Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 novembre 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 408)


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare, l'art. 2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l'art. 7 contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l'art. 9 contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione;
Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;
Acquisito l'avviso favorevole dell'Autorita' Nazionale Anti Corruzione;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1
Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture
e moduli abitativi provvisori - container

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 205/2016, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, al fine di assicurare le attivita' di assistenza alle popolazioni colpite sui territori dei Comuni interessati, il Dipartimento della protezione civile provvede all'allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, in un contesto comprensivo di strutture e servizi a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunita' locale, nelle more della realizzazione delle strutture provvisorie di emergenza di cui all'articolo 1 della richiamata ordinanza n. 394/2016, dell'implementazione delle altre soluzioni abitative disciplinate dall'art. 4 della medesima ordinanza, ovvero del ripristino degli edifici a seguito della realizzazione degli interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 205/2016.
2. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle indicazioni dei Comuni interessati, provvede alla ricognizione e quantificazione, anche speditiva, dei rispettivi fabbisogni di massima, considerando il quadro di danneggiamento complessivo, le esigenze di assistenza gia' rappresentate, il possibile ricorso alle altre e piu' appropriate misure di cui all'art. 4 della richiamata ordinanza n. 394/2016.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui al comma 2, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:
- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli abitativi provvisori - container;
- all'ordinativo di fornitura;
- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- alla verifica di idoneita' delle aree individuate;
- all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;
- alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.
4. Il soggetto responsabile dell'ordinativo di fornitura per l'acquisizione in locazione dei container abitativi provvisori e servizi connessi provvede, altresi', all'acquisizione, nella misura necessaria, degli arredi e della biancheria per l'allestimento dei container abitativi provvisori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Realizzazione di strutture e moduli temporanei
ad usi pubblici

1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:
- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
- all'ordinativo di fornitura;
- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- alla verifica di idoneita' delle aree individuate;
- all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;
- alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.
2. Ove ritenuto necessario, sulla base di valutazioni svolte dai soggetti responsabili all'uopo individuati, qualora economicamente piu' vantaggioso in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture, si puo' procedere all'acquisizione in proprieta' dei moduli provvisori di cui al comma 1. A tal fine i soggetti individuati operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.
3. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2 dell'ordinanza n. 394/2016 garantisce il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative da porre in essere dai soggetti di cui all'allegato 1 ai sensi del presente articolo ed il raccordo con quelle di cui al successivo articolo 3.
4. La dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle attivita' specificate nella tabella in allegato 1 relative alle strutture modulari per la continuita' dell'attivita' scolastica.
5. Il soggetto attuatore di cui al comma 4 provvede, con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016, all'espletamento delle attivita' di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuita' dell'attivita' scolastica, nonche' all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei Comuni e delle Province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.
6. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destina le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo dicastero, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
7. Per le attivita' di cui ai commi 4 e 5 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi di personale afferente alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il coordinamento del soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 394/2016.
8. Le strutture modulari realizzate dal soggetto attuatore di cui al comma 4, ove acquisite ai sensi del comma 2, sono successivamente trasferite in proprieta' all'ente locale territorialmente competente.


 
Art. 3
Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate
a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive
1. In attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuita' delle preesistenti attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016, per le finalita' di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attivita' economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonche' all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive.
3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonche' alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, nonche' all'acquisizione, anche mediante noleggio ed all'installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo.
4. Il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative di cui al comma 3 e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.


 
Art. 4
Disposizioni per la messa in sicurezza
e il ripristino della viabilita'

1. In attuazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 205/2016, l'Ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. e' nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il soggetto attuatore, avvalendosi delle organizzazioni territoriali e centrali di ANAS S.p.A., provvede:
a) ad effettuare l'aggiornamento della ricognizione delle criticita' inerenti alla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici di cui in premessa sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori nonche' degli esiti dei sopralluoghi appositamente programmati ed eseguiti;
b) ad individuare, all'esito della ricognizione di cui alla lettera a), gli interventi minimi essenziali per garantire le finalita' di cui al comma 1;
c) a redigere un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi realizzabili mediante tempistiche e finalita' coerenti con la gestione emergenziale unitamente alle priorita' d'intervento, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile relativamente alla finalizzazione degli interventi ricompresi nel predetto programma al superamento delle criticita' connesse con la situazione di emergenza.
3. Il programma di cui al comma 2, lettera c) e' trasmesso, dopo l'approvazione, alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini dell'erogazione delle risorse, la Dicomac attesta il superamento delle criticita' connesse con ciascun intervento eseguito e autorizza il relativo versamento al soggetto attuatore da parte della medesima Direzione generale, cui fanno capo le risorse del Fondo di cui all'art. di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera c) e provvede direttamente alla realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali qualora la capacita' operativa di questi ultimi e le esigenze emergenziali indicate dalla Dicomac non consentano agli stessi di provvedervi autonomamente.
5. Il soggetto attuatore riferisce periodicamente alla Dicomac e alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine allo stato di esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera c), provvedendo all'aggiornamento del medesimo sulla base dell'avanzamento dei lavori. All'eventuale rimodulazione del piano si provvede previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo, il soggetto attuatore ed i gestori locali operano, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 oltre che, ove necessario, in deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:
a) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
b) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di attuazione;
c) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11.
7. Al fine di garantire l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo, ANAS S.p.A. assicura al soggetto attuatore il supporto tecnico necessario mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali e centrali oltre che attraverso la costituzione di una struttura composta da qualificato personale tecnico ed amministrativo di ANAS S.p.A. nel limite massimo di 30 unita' cosi' suddiviso:
a) una struttura di coordinamento e supporto tecnico operante presso la Direzione Generale di ANAS S.p.A.;
b) un gruppo di lavoro operante sul territorio suddiviso per regione;
c) una struttura di collegamento operante presso la Dicomac.
8. Per la realizzazione delle attivita' previste dal presente articolo si provvede a valere, in via di anticipazione, sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 208 del 2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legge n. 205/2016.


 
Art. 5
Ulteriori disposizioni in materia di contributi
per l'autonoma sistemazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 citata in premessa, e' elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo e' stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unita', in € 500,00 per quelli composti da due unita', in € 700,00 per quelli composti da tre unita', in € 800,00 per quelli composti da 4 unita' e in € 900,00 per quelli composti da 5 o piu' unita'.
2. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'eta' superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%.
3. I Comuni interessati, a cui e' demandata l'istruttoria e la gestione delle attivita' correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, provvedono alla conseguente rideterminazione dei predetti contributi nei termini stabiliti al precedente comma 1.
4. La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente articolo deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza.


 
Art. 6
Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio


 
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