Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2016, n. 188
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.


 
Allegato
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI
MESSICANI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «le Parti»;
Considerando che le infrazioni alla Legislazione Doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, culturali, commerciali, sociali, industriali e agricoli nonche' la sicurezza nazionale dei rispettivi Paesi;
Considerando che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei tributi doganali e fiscali come pure ogni altro addebito derivante dall'importazione o dall'esportazione delle merci, nonche' la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;
Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali, ivi comprese le violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, puo' essere resa piu' efficace dalla cooperazione tra le loro Autorita' doganali;
Consapevoli che una piu' proficua cooperazione tra le Autorita' doganali puo' essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Raccomandazione dei Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;
Tenuto conto della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura concernente le misure da adottare per interdire ed impedire il trasferimento, l'importazione e l'esportazione illecita di proprieta' dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, nella misura in cui detti beni culturali siano oggetto di infrazioni doganali;
Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;
Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;
Tenuto conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo dei 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope del 1988;
Tenuto conto anche del fatto che il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimita' la Risoluzione 1540 in cui si afferma che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
1. «Autorita' Doganale Adita» significa l'Autorita' Doganale che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
2. «Autorita' Doganale Richiedente» significa l'Autorita' Doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
3. «Autorita' Doganale» significa per la Repubblica Italiana, l'Agenzia delle Dogane, che si avvale per taluni adempimenti del supporto della Guardia di Finanza e per gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico;
4. «catena logistica del commercio internazionale» significa tutte le procedure e attivita' connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;
5. «danno sostanziale» significa il danno che potrebbe essere causato da un uso illegittimo dei precursori chimici; dalla movimentazione illegittima di merci pericolose, di armi nucleari, chimiche, biologiche e di armi di distruzione di massa; da cibi contaminati o da merci o mezzi di trasporto sospettati di rappresentare un pericolo per l'ambiente, per la sicurezza nazionale, per la salute dell'uomo o per la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;
6. «specie minacciate di estinzione» significa tutte quelle specie animali e vegetali protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;
7. «Stupefacenti e Sostanze Psicotrope» significa le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
8. «funzionario» significa qualunque funzionario dell'Autorita' Doganale o, per gli Stati Uniti Messicani, qualunque funzionario del Governo designato dall'Autorita' Doganale;
9. «dazi doganali» significa i diritti, le tariffe ed ogni altro canone riscosso nel territorio delle Parti in applicazione della Legislazione Doganale;
10. «informazioni» significa qualunque dato, che sia o meno trattato o analizzato, documenti, rapporti ed ogni altra comunicazione in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o copie certificate o autenticate;
11. «infrazione doganale» significa qualsiasi violazione o tentativo di violazione della Legislazione Doganale delle Parti;
12. «Legislazione Doganale» significa le leggi, i regolamenti e qualsiasi altra disposizione legale ed amministrativa applicate dalle Autorita' doganali, relative all'importazione, esportazione, trasbordo e transito delle merci, relative ai dazi ed ogni altro diritto doganale, quali i dazi compensativi ed antidumping, nonche' ai divieti, restrizioni ed ad altre misure simili di controllo relative alla circolazione delle merci che attraversano i confini nazionali;
13. «merci sensibili» significa le armi, munizioni, esplosivi, sostanze e rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche, beni a doppio uso;
14. «persona» significa qualunque persona fisica o giuridica;
15. «pezzi di antiquariato e beni archeologici» significa tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti, secondo la legislazione nazionale;
16. «sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (precursori)» significa le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella Il allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.


 
Agreement between the Government of the Italian Republic
and the Government of the United Mexican States concerning mutual
administrative assistance in customs matters

Parte di provvedimento in formato grafico

Annex
Basic principles on matters regarding data protection

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.


 
Art. 2.
Campo d'Applicazione

1. Le Parti, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Autorita' doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della Legislazione Doganale e di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale.
2. Nel quadro del presente Accordo, le Parti forniranno tutta l'assistenza in conformita' alle disposizioni legislative e amministrative di ciascuna Parte e nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Autorita' Doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale e non copre l'assistenza in materia penale; inoltre non modifica gli accordi gia' conclusi o la prassi in uso tra le Parti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa.
4. Le disposizioni di cui al presente Accordo non comportano il diritto per nessuna persona di ostacolare l'esecuzione di una richiesta d'assistenza.
5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di Legislazione Doganale che derivano alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.


 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20162018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 
Art. 3.
Forma e Contenuto della Richiesta di Assistenza

1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da tutta la documentazione e le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta.
2. Le richieste sono presentate nella lingua della Parte richiedente e includeranno una traduzione in lingua inglese. Tutti i documenti che accompagnano tali richieste saranno tradotti in lingua inglese.
3. Le richieste formulate in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo dovranno contenere le seguenti informazioni:
a) il nome dell'Autorita' Doganale Richiedente;
b) la natura del procedimento;
c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta;
d) un breve resoconto della questione e le disposizioni normative ed amministrative applicabili;
e) nomi e indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se noti.
4. Quando l'Autorita' Doganale Richiedente chiede che si segua un procedimento in particolare, l'Autorita' Doganale Adita dara' seguito alla richiesta nel rispetto della propria legislazione in vigore.


 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 ottobre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
minstri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
Art. 4.
Assistenza Spontanea

L'Autorita' Doganale di una Parte dovra', nei limiti del possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa, nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare un danno sostanziale all'economia, alla salute e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale, o a qualsiasi altro interesse essenziale dell'altra Parte.


 
Art. 5.
Scambio di Informazioni

1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza:
a) l'autenticita' e veridicita' delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali;
b) l'autenticita' e veridicita' dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali;
c) la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce;
d) le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti;
e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti;
f) i dati statistici riguardanti le attivita' doganali.
2. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente:
a) ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori;
b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
c) alla violazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
d) ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
e) al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.


 
Art. 6.
Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale

Le Autorita' doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. Queste informazioni possono riguardare:
a) le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata;
b) nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali;
c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;
d) le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali;
e) i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte;
f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorita' Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.


 
Art. 7.
Informazioni Relative alle Infrazioni Doganali

Le Autorita' doganali delle Parti comunicheranno reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, informazioni su attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate, che forniscono motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sara' commessa un'infrazione doganale sul territorio della Parte.


 
Art. 8.
Informazioni Particolari

1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
a) le merci importate dal territorio di una Parte siano state legalmente esportate nel territorio dell'altra Parte;
b) le merci esportate dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte e la loro destinazione doganale, nonche' l'eventuale regime doganale cui le merci sono state vincolate;
c) le merci alle quali si conferisce un trattamento speciale all'atto dell'esportazione dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte.
2. Le Autorita' doganali delle Parti si forniranno, altresi', su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci.
3. Le Autorita' doganali delle Parti coopereranno al fine di controllare il traffico di pezzi di antiquariato e beni archeologici, secondo le loro competenze.


 
Art. 9.
Fornitura dell'Assistenza

1. L'assistenza di cui al presente Accordo viene fornita direttamente dalle Autorita' doganali delle Parti. Ciascuna Autorita' Doganale fornira' all'altra i riferimenti della propria struttura organizzativa a livello centrale competente ad inoltrare e ricevere richieste di assistenza per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Accordo. Le Autorita' doganali delle Parti si scambieranno la lista dei funzionari in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 22 del presente Accordo. Tale lista verra' tenuta aggiornata.
2. Nel caso in cui l'Autorita' Doganale Adita non possa adempiere la richiesta, provvedera' a trasmetterla tempestivamente all'autorita' competente che la eseguira' sulla base di quanto previsto dalla propria legislazione nazionale. Provvedera', altresi', a darne notizia all'Autorita' Doganale Richiedente, anche per quel che concerne la procedura da seguire dinanzi all'autorita' competente.
3. Il periodo entro cui fornire una risposta ad una richiesta di assistenza e' di novanta (90) giorni lavorativi, tranne i casi di cui all'art. 18.
Tale periodo puo' essere prorogato, nel caso di attivita' di assistenza particolarmente complesse, per la durata necessaria per l'Autorita' Doganale Adita. Eventuali mancate risposte non possono avere effetti giuridici. La richiesta potra' essere formulata in forma elettronica, seguita da una successiva formalizzazione della stessa.


 
Art. 10.
File e Documenti

1. I documenti che si debbano fornire secondo il presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi formato. In tal caso, e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.
2. I documenti verranno chiesti in originale solo quando le copie autentiche o certificate si rivelassero insufficienti.
3. I documenti ricevuti in originale dovranno essere restituiti al piu' presto; la responsabilita' della loro adeguata conservazione spetta all'Autorita' ricevente.


 
Art. 11.
Sorveglianza

1. L'Autorita' Doganale Adita procedera', su richiesta e nell'osservanza delle proprie disposizioni legislative ed amministrative, ad una particolare sorveglianza, fornendo all'Autorita' Doganale Richiedente tutte le relative informazioni, per cio' che concerne:
a) le merci trasportate o depositate che per l'Autorita' Doganale Richiedente siano utilizzate o sospettate di essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel proprio territorio;
b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Autorita' Doganale Richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio delle Parti;
c) le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver commesso un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte;
d) i locali che siano utilizzati o siano sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.
2. L'Autorita' Doganale di una Parte puo' continuare ad esercitare tale sorveglianza di propria iniziativa, se ha motivo di credere che le attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate sembrino costituire un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte.


 
Art. 12.
Notifica

1. Su richiesta, nell'ambito del presente Accordo, l'Autorita' Doganale Adita adottera' tutte le misure necessarie per notificare ad una persona, residente o domiciliata nel proprio territorio, qualsiasi decisione che la riguardi e che sia stata adottata dall'Autorita' Doganale Richiedente in applicazione della propria Legislazione Doganale.
2. Tale notifica verra' eseguita in conformita' con le procedure applicabili dall'Autorita' Doganale Adita, concernenti atti amministrativi di natura simile.


 
Art. 13.
Assistenza Tecnica

Le Autorita' doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo della specializzazione dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materia doganale;
d) lo scambio di informazioni relative alle procedure ed alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalita' di tale controllo.


 
Art. 14.
Indagini

1. Su richiesta, l'Autorita' Doganale Adita avviera' indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, in violazione della Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte. L'Autorita' Doganale Adita comunichera' l'esito di tali indagini all'Autorita' Doganale Richiedente.
2. Le indagini di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno condotte ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte adita.
3. Quando si invia una richiesta scritta, al fine di indagare su un'infrazione doganale, i funzionari designati dall'Autorita' Doganale Richiedente possono, previa autorizzazione dell'Autorita' Doganale Adita e alle condizioni indicate da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Autorita' Doganale Adita documenti, file ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
b) procurarsi copie di questi documenti, file e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
c) assistere alle indagini effettuate dall'Autorita' Doganale Adita sul proprio territorio nazionale per conto dell'altra Parte.
4. Ai sensi del presente Accordo, quando funzionari di un'Autorita' Doganale sono presenti nel territorio dell'altra Parte, tali funzionari devono essere in grado di fornire in ogni momento prova della loro presenza sul territorio dell'altra Parte, esibendo un documento che fornisca prova della loro designazione. Essi non potranno indossare uniformi ne' portare armi.
5. Tali funzionari godranno sul posto della stessa protezione giuridica accordata ai funzionari dell'Autorita' Doganale dell'altra Parte, ai sensi della legge nazionale vigente e saranno responsabili di ogni violazione ivi commessa.


 
Art. 15.
Esperti e Testimoni

1. L'Autorita' Doganale Adita, previa richiesta scritta dell'Autorita' Doganale Richiedente, puo' autorizzare i propri funzionari a rendere, in qualita' di esperti o di testimoni, dichiarazioni dinanzi ai tribunali situati nel territorio dell'Autorita' Doganale Richiedente, in procedimenti relativi ad infrazioni doganali.
2. La richiesta di comparizione presentata da una Parte dovra' indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario dovra' rendere tali dichiarazioni. L'Autorita' Doganale Adita rilascera' apposita autorizzazione scritta, specificando i termini in base ai quali il proprio funzionario puo' rendere le sue dichiarazioni.
3. I funzionari autorizzati a tal fine compariranno in qualita' di esperti o testimoni in merito a fatti da essi accertati durante il loro servizio.


 
Art. 16.
Uso delle Informazioni

1. Qualsiasi informazione ricevuta in base al presente Accordo sara' utilizzata unicamente dalle Autorita' doganali delle Parti.
2. L'informazione ricevuta nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dal presente Accordo puo' essere comunicata ad organi diversi da quelli previsti nell'Accordo stesso solo se l'Autorita' Doganale che l'ha fornita vi acconsenta espressamente e sempre che la legislazione della Parte che l'ha ricevuta non vieti tale comunicazione.
3. L'informazione ricevuta non sara' utilizzata per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, a meno che l'Autorita' Doganale che l'ha fornita non lo autorizzi per iscritto.
4. Le restrizioni previste ai punti 1, 2 e 3 di questo articolo non saranno applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e loro precursori.
5. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea ed agli Stati membri dell'Unione stessa, dovendo, tuttavia, previamente informare l'Autorita' Doganale degli Stati Uniti Messicani.
6. Qualsiasi informazione comunicata ai sensi del presente Accordo verra' trattata come confidenziale e godra', quantomeno, di un livello equivalente di protezione e riservatezza accordato allo stesso tipo di informazioni, dalle disposizioni normative ed amministrative nazionali vigenti nella Parte che l'ha ricevuta.


 
Art. 17.
Protezione dei Dati Personali

Quando dei dati personali sono trasmessi ai sensi del presente Accordo, le Parti assicureranno loro un livello di protezione in attuazione dei principi enunciati nell'allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.


 
Art. 18.
Deroghe all'assistenza

1. Qualora l'Autorita' Doganale Adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranita' del suo Paese, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale secondo la propria legislazione nazionale, oppure possa rivelarsi incompatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative, puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente ovvero a determinate condizioni.
2. Quando l'Autorita' Doganale di una Parte inoltra una richiesta cui essa stessa non potrebbe dar seguito, segnalera' tale circostanza nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Autorita' Doganale Adita.
3. L'Autorita' Doganale Adita puo' differire l'assistenza se questa interferisce con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso, in questo caso, l'Autorita' Doganale Adita consultera' l'Autorita' Doganale Richiedente per determinare se l'assistenza puo' essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Autorita' Doganale Adita.
4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Autorita' Doganale Richiedente verra' informata quanto prima e indicando i motivi del rifiuto o del rinvio.


 
Art. 19.
Costi

1. Le Parti rinunceranno al rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per i costi relativi a esperti, testimoni, traduttori ed interpreti non dipendenti delle Autorita' doganali delle Parti.
2. Nei casi in cui, per dar seguito ad una richiesta, e' necessario incorrere in spese eccezionali e straordinarie, le Autorita' doganali si consulteranno per stabilire i termini e le condizioni secondo cui la richiesta sara' eseguita, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.


 
Art. 20.
Ambito Territoriale

Il presente Accordo sara' applicato nei territori nazionali di entrambe le Parti come definiti nella loro legislazione nazionale.


 
Art. 21.
Risoluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia che sorga dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo verra' risolta di comune accordo tra le Autorita' doganali delle Parti.
2. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno regolate per via diplomatica.


 
Art. 22.
Attuazione dell'Accordo

1. Le Autorita' doganali disporranno che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Autorita' doganali stabiliranno disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista Italia-Messico composta, rispettivamente, dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane per l'Italia e dall'Amministratore Generale delle Dogane del Messico o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Autorita' Doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.


 
Art. 23.
Entrata in Vigore e Denuncia

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la ricezione delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Le Parti, su richiesta o di comune accordo, possono modificare il presente Accordo. Le eventuali modifiche o aggiunte saranno redatte con Protocolli separati che entreranno in vigore in conformita' alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne saranno parte integrante una volta espletate dette procedure.
3. Il presente Accordo sara' concluso per una durata illimitata, ma ogni Parte puo' denunciarlo in qualunque momento attraverso notifica scritta per via diplomatica, trasmessa all'altra Parte. La denuncia entrera' in vigore tre (3) mesi dopo la data della notifica e non avra' effetto sulle attivita' in corso alla data della denuncia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.
Fatto a Roma, il giorno ventiquattro (24) ottobre 2011 in due originali, nelle lingue italiano, spagnolo e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Tuttavia, in caso di difformita' di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.


Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana degli Stati Uniti Messicani
(Firma) (Firma)


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato

PRINCIPI FONDAMENTALI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:
a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati per altri motivi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, all'occorrenza, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi' come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale, non potranno essere oggetto di procedura informatizzata, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati nelle schede informatiche, siano protetti contro la distruzione non autorizzata o perdita accidentale e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in un file elettronico, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale file;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di un file elettronico contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa al rispetto dei principi fondamentali di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c) di questo comma.
5. Non si puo' derogare alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei seguenti casi:
5.1 Qualora la legislazione di una Parte lo vieti e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica e che sia volta a:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.2 La legge puo' prevedere disposizioni riguardanti l'esecuzione del comma 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a file elettronici che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Le Parti si impegnano a prevedere sanzioni e canali per proporre ricorso nei casi di violazione delle disposizioni della legislazione nazionale concernenti l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato sara' interpretata in modo da limitare o altrimenti di ridurre la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.


 
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