Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 ottobre 2016
Approvazione della certificazione relativa alla comunicazione da parte dei comuni dei costi sostenuti o da sostenere per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nell'anno 2016.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto il comma 1, dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, come modificato dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 194 del 20 agosto 2016) che dispone testualmente: «Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;
Visto il successivo comma 2, del citato art. 9-ter, che stabilisce: «Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.»;
Considerato che il comma 3, stesso art. 9-ter prevede: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.»;
Visto il comma 4, del richiamato art. 9-ter che dispone: «Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo art. 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»;
Tenuto conto che l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, riferita all'anno 2016, puo' perfezionarsi anche successivamente alla data 31 ottobre 2016, di presentazione del modello ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di consentire ai comuni interessati di tramettere, anche se con dati provvisori, la certificazione nei termini di legge, dando agli stessi la possibilita' dopo il 31 dicembre 2016, di poter indicare, con una ulteriore certificazione, il dato effettivo degli indennizzi sostenuti per l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari;
Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Considerate le esigenze di celerita' e semplificazione del procedimento;
Ritenuto, pertanto, necessario predisporre le procedure informatizzate, nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni potenzialmente beneficiari di formulare apposita richiesta per la concessione, per l'anno 2016, di un contributo erariale a sostegno dei soli costi sostenuti per gli indennizzi relativi all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Decreta:

Art. 1

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2016 del contributo erariale i soli comuni che hanno provveduto, ovvero che intendano procedere, nell'anno 2016 all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Modello di certificazione

1. Sono approvati i modelli di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi alla comunicazione, rispettivamente provvisoria e definitiva, degli indennizzi relativi all'anno 2016 per le estinzioni anticipate, totali o parziali, di mutui e prestiti obbligazionari.
2. I comuni devono compilare la richiesta - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi dei modelli di cui al comma 1, che costituiscono la solo rappresentazione grafica del modelli veri e propri, messi a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, rispettivamente, del responsabile del servizio finanziario e del sindaco per il modello A e del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale, per il modello B.


 
Art. 3

Quantificazione del contributo

1. La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ne hanno diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.
2. Ai fini del corretto accertamento da parte dei comuni dei contributi assegnati, nel rispetto dei principi contabili previsti per i contributi a rendicontazione, gli stessi saranno comunicati con atto del direttore centrale della finanza locale, da adottarsi entro il 10 novembre 2016.


 
Art. 4

Modalita', termini e specifiche

1. Le richieste da parte dei comuni secondo i modelli di cui all'art. 2 devono essere inviate al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify a decorrere rispettivamente per il modello A dal 10 ottobre 2016 e fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2016, a pena di decadenza, e per il modello B dal 1° febbraio 2017 e fino alle ore 24:00 del 28 febbraio 2017, a pena di decadenza.
2. La richiesta di cui al modello B - relativa agli indennizzi connessi alle operazioni di estinzioni anticipate, totali o parziali, di mutui e prestiti obbligazionari effettivamente operate nell'anno 2016 e incluse nella richiesta iniziale - potra' essere inviata solo dai comuni che hanno presentato la stessa richiesta iniziale attraverso il modello A, per i soli mutui gia' riportati nel richiamato modello A e nel limite massimo riconosciuto pe ciascun mutuo, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, ai fini della determinazione del contributo effettivamente da riconoscere a ciascun comune richiedente.
3. Il mancato invio della comunicazione definitiva entro il prescritto termine del 28 febbraio 2017, di cui al modello B, che costituisce rendicontazione degli indennizzi complessivamente corrisposti nell'anno 2016 a fronte di operazioni di estinzioni anticipate, totali o parziali, di mutui e prestiti obbligazionari, determina la revoca dell'assegnazione in via presuntiva ai sensi del comma 2 dell'art. 3, con la perdita del contributo.
4. L'accesso all'area e' consentito con le modalita' e le credenziali gia' in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Direzione centrale della finanza locale».
5. Il riparto del fondo disponibile avverra' in via presuntiva sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine del 31 ottobre 2016 e, in via definitiva, entro il 31 marzo 2017, sulla base della trasmissione del modello B entro il termine del 28 febbraio 2017.
6. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.
7. E' data facolta' ai comuni che avessero necessita' di rettificare il dato gia' trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovra' accedere sempre alla pagina web http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, alla sezione «Richiesta di dati agli enti» - funzione «Richieste aperte».


 
Art. 5

Rinvio

1. Per l'assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2017 e 2018 si provvedera' con ulteriori decreti interministeriali da emanarsi negli anni di riferimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2016

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Belgiorno

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco


 
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