Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 luglio 2016
Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge n. 46/1982 e sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione, con crediti vantati dalle stesse imprese nei confronti del Ministero.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della citata legge n. 488 del 1992;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, supplemento ordinario n. 122;
Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo complemento di programmazione, approvato dal Comitato di sorveglianza del PON il 10 luglio 2001 e, in particolare, la misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione;
Visto il PON «Ricerca e competitivita'» 2007-2013, adottato con decisione della Commissione europea C (2007) 6882 del 21 dicembre 2007;
Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 2001, n. 1167509, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 17 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 271, e 28 aprile 2004, n. 946130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, supplemento ordinario n. 92;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante «Direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2001;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001, supplemento ordinario n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 recante l'adeguamento della citata direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008;
Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in base al quale il FIT ha assunto la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;
Considerato che la sfavorevole congiuntura economica degli ultimi anni ha creato situazioni di difficolta' anche per molte imprese agevolate a valere sulla predetta legge n. 46 del 1982 e sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione;
Considerato che tali situazioni di difficolta' hanno determinato per le imprese rilevanti carenze sul piano dei flussi finanziari e crisi di liquidita' e, quindi, inadempimenti rispetto agli obblighi di restituzione dei ratei di finanziamento agevolato erogati dal Ministero dello sviluppo economico e di somme comunque dovute per effetto di revoca o rideterminazione delle agevolazioni;
Ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra, procedere, con riferimento agli interventi agevolativi sopra indicati, a compensazione dei suddetti crediti vantati nei confronti delle imprese beneficiarie con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese beneficiarie medesime nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, applicando il dettato degli articoli 1241 e seguenti del codice civile;
Viste le richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in tal senso;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, assumere determinazioni al riguardo;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina, per le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46 e/o sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, la compensazione, per il tramite delle banche concessionarie, tra i crediti di cui al comma 2 facenti capo alla medesima impresa in relazione ad uno o piu' programmi cui si riferiscono le agevolazioni medesime.
2. Le somme che possono formare oggetto della compensazione sono:
a) per i crediti vantati dall'impresa: le somme certe, liquide ed esigibili da erogare, per i progetti agevolati ai sensi della legge n. 46 del 1982, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa e, per i progetti agevolati ai sensi della misura PIA innovazione, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per la parte di sviluppo precompetitivo, e a titolo di contributo in conto impianti, per la parte di industrializzazione;
b) per i crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti dell'impresa: le somme dovute da questa al Ministero per l'effetto di rate scadute del finanziamento agevolato e/o a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o, comunque, di rideterminazione delle agevolazioni concesse relative alle misure agevolative previste nel presente decreto, maggiorate dei relativi previsti interessi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua la compensazione, su richiesta dell'impresa beneficiaria e su parere favorevole della banca concessionaria, dopo avere acquisito da quest'ultima i conteggi delle somme dovute dall'impresa stessa, comprensive di eventuali interessi ordinari ed interessi moratori.
4. Verificata la sussistenza delle condizioni per la compensazione, il Ministero dello sviluppo economico ne da' comunicazione all'impresa interessata, specificando l'eventuale debito che residua in capo all'impresa, che deve essere versato a saldo al Ministero.
5. Restano salvi in capo al Ministero dello sviluppo economico gli obblighi relativi disciplinati dalla legge nei casi di inadempimenti contributivi e pagamenti sostitutivi per crediti erariali.
6. Restano salve ulteriori ipotesi di revoca gia' previste dalla normativa di riferimento, nonche' la facolta' del Ministero dello sviluppo economico di sospendere le erogazioni ai sensi dell'art. 1461 del codice civile.
7. Con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico possono essere definite modalita' attuative delle presenti disposizioni.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2644


 
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