Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2016 |
Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 - Aggiornamento 2016. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in particolare, l'art. 6-bis, relativo al trattamento dei dati personali, l'art. 7, che prevede, al comma 1, l'obbligo di fornire dati statistici e, al comma 3, l'applicazione di una sanzione amministrativa ai soggetti inadempienti, e l'art. 12, che istituisce la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione degli obblighi di cui al medesimo art. 7; Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che dispone che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta e i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 3 del medesimo articolo; Visto, altresi', l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che dispone che gli aggiornamenti del Programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, l'art. 4-bis dell'allegato A3, recante il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2015, con i quali sono stati approvati rispettivamente il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, con i relativi allegati; Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 16 dicembre 2014, con la quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con la quale sono stati definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, e' stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; Visto il parere della Conferenza unificata, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 gennaio 2015; Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica, espresso nella seduta del 18 settembre 2015; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 29 ottobre 2015; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 116 del 23 dicembre 2015; Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, trasmessa con nota n. SP/240.16 del 29 marzo 2016; Visto il programma di modernizzazione adottato dal consiglio dell'Istituto nazionale di statistica successivamente all'avvio dell'iter di approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, e la conseguente riorganizzazione e nuova ripartizione, a far data dal 15 aprile 2016, delle responsabilita' dei trattamenti statistici e dei dati personali connesse ai processi di produzione statistica ricompresi nel Programma statistico nazionale, nonche' la relativa tabella di corrispondenza pubblicata sul sito istituzionale dell'ente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione ed in particolare, l'art. 1, comma 5, lettera g), relativo all'attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. E' approvato l'elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
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| Art. 3
1. E' approvata la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, l'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.
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| Art. 4
1. Dall'attuazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 - Aggiornamento 2016 e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 agosto 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2577
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