Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalita', i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del regolamento di cui al primo periodo e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresi' stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma e' concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della
Costituzione:
"Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.".
Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016)", come modificato dalla presente
legge:
"160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono
riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:
a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia
reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni;
b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui
al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera
a), ferma restando l'assegnazione alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita' sono attribuite sulla base
dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare
versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento,
se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui
al presente comma non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo.".
- Si riporta il testo vigente del comma 261
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014):
"261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e
30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad
incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova
costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e
digitale e all'ingresso di giovani professionisti
qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nel settore delle
imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita,
previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di
sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del
predetto Fondo.".
- Si riporta il testo vigente del comma 162
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b),
confluiscono altresi' le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico relative
ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e
televisive in ambito locale.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria):
"Art. 28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e
dei trasporti.
A far data dal trimestre successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche,
fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici
iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente
alle linee delle testate con periodicita' effettiva di
almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del
cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le
agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai
servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato
con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro
documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a
tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di
forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione
delle relative somme riportate in bolletta o diversamente
fatturate, esclusi i prelievi fiscali.
La stessa riduzione di cui al comma precedente si
applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a
larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale
per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione
telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per
trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del
giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature
multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. [Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al
primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe
periodiche spedite in abbonamento postale]. [La
classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione
della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo
comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi
da quello della periodicita' della loro pubblicazione,
salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite
nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale
dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto
l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10]. I
provvedimenti del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati
al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento
nell'ambito della relazione semestrale.
Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione
delle rese.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della richiesta.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi
speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei
giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono
essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
ferroviario ed automobilistico.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa,
destinandovi appositi locali e proprio personale. E'
autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea
sede e proprio personale.
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni
tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal
Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni
pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle
rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle
suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni
relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura
di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali
adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.
Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al
presente articolo le stampe propagandistiche contenenti
pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza ai
cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate
stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre
1976, n. 726, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria):
"Art. 11. Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione.
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano
registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa
presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate
con le stesse modalita' anche ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria
della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto
1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al
rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza.".
Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo
11 della legge stessa)e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
agosto 1990, n. 199.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
"Art. 23. Misure di sostegno della radiodiffusione.
(Omissis).
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono
disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in
ambito locale, in particolare con riferimento alla
copertura dei costi di installazione e gestione degli
impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32,
che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi'
come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed
integrazioni.".

 
Art. 2
Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica
e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalita' volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalita' di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche' sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonche' di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianita' anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facolta' di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilita' di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purche' titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentativita' territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche', per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 137 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
"Art. 137. Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'
istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille
della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e
delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche'
i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.".
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo
2003, n. 53) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005,
n. 103.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 13. (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo
retributivo riferito al primo presidente della Corte di
cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del
dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti
al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e
23-ter contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto
importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per
effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal
presente articolo.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura
nelle attivita' produttive):
"Art. 9. Abuso di dipendenza economica.
1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese
dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei
suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui una
impresa sia in grado di determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio
di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e'
valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per
la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti.
2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere
o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali
in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di
dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario
competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il
risarcimento dei danni.
3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione
dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo',
qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia
rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione di terzi ed a seguito
dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed
esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e
sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese
che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione
diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai
danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle
piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere
dall'accertamento della dipendenza economica.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
citata legge n. 400 del 1988:
"Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
37 della citata legge n. 416 del 1981:
"Art. 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data
facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione
al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo
di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta
giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal
1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio
secondo quanto previsto dalla presente lettera;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla
base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli
casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 6 ottobre 1995.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 62 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione
di giornalista):
"Art. 62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine,
pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo,
negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonche' in
materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate
e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro
trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine
che ha emesso la deliberazione, nonche' al procuratore
generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha
sede il Consiglio.".

 
Art. 3

Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese
editrici

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualita' prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione e di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprieta' o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e' abrogato;
b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;
c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino dei contributi alle imprese editrici,
nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di
pubblicita' istituzionale), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del
contributo
1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei
limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente
articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate,
agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante
riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012,
per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le
imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il
contributo, che non puo' comunque superare il 50 per cento
dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa
editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il
contributo, al netto del contributo medesimo, e' cosi'
calcolato:
a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei
costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in
un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro
annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni
poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa,
per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e
per la distribuzione. I predetti costi devono essere
direttamente connessi all'esercizio dell'attivita'
editoriale per la produzione della testata per la quale si
richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono
essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi
devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa
richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico
dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di
certificazione del bilancio, corredata dell'idonea
documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle
imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali
consistenti nella predisposizione, anche parziale, di
pagine del giornale e per attivita' di consulenza.
L'importo complessivo di tale quota non puo' comunque
essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani
nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per
le imprese editrici di giornali quotidiani di cui
all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.
250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le
condizioni, i termini e le modalita' di applicazione della
presente lettera;
b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta
per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani
locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non puo'
comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita
di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di
contributo non puo' comunque essere superiore a 3.500.000
euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione della presente lettera.
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a
titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non
esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso,
purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri
specificati all'articolo 1, comma 3.
4. Il presente articolo non si applica ai contributi di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
250. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si
procede alla liquidazione del contributo mediante riparto
proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui
all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per
cento dei costi sostenuti per il personale e per la
diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una
societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto
dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il
contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto
1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278,
provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili per il riparto
percentuale fra gli aventi diritto.
6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo
le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«il 50 per cento».
7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e'
soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento
relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione delle
relative domande. A tale data il provvedimento e' adottato
comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite,
ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente
percepite.
7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La
prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo
di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato
come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a
saldo, e' versata entro il termine di conclusione del
procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere
in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei
contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente
in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
8. Ai componenti della Commissione tecnica-consultiva
di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
rappresentanti delle categorie operanti nei settori della
stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di
interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.".
- Si riporta il testo vigente del comma 11-ter
dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990:
"11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.".
- Si riporta il testo vigente del comma 574
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):
"574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate
piu' domande, tutte le imprese editrici interessate
decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi
ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n.
112, non possono essere superiori a quelli ammessi al
calcolo dei contributi per l'anno 2008.".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE):
"Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale)
1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai
soggetti iscritti nel Registro.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 63 del 2012, che verra' cosi' modificato a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
"Art. 1. Nuovi requisiti di accesso ai contributi
all'editoria
1. In attesa della ridefinizione delle forme di
sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto
sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse,
attraverso meccanismi che correlino il contributo per le
imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di
occupazione professionale, in conformita' con le finalita'
di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013,
le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis,
2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani
italiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le imprese di cui
all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge,
possono richiedere i relativi contributi a condizione che
la testata edita sia venduta, per le testate nazionali,
nella misura di almeno il 25 per cento delle copie
distribuite e, per le testate locali, nella misura di
almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si
considera testata nazionale quella distribuita in almeno
tre regioni e con una percentuale di distribuzione in
ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria
distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono
evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali che
regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si
intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti
di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di
distribuzione esterne, non controllate ne' collegate
all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle
distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse
le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle
oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita
di una pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche'
quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di
vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante
abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una
pluralita' di copie, qualora tale abbonamento individui
specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia
inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono
altresi' ammesse le copie cedute in connessione con il
versamento di quote associative destinate alla
sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali
mediante espressa doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi'
che:
a) le cooperative editrici, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da
giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con
prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci
dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, mantenendo il requisito della
prevalenza dei giornalisti. Le cooperative devono comunque
essere in possesso del requisito della mutualita'
prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi;
b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le
imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20,
comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5
dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se
editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno
di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con
prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e
alla vendita, nelle loro differenti modalita', siano
attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano
comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata
da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo
tenuto dalla CONSOB.
5. L'obbligo della relazione di certificazione dei
bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le
imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie
distribuite e vendute, con specificazione delle diverse
tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o consolari
competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono
l'intera documentazione istruttoria richiesta per la
concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto
1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che
percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla
carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono
regolarmente pervenute, purche' inviate mediante
raccomandata postale o tramite posta certificata entro la
data di scadenza prevista dal relativo bando.
7-bis. (abrogato).
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese
strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle
cooperative che operano nel settore dello spettacolo,
dell'informazione e del tempo libero».".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), che
verra' cosi' modificato a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge:
"Art. 1. Definizioni e disciplina del prodotto
editoriale.
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente
legge, si intende il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico,
destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che
riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche
ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione
aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per
«opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto
narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di
qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno ai
sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione
economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche
ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi
audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata,
intesa come il titolo del giornale, della rivista o di
altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una
capacita' distintiva nella misura in cui individua una
pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico
con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, e'
sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo
5 della medesima legge n. 47 del 1948.
3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella
testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di
tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto
all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti
ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici
prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione
telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno
quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore
di notizie».

 
Art. 4
Proroga dei termini per l'equo compenso

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore
giornalistico), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Commissione per la valutazione dell'equo
compenso nel lavoro giornalistico
1. E' istituita, presso il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo
compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e'
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nel settore delle
imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione,
valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei
periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e
delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti
all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con
quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie
di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo
alla natura e alle caratteristiche della prestazione
nonche' in coerenza con i trattamenti previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore
dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro
subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici,
anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti
radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo
compenso, dandone adeguata pubblicita' sui mezzi di
comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La Commissione provvede al costante
aggiornamento dell'elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione
della delibera che definisce l'equo compenso e al
completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal
comma 3.
5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
all'istituzione e al funzionamento della Commissione
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o
rimborso di spese.".

 
Art. 5
Esercizio della professione di giornalista

1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».


 
Art. 6
Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69

1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge n. 69 del 1963, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ordine dei giornalisti.
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i
pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo
esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita'
giornalistica non occasionale e retribuita anche se
esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle
relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate,
per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di
regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio
dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto
l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria
competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.".

 
Art. 7

Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre
1997, n. 449

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati».
2. Al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,».


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15
maggio 1954, n. 237 (Autorizzazione della spesa relativa ai
servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi
centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai
medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione
di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e
successivi da parte della Agenzia nazionale stampa
associata (A.N.S.A.), come modificato dalla presente legge:
"Art.2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, le
regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa
associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni,
per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in
concorso col Ministero degli affari esteri per quanto
riguarda il servizio estero.
Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno
approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.".
- Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 55. (Disposizioni varie).
(Omissis).
24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va
interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale
utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni
dello Stato una completa informazione attraverso la piu'
ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, le regioni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito
delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio
degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di
stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e
speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e
speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico,
nonche' il servizio di diramazione di notizie e di
comunicati degli organi centrali e periferici delle
Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei
servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
(Omissis).".

 
Art. 8
Nuove disposizioni per la vendita dei giornali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parita' di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno gia' effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicita' regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicita' effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.


Note all'art. 8:
La legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n.
43.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
citata legge n. 416 del 1981:
"Art. 16. Distribuzione.
Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita'
di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al
numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a
tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.
Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la
costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi
lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa,
le regioni possono prevedere misure di sostegno.".

 
Art. 9

Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e' preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione gia' in atto.
1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione della convenzione con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 49. Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e' affidata, fino al 31 ottobre 2016, alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
1-bis. L'affidamento in concessione del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata
decennale ed e' preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma
5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una
consultazione pubblica sugli obblighi del servizio
medesimo.
1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro
annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente
agli amministratori, al personale dipendente, ai
collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario
della concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale
non sia stabilita da tariffe regolamentate.
1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al
comma 1-ter non si applicano le esclusioni di cui
all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione
il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema
di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi
per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro
dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di
cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
comunque essere adottato, con l'annesso schema di
convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione
sono sottoposti ai competenti organi di controllo e
successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del
decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque
per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare
applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa
convenzione gia' in atto.
1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico
provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al
decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione
della convenzione con la societa' concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal
presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per
azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e
l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal
precedente periodo, la societa' ispira la propria azione a
principi di trasparenza, efficacia, efficienza e
competitivita'.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa e' composto da sette
membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di
amministrazione della societa', svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135,
secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di
riconosciuta onorabilita', prestigio e competenza
professionale e di notoria indipendenza di comportamenti,
che si siano distinte in attivita' economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a
richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la
durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili
una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione
e' effettuato entro il termine di scadenza del precedente
mandato.
4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione
e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un
adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da
elevata professionalita' e comprovata esperienza in ambito
giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonche',
tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico,
l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di
cariche in societa' concorrenti.
4-ter. La carica di membro del consiglio di
amministrazione non puo' essere ricoperta, a pena di
ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato, da
coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o
sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale
carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o
che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma,
lettera c), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la
carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della
legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere
regionale.
4-quater. Non possono essere nominati membri del
consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono
dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle
seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,
o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo
2382 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti
della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del
codice civile, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto
in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore
a due anni.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione e' effettuata dal consiglio medesimo
nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo
l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive
modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal
consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle
relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle
attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare
che ne autorizzi la delega.
6. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi'
individuati.
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti
dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo
candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
conformemente ai criteri e alle modalita' di nomina dei
componenti degli organi di amministrazione delle societa'
controllate direttamente o indirettamente dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti
dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato
da almeno tre anni consecutivi, con modalita' che
garantiscano la trasparenza e la rappresentativita' della
designazione stessa.
6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di
designazione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere
eletti tra coloro che presentano la propria candidatura
nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso
deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del
Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno
sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono
pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i
curricula devono essere pubblicati negli stessi siti
internet.
6-ter. Per l'elezione del componente espresso
dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura
di voto deve essere organizzata dal consiglio di
amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso
pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa
almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i
seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone
la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete
intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura
dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma
4 del presente articolo. Le singole candidature possono
essere presentate da una delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo o integrativo della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno
centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta
giorni prima della nomina.
7. La revoca dei componenti del consiglio di
amministrazione e' deliberata dall'assemblea ed acquista
efficacia a seguito di valutazione favorevole della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
8. In caso di dimissioni o impedimento permanente
ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del
consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono
nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro
i novanta giorni successivi alla data di comunicazione
formale delle dimissioni o di comunicazione formale della
sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso
di revoca del presidente o di uno o piu' membri del
consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato
decorre dalla data di comunicazione formale della
valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al
comma 7.
9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti
allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della
societa', approva il piano industriale e il piano
editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonche' gli
investimenti che, anche per effetto di una durata
pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di
euro.
10. Il consiglio di amministrazione nomina
l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea.
L'amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazione in merito
alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e
al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle
direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
b) assicura la coerenza della programmazione
radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive
formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e
nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i
direttori di rete, di canale e di testata il parere
obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso
dei direttori di testata e' vincolante se e' espresso con
la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e
stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti,
nonche', su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
giornalisti;
d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti
alla gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di
sottoporre all'approvazione del consiglio di
amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi
carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di
trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti
degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per
effetto di una durata pluriennale, siano di importo
superiore a 10 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del
preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale
e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti
specifici approvati dal consiglio di amministrazione in
materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione
aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
f) definisce, sentito il parere del consiglio di
amministrazione, i criteri e le modalita' per il
reclutamento del personale e quelli per il conferimento di
incarichi a collaboratori esterni, in conformita' con
quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica,
dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e
gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici
compiti assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e
modalita';
g) propone all'approvazione del consiglio di
amministrazione il Piano per la trasparenza e la
comunicazione aziendale, che prevede le forme piu' idonee
per rendere conoscibili alla generalita' degli utenti le
informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal
consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di
riservatezza adeguatamente motivati, nonche' la
pubblicazione nel sito internet della societa':
1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati
ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di
coproduzione internazionale;
2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque
denominati, percepiti dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di ogni
livello, ivi compresi quelli non dipendenti della societa'
di cui all'articolo 49-quater, e comunque dai soggetti,
diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che
ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a
carico della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con
indicazione delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato, nonche' delle informazioni
relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri
incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
comprese le autorita' amministrative indipendenti;
3) dei criteri per il reclutamento del personale e per
il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di
cui alla lettera f) del presente comma;
4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei
contratti di collaborazione o consulenza non artistica per
i quali e' previsto un compenso, conferiti a soggetti
esterni alla societa', e l'ammontare della relativa spesa,
con indicazione, per i contratti aventi un valore su base
annua superiore a una determinata soglia individuata nel
Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del relativo
compenso;
5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni
dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento
della programmazione generale e specifica della societa',
ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio
pubblico.
10-bis. L'amministratore delegato della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra
coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti
di interesse o di titolarita' di cariche in societa'
concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che
sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo
congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in
ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre
anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza
del consiglio di amministrazione, salva la facolta' di
revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito
il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato,
qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa'
o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita
dalla societa' per la durata dell'incarico di
amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine
del mandato di amministratore delegato, non puo' assumere
incarichi o fornire consulenze presso societa' concorrenti
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione
dell'assemblea, determina il compenso spettante
all'amministratore delegato e, in caso di revoca,
l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di
ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del
compenso annuo.
12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il
limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale
e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di
amministrazione riferisce semestralmente, prima
dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione
sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli
ospiti partecipanti alle trasmissioni.
12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei
membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3,
4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca
di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero
delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge
3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento
del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di
interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata
dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112."

 
Art. 10
Norme di coordinamento

1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi gia' programmati a valere su di esse.
4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici gia' maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 10:
Il testo del comma 160 dell'articolo 1 della legge n.
208 del 2015, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle Note all'art. 1.
Il testo dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981
e' riportato nelle Note all'art. 1.

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone