel 1391, e' ordinata in forma di istituzione pubblica, e' dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonche' di autonomia finanziaria e contabile. Essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
2. L'universita', in conformita' ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento.
3. L'universita', nella sua organizzazione e nella sua attivita', rispetta e promuove i principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia e sostenibilita' delle sue attivita', per perseguire le finalita' stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
4. Lo stemma dell'universita' raffigura un ulivo posto su un monte di tre cime color argento, sopra una campagna verde su sfondo azzurro; lo scudo e' fregiato di corona ducale ed e' completato alla base da due rametti intrecciati, d'ulivo e alloro.

Art. 2.
Comunita' universitaria

1. Fanno parte della Comunita' universitaria gli studenti e le studentesse, i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, il personale tecnico e quello amministrativo, nonche' tutti e tutte coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'universita'.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 3.
Liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio

1. L'universita' garantisce autonomia di ricerca, liberta' d'insegnamento e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca nonche' alle strutture e agli strumenti necessari a svolgerla.
2. L'universita' persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, del pluralismo delle idee e della trasparenza dell'informazione e delle procedure. L'universita' tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutta la Comunita' universitaria le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero.
3. Tutte le discipline hanno pari dignita'.

Art. 4.
Diritto allo studio

1. L'universita' contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire il diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale, anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.
2. L'universita' promuove altresi' una gestione del diritto allo studio che tenga conto degli ostacoli di ordine economico, sociale e derivanti da condizioni di disabilita' che impediscono agli studenti la compiuta realizzazione degli obiettivi formativi.
3. L'universita' riconosce la residenzialita' degli studenti come un valore essenziale del processo educativo e formativo.

Art. 5.
Pari opportunita' e non discriminazione

1. L'universita' istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione dei principi costituzionali delle pari opportunita' e della non discriminazione, nonche' per la valorizzazione delle differenze, nel lavoro e nello studio.
2. L'universita' garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella nomina dei componenti di ogni organo di ateneo e la presenza equilibrata dei generi anche negli organi elettivi.
3. Nella redazione degli atti, l'universita' utilizza la lingua italiana nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.

Art. 6.
Codice etico

1. L'universita' adotta il codice etico della comunita' universitaria.
2. Il codice etico, in conformita' ai valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione dei doveri e delle responsabilita' nei confronti dell'istituzione d'appartenenza; il codice etico detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'.
3. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e abuso nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o inerenti alla proprieta' intellettuale.
4. Il codice etico e' approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.
Qualita' della vita universitaria

1. L'Universita' promuove la qualita' della vita universitaria per la sua comunita', con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attivita', alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilita', al superamento di ogni tipo di barriera, al sostegno di attivita' culturali, sportive e ricreative.

Art. 8.
Attuazione delle finalita' istituzionali

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'universita' sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri.
2. L'universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.
3. L'universita' stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, con persone fisiche e giuridiche.
4. L'universita' puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione a organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali, che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'universita' procede alla valutazione periodica, anche ad opera di organismi esterni, delle proprie attivita' scientifiche, didattiche e amministrative, nonche' di quelle relative alla Terza missione.
6. L'universita' sviluppa il trasferimento delle tecnologie e dell'innovazione al sistema produttivo.
7. Nelle proprie scelte strategiche, l'universita' favorisce il coinvolgimento delle comunita' nelle quali si trova ad operare; riconosce l'importanza di una collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalita', per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
8. L'universita' cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

Art. 9.
Ricerca scientifica

1. L'universita' promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attivita'.
2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
3. Nei propri documenti strategici e programmatori, l'universita' definisce, compatibilmente con le proprie dotazioni, quote di finanziamento destinate alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttivita' scientifica; essa privilegia i progetti di alta qualita' per la cui valutazione applica procedure validate in linea con gli standard internazionali; l'universita' favorisce altresi' la partecipazione ai bandi europei e internazionali.
4. L'universita' recepisce i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la piu' ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.
5. L'universita' puo' stipulare convenzioni e contratti, puo' fornire consulenze ed e' libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonche' di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
6. L'universita' incentiva le attivita' capaci di generare risultati oggetto di proprieta' industriale e intellettuale e di favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca universitaria.
7. L'universita' garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignita' della persona, della tutela dell'ambiente e della sostenibilita'.
8. L'universita' si impegna a perseguire il costante miglioramento della ricerca scientifica e sviluppa, anche avvalendosi di esperti esterni, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione della qualita' della ricerca svolta nei dipartimenti, nei corsi di dottorato e in tutti i progetti finanziati dall'ateneo.

Art. 10.
Didattica

1. L'universita' ha il compito di preparare sul piano culturale e professionale gli studenti e di consentire l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intendono conseguire.
2. Al fine di assicurare un'efficace attivita' formativa, l'universita' promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
3. L'universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
4. L'universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente e promuove accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati, per offrire agli studenti piu' ampie occasioni di formazione e opportunita' di conseguimento di titoli doppi e congiunti nazionali e internazionali.
5. L'universita' puo' attivare master universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati titoli universitari.
6. L'universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione pre-laurea e rilasciare i relativi attestati.
7. L'universita' sostiene le attivita' di formazione e di ricerca previste nei Corsi di dottorato e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.
8. L'universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'universita'.
9. L'universita' istituisce il tutorato secondo le finalita' e le modalita' previste dalla legge; il tutorato e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.
10. L'universita' si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri laureati.
11. L'universita' si impegna a perseguire il costante miglioramento dell'attivita' didattica e si avvale di strumenti di valutazione, anche a opera di esperti esterni, al fine di misurare la qualita' delle attivita' didattiche, l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
12. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l'universita' puo' assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi d'insegnamento a soggetti, non di ruolo presso Universita' italiane, che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea alla natura e alla tipologia dell'incarico; l'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alla normativa vigente.
13. L'universita' istituisce e promuove attivita' - culturali, scientifiche, tecniche e professionali - di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento, anche a favore di soggetti esterni; per tali corsi l'universita' puo' rilasciare specifici attestati.

Art. 11.
Terza missione

1. L'universita' riconosce tra le proprie finalita' istituzionali la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione culturale sociale ed economica dei saperi.
2. In relazione al suo ruolo di istituzione pubblica al servizio della collettivita', l'universita' promuove e svolge attivita' di valore educativo, culturale, di tutela della salute pubblica e sviluppo della societa'.
3. L'universita' sostiene le attivita' di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilita' connesse alla sua natura di istituzione pubblica.
4. L'universita' valorizza i risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza.

Art. 12.
Rapporti internazionali

1. L'universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali, riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'universita':
a) collabora con organismi italiani, stranieri e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione;
b) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche europee ed extra-europee, al fine di partecipare a reti internazionali;
c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, studenti, laureati e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica;
d) sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano e il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio con altri Paesi nonche' l'attivazione di percorsi formativi integrati con universita' straniere;
e) promuove l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico dell'Unione europea.
3. L'universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti e in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 13.
Doveri di informazione e comunicazione

1. L'universita' riconosce nell'informazione e nella comunicazione, anche digitale, condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'ateneo.
2. L'universita' provvede a rendere accessibili, anche attraverso piattaforme digitali, le informazioni sulla sua attivita' e il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicita' tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere degli organi collegiali, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti di ateneo.

TITOLO II
ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
Sezione I
Organi
Art. 14.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'universita' nel rispetto delle leggi e dello statuto.
2. Il rettore:
a) promuove e coordina le attivita' scientifiche e didattiche;
b) assicura che l'ateneo persegua le sue finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza e promozione del merito;
c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo previsto dalla legge, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
d) propone al Consiglio di amministrazione i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia nonche' dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita';
e) propone al Consiglio di amministrazione la nomina, il rinnovo e, ove necessaria, la proroga del direttore generale, acquisito il parere del Senato accademico; propone al Consiglio di amministrazione la revoca dell'incarico del direttore generale, acquisito il parere del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;
f) nomina con proprio decreto i componenti degli organi e delle strutture di ateneo, che provvede a costituire in ottemperanza alle norme del presente statuto;
g) nomina, previo parere del Consiglio di amministrazione, il coordinatore del nucleo di valutazione;
h) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
i) convoca per la riunione di insediamento gli organi o le strutture collegiali che non sono da lui presieduti;
j) emana con decreto i regolamenti di ateneo e quelli delle singole strutture, previa approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione secondo la propria competenza;
k) garantisce l'applicazione dello statuto e dei regolamenti;
l) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato delle attivita' dell'ateneo;
m) avvia i procedimenti disciplinari, relativi al personale docente e irroga, previo parere consultivo del Collegio di disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
n) esclusivamente in casi straordinari di necessita' e urgenza, adotta, sotto la propria responsabilita', provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva;
o) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
p) svolge ogni altra attribuzione assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'universita'.
3. La durata del mandato del rettore e' quella stabilita dalla legge.
4. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le universita' italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di competenze gestionali.
5. L'elettorato attivo e' composto da:
a) i professori di ruolo e i ricercatori;
b) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato con un coefficiente pari a 0,2. La ponderazione dei voti e' effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente assegnato, con approssimazione all'unita' superiore. Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e' calcolata con le medesime modalita'.
c) 50 studenti, designati dal Consiglio degli studenti, in conformita' al regolamento generale di ateneo, garantendo la rappresentanza di ciascun dipartimento;
d) i rappresentanti degli assegnisti, dottorandi e specializzandi presenti nei Consigli di dipartimento.
6. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
7. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento. Egli puo' altresi' designare altri prorettori e delegati con funzioni specifiche. I delegati e i prorettori, su convocazione del rettore, si riuniscono periodicamente per coordinare le rispettive attivita'.
8. In caso di cessazione anticipata del Rettore le sue funzioni vengono assunte dal prorettore vicario.
9. Nel caso in cui il corpo elettorale di cui al comma 5 approvi la mozione di sfiducia al rettore, le sue funzioni vengono assunte dal decano dei componenti del Consiglio di amministrazione, che abbia la qualifica di professore di prima fascia.
10. Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 8 e 9 il decano del corpo accademico dell'ateneo provvede immediatamente a indire le elezioni.
11. Il rettore ha diritto a un'indennita' di carica, fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge.
12. Al prorettore con funzioni vicarie, ai prorettori e ai delegati del rettore con funzioni specifiche puo' essere riconosciuta, su proposta del rettore, un'indennita', fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15.
Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita le seguenti funzioni:
a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto e le modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto delle facolta' o scuole, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
c) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento didattico di ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio degli studenti;
e) definisce le politiche per la qualita', in accordo con le linee strategiche di ateneo, sentito il parere del Consiglio di amministrazione;
f) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla normativa vigente;
g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico previsto dalla legge; decide, su proposta del rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle violazioni del codice etico che non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;
h) designa i quattro componenti del Consiglio di amministrazione, appartenenti ai ruoli docenti dell'ateneo, a maggioranza assoluta; designa il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
i) svolge funzioni di coordinamento e di collegamento con i dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla normativa vigente;
j) formula proposte ed esprime pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
k) formula proposte ed esprime pareri in ordine all'indirizzo strategico dell'ateneo;
l) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulla programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo;
m) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, in coerenza con la programmazione di ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore e ricercatore formulate dai dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, in merito alle relative proposte di chiamata;
n) esprime parere obbligatorio sulla mobilita' interna e esterna di professori e ricercatori;
o) esprime parere sulla proposta del rettore di nomina, rinnovo, revoca ed eventuale proroga del direttore generale;
p) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, facolta' o scuole e altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; il parere sull'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, facolta' o scuole deve essere espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
q) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia, nonche' sul documento di programmazione triennale di ateneo;
r) esprime parere sulla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
s) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in merito alle modalita' di valutazione e ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche e di ricerca, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione, del presidio di qualita', delle commissioni paritetiche docenti-studenti e dei pareri del Consiglio della ricerca;
t) formula proposte ed esprime pareri, sulla programmazione edilizia dell'ateneo;
u) esprime pareri sulle proposte di costituzione o di partecipazione dell'universita' a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni, associazioni o societa', nonche' in tema di convenzioni e contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca;
v) esprime parere, sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
w) formula proposte ed esprime pareri in tutte le materie ad esso sottoposte a discrezione del rettore;
x) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'universita'.
2. Il Senato accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
3. Il Senato accademico e' composto da:
a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) 12 rappresentanti dei dipartimenti, inclusi tutti i direttori di dipartimento se inferiori a 13;
c) il presidente del Consiglio della ricerca;
d) due professori associati e due ricercatori eletti nell'ambito delle rispettive categorie, nel rispetto del principio della rappresentanza di tutte le macro-aree scientifiche; l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di seconda fascia e ai ricercatori;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo e appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;
f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti fra i propri componenti.
4. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale e di designazione nel Senato, ivi inclusa la composizione delle macro-aree scientifiche, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
5. Il prorettore vicario puo' essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del Senato accademico, senza diritto di voto. Un rappresentante degli assegnisti e uno dei dottorandi, individuati tra quelli eletti nei Consigli di dipartimento, possono essere invitati dal rettore ad assistere ai lavori del Senato accademico, senza diritto di voto.
6. Il Senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Senato accademico resta in carica per tre anni. Il rettore, il presidente del Consiglio della ricerca e i direttori restano in carica per la durata del proprio mandato. I rappresentanti degli studenti restano in carica per due anni. Il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
8. Il direttore generale partecipa al Senato, con funzioni di segretario e puo' essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Art. 16.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' organo di gestione e controllo delle attivita' amministrative, finanziarie e contabili dell'universita'.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) determina l'indirizzo strategico dell'ateneo, previo parere del Senato accademico;
b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria, economica e patrimoniale delle attivita' dell'ateneo;
c) su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente e la programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo; trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente;
d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita';
e) approva, previo parere del Senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, facolta' o scuole e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; l'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, facolta' o scuole deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti;
f) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti, previo parere del Senato accademico;
g) delibera sull'avvio dei procedimenti concorsuali del personale docente, sulla proposta di chiamata da parte del dipartimento di professori e di ricercatori universitari e sulla mobilita' dei docenti, previo parere del Senato accademico;
h) approva la programmazione edilizia, previo parere del Senato accademico; approva l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sentito il parere del Senato accademico, e la locazione di beni immobili; approva l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati;
i) approva le convenzioni e i contratti. Per le convenzioni e i contratti inerenti all'attivita' didattica e alla ricerca acquisisce il parere del Senato accademico;
j) approva le proposte di costituzione o partecipazione dell'universita' a centri interuniversitari, enti, consorzi, fondazioni, associazioni o societa', sentito il parere del Senato accademico;
k) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto dei lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle norme di legge;
l) approva i provvedimenti relativi alla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, previo parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti;
m) approva le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
n) nomina, su proposta del rettore, il direttore generale o procede al suo rinnovo o, ove necessario, eventuale proroga, previo parere del senato accademico; revoca, con delibera motivata, dall'incarico il direttore generale, su proposta del rettore, acquisito il parere del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;
o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;
p) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge;
q) stabilisce a quali incarichi del personale docente assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi; stabilisce l'importo del gettone di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge; stabilisce il compenso del Collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dalla legge;
r) approva un documento di bilancio sociale per informare tutta la comunita' e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali;
s) approva il bilancio di genere;
t) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative;
u) esprime parere agli organi competenti sulle politiche di ateneo per la qualita';
v) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione dello statuto dell'universita' e delle facolta' o scuole dell'universita' e sulla loro modifica; il parere sullo statuto dell'universita' e' espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
w) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione del regolamento generale di ateneo e del regolamento didattico di ateneo; il parere e' espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
x) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche previste dalla legge;
y) esprime parere al Senato accademico sull'approvazione del codice etico;
z) svolge ogni altra funzione a esso assegnata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'universita'.
3. Le delibere del Consiglio di amministrazione, per le quali sia previsto un parere del Senato accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Senato sia stato negativo o condizionato. Nelle delibere a maggioranza relativa, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) quattro componenti appartenenti ai ruoli docenti dell'ateneo, designati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta, tra candidature presentate anche a seguito di avviso pubblico di selezione;
c) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'ateneo da almeno tre anni, selezionati anche mediante avviso pubblico e designati dal rettore; la non appartenenza ai ruoli dell'ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
e) due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti fra i propri componenti.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione, esclusi i rappresentanti degli studenti, devono essere individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
6. I consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
7. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale e di designazione nel Consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
8. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del rettore e resta in carica per tre anni. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili o designabili nuovamente per una sola volta.
9. Il direttore generale partecipa al consiglio, con funzioni di segretario e puo' essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.
10. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti.
11. Il prorettore puo' essere invitato dal rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 17.
Collegio dei revisori dei conti

1. L'universita' costituisce un Collegio dei revisori dei conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'universita'.
2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita', nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Almeno un componente del collegio assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha una durata di tre anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta.
6. Il curriculum dei componenti del collegio e' pubblicato sul sito web di ateneo.
7. Il mandato quale componente del Collegio dei revisori dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del Consiglio di amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'universita' o di componenti del Consiglio di amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i 12 mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'universita' o abbia attivita' contrattuali in corso con l'universita'.
8. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

Art. 18.
Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il nucleo di valutazione, nel rispetto del principio della liberta' dell'insegnamento e della ricerca, svolge, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, dell'attivita' di ricerca, della Terza missione e delle attivita' gestionali e tecnico-amministrative.
2. Il nucleo di valutazione verifica:
a) la qualita', l'efficacia e la sostenibilita' dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i dipartimenti e/o le facolta' o scuole e dei rapporti di autovalutazione redatti dai corsi di studio;
b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
c) l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti;
d) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
e) l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di servizio;
f) l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
g) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
h) i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'.
3. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attivita' organizzative e individuali, il nucleo di valutazione esercita:
a) in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni di verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, del funzionamento complessivo del sistema della valutazione delle strutture e del personale, della trasparenza e integrita' dei controlli;
b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito alle politiche di ateneo per la qualita';
c) le altre attribuzioni demandate dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'ateneo.
4. Il nucleo di valutazione collabora con i revisori dei conti per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell'ateneo.
5. Il nucleo di valutazione e' formato da sei componenti, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte:
a) un professore di ruolo dell'ateneo;
b) quattro figure di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo da almeno 3 anni, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito web dell'ateneo;
c) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.
6. La nomina del coordinatore del nucleo di valutazione e' di competenza del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.
7. Il nucleo di valutazione resta in carica tre anni; i componenti possono essere rinominati per un solo mandato; il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e puo' essere rinnovato una sola volta.
8. I componenti del Nucleo di valutazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche;
b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;
c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
9. L'universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.
10. Il nucleo di valutazione presenta al rettore e agli altri organi dell'ateneo competenti le relazioni periodiche previste dalla normativa in materia.
11. Gli atti e le valutazioni del nucleo sono pubblici e l'universita' ne assicura la diffusione, anche avvalendosi degli strumenti digitali.

Art. 19.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico.
2. Il direttore generale deve essere scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore ai quattro anni, rinnovabile; il trattamento economico e' stabilito in conformita' ai criteri e ai parametri fissati dalla legge. Il rinnovo e, ove necessario, la proroga del contratto sono decisi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico.
4. Il direttore generale puo' essere revocato dall'incarico, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
5. Al direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In particolare, il direttore generale:
a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'ateneo e delle strutture;
c) svolge una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
e) emana gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
f) rappresenta, assieme al rettore o a un suo delegato, la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata;
g) partecipa al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico, senza diritto di voto, con funzioni di segretario;
h) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'universita'.
7. Il direttore generale puo' scegliere il direttore generale vicario fra i dirigenti dell'universita'.

Sezione II
Strutture
Art. 20.
Consiglio della ricerca

1. Il consiglio della ricerca e' struttura indipendente e consultiva dell'universita' per la ricerca scientifica. Esso propone criteri ed esprime al Senato accademico pareri sulla promozione e sul monitoraggio della qualita' e dello sviluppo della ricerca di ateneo.
2. Il consiglio esprime al Senato accademico pareri sulla ripartizione delle risorse per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca.
3. Il consiglio esprime parere al Senato accademico sulle politiche di reperimento di fondi per la ricerca.
4. Il consiglio collabora alla formulazione dei bandi per il finanziamento alla ricerca col contributo dell'ateneo.
5. Il consiglio e' composto dai docenti eletti nelle aree CUN, nel seguente numero: per le aree con un numero di strutturati compreso tra 10 e 49, 1; per le aree con un numero di strutturati pari a 50 e oltre, 2. Le afferenze alle aree devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'universita', ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato accademico. Le aree con meno di 10 strutturati, prive di elettorato passivo, esprimeranno la loro preferenza elettorale all'interno delle aree scientifiche affini. La disciplina e le modalita' del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
6. Il consiglio resta in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta.
7. Il consiglio elegge fra i suoi componenti il presidente, che e' componente di diritto del Senato accademico. Il consiglio e' convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'universita', scelto dal direttore generale, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della ricerca sono aperte ai membri della comunita' universitaria.

Art. 21.
Presidio di qualita'

1. Il Presidio di qualita' di ateneo e' un gruppo di lavoro operativo che attua le politiche di ateneo per la qualita'; i suoi componenti sono nominati dal Senato accademico, su proposta del rettore, sulla base di competenze specifiche maturate in diversi ambiti della gestione della qualita'.
2. In particolare, il Presidio di qualita':
a) promuove la cultura della qualita' attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema assicurazione interna della qualita';
b) definisce strumenti e procedure per l'assicurazione della qualita' di tutto l'ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia;
c) programma le attivita' formative nell'ambito dell'assicurazione della qualita';
d) coordina le attivita' di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e dell'ateneo;
e) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualita';
f) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualita';
g) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualita' mettendo in evidenza le criticita' e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato.

Art. 22.
Istituto universitario di studi superiori - IUSS Ferrara 1391

1. L'Istituto universitario di studi superiori - IUSS Ferrara 1391 ha lo scopo di promuovere l'eccellenza e la dimensione internazionale degli studi presso l'Universita' di Ferrara.
2. IUSS Ferrara 1391 e' una struttura di formazione avanzata aperta agli studenti italiani e stranieri con i seguenti obiettivi:
a) preparare dottori di ricerca in grado di svolgere attivita' di ricerca di elevata qualificazione in ambito internazionale e di operare in strutture di ricerca scientifica avanzata, sia di base, sia applicativa;
b) promuovere l'alta qualita' degli studi post-lauream volti anche alla formazione e all'aggiornamento di professionisti in grado di operare in ambito almeno europeo;
c) attuare percorsi formativi di particolare valenza a integrazione della preparazione dei corsi di laurea.
3. L'istituto si pone come punto di riferimento per le attivita' interdisciplinari dell'universita' nell'ambito della formazione avanzata. Costituisce un punto d'incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attivita' di natura interdisciplinare ed extracurriculare.
4. L'attivita' dello IUSS Ferrara 1391 e' regolata da apposito statuto. Lo statuto e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo IUSS Ferrara 1391 e' centro di gestione di un budget assegnato nell'ambito del bilancio unico di ateneo.

Art. 23.
Sistema bibliotecario di ateneo

1. L'universita' riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.
2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, l'universita' organizza il Sistema bibliotecario di ateneo (SBA) il cui governo e' disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento e' approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Art. 24.
Sistema museale di ateneo

1. Il Sistema museale di ateneo (SMA) comprende i musei, gli archivi e l'orto botanico.
2. Le strutture dello SMA provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonche' allo studio dei beni di interesse storico e artistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantita', non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.
3. Lo SMA agevola e promuove la valenza didattica e di ricerca nonche' la diffusione a vantaggio della societa' del patrimonio culturale, artistico, storico, scientifico e museale; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
4. Con regolamento di ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, sono dettate disposizioni di carattere generale circa le modalita' di costituzione e funzionamento dello SMA.
5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo SMA e' centro di gestione di un budget assegnato nell'ambito del bilancio unico di ateneo.
6. L'ateneo si impegna a conservare gli archivi nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'universita', per quanto concerne sia l'amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di facolta' o scuole, dipartimenti, centri.
7. L'ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di sua competenza.

Art. 25.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' struttura collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
2. Il consiglio:
a) adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) esprime parere al Senato accademico, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di ateneo;
c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato accademico;
d) esprime parere al Senato accademico sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
e) elabora proposte ed esprime pareri al Senato accademico in merito all'organizzazione didattica, l'orientamento, i servizi agli studenti e tutte le altre attivita' espressamente riguardanti gli studenti;
f) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di amministrazione sulle tasse e i contributi a carico degli studenti;
g) propone al Consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;
h) designa al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'universita', ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
i) promuove l'attuazione di uno statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari;
j) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei;
k) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il consiglio e' composto da 31 componenti eletti nel rispetto di un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai diversi corsi di studio e del principio delle pari opportunita' di genere. Il consiglio resta in carica due anni accademici.
4. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente e il segretario.
5. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto dal Consiglio degli studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 26.
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' struttura collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, fatte salve le prerogative del direttore generale e quelle proprie della contrattazione collettiva.
2. In particolare il consiglio:
a) esprime pareri in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico- amministrativo;
b) esprime pareri sulla dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
c) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
d) esprime parere sui regolamenti di ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
e) svolge ogni altra attribuzione a esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il consiglio nomina i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture dell'universita', secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti interni delle strutture.
4. I componenti del consiglio sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del rettore. Il numero dei componenti del consiglio e' cosi' determinato: uno per ogni dipartimento, dieci per l'amministrazione centrale, due per il sistema bibliotecario di ateneo e un numero pari al 3% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Il consiglio elegge al suo interno il presidente. I componenti del consiglio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo stesso ed approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Art. 27.
Consiglio di parita'

1. Il Consiglio di parita' promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violenze e sopraffazioni.
2. I componenti del consiglio sono individuati paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti, nel rispetto della parita' fra generi.
3. La designazione, la composizione e il funzionamento del consiglio sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio provvede ad eleggere il suo presidente, che lo convoca almeno una volta ogni sei mesi.
5. Il consiglio collabora con il Comitato unico di garanzia nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'.

Art. 28.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunita' e del rispetto della dignita' della persona nel contesto lavorativo; vigila contro qualunque forma di discriminazione e contribuisce alla realizzazione del benessere organizzativo.
3. I componenti vengono nominati, nel rispetto della pariteticita' e parita' tra generi, all'interno del personale tecnico-amministrativo.
4. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e le competenze del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.
5. Il comitato collabora con il Consiglio di parita' nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'.

Art. 29.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti della comunita' universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il comitato ha le competenze previste dalla normativa vigente.
3. Il comitato e' composto da:
a) il rettore o suo delegato;
b) il direttore generale o suo delegato;
c) due rappresentanti designati dal Centro universitario sportivo italiano;
d) due studenti designati dal Consiglio degli studenti;
e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato accademico;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo.
4. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche risorse di bilancio.
5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale; il regolamento e' approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. I componenti del comitato restano in carica per tre anni.
6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro universitario sportivo.

Art. 30.
Comitato dei sostenitori

1. Il rettore puo' proporre al Consiglio di amministrazione la costituzione di un Comitato dei sostenitori dell'universita', con lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
2. Il comitato, presieduto dal rettore, puo' essere costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private esterne all'Universita', che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. La partecipazione al comitato e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, sulla base di apposite convenzioni, di durata almeno quinquennale, che determinano le modalita' di collaborazione e di sostegno all'universita'.
3. Il rettore puo' invitare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rappresentanti del Comitato dei sostenitori.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 31.
Amministrazione e organizzazione

1. L'universita' organizza la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in funzione del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali mediante la programmazione, l'impiego coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che fanno complessivamente capo alle sue articolazioni funzionali e operative, secondo criteri di efficienza, trasparenza, semplificazione ed economicita' della gestione.
2. La struttura amministrativa cura i procedimenti e le attivita' connesse alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnico-patrimoniali dell'ateneo e collabora con gli organi e le strutture di governo nella predisposizione degli atti programmatori e deliberativi e dei regolamenti di ateneo.
3. L'universita' promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciando ove opportuno specifici attestati.
4. L'amministrazione e' organizzata in amministrazione centrale, dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale.
5. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento di strutture puo' essere preposto un responsabile amministrativo per la gestione della stessa e la direzione del personale.
6. Nei limiti consentiti dalla legge, l'universita' puo' avvalersi di personale esterno mediante la sottoscrizione di appositi contratti o convenzioni.

Art. 32.
Dirigenti

1. I dirigenti curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, alla cui individuazione essi partecipano con attivita' istruttoria, di analisi e con autonome proposte, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica. Svolgono altresi' gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati dagli Organi accademici e dal direttore generale.
2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicita' della gestione.
3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso, indetto con provvedimento del direttore generale, nelle forme e secondo le prescrizioni di legge.

Art. 33.
Bilanci

1. I documenti di bilancio annuali e pluriennali dell'ateneo vengono redatti in conformita' alle vigenti disposizioni normative e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.
2. Il bilancio dell'universita' e' unico per l'intero ateneo ed e' strutturato in centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale.

Art. 34.
Finanziamenti e programmazione delle risorse

1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali europei e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite, tra l'altro, da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. Per le spese di investimento l'universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, a condizione di garantire l'equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
3. L'universita' imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto dei documenti programmatori, di sviluppo e degli indicatori di qualita' previsti dalla legge.

TITOLO IV
Strutture per la didattica e la ricerca
Art. 35.
Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca e organizzano le attivita' didattiche proponendo l'istituzione al loro interno di Corsi di studio, ovvero cooperando con altri dipartimenti per realizzare Corsi di studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. Sono, inoltre, responsabili delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.
2. I dipartimenti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e ne sono responsabili. Secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti di ateneo e nel rispetto delle regole di bilancio, i dipartimenti possono finanziare borse di studio e stipulare contratti; possono proporre all'ateneo la stipula di assegni di ricerca.
3. I dipartimenti concorrono alla programmazione di ateneo e predispongono un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi per professore e per ricercatore, individuando i relativi settori scientifico-disciplinari.
4. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalita' stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la chiamata di professori e ricercatori.
5. I dipartimenti dispongono degli spazi, del personale e delle risorse finanziarie assegnate dall'ateneo o autonomamente acquisite per lo svolgimento delle loro attivita' didattiche e scientifiche.
6. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni, per settori disciplinari omogenei quanto a finalita' o metodi di ricerca, previo parere del Senato accademico e su delibera del Consiglio di amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche di dotazioni di personale, ne' nuove spese. Le sezioni non dispongono di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 36.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore di dipartimento;
b) il Consiglio di dipartimento.
2. Il Consiglio di dipartimento puo' avvalersi di una giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di dipartimento saranno determinate modalita' di costituzione, composizione e competenze della giunta, ove istituita; i componenti della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio.

Art. 37.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed e' responsabile della sua gestione e sotto tale aspetto e' equiparato al ruolo dirigenziale.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio di dipartimento;
b) promuove le attivita' del dipartimento;
c) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il direttore e' eletto, con la maggioranza assoluta dei votanti, dal Consiglio di dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore. Nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.
4. Il direttore dura nella carica per un triennio ed e' rieleggibile consecutivamente nella funzione per una sola volta.
5. Il direttore designa uno o piu' vicedirettori, che vengono nominati con decreto del rettore.

Art. 38.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. Esso:
a) delibera il regolamento di dipartimento da sottoporre al Senato accademico per l'approvazione;
b) propone al Senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di ateneo, previo parere dei consigli di corso di studio e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti; propone altresi' il regolamento didattico di dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio e la Commissione paritetica docenti-studenti;
c) coordina le attivita' didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di corso di studio dipartimentali, predisponendo le strutture preposte alle attivita' didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli insegnamenti; propone altresi' l'istituzione di corsi di studio, anche interdipartimentali, in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate;
d) assegna i docenti ai corsi di studio ai quali concorre, tenuto conto delle richieste formulate dai consigli dei corsi di studio e acquisito il parere della facolta' o scuola alla quale il dipartimento partecipa;
e) definisce almeno ogni tre anni - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attivita' didattiche offerte e, ove svolte, alle attivita' assistenziali - le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori;
f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza; dell'esito della chiamata vengono informati i Consigli di corso di studio interessati per le conseguenti deliberazioni;
g) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attivita';
h) approva il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca svolta dal dipartimento, ai sensi della normativa vigente;
i) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico- amministrativo;
j) approva la programmazione didattica annuale;
k) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;
l) approva i documenti contabili del dipartimento previsti dalla normativa vigente;
m) approva le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali di competenza;
n) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'universita'.
2. Qualora le delibere richiedano il parere della facolta' o scuola di afferenza, e questo sia negativo o condizionato, il consiglio deve nuovamente esprimersi su quanto sottoposto al parere. Il consiglio puo' quindi accogliere quanto indicato dalla facolta' o scuola oppure a maggioranza assoluta puo' ribadire quanto gia' sottoposto al parere.
3. Il Consiglio di dipartimento e' composto da:
a) i professori di ruolo;
b) i ricercatori;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura stabilita dal regolamento generale di ateneo, che resta in carica per un triennio;
d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Universita' di Ferrara ed istituiti presso il dipartimento;
e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca presenti presso il dipartimento, da loro designato;
f) un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione aventi sede presso il dipartimento, da loro designato;
g) un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti nei Consigli di corso di studio afferenti al dipartimento al loro interno.
4. Il segretario amministrativo di dipartimento partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante.
5. La composizione del Consiglio di dipartimento varia, per ogni riunione, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, conformemente alla normativa vigente.

Art. 39.
Istituzione, attivazione e scioglimento dei dipartimenti

1. La proposta di istituzione di nuovi dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno 45 professori e ricercatori ed essere adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico.
2. In particolare, nella proposta devono essere indicati:
a) le aree scientifiche di prevalente interesse e i corsi di studio nei quali il dipartimento verra' coinvolto;
b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti;
c) le risorse necessarie per l'attivazione;
d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire;
f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario.
3. La proposta e' approvata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere del Senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i dipartimenti interessati.
4. Il dipartimento viene istituito con decreto del rettore e ad esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la proposta istitutiva.
5. I professori e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la chiamata.
6. L'afferenza ad un dipartimento non puo' essere revocata prima che siano trascorsi 4 anni, salvo motivate eccezioni. La revoca e' condizionata al parere favorevole del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
7. I dipartimenti nei quali il numero di afferenti sia inferiore alle 35 unita' sono sciolti con decreto del rettore, previo parere del Senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e delibera del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
8. I professori e i ricercatori del dipartimento sciolto devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti, motivandone la coerenza didattica e scientifica. Il Consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da sciogliere, sentito il Senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 40.
Facolta' o scuole

1. Le strutture di raccordo tra piu' dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica dell'universita' possono essere definite facolta' o scuole.
2. Ciascun dipartimento non puo' partecipare a piu' di una facolta' o scuola.
3. Ove alle funzioni didattiche si affianchino quelle assistenziali e sanitarie, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le facolta' o scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concordati con la regione di competenza, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti convenzionati da quelle di insegnamento e di ricerca.
4. L'istituzione, la modifica e la soppressione della facolta' o scuola e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico.

Art. 41.
Statuto della facolta' o scuola

1. Lo statuto della facolta' o scuola e' proposto congiuntamente dai direttori di dipartimento interessati, previa delibera dei rispettivi consigli adottata con la maggioranza assoluta; lo statuto e' approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Lo statuto della facolta' o scuola determina la ripartizione delle funzioni tra la facolta' o scuola, i dipartimenti e i corsi di studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione e non sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge.
3. La facolta' o scuola esprime parere obbligatorio sulle proposte dei dipartimenti afferenti alla stessa e dei Consigli di corso di studio dalla stessa coordinati, in ordine alla attivazione, soppressione e modifica dei corsi di studio; provvede all'incardinamento dei corsi interdipartimentali e alla gestione dei servizi comuni.
4. Sono organi della facolta' o scuola:
a) il presidente, eletto dal Consiglio della facolta' o scuola tra i professori ordinari afferenti alla struttura;
b) il Consiglio della facolta' o scuola, composto da:
i direttori dei dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola;
i rappresentanti dei coordinatori dei corsi di studio dei dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola, eletti tra gli stessi in numero tale da non superare, unitamente al rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca attivi nei dipartimenti interessati e dei direttori delle Scuole di specializzazione, ed esclusi i direttori di dipartimento, il 10% dei componenti dei Consigli di dipartimento afferenti;
un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca eletto tra gli stessi;
un rappresentante dei direttori delle Scuole di specializzazione, se esistenti, eletto tra gli stessi;
i rappresentanti degli studenti eletti in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il consiglio.
5. La durata della carica di presidente della facolta' o scuola e' triennale ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti eletti nel consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; gli studenti restano in carica per due anni.

Art. 42.
Corsi di studio

1. In base ai compiti affidati dal presente statuto ai dipartimenti, si individuano due tipologie di corso di studio:
a) corso di studio di pertinenza di un singolo dipartimento. Sono considerati corsi di studio dipartimentali quelli la cui attivazione e' proposta da un singolo dipartimento in quanto il loro fine e' la formazione di figure professionali di interesse e competenza specifici di un singolo dipartimento. Spetta al dipartimento, in accordo con il consiglio di corso di studio, l'assegnazione dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attivita' didattiche integrative. Spetta, altresi', al Dipartimento organizzare tutte le attivita' di supporto;
b) corso di studio di pertinenza di piu' dipartimenti. Sono considerati corsi di studio interdipartimentali quelli la cui attivazione e' proposta da due o piu' dipartimenti in quanto il loro fine e' la formazione di figure professionali con caratteristiche di interdisciplinarita' che richiedono un significativo contributo di settori scientifico-disciplinari di diversi dipartimenti. Nel caso di corsi di studio afferenti ad una facolta' o scuola, sara' compito della facolta' o scuola definire l'incardinamento del corso di studio presso uno specifico dipartimento, al fine di perseguire una efficiente organizzazione dell'offerta didattica. Nel caso di corsi interdipartimentali non afferenti ad una facolta' o scuola, l'incardinamento e' assegnato al dipartimento che impartisce il maggior numero di crediti formativi di base e caratterizzanti. Spetta al Consiglio di corso di studio il compito di coordinare l'attivita' didattica e di supporto, nonche' di richiedere ai dipartimenti coinvolti l'assegnazione dei docenti necessari alla copertura degli insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa.
2. Qualora il Corso di studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno dei dipartimenti coinvolti, ovvero non presenti nei dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola, il Consiglio di corso di studio segnala l'esigenza alla facolta' o scuola e ai dipartimenti coinvolti, che provvedono in merito. Su eventuali controversie delibera il Senato accademico.
3. Il singolo corso di studio e' coordinato da uno specifico consiglio, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto dalla normativa di legge e dal regolamento generale di ateneo. I componenti del consiglio eleggono al loro interno un coordinatore, cui spetta il compito di convocare il consiglio e determinare l'ordine del giorno; i coordinatori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta.
4. Il consiglio opera in conformita' alla legislazione vigente e al regolamento generale di ateneo. Il consiglio delibera sulla organizzazione didattica del corso di studio, assicura la qualita' delle attivita' formative, formula proposte relativamente all'ordinamento e agli incarichi didattici, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilita' dell'offerta formativa.
5. Piu' corsi di studio omogenei dal punto di vista scientifico-culturale possono essere coordinati da un consiglio unico, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento.

Art. 43.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. I dipartimenti o ove costituite le facolta' o scuole istituiscono una commissione paritetica docenti-studenti, composta da docenti e studenti. La commissione e' presieduta da un docente, designato al suo interno.
2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di dipartimento o dallo statuto della facolta' o scuola.
3. La commissione e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.
4. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica. La relazione viene trasmessa al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, previa discussione in Consiglio di dipartimento o di facolta' o scuola.
5. In caso di corsi di studio interdipartimentali le Commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso le strutture interessate operano di concerto.

Art. 44.
Centri

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, puo' deliberare l'istituzione, la modifica o la soppressione di centri dotati di autonomia gestionale e di spesa.
2. Gli statuti di tali centri devono essere conformi al regolamento sui centri di ateneo; in essi sara' previsto un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, compresi i soggetti esterni all'ateneo e un direttore scelto tra i membri del consiglio.
3. Lo statuto di ciascun centro e' approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
4. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, puo' autorizzare la nomina di un direttore di Centro esterno all'universita'.
5. Ciascun centro presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti futuri; il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualita' e sostenibilita' economica dei centri, previsti dalle disposizioni in materia.

Art. 45.
Centri e consorzi nazionali e internazionali

1. Ciascun dipartimento, nonche' gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'universita' a centri o consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico.
2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni centro o consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.
3. I rappresentanti dell'universita' in ciascun centro o consorzio presentano annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti futuri del centro o consorzio. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualita' e sostenibilita' economica della partecipazione al centro, previsti dalle disposizioni in materia. Qualora il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, constati l'esaurimento dell'interesse dell'universita' a partecipare al centro o consorzio, delibera l'uscita dai suddetti enti.

Art. 46.
Fondo di ateneo per la premialita'

1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' istituito un fondo di ateneo per la premialita' di professori e ricercatori. L'utilizzo di tale fondo e' deliberato, sulla base di criteri predeterminati, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. Nel fondo affluiscono le somme di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il fondo puo' essere integrato anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.

TITOLO V
MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 47.
Modifiche di statuto

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, lo statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire dal rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, da un dipartimento, da una facolta' o scuola, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'ateneo.
3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre vengono esaminate al piu' tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. Le modifiche dello statuto sono approvate, con la maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 48.
Regolamenti. Approvazione e modifiche

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti di ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.
2. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione; ove un regolamento o una sua modifica comporti un incremento di spese per l'universita', esso dovra' essere approvato anche dal Consiglio di amministrazione.
3. I regolamenti di ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Gli altri regolamenti di ateneo vengono approvati dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.
5. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.

Art. 49.
Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo, in attuazione dei principi generali stabiliti nel presente statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'universita' nel suo complesso, ove non vi sia specifica regolamentazione.
2. Il regolamento e' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50.
Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'

1. L'universita' adotta, secondo le procedure indicate dalla legge e dal regolamento generale di ateneo, il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita', che disciplina, con riferimento all'intera organizzazione dell'ateneo, i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio unico di ateneo.
2. Il regolamento disciplina altresi' le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa, nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture.
3. Il regolamento e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 51.
Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei singoli corsi e delle attivita' formative dell'universita'.
2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al regolamento didattico per la parte di propria competenza.
3. Il regolamento didattico di ateneo e' deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli studenti. Il regolamento e' inviato al Ministero competente.
4. Il regolamento didattico di ateneo indica le strutture didattiche in cui e' articolata l'universita'.

TITOLO VI
NORME COMUNI
Art. 52.
Elezioni, designazioni, nomine

1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione nelle cariche individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovra' avvenire entro trenta giorni dalla prima votazione. Risultera' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.
3. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione nelle cariche individuali almeno sessanta giorni prima della loro scadenza; il procedimento elettorale deve concludersi al piu' tardi dieci giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
4. La mancata individuazione di rappresentanti di una o piu' componenti, in caso di non raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o in caso di non raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi, purche' sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti che rivestono funzioni individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca e i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le altre componenti si procedera' al rinnovo entro trenta giorni dalla cessazione. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale.
6. Nell'ipotesi di soggetti designati o nominati, si procedera' al rinnovo entro trenta giorni dalla cessazione; nelle more non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale.
7. I soggetti che rivestono funzioni individuali o che fanno parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.
8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
9. Per l'elezione, la nomina o la designazione alle cariche di rettore e prorettore vicario, componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di dipartimento, i soggetti eletti, nominati o designati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 53.
Incompatibilita'

1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire la carica di rettore e prorettore vicario, componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di dipartimento.
2. Salvo quanto previsto per il rettore, nessuno puo' fare parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ovvero del Consiglio di amministrazione e del Consiglio della ricerca.
3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'universita'. Possono altresi' svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Art. 54.
Deliberazioni

1. Per la validita' delle sedute degli organi collegiali e' necessario:
a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto o in modalita' telematica, nei termini previsti dal rispettivo regolamento, con indicazione dell'ordine del giorno;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto; gli assenti giustificati non vanno computati, salvo diversa disposizione di legge o del regolamento generale di ateneo.
2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo statuto. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 55.
Decreti

1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti di ateneo;
c) i regolamenti interni delle strutture;
d) la costituzione degli organi di ateneo e la nomina dei componenti;
e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, facolta' o scuole e centri;
f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere in casi straordinari di necessita' e urgenza e da sottoporre a ratifica nella prima adunanza collegiale utile;
g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.
2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del rettore.
3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.
4. I direttori di dipartimento emanano decreti:
a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
b) in casi straordinari di necessita' e urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di dipartimento.
5. Il direttore generale emana decreti in merito alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Art. 56.
Verbalizzazioni

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali vengono trasmessi ai componenti degli organi e sottoscritti dal presidente e dal segretario.
2. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive.
3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.
4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 57.
Afferenze e adesioni

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.
2. Il trasferimento a un dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti ad altro dipartimento dell'universita' ha luogo di norma dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata accettata la richiesta e secondo le procedure previste all'art. 39 del presente statuto.
3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai centri e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 58.
Silenzio assenso

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi e strutture disciplinati dal presente statuto, tale parere e' da ritenersi favorevole, qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 59.
Decorrenza e durata dei mandati

1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel regolamento generale di ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto.
2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali o di singoli rappresentanti in organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria.
3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina la decadenza dall'ufficio.

Art. 60.
Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall'universita' viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, presieduta dal rettore, di cui fa parte anche il presidente del Consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene avviata dal rettore ed esercitata, conformemente al parere espresso dal Collegio di disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di amministrazione senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari non superiori alla censura sono irrogate dal Rettore, previo parere del Collegio di disciplina.
3. Al Collegio di disciplina sono chiamati a partecipare, per i giudizi delle fasce di competenza, tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il procedimento davanti al Collegio di disciplina e' regolato dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita' alle vigenti disposizioni normative.

Art. 61.
Violazioni del codice etico

1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il Senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 60 del presente statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
2. Le sanzioni potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. E' fatta salva comunque l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, volti specificamente alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 62.
Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le attivita' dell'Universita' sono disciplinate dai regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo statuto medesimo. L'adeguamento alle modifiche statutarie dovra' avvenire entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse.

Art. 63.
Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate allo statuto sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I periodi di mandato del rettore, dei componenti del Senato accademico, dei componenti del Consiglio di amministrazione e di ogni altra carica individuale o collegiale maturati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della eleggibilita' in tali organi.


 
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