Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 10 novembre 2016
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della citta' dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009.



Art. 1
Istituzione, compiti e poteri della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della citta' dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:
a) sulle modalita' di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attivita' di primo intervento;
b) sulle modalita' di gestione delle risorse stanziate per fare fronte all'emergenza e della ricostruzione, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle risorse stesse e, specificatamente, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sulla modalita' di gestione delle risorse stanziate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprieta' dell'Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprieta' dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonche' sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'art. 10, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attivita' dei centri antiviolenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziate nel 2009 dal Dipartimento della gioventu' della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla Regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma; sulle modalita' di utilizzo e gestione dei fondi destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti di depurazione;
c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;
d) sulla regolarita' delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attivita' di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonche' sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;
e) sulla regolarita' delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisionali realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;
f) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone e sulle infiltrazioni della criminalita' nel territorio;
g) per comprendere se l'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate, sia uno strumento efficace per una adeguata valutazione da parte delle Camere dei risultati conseguiti e di eventuali necessita';
h) sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;
i) sul complesso delle risorse stanziate, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, nella citta' dell'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle Regioni Umbria e Marche del 1997, in Irpinia del 1980, nella Regione Friuli-Venezia Giulia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche;
l) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruita' di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza e velocita' delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione;
m) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attivita' produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;
n) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in cui versano ad oggi gli immobili, nonche' al fine di individuare le responsabilita' relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione, nella manutenzione e nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione; infine, sulle modalita' di gestione delle risorse stanziate con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;
o) sull'applicazione e sulla congruita' della normativa vigente in materia, segnalando le criticita' emerse, indicando altresi' le misure piu' adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio;
p) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonche' sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni.
3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonche' ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.


 
Art. 2
Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio e' proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' giovane di eta'.


 
Art. 3
Testimonianze

1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.


 
Art. 4
Acquisizione di atti e documenti

1. Sulle materie di competenza la Commissione puo' acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. La Commissione puo' ottenere, altresi', da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalita' dell'inchiesta.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.


 
Art. 5
Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, comma 3.


 
Art. 6
Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato, nel limite massimo di 50.000 euro annui.
Roma, 10 novembre 2016

p. Il Presidente: Fedeli


 
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