Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 settembre 2016 |
Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, ai sensi dell'articoli 81 del regolamento (CE) 1107/2009, del coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato HELM SURFER PLUS. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; Vista la domanda presentata, in data 19 maggio 2014 dall'Impresa HELM AG con sede legale in Nordkanalstrasse 28 D-20097 Amburgo (Germania), diretta ad ottenere l'autorizzazione del coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato «Helm surfer plus», a base di Alcoli grassi etossilati, per l'utilizzo in miscela con i prodotti fitosanitari «Gatan» registrato al n. 16700 e «Rimuron» registrato al n. 16699; Vista la convenzione tra il Ministero della salute e Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria-ICPS per l'esame delle istanze dei prodotti fitosanitari sopracitati, corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II e III di cui al decreto legislativo n. 194/1995, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo, e del coadiuvante in questione proposto per l'uso in miscela; Vista la valutazione dell'Istituto centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria-ICPS in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del coadiuvante in questione; Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 81 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il coadiuvante in questione per l'utilizzo in miscela con i prodotti fitosanitari «Gatan» registrato al n. 16700 e «Rimuron» registrato al n. 16699, per la durata di 10 anni a partire dalla data del presente decreto;
Decreta:
L'Impresa HELM AG, con sede legale in Nordkanalstrasse 28 D-20097 Amburgo (Germania), e' autorizzata ai sensi dell'art. 81 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio, per la durata di 10 anni, il coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato HELM SURFER PLUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adeguamento delle condizioni di autorizzazione del coadiuvante, in adempimento a provvedimenti comunitari da adottarsi in attuazione dell'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ad eventuali ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze componenti. Il coadiuvante e' confezionato nelle taglie da litri 0,4-1-4. Il coadiuvante in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Agropak in Roman Brzezinski ul. Darwina 1d 43_603 Jaworzno (Polonia); Il coadiuvante suddetto e' registrato al n. 16132. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il coadiuvante deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2016
Il direttore generale: Ruocco
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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