IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda associazione della Croce rossa italiana, promossa dai soci della Croce rossa italiana, la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali, delle associazioni di promozione sociale, e' di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica; l'art. 2, comma 1, che dispone che la Croce rossa italiana sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (ente), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione; l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla Croce rossa italiana nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'ente e all'associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra ente e associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della Croce rossa italiana e quindi dell'ente sia utilizzato temporaneamente dall'associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'ente e che entro i successivi 90 giorni l'associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresi' che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate; l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilita', da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Croce rossa italiana e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresi' che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla Croce rossa italiana e quindi all'Ente; l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 aprile 2015, n. 52, recante la ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale e' stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo di € 146.412.742; Visti i propri decreti del 29 gennaio 2016 e del 4 luglio 2016, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali 19 febbraio 2016, n. 41 e 26 luglio 2016, n. 173 con i quali sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2016 fino al terzo trimestre del medesimo anno; Considerato, in particolare, che il citato decreto ministeriale 4 luglio 2016 ha provveduto alla ripartizione delle risorse disponibili per il terzo trimestre del 2016, secondo le richieste avanzate dall'ente strumentale alla Croce rossa italiana rispetto alle quali il Ministero della salute ha espresso il proprio nulla osta, ed ha rinviato la ripartizione dell'importo residuo disponibile, al fine di tenere conto di eventuali processi di mobilita' verso gli enti del Servizio sanitario nazionale, come nel medesimo decreto ministeriale rappresentato; Considerato che in apposita riunione tecnica, in data 2 agosto 2016, presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' emerso che, analogamente a quanto avvenuto nei primi tre trimestri dell'anno 2016, anche per il quarto trimestre non avranno luogo, a causa dei ritardi nelle relative procedure, i processi di mobilita' verso gli enti del Servizio sanitario nazionale dai quali discende l'obbligo di trasferimento di risorse finanziarie alle regioni, ai sensi del citato art. 6, comma 7, per cui allo stato risulta congruo e confermabile per il medesimo quarto trimestre il riparto di risorse gia' stabilito per il terzo trimestre 2016; Considerato che il finanziamento complessivo residuo disponibile per il quarto trimestre dell'anno 2016 ammonta a € 40.263.504,05; Ritenuto dunque di assegnare, per quanto sopra detto, le seguenti quote: ente strumentale alla Croce rossa italiana: 91,776%, per un valore corrispondente a € 36.952.332,52; associazione della Croce rossa italiana: 8,224%, per un valore corrispondente a € 3.311.171,53;
Decreta:
Per il quarto trimestre dell'anno 2016 e' assegnato l'importo complessivo di € 40.263.504,05, di cui € 36.952.332,52 in favore dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana e € 3.311.171,53 in favore dell'associazione della Croce Rossa Italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2016
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2603
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