Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B, punto n. 46);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Vista la decisione 2015/253 della Commissione del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive modificazioni, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, e successive modificazioni, concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con gli allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994;
Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, e successive modificazioni, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare l'articolo 2, comma 158;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire);
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modificazioni, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, e successive modificazioni, recante norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, recante norme regolamentari di istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno;
Visto il Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 12 luglio 1989, recante disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 giugno 2004, recante individuazione dell'Autorita' competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n.725/2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformita' alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
La direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione
dello spazio marittimo e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
agosto 2014, n. L 257.
Il testo dell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n.
114 (delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:

"Allegato B
(art. 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1º giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo
alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il
regolamento (CE) n. 1626/94 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
dicembre 2006, n. L 409.
La direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 luglio 1992, n. L 206.
La direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 11 maggio 1999, n. L 121.
La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (versione codificata), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.
La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i
combustibili alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 ottobre 2014, n. L 307.
La decisione 2015/253 della Commissione del 16 febbraio
2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento
e le relazioni da presentare a norma della direttiva
1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo e' pubblicata
nella G.U.U.E. 17 febbraio 2015, n. L 41.
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
La legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della
produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1960, n. 52.
La legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge
11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194.
La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati,
adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1979, n. 40, S.O.
La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la
difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
gennaio 1983, n. 16, S.O.
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O..
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
La legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n.
295, S.O.
La legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione
dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla
Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo
dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a
Barcellona il 9 e 10 giugno 1995), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1999, n. 140, S.O.
La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di
protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
marzo 2006, n. 52.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
La legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione
del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto
2008, n. 185, S.O.
La legge 23 ottobre 2009, n. 157 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a
Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2009, n. 262.
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, S.O.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2004, n. 25, S.O.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, S.O.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea - INSPIRE ), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O.
Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190
(Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270.
Il decreto legislativo 3 marzo /03/2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per
il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 2012, n. 26.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Il decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la
direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei
combustibili per uso marino), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2014, n. 186.
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145
(Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e
che modifica la direttiva 2004/35/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2015, n. 215.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1977, n. 816 (Norme regolamentari relative all'applicazione
della legge 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale e'
stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare
territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29
aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1977, n.
305.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
2011, n. 209 (Regolamento recante istituzione di Zone di
protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del
Mar Ligure e del Mar Tirreno), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2011, n. 293.
Il testo dell'art. 29 del decreto - legge 12 settembre
2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 2014, n. 212, cosi' recita:
«Art. 29 (Pianificazione strategica della portualita'
e della logistica). - 1. Al fine di migliorare la
competitivita' del sistema portuale e logistico, di
agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle
persone e la promozione dell'intermodalita' nel traffico
merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al
riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali
esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del
1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano
strategico nazionale della portualita' e della logistica.
Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente
comma e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il
parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque emanato.
1-bis. All'art. 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano
regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita',
la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' valutata
con priorita' la».
2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei
progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le Autorita' portuali
presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un
resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di
realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi
crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i
successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti piu'
urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti
presentati dalle Autorita' portuali, anche al fine di
valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al
comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta
fermo quanto disposto dall'art. 13, commi 4, 5, 6 e 7 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i
progetti volti al miglioramento della competitivita' dei
porti italiani per il recupero dei traffici anche tra
l'Europa e l'Oriente.".
La legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O.
Il decreto del Ministero della Marina mercantile 12
luglio 1989 (Disposizioni per la tutela delle aree marine
di interesse storico, artistico o archeologico) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1989, n. 175.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti normativi della legge 2 dicembre
1994, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.
2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione urbana e rurale.


 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «acque marine»:
1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni;
2) le acque costiere quali definite dall'articolo 54, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il relativo fondale e sottosuolo.
b) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attivita' umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;
c) «regione marina»: le seguenti regioni, come determinate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE:
1) Mar Baltico;
2) Oceano Atlantico nordorientale;
3) Mare Mediterraneo;
4) Mar Nero;
d) «regione del Mare Mediterraneo»: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30, come modificata dall'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari del 9 e 10 giugno 1995, ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175;
e) «sottoregioni marine»: le seguenti sottoregioni del Mare Mediterraneo individuate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/UE:
1) il Mare Mediterraneo occidentale;
2) il Mare Adriatico;
3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;
4) il Mar Egeo e il Mare Mediterraneo orientale;
f) «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attivita' umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' marine e in cui fenomeni naturali od attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' terrestri.


Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre
2010, n. 190, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 3 (Definizioni ). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) acque marine:
1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la
linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque
territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha
o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al
diritto internazionale del mare, quali il mare
territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca
protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite,
le zone di protezione ecologica;
2) acque costiere gia' definite nella parte terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti
specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non
trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra
normativa nazionale di settore;
b) regione marina: le seguenti regioni, individuate
a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici,
oceanografici e bio/geografici:
1) Mar Baltico;
2) Oceano Atlantico nordorientale;
3) Mare Mediterraneo;
4) Mar Nero;
c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del
Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi
e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante
attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello
Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello
Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della Convenzione per
la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera
del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona);
d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo:
1) il Mare Mediterraneo occidentale;
2) il Mare Adriatico;
3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;
e) strategia per l'ambiente marino: strategia da
sviluppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione
marina interessata conformemente all'art. 7;
f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle
acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione
e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono,
nonche' dei fattori fisiografici, geografici, biologici,
geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche,
acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle
attivita' umane all'interno o all'esterno della zona
considerata;
g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque
marine tale per cui le stesse preservano la diversita'
ecologica e la vitalita' di mari ed oceani puliti, sani e
produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per
cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo
sostenibile, salvaguardandone le potenzialita' per gli usi
e le attivita' delle generazioni presenti e future. Il
buono stato ambientale e' definito in relazione a ciascuna
regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori
qualitativi dell'allegato I;
h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o
quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse
componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e al
fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna
regione o sottoregione marina;
i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche
individuate dalla Commissione europea, strettamente
collegate ai descrittori qualitativi;
l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta,
conseguente alle attivita' umane, di sostanze o energia
nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino
prodotto dall'uomo, che provoca o che puo' provocare
effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli
ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversita',
pericoli per la salute umana, limitazioni alle attivita'
marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo
e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della
qualita' delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo
e ne riducano la funzione ricreativa e o, in generale, la
compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi
marini;
m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento
delle attivita' tra gli Stati membri e, ove possibile, tra
i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione o
sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o
accordi internazionali e rispettivi organi direttivi,
finalizzati alla protezione dell'ambiente marino della
regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la
Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la
regione costiera del Mediterraneo del 1995.".
Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato). -
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della
qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina
paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico
integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
della necessita' di recuperare i costi ambientali anche
secondo il principio «chi inquina paga», definisce con
decreto le componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da
parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza
di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei
costi della risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del
canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso
delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del
processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora,
restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del
piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1,
lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza
del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera
d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la
trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel
rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate,
anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi,
agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
consumi di determinate categorie, secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti
ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali,
commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni
tiene conto degli investimenti pro capite per residente
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato.".
La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva
quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164.
Per i riferimenti normativi della legge 25 gennaio
1979, n. 30, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi della legge 27 maggio 1999,
n. 175, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 4

Obiettivi e requisiti della pianificazione
dello spazio marittimo

1. La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi.
2. La pianificazione dello spazio marittimo e' elaborata ed attuata applicando l'approccio ecosistemico e tenendo conto:
a) delle peculiarita' delle regioni marine, delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi attuali e futuri e dei relativi effetti sull'ambiente, nonche' delle risorse naturali;
b) degli aspetti economici, sociali e ambientali nonche' degli aspetti relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare;
c) delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali.


 
Art. 5

Elaborazione e attuazione della pianificazione
dello spazio marittimo

1. La pianificazione dello spazio marittimo e' attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
a) zone di acquacoltura;
b) zone di pesca;
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;
e) zone di addestramento militare;
f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;
g) zone di estrazione di materie prime;
h) ricerca scientifica;
i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;
l) turismo;
m) patrimonio culturale sottomarino.
2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste.
3. I piani e programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attivita' economiche e sociali ivi svolte, nonche' quelli concernenti le attivita' terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.
4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni responsabili dei piani e programmi di cui al comma 3 forniscono all'Autorita' competente di cui all'articolo 8 le informazioni relative agli stessi.
5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e, prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6 che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono aggiornati secondo le modalita' e le tempistiche definite dalle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, e comunque entro dieci anni dalla loro prima approvazione.


 
Art. 6

Tavolo interministeriale di coordinamento

1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attivita' afferenti lo spazio marittimo e' costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attivita' culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e' presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonche' di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 7

Comitato tecnico

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di Autorita' competente, e' istituito un Comitato tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, i piani di gestione dello spazio marittimo.
2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e delle attivita' culturali e del turismo;
f) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Nel caso in cui piu' Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato e' composto da un rappresentante di ogni Regione interessata.
3. Al Comitato tecnico partecipa, in qualita' di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa. Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in qualita' di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, ogni qualvolta siano trattate le tematiche di competenza delle stesse. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria.
4. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono a legislazione vigente e puo' avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che compongono il Comitato medesimo. Ai componenti del Comitato ed agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attivita' di segretaria del Comitato sono svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Comitato informa annualmente il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 
Art. 8

Autorita' competente

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorita' competente ai sensi del presente decreto.
2. Oltre a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11, l'Autorita' competente:
a) effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorita' marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche;
b) invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonche' gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione;
c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;
d) relaziona annualmente al Parlamento in merito alle attivita' svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto;
e) cura, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 7, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.


Note all'art. 8:
Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/89/UE,
si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 9

Partecipazione e accesso del pubblico

1. L'Autorita' competente assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione e di riesame delle proposte dei piani di gestione di cui all'articolo 5, sin dalle fasi iniziali e, comunque, prima della loro approvazione, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte I e parte II, nonche' dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorita' competente consente a chiunque l'accesso, anche in formato digitale, ai documenti e alle informazioni, anche in formato digitale, in base ai quali sono state elaborate le proposte dei piani di gestione.
2. L'Autorita' competente pubblica sul proprio sito istituzionale:
a) una scheda di sintesi indicante l'attivita' compiuta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), per ogni singolo piano di gestione;
b) le proposte dei piani di gestione.
3. L'Autorita' competente trasmette la documentazione di cui al comma 2 alle amministrazioni centrali e periferiche, agli enti territoriali competenti per territorio e agli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, anche al fine della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
4. Chiunque puo' presentare all'Autorita' competente osservazioni o pareri in forma scritta entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, lettera b). Decorso tale termine, l'Autorita' competente trasmette le osservazioni presentate al Comitato tecnico di cui all'articolo 7, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione dei piani di gestione.
5. I piani di gestione approvati sono pubblicati sui siti istituzionali dell'Autorita' competente, delle amministrazioni centrali e periferiche, degli enti territoriali competenti per territorio e degli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'Autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base dell'approvazione dei piani di gestione, comprese le informazioni sulla partecipazione del pubblico.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli aggiornamenti dei piani di gestione.


Note all'art. 9:
La Parte prima e la Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, sono rispettivamente cosi' rubricate:
«Parte prima disposizioni comuni e principi
generali»;
«Parte seconda procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione
dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione
integrata ambientale (IPPC)».
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 10

Utilizzo e condivisione dei dati

1. L'Autorita' competente coordina la definizione, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio marittimo contenente, tra l'altro, i dati ambientali, sociali ed economici riferiti agli usi e alle attivita' di cui all'articolo 5 nonche' i dati fisici marini relativi alle zone marine.
2. Le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurano la collaborazione e garantiscono l'accesso ai dati all'Autorita' competente, nel rispetto dei profili sensibili.


 
Art. 11

Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi

1. L'Autorita' competente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 7, assicura la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi.
2. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini e' finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed e' realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, reti o strutture di autorita' competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi.
3. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma 1 e' svolta in conformita' del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.


 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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