Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 4 novembre 2016, n. 204
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.


 
Allegato

Paris Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Traduzione

ACCORDO DI PARIGI

Le Parti del presente accordo,
In qualita' di Parti della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (di seguito: «la convenzione»),
Conformemente alla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata istituita con la decisione 1/CP.17 della conferenza delle Parti della convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione,
Nel perseguimento dell'obiettivo della convenzione e guidate dai suoi principi, compreso il principio dell'equita' e delle responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali,
Riconoscendo l'esigenza di una risposta efficace e progressiva all'urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si basi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili,
Riconoscendo altresi' le esigenze specifiche e le circostanze speciali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato dalla convenzione,
Tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle situazioni speciali dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda i finanziamenti e il trasferimento di tecnologia,
Riconoscendo che le Parti possono subire gli effetti non soltanto dei cambiamenti climatici ma anche delle misure adottate per farvi fronte,
Sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni, le misure di risposta e l'impatto dei cambiamenti climatici hanno con l'accesso equo allo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della poverta',
Riconoscendo la priorita' fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nonche' le particolari vulnerabilita' dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,
Tenendo conto degli imperativi di una giusta transizione per la forza lavoro e della creazione di posti di lavoro decorosi e di qualita', in linea con le priorita' di sviluppo definite a livello nazionale,
Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanita', le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunita' locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilita' e delle persone in situazioni di vulnerabilita', nonche' del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equita' intergenerazionale,
Riconoscendo l'importanza della conservazione e del miglioramento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi di gas a effetto serra, di cui alla convenzione,
Notando l'importanza di assicurare l'integrita' di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversita', riconosciuta da alcune culture come Madre Terra, e notando l'importanza per alcuni del concetto di «giustizia climatica» al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici,
Affermando l'importanza dell'istruzione, della formazione, della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico, dell'accesso del pubblico all'informazione e della cooperazione a tutti i livelli sui temi affrontati nel presente accordo,
Riconoscendo l'importanza di un impegno a tutti i livelli delle autorita' pubbliche e dei diversi attori, in linea con le legislazioni nazionali delle Parti, nell'affrontare i cambiamenti climatici,
Riconoscendo altresi' che stili di vita sostenibili e modi di consumo e produzione sostenibili, rispetto ai quali le Parti che sono paesi sviluppati assumono un ruolo guida, svolgono una funzione importante nell'affrontare i cambiamenti climatici,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della convenzione. Inoltre s'intende per:
a) «convenzione», la convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992;
b) «conferenza delle Parti», la conferenza delle Parti della convenzione;
c) «Parte», una Parte del presente accordo.


 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.


 

Articolo 2

1. Il presente accordo, nel contribuire all'attuazione della convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la poverta', in particolare:
a) mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che cio' potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;
b) aumentando la capacita' di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalita' che non minaccino la produzione alimentare;
c) rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima.
2. Il presente accordo sara' attuato in modo da riflettere l'equita' ed il principio delle responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali.


 
Art. 3

Contributo italiano al Green Climate Fund

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.


 

Articolo 3

Come contributi determinati a livello nazionale alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti intraprendono e comunicano sforzi ambiziosi rispetto a quanto definito agli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente accordo, di cui all'articolo 2. Gli sforzi delle Parti tracceranno una progressione nel tempo con il riconoscimento dell'esigenza di sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'efficace attuazione del presente accordo.


 
Art. 4

Contributi determinati a livello nazionale

1. Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.


 

Articolo 4

1. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al piu' presto possibile, riconoscendo che cio' richiedera' tempi piu' lunghi per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, cosi' da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda meta' del corrente secolo, su una base di equita' e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la poverta'.
2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi determinati a livello nazionale che intende progressivamente conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.
3. Ciascun successivo contributo di una Parte, determinato a livello nazionale, rappresenta una progressione rispetto al precedente contributo, sempre determinato a livello nazionale, e traduce la piu' alta ambizione possibile rispecchiando le responsabilita' comuni ma differenziate e le rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali.
4. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno per l'attuazione del presente articolo, conformemente con gli articoli 9, 10 e 11, in quanto e' riconosciuto che un maggior supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo permettera' alle loro azioni di essere piu' ambiziose.
6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino le loro speciali circostanze.
7. I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati della mitigazione ai sensi del presente articolo.
8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
9. Ciascuna Parte comunica un contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, e tenendo conto dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14.
10. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.
11. Una Parte puo', in ogni momento, adeguare il proprio contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrita' ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilita' e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
14. Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13.
15. Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le piu' colpite dall'impatto delle misure di risposta, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo.
16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di agire congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della convenzione dei termini di tale accordo.
17. Ciascuna Parte di tale accordo e' responsabile del proprio livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.
18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e insieme a un'organizzazione regionale di integrazione economica che e' essa stessa Parte del presente accordo, ciascuno Stato membro di tale organizzazione regionale di integrazione economica e' responsabile, individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri livelli di emissioni indicati nell'accordo comunicato conformemente al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.
19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali.


 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 5

1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della convenzione, comprese le foreste.
2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e negli orientamenti pertinenti gia' convenuti in virtu' della convenzione per quanto riguarda: gli approcci regolatori e gli incentivi positivi per le attivita' relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, nonche' al ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e dell'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via sviluppo; gli approcci regolatori alternativi, quali gli approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, riaffermando contemporaneamente l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini di emissioni di carbonio associati a tali iniziative.


 
Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

Articolo 6

1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare volontariamente per l'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale al fine di accrescere l'ambizione delle loro azioni di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrita' ambientale.
2. Le Parti, quando adottano volontariamente approcci cooperativi che ricorrono all'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile, assicurano l'integrita' ambientale e la trasparenza, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso per garantire, inter alia, che si eviti la doppia contabilizzazione, in linea con gli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
3. L'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale in conformita' con il presente accordo e' volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano.
4. E' istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sottoposto all'autorita' e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, a uso delle Parti, su base volontaria. Esso e' gestito da un organismo designato dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, ed e' inteso a:
a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile;
b) incentivare e facilitare la partecipazione alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra di soggetti pubblici e privati autorizzati da una Parte;
c) contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nella Parte ospitante, la quale beneficera' dalle attivita' di mitigazione risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche essere usate da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a livello nazionale;
d) produrre una mitigazione complessiva delle emissioni mondiali.
5. Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di cui al paragrafo 4 non sono utilizzate dalla Parte ospitante per dimostrare di aver conseguito il proprio contributo determinato a livello nazionale nel caso esse siano utilizzate da un'altra Parte per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.
6. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo garantisce che una quota dei proventi delle attivita' svolte a titolo del meccanismo di cui al paragrafo 4 sia impiegata per coprire le spese amministrative e per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel sostenere i costi dell'adattamento.
7. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo adotta le regole, le modalita' e le procedure del meccanismo di cui al paragrafo 4 in occasione della sua prima sessione.
8. Le Parti riconoscono l'importanza degli approcci non di mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della poverta', in modo coordinato ed efficace, anche attraverso mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento di tecnologia e rafforzamento delle capacita', ove opportuno. Tali approcci mirano a:
a) promuovere l'ambizione in fatto di mitigazione e adattamento;
b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale;
c) favorire opportunita' di coordinamento tra gli strumenti e i meccanismi istituzionali pertinenti.
9. E' qui definito un quadro generale per gli approcci non di mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8.


 

Articolo 7

1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, che consiste nel migliorare la capacita' in tal senso, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilita' ai cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una risposta adeguata in materia di adattamento nell'ambito dell'obiettivo relativo alla temperatura di cui all'articolo 2.
2. Le Parti riconoscono che l'adattamento e' una sfida mondiale che riguarda tutti, con dimensioni locali, subnazionali, nazionali, regionali e internazionali, ed e' un elemento chiave che contribuisce alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo sono riconosciuti, in conformita' con le modalita' che saranno adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione.
4. Le Parti riconoscono che attualmente vi e' una notevole necessita' di adattamento e che maggiori livelli di mitigazione possono ridurre la necessita' di ulteriori sforzi a tal fine, riconoscendo inoltre che quanto piu' grande e' la necessita' di adattamento tanto piu' alti possono essere i costi di adattamento.
5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe basarsi su un approccio guidato dal paese, sensibile all'eguaglianza di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto di gruppi, comunita' ed ecosistemi vulnerabili, e che si basi e ispiri alle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, alle conoscenze tradizionali, alle culture delle popolazioni indigene e alle culture locali, cosi' da integrare l'adattamento, se del caso, nelle politiche e nelle misure socioeconomiche e ambientali rilevanti.
6. Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale a favore degli sforzi di adattamento e l'importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in special modo quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
7. Le Parti dovrebbero rafforzare la loro cooperazione per migliorare l'azione di adattamento, tenendo conto del quadro di adattamento di Cancun, anche per:
a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, anche, laddove appropriato, per quanto riguarda la scienza, la pianificazione, le politiche e la messa in atto di azioni di adattamento;
b) rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti in virtu' della convenzione che concorrono all'attuazione del presente accordo, per facilitare sia la sintesi delle informazioni e delle conoscenze pertinenti sia l'offerta di sostegno e orientamenti tecnici alle Parti;
c) migliorare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e sistemi di allerta precoce, in modo da sostenere i servizi climatici e agevolare la presa di decisioni;
d) assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'individuare pratiche di adattamento efficaci, esigenze di adattamento, priorita', sostegno offerto e ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, nonche' sfide e lacune, in modo coerente con l'incoraggiamento delle buone pratiche;
e) migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento.
8. Le organizzazioni e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti volti a dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 5.
9. Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che consistono anche nella messa a punto o nel rafforzamento di piani, politiche e/o contributi pertinenti, che possono comprendere:
a) la realizzazione di azioni, iniziative e/o sforzi di adattamento;
b) il processo di formulazione e attuazione dei piani di adattamento nazionali;
c) la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della vulnerabilita' nei loro confronti, al fine di definire azioni prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo conto delle popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili;
d) il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche, dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne derivano;
e) rendere resilienti i sistemi socioeconomici e ecologici, anche attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.
10. Ciascuna Parte, ove opportuno, dovrebbe presentare ed aggiornare periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che puo' contenere le priorita', le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo.
11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10, ove opportuno, e' presentata e aggiornata periodicamente come componente o a corredo di altri comunicati e documenti, compreso il piano di adattamento nazionale, i contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o la comunicazione nazionale.
12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 e' iscritta in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
13. Un sostegno internazionale rafforzato, su base continua, e' messo a diposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11, in conformita' con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.
14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, e' inteso, inter alia, a:
a) riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo;
b) rafforzare l'attuazione delle misure di adattamento tenendo conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10;
c) esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del sostegno offerto per l'adattamento;
d) esaminare i progressi complessivi compiuti nel conseguire l'obiettivo mondiale di adattamento di cui al paragrafo 1.


 

Articolo 8

1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi metereologici estremi e gli eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, cosi' come riconoscono l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni.
2. Il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle conseguenze dei cambiamenti climatici e' sottoposto all'autorita' e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e puo' essere migliorato e rafforzato su decisione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
3. Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e facilitativo per quanto riguarda le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
4. In maniera analoga, le aree di cooperazione e facilitazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono riguardare:
a) sistemi di allerta precoce;
b) preparazione alle emergenze;
c) eventi lenti a manifestarsi;
d) eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;
e) valutazione complessiva e gestione del rischio;
f) strumenti di assicurazione rischi, mutualizzazione dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative;
g) perdite non economiche;
h) resilienza delle comunita', dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi.
5. Il meccanismo internazionale di Varsavia collabora con gli organismi esistenti e i gruppi di esperti previsti dall'accordo, nonche' con le organizzazioni e gli enti specializzati pertinenti al di fuori dello stesso.


 

Articolo 9

1. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per quanto riguarda sia la mitigazione che l'adattamento, continuando ad adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtu' della convenzione.
2. Le altre Parti sono incoraggiate a fornire o continuare a fornire volontariamente tale sostegno.
3. Nell'ambito di uno sforzo mondiale, le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida nel mobilitare i finanziamenti per il clima avvalendosi di un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, tenendo presente il ruolo significativo dei finanziamenti pubblici, tramite molteplici azioni, incluso il sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale e tenendo conto delle esigenze e delle priorita' delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanziamenti per il clima dovrebbe rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti.
4. La disponibilita' di maggiori risorse finanziarie dovrebbe mirare a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, tenendo conto delle strategie guidate dal paese e delle priorita' ed esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dotate di capacita' molto limitate, quali i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, considerando il fabbisogno di risorse pubbliche e risorse a titolo di dono per l'adattamento.
5. Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a titolo indicativo, le informazioni sulla quantita' e sulla qualita' delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi se del caso e se disponibili, i livelli previsti delle risorse finanziarie pubbliche destinate alle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti che forniscono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.
6. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni pertinenti relative agli sforzi compiuti in materia di finanziamenti per il clima comunicate dalle Parti che sono paesi sviluppati e/o dagli organismi creati in virtu' del presente accordo.
7. Ogni due anni le Parti che sono paesi sviluppati comunicano informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno fornito e mobilitato attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, conformemente alle modalita', procedure e linee guida che la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo adottera' in occasione della sua prima sessione, come indicato all'articolo 13, paragrafo 13. Le altre Parti sono incoraggiate a fare altrettanto.
8. Il meccanismo finanziario della convenzione, inclusi i suoi enti di gestione, funge da meccanismo finanziario del presente accordo.
9. Le istituzioni che concorrono all'applicazione del presente accordo, inclusi gli enti di gestione del meccanismo finanziario della convenzione, mirano ad assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e piani nazionali sul clima.


 

Articolo 10

1. Le Parti condividono una visione a lungo termine sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
2. Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtu' del presente accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie esistenti, rafforzano le attivita' di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.
3. Il meccanismo tecnologico istituito in virtu' della convenzione concorre all'attuazione del presente accordo.
4. E' istituito un quadro tecnologico che offre orientamenti generali per l'attivita' del meccanismo tecnologico, al fine di promuovere e facilitare un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, cosi' da sostenere l'attuazione del presente accordo e perseguire la visione a lungo termine di cui al paragrafo 1.
5. Accelerare, incoraggiare e favorire l'innovazione e' essenziale per una risposta mondiale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici e per la promozione della crescita economica e dello sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, e' sostenuto anche dal meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal meccanismo finanziario della convenzione, affinche' si producano iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e si agevoli l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo alla tecnologia, in particolare nelle prime fasi del ciclo tecnologico.
6. Un sostegno, ivi compreso finanziario, e' offerto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo tecnologico, cosi' da raggiungere un equilibrio tra il sostegno alla mitigazione e quello all'adattamento. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni disponibili circa gli sforzi connessi al sostegno allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie a vantaggio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.


 

Articolo 11

1. Il rafforzamento delle capacita' di cui al presente accordo dovrebbe migliorare le capacita' e le abilita' delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelli con minori capacita' quali i paesi meno sviluppati e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici quali i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici, tra cui azioni di adattamento e mitigazione, e dovrebbe agevolare lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo della tecnologia, l'accesso ai finanziamenti per il clima, i pertinenti aspetti dell'istruzione, della formazione e della sensibilizzazione del pubblico, nonche' la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.
2. Il rafforzamento delle capacita' dovrebbe essere guidato dal paese, basarsi sulle esigenze nazionali, ad esse rispondere, e rafforzare la titolarita' delle Parti, in particolare quelle che sono paesi in via di sviluppo, sia a livello nazionale sia subnazionale e locale. Il rafforzamento delle capacita' dovrebbe essere guidato dalle esperienze maturate, anche da quelle derivanti dalle attivita' di rafforzamento delle capacita' intraprese in virtu' della convenzione, e dovrebbe essere un processo efficace e interattivo, partecipativo, trasversale e attento dell'eguaglianza di genere.
3. Tutte le Parti dovrebbero cooperare per migliorare le capacita' delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a dare attuazione al presente accordo. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero offrire maggiore sostegno alle azioni di rafforzamento delle capacita' nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
4. Tutte le Parti che si adoperano per migliorare le capacita' delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a dare attuazione al presente accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali e multilaterali, comunicano con cadenza regolare tali attivita' o misure di rafforzamento delle capacita'. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare con cadenza regolare i progressi compiuti nel realizzare i piani, le politiche, le azioni o le misure di rafforzamento delle capacita' volti a dare attuazione al presente accordo.
5. Le attivita' di rafforzamento delle capacita' sono potenziate grazie a meccanismi istituzionali atti a sostenere l'attuazione del presente accordo, compresi gli adeguati meccanismi istituzionali stabiliti in virtu' della convenzione che concorrono all'attuazione del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo, in occasione della sua prima sessione, considera e adotta una decisione concernente i meccanismi istituzionali iniziali per il rafforzamento delle capacita'.


 

Articolo 12

Le Parti cooperano nell'assumere le misure necessarie, ove opportuno, a migliorare l'istruzione, la formazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico nonche' l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di cambiamenti climatici, riconoscendo l'importanza di tali passi per rafforzare le attivita' intraprese in virtu' del presente accordo.


 

Articolo 13

1. Al fine di costruire fiducia reciproca e certezza e promuovere un'attuazione efficace, e' istituito un quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza dell'azione e del sostegno, dotato di flessibilita', che tiene conto delle diverse capacita' delle Parti e si basa sull'esperienza collettiva.
2. Il quadro per la trasparenza offre flessibilita' nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo che, tenuto conto delle loro capacita', ne abbiano bisogno. Le modalita', procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 riflettono tale flessibilita'.
3. Il quadro per la trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza stabilite dalla convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e' attuato in modo facilitativo, non intrusivo e non punitivo nel rispetto della sovranita' nazionale, ed evita di imporre oneri eccessivi alle Parti.
4. Le disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione, comprese le comunicazioni nazionali, le relazioni biennali e l'aggiornamento biennale di tali relazioni, la valutazione e l'esame internazionali e la consultazione e l'analisi internazionali rientrano nell'esperienza da cui attingere per la redazione delle modalita', delle procedure e delle linee guida di cui al paragrafo 13.
5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni e' di offrire una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione, anche chiarendo e seguendo i progressi compiuti da ciascuna Parte nel conseguimento dei contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4 e nell'attuazione delle misure di adattamento di cui all'articolo 7, comprese le buone pratiche, le priorita', le necessita' e le lacune, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14.
6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno e' di offrire una comprensione chiara del sostegno fornito e ricevuto da ciascuna Parte interessata nell'ambito delle azioni relative ai cambiamenti climatici intraprese in virtu' degli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura del possibile, di offrire un'immagine d'insieme del sostegno finanziario fornito globalmente, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14.
7. Ciascuna Parte fornisce a intervalli regolari le seguenti informazioni:
a) un inventario nazionale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, redatto ricorrendo alle migliori metodologie riconosciute dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e accettate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo;
b) le informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nel dare attuazione e conseguire il proprio contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4.
8. Ciascuna Parte dovrebbe altresi' fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli effetti dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai sensi dell'articolo 7.
9. Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e le altre Parti che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacita' fornito alle Parti che sono paesi in via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
10. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacita' di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtu' degli articoli 9, 10 e 11.
11. Le informazioni comunicate da ciascuna Parte ai sensi dei paragrafi 7 e 9 sono sottoposte a un esame tecnico condotto da esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle loro capacita', ne hanno bisogno, il processo di esame comprende anche l'assistenza nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacita'. Inoltre, ciascuna Parte partecipa ad un esame multilaterale e facilitativo dei progressi compiuti rispetto agli sforzi intrapresi a norma dell'articolo 9, nonche' dell'attuazione e del conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.
12. L'esame tecnico a cura degli esperti, di cui al presente paragrafo, verte sul sostegno fornito dalla Parte interessata, laddove rilevante, nonche' sull'attuazione e sul conseguimento del suo contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce i settori della Parte interessata dove apportare miglioramenti e verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalita', procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13, tenendo conto della flessibilita' accordata alla Parte interessata conformemente al paragrafo 2. L'esame presta particolare attenzione alle rispettive capacita' e circostanze nazionali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
13. In occasione della sua prima sessione, la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione e precisando le disposizioni del presente articolo, adotta modalita', procedure e linee guida comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del sostegno.
14. E' fornito un sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo.
15. Analogamente, e' fornito un sostegno continuativo per rafforzare le capacita' in materia di trasparenza delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.


 

Articolo 14

1. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo verifica periodicamente l'attuazione del presente accordo al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo per cui esso e' inteso e dei suoi obiettivi a lungo termine («bilancio globale»). Tale verifica e' comprensiva e facilitativa, considera mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresi' conto dell'equita' e delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione.
2. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e periodicamente ogni cinque anni successivi, tranne che decida altrimenti.
3. Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera determinata a livello nazionale, le loro azioni e il sostegno conformemente alle disposizioni pertinenti del presente accordo, oltre che per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di azioni per il clima.


 

Articolo 15

1. E' istituito un meccanismo per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente accordo.
2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 consiste in un comitato composto di esperti, ha natura e funzione facilitativa, e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. Il comitato presta particolare attenzione alle rispettive capacita' e circostanze nazionali delle Parti.
3. Il comitato opera secondo le modalita' e le procedure adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione e ad essa riferisce annualmente.


 

Articolo 16

1. La conferenza delle Parti, organo supremo della convenzione, funge da riunione delle Parti del presente accordo.
2. Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, le decisioni adottate in virtu' del presente accordo sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso.
3. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza della conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo e' sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo.
4. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo esamina a intervalli regolari l'attuazione del presente accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le sono assegnate dal presente accordo e:
a) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'attuazione del presente accordo;
b) esercita ogni altra funzione necessaria per l'attuazione del presente accordo.
5. Le norme di procedura della conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtu' della convenzione si applicano, mutatis mutandis, nell'ambito del presente accordo, tranne quando deciso altrimenti, per consenso, dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
6. La prima sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e' convocata dal Segretariato in concomitanza della prima sessione della conferenza delle Parti prevista dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Le successive sessioni ordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo saranno convocate in concomitanza delle sessioni ordinarie della conferenza delle Parti, tranne quando deciso altrimenti dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
7. Sessioni straordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo sono convocate in qualsiasi altra data da essa ritenuta necessaria o dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione della richiesta a tutte le Parti a cura del Segretariato, tale richiesta sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti.
8. L'Organizzazione delle Nazioni unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonche' qualsiasi Stato che di esse sia membro o qualsiasi osservatore che non siano Parte della convenzione possono essere rappresentati in qualita' di osservatori alle sessioni della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Qualsiasi ente o agenzia, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie di cui al presente accordo e che abbia informato il Segretariato del suo interesse a partecipare in qualita' di osservatore a una sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo puo' esservi ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette alle norme di procedura di cui al paragrafo 5.


 

Articolo 17

1. Il Segretariato istituito dall'articolo 8 della convenzione esercita anche le funzioni di Segretariato del presente accordo.
2. L'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione relativo alle funzioni del Segretariato e l'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione relativo al funzionamento del Segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente accordo. Il Segretariato, inoltre, esercita le funzioni che gli sono assegnate in virtu' del presente accordo e dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.


 

Articolo 18

1. L'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e organo sussidiario di attuazione del presente accordo. Le disposizioni della convenzione riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. Le sessioni delle riunioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione del presente accordo sono convocate in concomitanza delle riunioni, rispettivamente, dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione della convenzione.
2. Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari fungono da organi sussidiari del presente accordo, le decisioni assunte in virtu' del presente accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti del presente accordo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza di detti organi sussidiari che rappresenta una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo e' sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo.


 

Articolo 19

1. Gli organi sussidiari o altri meccanismi istituzionali istituiti dalla o a norma della convenzione, diversi da quelli menzionati dal presente accordo, concorrono all'attuazione del presente accordo dietro decisione in tal senso della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo specifica le funzioni che devono essere esercitate dagli organi sussidiari o dai meccanismi anzidetti.
2. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo puo' fornire ulteriori orientamenti ai suddetti organi sussidiari o meccanismi istituzionali.


 

Articolo 20

1. Il presente accordo e' aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della convenzione. Esso e' aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente accordo sara' aperto all'adesione dal primo giorno successivo alla data in cui e' stato chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.
2. L'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte del presente accordo senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte rispetta tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica in cui uno o piu' Stati membri siano Parte del presente accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri concordano le rispettive responsabilita' per l'assolvimento degli obblighi a essi incombenti in virtu' del presente accordo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facolta' di esercitare i diritti derivanti dal presente accordo in modo concorrente.
3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dichiarano l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dal presente accordo. Tali organizzazioni comunicano altresi' al Depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.


 

Articolo 21

1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della convenzione, che rappresentino almeno uno stimato 55 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Ai soli fini del paragrafo 1, per «totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali» s'intende la quantita' piu' aggiornata comunicata alla data o prima della data dell'adozione del presente accordo dalle Parti della convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente accordo o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non si aggiunge al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.


 

Articolo 22

Le disposizioni dell'articolo 15 della convenzione relative all'adozione di emendamenti della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.


 

Articolo 23

1. Le disposizioni dell'articolo 16 della convenzione relative all'adozione e all'emendamento degli allegati della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.
2. Gli allegati del presente accordo formano parte integrante di esso e, salvo espressamente previsto altrimenti, ogni riferimento al presente accordo costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Tali allegati possono essere solamente elenchi, moduli e ogni altro materiale di natura descrittiva che abbia carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.


 

Articolo 24

Le disposizioni dell'articolo 14 della convenzione sulla composizione delle vertenze si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.


 

Articolo 25

1. Ciascuna Parte ha un voto, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente accordo. Le suddette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno dei loro Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.


 

Articolo 26

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario del presente accordo.


 

Articolo 27

Non sono ammesse riserve al presente accordo.


 

Articolo 28

1. A partire da tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per una Parte, detta Parte puo' in qualsiasi momento denunciare l'accordo inviando notifica scritta al Depositario.
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il Depositario ha ricevuto notifica della denuncia oppure in una data successiva specificata nella notifica.
3. La Parte che denuncia la convenzione denuncia implicitamente anche il presente accordo.


 

Articolo 29

L'originale del presente accordo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni unite.
Fatto a Parigi, addi' dodici dicembre duemilaquindici.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente accordo.


 
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