Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 12 ottobre 2016, n. 196
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2015, n. 209, sono introdotte, per l'anno finanziario 2016, le variazioni di cui alle annesse tabelle.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- La legge 28 dicembre 2015, n. 209 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e
bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n.
302, supplemento ordinario.

 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, le parole: «53.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «64.000 milioni di euro».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
citata legge n. 209 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
(Omissis).
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per
l'anno 2016, in 64.000 milioni di euro.
(Omissis).».

 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 80;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 72;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 55;
3) Aeronautica n. 14;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 97;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 281;
2) Marina n. 280;
3) Aeronautica n. 248;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 268;
3) Aeronautica n. 275.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 198;
3) Aeronautica n. 135».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
n. 209 del 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Stato di previsione del Ministero della
difesa e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da
mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai
sensi dell'art. 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'art. 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 80;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 72;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'art. 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 55;
3) Aeronautica n. 14;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 937 del codice di
cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 97;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.
803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e' fissata, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 281;
2) Marina n. 280;
3) Aeronautica n. 248;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole
sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 803 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come
segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 268;
3) Aeronautica n. 275.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole
militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'art.
803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 198;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per accordi internazionali,
specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali
dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi
"Interventi non direttamente connessi con l'operativita'
dello strumento militare" e "Pianificazione generale delle
Forze Armate e approvvigionamenti militari", nonche' per
l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi
"Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza", "Approntamento e impiego delle forze
terrestri", "Approntamento e impiego delle forze navali",
"Approntamento e impiego delle forze aree" e
"Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari", nell'ambito della missione
"Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si applicano, per
l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'art. 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'
generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali
della NATO, sostenute a carico del programma "Interventi
non direttamente connessi con l'operativita' dello
strumento militare" e del programma "Pianificazione
generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari",
nell'ambito della missione "Difesa e sicurezza del
territorio" dello stato di previsione del Ministero della
difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione
delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei
lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di
previsione del Ministero della difesa sono descritte le
spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione
relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri,
ai sensi dell'art. 613 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma
"Fondi da assegnare", nell'ambito della missione "Fondi da
ripartire" del medesimo stato di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno
finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita'
sportive del personale militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma
"Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza" nell'ambito della missione "Difesa e sicurezza
del territorio" dello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca
d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso
le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.».

 
Art. 4
Disposizioni diverse

1. All'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«35-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. Le risorse non utilizzate nel corso del presente esercizio possono esserlo, in conto residui, nell'esercizio successivo».
2. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
n. 209 del 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni diverse). - 1. In relazione
all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi
interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei
pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di
residui, di competenza e di cassa, dal "Fondo per lo
sviluppo e la coesione" del programma "Sostegno alle
politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la
crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici
territoriali", nell'ambito della missione "Sviluppo e
riequilibrio territoriale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2016, ai pertinenti programmi dei Ministeri
interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi del quinto comma dell'art. 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri
interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi
degli stati di previsione delle amministrazioni competenti
a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea.
4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni
compensative di bilancio in termini di residui, di
competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di programmi, che si rendano
necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.
5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, negli stati di
previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2015
e in quello in corso siano stati interessati dai processi
di ristrutturazione di cui al comma 4, nonche' da quelli
previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui,
di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura
rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge,
nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di
previsione limitatamente alle spese di funzionamento per
oneri relativi a movimenti di personale e per quelli
strettamente connessi con l'operativita' delle
amministrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente
dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali
e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni, per quanto concerne il
trattamento economico fondamentale e accessorio del
personale interessato.
7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione, negli stati di previsione delle
amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate
dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi
dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e successivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi
dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei
pertinenti programmi degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia
di federalismo fiscale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo
stanziamento di bilancio relativo al "Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale" (capitolo 2797) e quello relativo alla
"Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di
entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa"
(capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alla
determinazione delle quote di tributi erariali spettanti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di
autonomia.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016,
delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione
alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell'art. 70, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle
versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di
servizi ed iniziative finalizzati al benessere del
personale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le
variazioni compensative di bilancio tra i capitoli
interessati al pagamento delle competenze fisse e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art. 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per
l'attuazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del
demanio le decisioni di spesa relative agli interventi
manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni
dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con
propri decreti, su proposta dei Ministri interessati,
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi
rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria, istituiti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tra gli
stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di
previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di
manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento
della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di
piccola manutenzione sugli immobili.
16. In attuazione dell'art. 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi
e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad
operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato.
17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il
finanziamento di assegni una tantum in favore del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di
previsione dei Ministeri interessati in attuazione
dell'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del
Ministro competente.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione
alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali,
disposte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni competenti per materia,
che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie degli
organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a
liquidazione coatta amministrativa in base all'art. 12,
comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al
31 dicembre 2015, versate all'entrata del bilancio dello
Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le somme
versate in entrata per essere destinate al finanziamento di
progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio
2003, n. 3, nonche' dalle successive disposizioni
legislative di modifica ed integrazione delle stesse,
individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia
digitale.
21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul
capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli
interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del
monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del
decreto previsto dall'art. 1, comma 281, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o,
comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso,
costituiscono determinazione della quota parte delle
entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi
pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo art. 1 della
citata legge n. 311 del 2004.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali
e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia
per la coesione territoriale.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi
dell'art. 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse
finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione
unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi
alla sistemazione di partite contabilizzate in conto
sospeso nonche' nei fondi da destinare alle regioni, alle
province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti
negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in
relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio
e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione
dell'art. 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del
Ministro competente.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i
programmi degli stati di previsione dei Ministeri
interessati e il capitolo 3465, art. 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla
finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'art. 46 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni, da attribuire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte
negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in attuazione dell'art. 19, commi 2 e
3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli
stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per
l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto
disposto dall'art. 2, comma 222-quater, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili
esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario 2016, le risorse
iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'art. 3 della
legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della
missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da
assegnare", capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni
disposte con l'apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto
anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva
corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti
al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate
per le medesime finalita' nell'anno 2015. L'utilizzazione
delle risorse e' subordinata alla registrazione del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte
dei competenti organi di controllo.
29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di
previsione di ciascun Ministero, tra i capitoli della
categoria 2 - consumi intermedi e i capitoli della
categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli
diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti. La compensazione non puo' riguardare le spese
predeterminate per legge.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche
tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in
termini di residui, di competenza e di cassa, che si
rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche
relative ad esecuzione forzata nei confronti delle
amministrazioni dello Stato.
31. In relazione al pagamento delle competenze
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art. 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Ordine pubblico e sicurezza", programma "Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica" e programma
"Pianificazione e coordinamento Forze di polizia",
concernenti il trattamento accessorio del personale delle
Forze di polizia e del personale alle dipendenze della
Direzione investigativa antimafia.
32. In relazione al pagamento delle competenze
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art. 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
concernenti la ripartizione delle competenze accessorie,
iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di
previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della
missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da
assegnare", spettanti al personale delle Forze armate e
dell'Arma dei carabinieri.
33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art. 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare nello stato di previsione del Ministero della
difesa le somme versate in entrata concernenti le
competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei
carabinieri in forza extraorganica presso le altre
amministrazioni.
34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le variazioni compensative negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle
dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle
sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della
missione "Ordine pubblico e sicurezza", programma
"Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica".
35. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi
previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del
medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di
cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione
del citato programma di interventi e i correlati capitoli
degli stati di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
35-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei
Ministeri interessati le risorse del capitolo "Fondo da
ripartire per la sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2016. Le risorse non utilizzate nel corso del
presente esercizio possono esserlo, in conto residui,
nell'esercizio successivo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».

 
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