Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale

1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2
Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale

1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.
Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16-septies del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia
di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64:
«Art. 16-septies (Restituzione nel termine e revisione
delle sentenze). - 1. Il procuratore generale presso la
corte d'appello nel cui distretto la sentenza e' stata
pronunciata deve richiedere la revisione della sentenza
quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le
disposizioni speciali prevedono in materia di
collaborazione relativa ai delitti di cui all'art. 9, comma
2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false
o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle
circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni
dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per
il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.
2. La revisione e' ammessa quando ricorrono i
presupposti di cui al comma 1 e se il delitto ivi previsto
e' indicativo della permanenza del soggetto nel circuito
criminale.
3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze
attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei
benefici penitenziari previsti dall'art. 16-nonies, il
procuratore generale che richiede la revisione della
sentenza informa della richiesta il tribunale di
sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai
fini dei provvedimenti previsti dal comma 7 del medesimo
art. 16-nonies.
4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del
codice di procedura penale. In caso di accoglimento della
richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di
condanna e determina la nuova misura della pena.
5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, puo' disporre
l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.
6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono
prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti
da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al
pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la
sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono gia'
stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico
ministero presso il giudice che deve decidere
sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in
grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al
pubblico ministero presso la corte d'appello che ha
pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro
trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' chiedere, a
norma dell'art. 175 del codice di procedura penale, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione
limitatamente al punto della decisione relativo
all'applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel
comma 1.
7. Le pene previste per il reato di calunnia sono
aumentate da un terzo alla meta' quando risulta che il
colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire
delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei
benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali
di protezione previsti dall'art. 16-nonies e dal capo II.
L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici
e' stato conseguito.».
- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».

 
Art. 3

Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di
sfruttamento

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o piu' amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.
3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarita' circa l'andamento dell'attivita' aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attivita' lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformita' da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.
4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 321 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14
(Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a
norma dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n.
94), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio
2010, n. 38.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 185 del 7 agosto 1992:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche'
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.».

 
Art. 4
Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».


 
Art. 5

Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, in materia di confisca

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» e' inserita la seguente: «603-bis,».


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita' mafiosa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992 - Serie
generale - n. 185, come modificato dalla presente legge:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena
su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater,
452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, o dall'art. 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.».

 
Art. 6

Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, in materia di responsabilita' degli enti

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 25-quinquies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalita'
individuale). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo
XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e
603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo
comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'art.
609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a
settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata
non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
16, comma 3.».

 
Art. 7

Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in
materia di Fondo per le misure antitratta

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis».


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, della
legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di
persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto
2003, n. 195, come modificato dalla presente legge:
«3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
stanziate dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi
della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600,
601, 602 e 603-bis del codice penale e i proventi della
confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi
dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo
articolo.».

 
Art. 8
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;
3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;
c) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operativita', dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operativita'»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori subordinati» sono inserite le seguenti: «delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole» e dopo le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono inserite le seguenti: «e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo»;
d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita' competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita' sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma»;
f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione e' condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo »;
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalita' telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1. E'
istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui all'art. 2135 del codice civile in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni
della normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione,
delitti contro l'incolumita' pubblica, delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti
contro il sentimento per gli animali e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui
agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse. La presente disposizione non si applica
laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano
provveduto, prima della emissione del provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze
sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni
entro i termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
c) essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui
all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, a soggetti che non siano
in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite
convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma
1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli
altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
sovraintende una cabina di regia composta da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita',
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva
operativita' dell'INPS e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre
rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese
agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati
delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un
rappresentante delle associazioni delle cooperative
agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal
rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni
dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete
del lavoro agricolo di qualita' entro trenta giorni dalla
presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita'
le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma
1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole
che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e
ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento
del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche
accedendo ai dati relativi all'instaurazione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
disponibili presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a
seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS,
presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra
il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati
e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e' stato
rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli
sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita'
competenti, sentite le parti sociali, in materia di
politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e
all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei
flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori
stranieri immigrati;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in materia di lavoro e di
legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le
informazioni in possesso delle commissioni provinciali
integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di
coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle caratteristiche della produzione agricola del
territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui
al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si
articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i
soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
1-bis, con sede presso la commissione provinciale
integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono
a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4,
lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di
lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una
modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per
la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di
organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo
di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle
Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui
al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi
di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo
gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. La cabina di regia si avvale per il suo
funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo
delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando
gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle
organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da
autorita' amministrative e salvi i casi di imprese che
abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di
contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le
amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla
disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al
trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti
e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori
agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la
Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali
possono stabilire che la stipula della convenzione e'
condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti
per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare
dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla
quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra
imprese e lavoratori. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai
contributi di cui al secondo periodo.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 giugno 2015, n. 144, supplemento ordinario:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento
ordinario:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta
richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti
autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo
indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del
rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo
e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento
dell'attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.».
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e
fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni
senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del
lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita'
imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di
percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano
la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che
rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi
del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'art. 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla
borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a
euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo di cui
all'art. 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire
l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati
secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente
articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli
stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e)
dell'art. 4, comma 1.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, supplemento
ordinario:
«Art. 1 (Rete nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e le regioni e province autonome, per le parti di
rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo
politico in materia di politiche attive per il lavoro,
mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e
priorita' che identificano la politica nazionale in
materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e'
costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro, di cui all'art. 4 del presente decreto, di seguito
denominata "ANPAL";
b) le strutture regionali per le politiche attive del
lavoro di cui all'art. 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di
incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto
legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro ai sensi dell'art. 12;
f) i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia lavoro
S.p.a.;
i) il sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro
promuove l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla
formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli
articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di
ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento
gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e
servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del
lavoro, assicurando, tramite l'attivita' posta in essere
dalle strutture pubbliche e private, accreditate o
autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei
fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno
nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto
delle competenze costituzionalmente riconosciute alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate
dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai
sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di
attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di
funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di
Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione.».
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro). -
1. Le regioni e le province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'art. 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei
soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
di ricollocazione di cui all'art. 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie
per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono
accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati
secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente
articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli
stessi alle sezioni dell'albo di cui alle lettere d) ed e)
dell'art. 4, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, supplemento ordinario, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
supplemento ordinario:
«Art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro). - 1. Il datore di lavoro privato,
con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve
istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione
con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove
ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni
assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata
ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura
corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi
titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi
agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate
a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il
libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,
il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche
non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in
cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa
o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo
la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi
dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di
riferimento, entro la fine del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del
libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime
transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il
datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta
del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.
L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro
unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui
all'art. 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n.
12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro
quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di
esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con
la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di
recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000
euro.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3
che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a
3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo
periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'art. 23 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e' sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono
addette le persone indicate dall'art. 4, primo comma,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora
non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo
ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nell'art. 2, e' abrogato il comma 3;
b) nell'art. 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al
di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori
esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della
retribuzione nel libro unico del lavoro»;
c) nell'art. 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico
del lavoro deve contenere anche le date e le ore di
consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro
eseguito, la specificazione della quantita' e della
qualita' di esso»;
d) nell'art. 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e
10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal
decreto di cui al comma 4:
a) l'art. 134 del regolamento di cui al regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'art. 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
f) l'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'art. 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'art. 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli
18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 14, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione
degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in
materia di organizzazione dell'INPS), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1987, n. 304, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1988, n. 50:
«14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce
relative agli operai a tempo determinato ed ai
compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della
legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su
modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli
unificati (SCAU) (15), agli uffici provinciali del medesimo
ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di
scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini
devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti
dal Servizio per i contributi agricoli unificati (16), le
denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui
all'art. 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di
attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati
od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno
avviene mediante versamento con bollettini di conto
corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi
agricoli unificati (17), alle scadenze rispettive del 10
settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10
giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non
abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate,
sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere
direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU
(18), i duplicati ed a provvedere al versamento entro i
successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento
d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od
annualita' pregresse la riscossione avviene, in una unica
soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla e' innovato per
quanto riguarda le modalita' di accertamento e di
riscossione dei premi e contributi relativi alle altre
categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di
competenza 1987 e limitatamente ai dati gia' dichiarati od
accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta
valido il sistema degli accertamenti provvisori e di
conguaglio operati in base all'art. 5 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresi'
valide le procedure di riscossione gia' vigenti in
relazione a tali accertamenti.».

 
Art. 9
Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attivita'
lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonche' idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita' anche ai fini della realizzazione di modalita' sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 9 (Funzioni). - (Omissis).
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.».

 
Art. 10
Riallineamento retributivo nel settore agricolo

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purche' sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese operanti nei
territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori
disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali,
delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e'
sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e
c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli
accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati
dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente
collegate con le associazioni ed organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e
tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento
dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali
di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita'
pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione
a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e
comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione,
l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di
recepimento con le stesse parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale.».

 
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Orlando, Ministro della giustizia

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando



 
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