LA COMMISSIONE
Visto il regolamento di organizzazione per il funzionamento della Commissione di garanzia, adottato nella seduta del 25 novembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2013 n. 293;
Delibera:
1. Al regolamento di organizzazione per il funzionamento della Commissione di garanzia dopo l'art. 11, e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Capo ufficio affari giuridici e contenzioso). - 1. Il Capo ufficio affari giuridici e contenzioso e' nominato dall'Autorita', su proposta del Presidente, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti. E' scelto tra i funzionari apicali di ruolo presso la Commissione, in possesso di una particolare qualificazione professionale e di una comprovata esperienza pluriennale nelle materie di competenza dell'Autorita' e nel settore contenzioso. L'Autorita' determina, come indennita' di funzione, la remunerazione annua spettante al Capo Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia. 2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato dell'Autorita' ed e' rinnovabile. Il Capo ufficio affari giuridici e contenzioso continua ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del successore. 3. Il Capo Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso, secondo le direttive del Presidente e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorita': a) cura il contenzioso della Commissione, svolgendo ogni attivita' di studio e di istruttoria funzionale alla difesa in giudizio dell'Autorita' ed al buon esito del relativo procedimento; b) coadiuva il Presidente, nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso dell'Autorita', di concerto con il Segretario generale e con il Capo di Gabinetto; c) assicura il coordinamento con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Avvocature distrettuali dello Stato; d) svolge, ove richiesta, attivita' di supporto alle Direzioni territoriali del lavoro che adottano l'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bis, 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli atti necessari alla difesa nel procedimento giurisdizionale di opposizione all'ordinanza ingiunzione; e) svolge, di concerto con il Segretario generale ed il Capo di Gabinetto, attivita' di assistenza, consultiva e di supporto giuridico ai servizi nei quali si articola l'organizzazione interna dell'Autorita', nella trattazione delle questioni di relativa competenza, ed esprime pareri su specifiche questioni; f) assicura, di concerto con il Capo di Gabinetto e con il responsabile del Servizio attivita' istituzionale, il supporto necessario a rafforzare l'attivita' di assistenza tecnica ai commissari, con particolare riferimento all'attivita' deliberativa ed all'esigenza di salvaguardarne i contenuti, in sede di vaglio giurisdizionale, anche in relazione alle pronunce giurisprudenziali riferite agli istituti disciplinati dalla legge n. 146 del 1990; g) sovrintende, di concerto con il Segretario generale ed il Capo di Gabinetto, alla predisposizione della Relazione al Parlamento, per la parte riferita al contenzioso della Commissione.». 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito web istituzionale dell'Autorita', ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 3. La presente delibera e', altresi', trasmessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Roma, 10 novembre 2016
Il Presidente: Santoro Passarelli
|