Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 settembre 2016, n. 200
Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e, in particolare, gli articoli 21 e 32, che prevedono rispettivamente che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisca le modalita' di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, da adottarsi con regolamento, e che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non trova piu' applicazione l'allegato G al decreto legislativo medesimo;
Acquisito l'assenso della Conferenza unificata nella riunione del 20 gennaio 2016, ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 0013623 del 24 giugno 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 21, 32 e
dell'allegato G del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.
105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 luglio 2015, n. 161, supplemento ordinario:
«Art. 21 (Piano di emergenza esterna). - 1. Per gli
stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al
fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli
enti locali interessati, sentito il CTR e previa
consultazione della popolazione e in base alle linee guida
previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza
esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e'
predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal
gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4,
e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 17,
ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore
il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni
fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma
3, ove disponibili.
3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al
Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione
civile, nonche' al CTR e alla regione o al soggetto da essa
designato e ai sindaci, alla regione e all'ente
territoriale di area vasta, di cui all'art. 1, commi 2 e 3,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per
territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare devono essere
segnalati anche gli stabilimenti di cui all'art. 5, comma
2, lettera b).
4. Il piano di cui al comma 1 e' elaborato, tenendo
conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto
2, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute
umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata negli interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di
emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al
ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna
entro due anni dal ricevimento delle informazioni
necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'art. 20,
comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato,
sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa
consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli
appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto
informa della revisione del piano i soggetti ai quali il
piano e' comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la
relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione
delle predette linee guida si applicano le disposizioni in
materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e
di informazione alla popolazione sul rischio industriale
adottate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal
Coordinamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, d'intesa con
la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento
delle linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di
stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'art. 19
il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali
interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza
esterna, in conformita' al comma 1, tenendo conto dei
potenziali effetti domino nell'area interessata; fino
all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si
applica quello gia' emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di
emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, e' effettuata con
le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata,
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di
sicurezza nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'art.
20, comma 4, e dell'art. 13, il Prefetto, d'intesa con la
regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR,
qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti
all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti
rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose
puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione
deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorita'
competenti di cui all'art. 13, comma 1, unitamente alle
relative motivazioni.».
«Art. 32 (Norme finali e transitorie). - 1. Le
procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto presso
le autorita' competenti, ai sensi del citato decreto
legislativo, sono concluse dalle medesime autorita' previo
adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al
presente decreto. Le predette istruttorie sono concluse
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli
articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si
applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli
allegati A, F e G.
3. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
degli allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da
aggiornamenti e modifiche agli allegati della direttiva
2012/18/UE, introdotti a livello europeo si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello
sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la
Conferenza Unificata.
4. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sono
aggiornati gli allegati B e D.
5. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo
economico, d'intesa la Conferenza Stato-regioni sono
aggiornati gli allegati E ed H.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono
aggiornati gli allegati C ed M.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-regioni, e' aggiornato l'allegato I.
8. Con decreto del Ministro dell'interno e' aggiornato
l'allegato L.
9. Fino alla rideterminazione delle tariffe di cui al
comma 2 dell'art. 30, le regioni applicano le tariffe di
cui all'allegato I.».
«Allegato G (art. 21) (Regolamento per la consultazione
della popolazione sui Piani di emergenza esterna). - Il
presente allegato e' cosi' costituito:
Premessa.
1. Definizioni.
2. Forme di consultazione della popolazione.
Premessa.
Il presente allegato disciplina le forme di
consultazione della popolazione relativamente alla
predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del
Piano di emergenza esterna, come previsto dall'art. 21,
commi 1 e 6, del presente decreto.
1. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento con il termine
«popolazione» si intendono le persone fisiche, singole e
associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi
che siano o possano essere interessati dalle azioni
derivanti dal Piano di emergenza esterna.
2. Forme di consultazione della popolazione.
Il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 1, del
presente decreto, nel corso della predisposizione del Piano
di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione,
procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati,
alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee
pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee,
compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
Con le medesime modalita', il Prefetto, ai fini di cui
all'art. 21, comma 6, del presente decreto, consulta la
popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento
del Piano di emergenza esterna.
Ai fini della consultazione, il Prefetto rende
disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la
massima accessibilita', anche con l'utilizzo di mezzi
informatici e telematici, le informazioni in suo possesso
relative a:
la descrizione e le caratteristiche dell'area
interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
la natura dei rischi;
le azioni previste per la mitigazione e la riduzione
degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
le autorita' pubbliche coinvolte;
le fasi e il relativo cronoprogramma della
pianificazione o della sperimentazione;
le azioni previste dal Piano di emergenza esterna
concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le
relative misure di autoprotezione da adottare.
Le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione
della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a
trenta giorni prima dell'inizio della consultazione.
Durante tale periodo, la popolazione puo' presentare al
Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a
quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si
tiene conto nell'ambito stesso di applicazione del presente
allegato.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21, comma 10, del citato decreto
legislativo n. 105 del 2015 e' riportato nelle note alle
premesse.

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) «piano di emergenza esterna»: il piano di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) «popolazione»: le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
n. 105 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse.

 
Art. 3
Forme di consultazione della popolazione

1. Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. Con le medesime modalita', il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.
3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorita' pubbliche coinvolte;
e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione puo' presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 29 settembre 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3581


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 21, comma 1 e 6, del citato
decreto legislativo n. 105 del 2015 e' riportato nelle note
alle premesse.

 
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