IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del Comune di Courmayeur, nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori 180 giorni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del Comune di Courmayeur, nella Regione autonoma Valle d'Aosta», nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 214 del 22 dicembre 2014 recante: «Avvio della ricognizione dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entreves del Comune di Courmayeur nonche' del blocco della circolazione nella Val Ferret»; Vista, inoltre, l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 325 del 22 marzo 2016 recante: «Ulteriori misure di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del Comune di Courmayeur», con la quale il soggetto responsabile nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 235/2015 sopra citata, e' stato autorizzato a concedere un contributo per le attivita' economiche e produttive che hanno subito danni per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entreves del Comune di Courmayer e del blocco della circolazione nella Val Ferret, sulla base delle risultanze della ricognizione dei danni prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 214/2014 anzidetta; Vista la nota del 21 aprile 2016, prot. n. 8006, con cui la Regione autonoma Valle d'Aosta ha rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 31 dicembre 2016, il termine di vigenza della contabilita' speciale n. 5800, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014, al fine di consentire il completamento delle procedure di riconoscimento e di liquidazione dei danni sopra descritte, nonche' la nota del 3 agosto 2016, prot. n. 13698; D'intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire il completamento delle attivita' da eseguirsi nel contesto di criticita' di cui in premessa, la contabilita' speciale n. 5800, gia' intestata al coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 235 del 22 aprile 2015, rimane aperta fino al 30 giugno 2017. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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