Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2016 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 novembre 2016, n. 213 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalita', fatto ad Amman il 27 giugno 2011. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalita', fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
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| ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'
Il Governo del Regno hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica italiana, chiamati in seguito «Parti contraenti»; Desiderosi di rafforzare e di estendere la cooperazione nelle materie rientranti nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza; Convinti di contribuire in tal modo al consolidamento delle relazioni esistenti tra i due Paesi; Consapevoli che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalita' costituiscono per entrambi i Paesi una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini; Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita'; Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971) e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del «Piano globale di azione» (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU e la Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e a New York il 26 novembre 2002 dal Regno hascemita di Giordania; le rilevanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e convenzioni internazionali antiterrorismo; Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, si impegnano a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalita' in tutte le sue varie manifestazioni.
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| COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR THE FIGHT AGAINST CRIME
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
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Articolo 2
Le Parti contraenti stabiliscono che le strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo sono: a) per la Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; b) per il Regno hascemita di Giordania, la Direzione di pubblica sicurezza. Al fine di consentire il reciproco scambio delle informazioni per la collaborazione operativa le Parti contraenti si comunicheranno, per iscritto, i rispettivi punti di contatto.
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| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 3
Le Parti contraenti concorderanno le modalita' di collegamento necessario per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalita' anche mediante l'impiego di ufficiali di collegamento e l'utilizzo di collegamenti telematici.
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| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Articolo 4
In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e senza pregiudizio degli impegni derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali: a) su richiesta degli organi competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' promuovere procedure investigative nel caso di attivita' concernenti la criminalita' anche al fine di evitare azioni terroristiche; b) la Parte richiesta si impegnera' a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.
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Articolo 5.
In materia di lotta contro il terrorismo, la cooperazione si effettuera' attraverso: a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti l'attivita' dei gruppi terroristici, gli episodi e le tecniche con un costante aggiornamento delle informazioni relative alle minacce terroristiche, in particolar modo quando tali episodi o minacce mettono a repentaglio gli interessi dei due Stati; b) lo scambio periodico di esperienze e di conoscenze in materia di sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi volto a un continuo miglioramento delle norme di sicurezza vigenti che consenta il progressivo adattamento all'evoluzione della minaccia terroristica; c) in casi di urgenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a trasmettere con il mezzo piu' rapido notizie dettagliate relative all'episodio terroristico, all'identificazione degli autori trasmettendo anche per via telematica o con altro sistema, fotografie, rilievi dattiloscopici e quant'altro utile per la loro completa identificazione, nonche' notizie sui gruppi terroristici di appartenenza e sulla presenza di soggetti ad essi aderenti sul territorio dell'altro Paese, per l'immediato avvio di indagini coordinate.
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Articolo 6
In conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la cooperazione nel settore della lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori vertera' su: a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di dette sostanze e precursori; b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga; c) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi; d) i metodi e le modalita' di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere. Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, la tecnica delle «consegne controllate», definite dall'articolo 1K della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, nonche' a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.
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Articolo 7
La cooperazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata si effettuera' nei settori di seguito specificati: a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalita' organizzata e alla lotta contro di essa; b) aggiornamento costante delle informazioni sulle attuali minacce poste dal crimine organizzato, nonche' sulle tecniche e sulle strutture responsabili nella lotta contro questo fenomeno; tale aggiornamento potra' realizzarsi anche attraverso lo scambio di esperti e l'organizzazione nei due Paesi di corsi di specializzazione comuni su tecniche operative e d'indagine specifiche ed attraverso visite di studio; c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi; d) scambio di atti legislativi e di provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia; e) cooperazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e dell'evoluzione, nonche' delle forme in cui si manifesta la criminalita' organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso; f) costante scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche; g) scambio di informazioni operative in ordine alle attivita' illecite gestite dalla criminalita' organizzata, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti contraenti, quali quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e di antiquariato, di metalli preziosi, di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati commessi attraverso l'uso di strumenti informatici, di internet e di altri mezzi di telecomunicazione, nonche' altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi e munizioni, di materiale esplosivo, strategico e nucleare, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori ed il riciclaggio di denaro, beni o altre attivita' di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato, scambiandosi in tal caso quelle notizie che possono consentire per i casi di comune interesse il sequestro e la confisca dei medesimi.
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Articolo 8
Le Parti contraenti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, convengono che la cooperazione in materia di lotta contro la criminalita', come previsto dalle disposizioni del presente Accordo, si estendera' alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi.
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Articolo 9
Per la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo verranno tenute consultazioni fra i rispettivi Ministri dell'interno, che saranno convocate ogni qual volta le Parti contraenti ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione. Sul piano tecnico, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma ed Amman, su convocazione di una delle Parti contraenti, saranno convocate riunioni tra funzionari delle rispettive strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo, per valutare l'attivita' svolta ed individuare i nuovi obiettivi da raggiungere. Potranno essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche.
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Articolo 10
Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.
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Articolo 11
Le Parti contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. I dati personali comunicati possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto dal comma precedente.
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Articolo 12
Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
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Articolo 13
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, multilaterali o bilaterali sottoscritti dalle Parti contraenti.
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Articolo 14
Se una delle Pasti contraenti ritiene che la cooperazione prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi fondamentali dello Stato, potra' respingere, in tutto o in parte, tale cooperazione.
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Articolo 15
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne ed avra' una durata illimitata. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Amman, il 27 giugno 2011, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, araba e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione il testo in lingua inglese e' quello che prevale.
Parte di provvedimento in formato grafico
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