Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2016 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 1 maggio 2016
Collegamento autostradale di connessione tra le citta' di Brescia e di Milano - Brebemi. Proroga della dichiarazione di pubblica utilita' (CUP E31B05000390007). (Delibera n. 18/2016).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Considerato che l'intervento collegamento autostradale di connessione tra le citta' di Brescia e di Milano - Brebemi e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13 che, al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera, al comma 5 prevede che l'Autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la proroga stessa puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni, e al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:
l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;
l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;
Considerato che la proposta in esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;
Visto in particolare l'art. 166, comma 4-bis, del succitato decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato puo' disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistema plurimodale padano», tra i sistemi stradali ed autostradali l'infrastruttura denominata «Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre» e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i «Corridoi autostradali e stradali» include il «Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Bre.Be.Mi)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito della infrastruttura «Asse Autostradale Medio Padano», l'intervento «Brescia-Bergamo-Milano Brebemi»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 263/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale tra le citta' di Brescia e Milano - Brebemi;
Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 166/2006), con la quale questo Comitato ha integrato il quadro economico del progetto preliminare e ha individuato il costo netto aggiornato dell'opera;
Vista la delibera 4 ottobre 2007, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 256/2007), con la quale questo Comitato ha formulato parere sullo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la Societa' di progetto Brebemi S.p.A.;
Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 185/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del Collegamento autostradale tra le citta' di Brescia e di Milano - Brebemi;
Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 10/2011), con la quale questo Comitato ha presa d'atto dell'Atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione unica e sul venire meno del ricorso al Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP);
Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 301/2011), con cui questo Comitato ha espresso parere sull'Atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica;
Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 60 (Gazzetta Ufficiale n. 23/2016), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Atto aggiuntivo n. 3, e relativi allegati, tra cui il piano economico finanziario (PEF) aggiornato, alla Convenzione unica;
Vista la nota 12 aprile 2016, n. 14492, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' del Collegamento autostradale di connessione tra le citta' di Brescia e di Milano - Brebemi;
Vista la nota 29 aprile 2016, n. 7078, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: sotto l'aspetto tecnico - procedurale:
che il Collegamento autostradale tra le citta' di Brescia e di Milano - Brebemi (da ora in avanti anche «Autostrada A35 Brebemi») e' una infrastruttura autostradale a due carreggiate a 2 corsie, piu' corsia di emergenza, nel tratto tra Brescia e Treviglio Est e a 3 corsie, piu' corsia di emergenza, nel tratto Treviglio Est - Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM), per una lunghezza di circa 62,1 km;
che la Societa' di progetto Brebemi S.p.A. (da ora in avanti «Brebemi») e' concessionaria per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'opera in virtu' della convenzione unica stipulata in data 1° agosto 2007 con la societa' concedente Concessioni autostradali lombarde S.p.A. (da ora in avanti «CAL»), approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 21 gennaio 2008, n. 814;
che con la delibera n. 42/2009 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'opera anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita';
che in data 20 luglio 2009 CAL S.p.A. ha delegato al concessionario Brebemi, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 22, comma 1 della citata convenzione unica, l'esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorita' espropriante;
che in data 21 luglio 2009 il Responsabile unico del procedimento ha disposto l'inizio della attivita' di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori del collegamento autostradale;
che in data 7 settembre 2009 CAL e il concessionario Brebemi hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione unica e in data 4 giugno 2010 le parti hanno stipulato apposito atto integrativo dell'atto aggiuntivo n. 1 e che entrambi gli atti sono stati approvati in data 8 ottobre 2010 con decreto n. 472 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
che in data 22 dicembre 2010 il concedente CAL e il concessionario Brebemi hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica, che adotta il piano economico finanziario vigente e che e' stato approvato in data 6 marzo 2012 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
che la tratta autostradale e' stata aperta all'esercizio in data 23 luglio 2014;
che nel corso dell'esecuzione di lavori del Collegamento autostradale, a seguito della approvazione i) del progetto esecutivo per successivi stralci; ii) dei progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze, e iii) delle varianti in corso d'opera, si e' reso necessario procedere a integrazioni e adeguamenti ai progetti che hanno comportato modifiche del piano di esproprio;
che CAL, su richiesta del concessionario Brebemi, ha approvato i suddetti adeguamenti e integrazioni che hanno comportato modifiche del piano di esproprio, ai sensi dell'art. 169, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 ed ha dichiarato la pubblica utilita' delle aree oggetto di integrazioni ed di adeguamenti;
che nel mese di maggio 2014, il concessionario, data «la sussistenza di presupposti e ragioni che determinano una evidente alterazione dell'equilibrio del piano economico-finanziario, rappresentati i) dalla diminuzione del volume di traffico, ii) dall'aumento dei costi di finanziamento, iii) dai maggiori oneri di gestione e manutenzione nonche' iv) dai maggiori oneri espropriativi», ha presentato a CAL istanza di revisione del PEF;
che in data 22 maggio 2014 CAL ha espresso parere positivo sulla ammissibilita' dei maggiori oneri rappresentati dal concessionario ed ha approvato gli elementi di riequilibrio del PEF, unitamente al nuovo quadro economico e che i due documenti sono stati allegati allo schema di Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica approvato dalla stessa CAL in data 20 giugno 2014;
che, successivamente, a seguito del sopravvenire delle disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e di cui all'Allegato A del decreto del segretario generale della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 12781, CAL ha invitato il concessionario a formulare una nuova proposta di revisione del PEF, e che tale nuova proposta e' stata allegata all'Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica, e' stata trasmessa al Ministero e sottoposta a questo Comitato, che ha espresso parere ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con delibera n. 60/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2016;
che (seguivano parole non ammesse al visto dalla Corte dei conti) e' stato sottoscritto tra il concessionario Brebemi e il concedente CAL l'Atto aggiuntivo n. 3 (seguivano parole non ammesse al visto dalla Corte dei conti);
(l'intero paragrafo non e' stato ammesso al visto dalla Corte dei conti);
che in data 16 ottobre e 1° dicembre 2015 il concessionario, in quanto autorita' espropriante delegata, ha trasmesso a CAL l'istanza di proroga della pubblica utilita' dell'opera, con richiesta di prorogare il suddetto termine al 21 luglio 2018;
che in data 18 dicembre 2015 il concessionario ha provveduto alla pubblicazione sui quotidiani «La Repubblica» e «Milano Finanza» dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilita' di tutte le aree interessate dalla realizzazione dell'opera;
che CAL riferisce che, in riferimento alla pubblicazione di detto avviso, il concessionario ha dichiarato che i privati interessati dalle procedure di esproprio non hanno presentato alcuna osservazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
che le cause alla base del ritardo della esecuzione delle attivita' espropriative, illustrate dal concessionario nella relazione istruttoria allegata alla istanza di proroga, e sintetizzate dal Ministero, sono le seguenti:
l'applicazione del protocollo di intesa inerente le modalita' e i criteri di esproprio, sottoscritto in data 6 ottobre 2009 tra Regione Lombardia, CAL, concessionario Brebemi, Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, Confederazione italiana agricoltori Lombardia e Unione Regionale Lombarda della Proprieta' Fondiaria, successivamente condiviso anche da Copagri Lombardia, e' risultata complessa e ha presentato criticita' temporali, anche con riferimento all'utilizzo in via privilegiata dello strumento dell'accordo bonario;
le sentenze della Corte costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011 hanno modificato in modo rilevante il sistema di quantificazione delle indennita' di esproprio delle aree agricole e delle aree edificabili, sentenze che, come sostiene il concessionario, hanno reso piu' complessa l'esecuzione delle procedure espropriative;
le conseguenze derivanti dalla prescrizione n. 1.2.b. lettera b) della delibera n. 81/2009, con la quale e' stato approvato il progetto definitivo della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona - lotto funzionale Treviglio-Brescia, che ha prescritto l'acquisizione, in sostituzione del previsto «asservimento», dell'area interclusa tra l'Autostrada A35 Brebemi e la Tratta AV/AC Treviglio-Brescia, hanno richiesto la sottoscrizione, intervenuta solamente in data 22 luglio 2014, di un apposito accordo tra RFI S.p.A. e Brebemi;
l'esecuzione di interventi compensativi mediante la realizzazione di opere e impianti con finalita' di mitigazione socio-ambientale (impianto di biomassa, impianto gassificatore e aree di mitigazione ambientale), in relazione alle quali le associazioni agricole di categoria hanno sostenuto l'esigenza di procedere ad esproprio definitivo in sostituzione dell'istituto dell'asservimento delle relative aree, ha comportato la presentazione di apposita variante a CAL, con un aumento dei costi delle attivita' espropriative rispetto al limite massimo previsto per tali attivita' nel quadro economico del progetto definitivo;
in data 30 settembre 2014 e 14 novembre 2014, in pendenza della approvazione del PEF nell'ambito dell'Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica vigente, e' stata sospesa la quasi totalita' delle attivita' espropriative in ragione dell'esaurimento delle relative somme previste nel quadro economico del progetto definitivo;
che in data 21 dicembre 2015 CAL ha trasmesso gli esiti della istruttoria al Ministero al fine di presentare l'istanza di proroga all'esame di questo Comitato;
che il Ministero, preso atto degli esiti della istruttoria svolta da CAL, ritiene che le su esposte ragioni giustifichino la proroga della dichiarazione di pubblica utilita', e quindi propone di disporre la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera disposta con delibera n. 42/2009;
che si tratta della prima richiesta di proroga e che la medesima riguarda tutte le aree interessate dalla realizzazione dell'Autostrada A35 Brebemi;
che tutte le attivita' inerenti le procedure espropriative, fino al termine delle medesime, trovano copertura finanziaria nel quadro economico allegato al nuovo PEF e recepito nell'Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica, (seguivano parole non ammesse al visto dalla Corte dei conti);
Considerato che in data 29 aprile 2016, con nota n. 52160, il presidente della Regione Lombardia ha comunicato l'assenso alla proroga della dichiarazione di pubblica utilita' per l'opera in esame;
Considerato che le disposizioni della delibera n. 42/2009 sono divenute efficaci in forza della registrazione da parte della Corte dei conti avvenuta in data 21 luglio 2009, che di conseguenza il termine per l'emanazione dei decreti di esproprio e' il 21 luglio 2016 e che pertanto la presente delibera e' assunta in vigenza del termine;
Considerato che la documentazione istruttoria mette in evidenza che:
le modifiche del piano di esproprio, conseguenza delle varianti in corso d'opera approvate dal soggetto aggiudicatore, comportano maggiori oneri espropriativi che hanno concorso - tra l'altro - all'alterazione dell'equilibrio del PEF;
detti maggiori oneri non avrebbero trovato copertura nel quadro economico vigente, con conseguente rallentamento delle procedure di esproprio;
in pendenza della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PEF non e' stato possibile fare fronte ai maggiori oneri espropriativi presenti nel nuovo quadro economico, stimati in 117,4 milioni di euro, aggiuntivi all'importo destinato a «acquisizione diretta aree o immobili, espropriazione e/o Indennizzi» nel quadro economico del progetto definitivo pari a 240 milioni di euro;
Considerato inoltre che dalla relazione di CAL risulta che la sospensione delle attivita' espropriative sarebbe stata interrotta a seguito della sottoscrizione, in data 8 luglio 2015, tra il concessionario e il proprio contraente generale, di un verbale di accordo, finalizzato alla individuazione di apposita copertura finanziaria necessaria a consentire, in pendenza del riequilibrio del PEF, la prosecuzione delle procedure espropriative e piu' in dettaglio di tutti gli adempimenti ancora da eseguire per il trasferimento della proprieta' mediante decreto di esproprio;
Considerato che nell'ordine del giorno della odierna seduta e' iscritta anche la proposta di approvazione del progetto definitivo della variante della Interconnessione tra l'Autostrada A31 Brebemi e l'Autostrada A4 Torino-Trieste;
Considerato che il punto 5 della delibera n. 60/2015 prescrive che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisca ogni utile chiarimento e giustificazione alle eventuali richieste che provenissero dalla Commissione europea in merito alla proroga di 6 anni della durata della concessione, tenendo informato questo Comitato;
Considerato che in data 6 aprile 2016 la Commissione europea - Direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e della PMI, nell'ambito del procedimento «EU Pilot 8455/16/GROW - concessione autostradale Brebemi - modifiche al contratto di concessione durante il periodo di validita' - potenziale violazione della Direttiva 2014/23/UE», ha richiesto informazioni alle competenti Autorita' italiane;
Considerato che e' in corso la predisposizione della risposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' del Collegamento autostradale tra le citta' di Brescia e di Milano - Brebemi, apposta con delibera n. 42/2009.
2. Ai fini della certezza della copertura finanziaria dei maggiori oneri espropriativi, l'efficacia della presente delibera e' subordinata alla approvazione dell'Atto aggiuntivo n. 3 alla convenzione unica, da effettuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto-legge n. 201/2011.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' informare questo Comitato circa gli esiti della procedura EU Pilot 8455/16/GROW da parte della Commissione europea non appena si sia conclusa e sottoporre nuovamente l'argomento a questo Comitato nel caso sia necessario proporre azioni conseguenti alla conclusione della suddetta procedura.
4. Qualora gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dalla dichiarazione di pubblica utilita' dovessero risultare superiori all'importo attualmente finanziato a carico del PEF di cui al citato Atto aggiuntivo n. 3 alla convenzione unica, gli stessi saranno comunque fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a verificare che il soggetto aggiudicatore effettui un adeguato programma di avvisi ai soggetti interessati tale da scongiurare impatti negativi sulla finanza pubblica derivanti dall'eventuale interruzione della dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Il cronoprogramma delle attivita' residue relative al completamento delle procedure espropriative e' riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
7. Alla scadenza del termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui al punto 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere una informativa a questo Comitato in merito alle attivita' di esproprio relative al Collegamento autostradale A35 (Brebemi).
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
9. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, CAL, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.
10. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
11. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: Renzi
Il segretario: Lotti

Registrato dalla Corte dei conti a seguito di ammissione al Visto da parte della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' nell'Adunanza del 29 settembre 2016 con esclusione di: 1) a pag. 6, quartultimo capoverso: "in data 10 marzo 2016" e "che recepisce le prescrizioni della delibera n. 60/2015"; 2) a pag. 6, terzultimo capoverso da eliminare completamente; 3) a pag. 8, terzo capoverso "sottoscritto in data 10 marzo 2016".
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2539


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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