Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 ottobre 2016
Modalita' di concessione della esenzione dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, con il quale e' istituito un diritto fisso per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero;
Visto l'art. 2 della predetta legge n. 1146 del 1959, il quale prevede che possono essere concesse, con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per i trasporti, riduzioni o esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la medesima legge, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi o di convenzioni internazionali oppure quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;
Visto l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 e ratificato con la legge 7 gennaio 2008, n. 10;
Visto l'art. 2-bis della predetta legge n. 10 del 2008, il quale stabilisce che, in esecuzione dell'art. 59 del predetto Accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'art. 13, del protocollo n. 5 all'Accordo medesimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 1146 del 1959, e' concessa l'esenzione dal diritto fisso istituito dalla medesima legge n. 1146 del 1959, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 41 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendogli, tra l'altro, le funzioni e i compiti del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 2-bis della predetta legge n. 10 del 2008 attraverso l'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, della predetta legge n. 1146 del 1959;

Decreta:

Art. 1
Esenzione dal diritto fisso

1. I trattori stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio


 
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