Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016 |
Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di comuni e province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalita' dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente; Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2014, n. 240, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2015, n. 132, recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilita' e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale; Vista la lettera b) dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010 che prevede che la Societa' per gli studi di settore - Sose S.p.A. (ora Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; Vista la lettera e) dello stesso art. 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 1, comma 29, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, con il quale e' stata istituita la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; Visti i verbali della Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed in particolare il verbale n. 3 del 15 marzo 2016, dal quale risulta l'approvazione all'unanimita' dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016 presentati dalla societa' Soluzioni per il sistema economico Sose S.p.A. e illustrati nel corso delle riunioni della predetta Commissione tecnica; Vista la nota del 21 marzo 2016, prot. n. 46/2016, con la quale la Sose Soluzioni per il sistema economico S.p.A., ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016; Visto il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come sostituito dall'art. 1, comma 32, della legge n. 208 del 2015, che dispone che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3; Visti in particolare il terzo e il quarto periodo del predetto comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevedono che sullo schema di decreto di cui al primo periodo del ripetuto comma 1 e' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; Considerato che risultano trascorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dello schema di decreto di adozione dei soli fabbisogni standard di cui al comma 1 dell'art. 6; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1
Sono adottati i nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016 relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, allegati al presente decreto.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
I comuni delle regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicita' al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2016
Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2080
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