Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 24 ottobre 2016
Valutazione di idoneita' dell'Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato. (Delibera n. 16/411).


LA COMMISSIONE

Vista la legge n. 146 del 12 giugno 1990, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a);
Visto l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005;
Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l'art. 2 del citato Accordo individuano, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, i servizi di protezione civile e quelli di protezione ambientale;
Considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l'art. 3 del suddetto Accordo demandano ai contratti collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonche' le modalita' e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei lavoratori interessati;
Richiamato il proprio parere espresso con nota protocollo n. 7241, del 10 maggio 2016, in ordine alla disciplina applicabile in caso di sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato;
Vista la nota dell'8 settembre 2016, protocollo n. 136, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato generale Corpo forestale dello Stato - ha trasmesso copia dell'Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, siglato in data 7 settembre 2016 con le Organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E DIRFOR, Segreterie nazionali;
Considerato che la Commissione, con nota del 10 ottobre 2016, ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro un termine di 8 giorni per la trasmissione dello stesso;
Preso atto che, alla data odierna, non e' pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato che l'Accordo in esame reca analitica indicazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo al servizio di emergenza ambientale e alle operazioni di spegnimento in caso di incendi boschivi (art. 1);
Rilevato che i criteri di determinazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero e l'individuazione dei lavoratori interessati (articoli 2 e 3) appaiano idonei a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Considerato che l'art. 4 di tale Accordo disciplina analiticamente le modalita' di comunicazione dei nominativi del personale esonerato dallo sciopero, e quindi tenuto a garantire le prestazioni indispensabili, sia alle organizzazioni sindacali rappresentative che ai lavoratori interessati;
Ritenuto che l'Accordo del 7 settembre 2016 sia idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 2, comma 4, e 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Valuta idoneo l'Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato, sottoscritto in data 7 settembre 2016 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato - e le organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E DIRFOR, Segreterie nazionali;

Dispone
la trasmissione della presente delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, alle organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS DIRFOR, Segreterie nazionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispone inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione di garanzia.
Roma, 24 ottobre 2016

Il Presidente: Santoro Passarelli


 
Allegato

IL VICE CAPO DEL C.F.S.

e
le Organizzazioni sindacali: SAPAF, Unione Generale dei Lavoratori/CFS, Sindacato Nazionale Forestale, FNS CISL/CFS, FP
CGIL/CFS, UIL PA/CFS-DIRFOR:

Vista la leage 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2, comma 2 e 13, comma 1, lettera a);
Visti l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - in data 8 marzo 2005 ed in particolare gli articoli 2, 4 e 5, nonche' la delibera della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005, indicata come disciplina di riferimento per il CFS con parere della medesima Commissione con prot. 7241/MIN del 10 aprile 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 «Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001», cosi' come integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 79;
Ritenuto necessario stipulare un accordo nel quale definire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e le modalita' di individuazione dei contingenti di personale da esonerare dallo stesso, in conformita' all'art. 3 dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia del servizi pubblici essenziali, sopra citato;

Definiscono e sottoscrivono
quanto segue

1. Le prestazioni indispensabili da assicurare e garantire in caso di sciopero per il personale del Corpo forestale dello Stato sono individuate come segue:
a) il servizio di emergenza ambientale 1515, cosi' come disposto dal D.C.C. 15 aprile 2013 e successive diramazioni generali;
b) le attivita' di Direttore delle Operazioni di spegnimento, in caso di incendi boschivi;
c) le attivita' in emergenza di Protezione civile in previsione, se con dichiarazione da parte delle competenti autorita', o in atto, anche quando dichiarate in sede locale, con pericolo di qualunque grado;
d) il servizio svolto nelle Centrali operative permanentemente attivate a livello centrale e periferico;
e) il concorso allo sdoganamento di animali vivi, qualora appartenenti alle specie ricadenti nelle disposizioni della Convenzione di Washington (CITES) presso i varchi doganali abilitati;
f) i servizi di vigilanza e custodia di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) dell'Accordo nazionale citato in premessa;
g) il coordinamento e l'assistenza allo svolgimento per tutte le attivita' di cui alle lettere da a) a f).
2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al punto 1, il personale minimo che e' tenuto a rimanere in attivita' nei giorni di sciopero e' cosi' individuato:
a) personale coinvolto in turni di emergenza ambientale come individuato dalle turnazioni all'uopo predisposte in sede centrale e periferica, gia' notificate agli interessati prima della proclamazione dello sciopero, per assicurare il Servizio di emergenza ambientale 1515, ivi compreso il personale afferente al Centro elicotteri;
b) personale coinvolto nelle turnazioni dell'attivita' di DOS sulla base delle disposizioni di servizio durante il periodo di grave pericolosita' per gli incendi boschivi;
c) personale in servizio nella zona per la quale e' stato emesso bollettino o comunicato ufficiale di preavviso di emergenza di protezione civile da parte delle Autorita' preposte o che stanno assicurando turni di servizio in luoghi ove sia avvenuta una emergenza di Protezione civile;
d) personale in turno presso le Centrali operative di cui al precedente punto 1, lettera d) del presente accordo;
e) personale appartenente agli SCR, SCT, NOC prestante servizio esclusivamente nelle giurisdizioni afferenti ai Comandi regionali nel cui territorio di competenza sia stato istituito almeno un varco doganale abilitato al transito di merci Cites;
f) personale coinvolto nei turni h24 o h12 per i compiti di cui al punto 1, lettera f) e gia' notificati agli interessati prima della proclamazione dello sciopero, presso il MIPAAF, Ministero dell'ambiente, Ispettorato generale, le sedi Scuola di Cittaducale e Sabaudia;
g) personale gia' coinvolto nel servizio ordinario presso gli uffici di diretta collaborazione del sig. Ministro delle politiche agricole, la segreteria del Capo del CFS, i Comandi regionali e provinciali per far fronte alle esigenze di cui al punto 1, lettera g).
3. Le quote di personale strettamente necessario ad assicurare le prestazioni di cui al punto 1, lettere dalla a) alla g) e contemplate al punto 2, lettere dalla a) alla g) sono individuate come segue:
a) l'UPG e l'APG per turno 1515 gia' disposto, nonche' 1 (una) linea di volo per ogni base elicotteristica aperta in quella giornata, salvo diversa disposizione di schieramento pervenuta nelle 24 ore precedenti lo sciopero da parte del Dipartimento protezione civile - COAU;
b) l'UPG e l'APG per turno gia' disposto;
c) tutto il personale in servizio nella giurisdizione coinvolta nell'emergenza dichiarata; tutto il personale coinvolto nei turni organizzati per il post-emergenza;
d) l'UPG e l'APG per turno gia' disposto;
e) l'UPG e l'APG appartenenti al personale degli SCR, SCT, NOC, dipendenti dal Comando regionale cui afferiscono i varchi doganali abilitati al transito di merci CITES ove siano note necessita' di intervento del personale specializzato in quella giornata per lo sdoganamento di animali vivi;
f) il personale individuato nei turni gia' predisposti per tali servizi nelle sedi di cui al punto 2, lettera f);
g) l'UPG e l'APG per Comando regionale e provinciale; 4 unita' presso la Segreteria del Capo del Corpo forestale dello Stato; 5 unita' a disposizione degli Uffici di diretta collaborazione del sig. Ministro delle politiche agricole come da decreto legislativo n. 300 del 1999; l'UPG e l'APG in servizio in Divisione 11^; 1 addetto all'ufficio SIAeT afferente all'area Reti-CED.
4. In conformita' alle disposizioni dell'art. 3, quarto comma, dell'Accordo sulle norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali, i Capi servizio dei Servizi III e V nonche' i Comandanti regionali comunicheranno alle Organizzazioni sindacali rappresentative del CFS ed al personale coinvolto, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo sciopero, le liste nominative del personale comandato a garantire i servizi essenziali, secondo le quote sopra individuate, distinte per Ufficio e per qualifica, seguendo i criteri di cui ai precedenti articoli e secondo il principio di rotazione. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In tal modo il servizio minimo ritenuto essenziale sara' garantito dal personale individuato dall'elenco, o dal personale che non aderisce allo sciopero, chiamato formalmente a sostituirlo allorche' sia raccolta l'intenzione del personale gia' comandato a svolgere il servizio di aderire allo sciopero. Successivamente all'effettuazione dello sciopero i Comandanti regionali e i Capi servizio comunicheranno alle Organizzazioni sindacali di cui sopra i dati riferiti alle adesioni allo sciopero, suddivisi per Ufficio.
5. Il personale che aderisce allo sciopero e' tenuto ad informare del fatto in modo formale il Comando da cui dipende entro le ore 8 del giorno di sciopero. Gli Uffici che ricevono le adesioni le comunicano con immediatezza e con modalita' riservate agli uffici superiori che per via gerarchica e con immediatezza li faranno pervenire all'Ufficio relazioni sindacali, al fine di consentire a quest'ultimo gli adempimenti previsti dalla procedura GEPAS nelle modalita' e nei tempi individuati dal Dipartimento della funzione pubblica.
6. Rimangono comunque escluse dal presente accordo le attivita' connesse con le qualifiche di P.S. e P.G. e gli obblighi giuridici derivanti, con il relativo dovere di opporsi ad atti aventi natura di reato e di rispondere a chiamate da parte delle Autorita' competenti, poiche' le qualifiche sono permanenti e gli obblighi conseguenti sono sottratti all'esercizio di scelte individuali.
7. Per quanto non compreso nel presente accordo, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni nonche' dall'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - siglato in data 8 marzo 2005.
8. L'accordo e' valido sino a sua sostituzione.
Il presente atto sara' trasmesso alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Roma, 7 settembre 2016

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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