Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2016
Modifica al decreto 21 luglio 2015, con il quale, al laboratorio LabAnalysis S.r.l., in Sestu, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 21 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198 del 27 agosto 2015 con il quale al laboratorio LabAnalysis S.r.l., ubicato in Sestu (Cagliari), localita' Is Coras Snc e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Considerato che il citato laboratorio con nota del 6 ottobre 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 febbraio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 21 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 21 luglio 2015 per le quali il laboratorio LabAnalysis S.r.l., ubicato in Sestu (Cagliari), Localita' Is Coras Snc, e' autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:


===========================================================
|  Denominazione della prova |  Norma/metodo |
+=============================+===========================+
| |  Reg. CEE 2568/1991 |
| | allegato II + Reg. CE |
|  Acidita' | 702/2007 |
+-----------------------------+---------------------------+
| |  Reg. CEE 2568/1991 |
|  Numero di perossidi | allegato III |
+-----------------------------+---------------------------+



 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.


 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio LabAnalysis S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.


 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2016

Il direttore generale: Abate


 
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