Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2016 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 9 novembre 2016 |
Regolamento concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui agli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, e 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b) numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 31). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s) e 216-ter, comma 1; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, gli articoli da 119 a 135, 209 e 214; Viste le linee guida EIOPA in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Adotta il seguente regolamento: Indice Titolo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Art. 4 (Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del SCRnlCAT) Titolo II - Individuazione degli eventi catastrofali Art. 5 (Livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofali) Art. 6 (Specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi) Art. 7 (Individuazione degli eventi catastrofali del SCRnatCAT per le regioni dello Spazio economico europeo (SEE)) Art. 8 (Individuazione degli eventi catastrofali del SCRnatCat per le regioni esterne allo SEE) Art. 9 (Selezione dell'evento catastrofale rilevante) Art. 10 (Entita' dei sinistri nel calcolo del SCRliability) Titolo III - Disaggregazione della perdita lorda Art. 11 (Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti) Art. 12 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE) Art. 13 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni esterne allo SEE) Art. 14 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRnpproperty in relazione a catastrofi naturali) Art. 15 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRmmCAT: rischi di responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilita' civile) Art. 16 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di grave inadempimento) Art. 17 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di recessione) Titolo IV - Applicazione della riassicurazione passiva Art. 18 (Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal regolamento) Art. 19 (Applicabilita' delle coperture riassicurative passive) Art. 20 (Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa) Art. 21 (Premi di reintegro) Art. 22 (Ordine di applicazione delle coperture riassicurative) Art. 23 (Riassicurazione proporzionale) Art. 24 (Riassicurazione non proporzionale per rischio) Art. 25 (Riassicurazione non proporzionale per evento) Art. 26 (Contratti a carattere non indennitario e rischio di base) Art. 27 (Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione) Art. 28 (Trattamento di coperture riassicurative condivise) Titolo V - Riaggregazione delle perdite nette Art. 29 (Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnlCAT) Art. 30 (Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori) Titolo VI - Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad un gruppo Art. 31 (Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo) Art. 32 (Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali cumulativi) Art. 33 (Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli) Titolo VII - Documentazione e convalida Art. 34 (Documentazione e convalida degli eventi catastrofali) Art. 35 (Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde) Art. 36 (Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette) Titolo VIII - Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio di responsabilita' civile per il calcolo del SCRmmCAT Art. 37 (Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilita' civile dell'allegato XI degli atti delegati) Art. 38 (Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilita' civile) Titolo IX - Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo Art. 39 (Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo) Titolo X - Disposizioni finali Art. 40 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2, 45-septies, commi 2 e 3, lettera b), e 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
|
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione; b) «Codice»: il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; c) «perdita lorda»: i. quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che non dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione; ii. quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione utilizzando, come input, i risultati di ogni pertinente sottomodulo di rischio da cui il sottomodulo in questione dipende al netto della eventuale attenuazione del rischio applicata; d) «evento catastrofale cumulativo»: un evento catastrofale che interessa un insieme di polizze, i cui effetti su singole polizze non possono essere facilmente identificati; e) «evento catastrofale singolo»: un evento catastrofale che interessa una singola polizza o polizze che possono essere specificatamente identificate; f) «evento catastrofale lordo»: evento catastrofale associato alla perdita lorda dopo la disaggregazione e determinato ad un livello di granularita' appropriato per l'applicazione del programma di riassicurazione passiva; g) «sottomodulo principale»: sottomodulo di rischio del SCRnlCAT di cui all'art. 119, comma 1 degli atti delegati; h) «sottomodulo secondario»: sottomodulo di rischio di cui agli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 degli atti delegati, da cui i sottomoduli principali del SCRnlCAT dipendono; i) «premio di reintegro»: premio riassicurativo pagabile all'impresa che esercita la riassicurazione attiva per la ricostituzione della copertura riassicurativa, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente; l) «costo di reintegro»: costo a carico dell'impresa necessario per la ricostituzione della copertura riassicurativa passiva, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente; m) «clash cover»: copertura riassicurativa sull'«Eccesso di perdita o di sinistro» (Excess of loss) riguardante due o piu' rischi a fronte di perdite generate da un medesimo evento catastrofale; n) «evento catastrofale 1 su 200 anni»: evento catastrofale corrispondente al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque per cento (99,5%) su un periodo di un anno, ai sensi dell'art. 45-sexies, comma 4 del Codice; o) «componente»: un'unita' di calcolo indipendente per cui, a livello di sottomodulo principale o a livelli di granularita' inferiori, e' possibile determinare il requisito patrimoniale di solvibilita'; p) SCRnlCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita di cui all'art. 119 degli atti delegati; q) SCRnatCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale di cui all'art. 120 degli atti delegati; r) SCRnpproperty: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni di cui all'art. 127 degli atti delegati; s) SCRmmCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attivita' umane di cui all'art. 128 degli atti delegati; t) SCRCATother: requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita di cui all'art. 135 degli atti delegati; u) SCRwindstorm: requisito patrimoniale per il rischio di tempesta di cui all'art. 121 degli atti delegati; v) SCRearthquake: requisito patrimoniale per il rischio di terremoto di cui all'art. 122 degli atti delegati; z) SCRflood: requisito patrimoniale per il rischio di alluvione di cui all'art. 123 degli atti delegati; aa) SCRhail: requisito patrimoniale per il rischio di grandine di cui all'art. 124 degli atti delegati; bb) SCRsubsidience: requisito patrimoniale per il rischio di cedimento di cui all'art. 125 degli atti delegati; cc) SCRmotor: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli di cui all'art. 129 degli atti delegati; dd) SCRmarine: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi di cui all'art. 130 degli atti delegati; ee) SCRaviation: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici di cui all'art. 131 degli atti delegati; ff) SCRfire: requisito patrimoniale per il rischio di incendio di cui all'art. 132 degli atti delegati; gg) SCRliability: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilita' civile di cui all'art. 133 degli atti delegati; hh) SCRcredit: requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione di cui all'art. 134 degli atti delegati; ii) SCRdefault: il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento di cui all'art. 134 degli atti delegati; ll) SCRrecession e' il requisito patrimoniale per il rischio di recessione di cui all'art. 134 degli atti delegati; mm) «effetto di diversificazione»: per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del SCRnlCAT, la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilita' che si genera a seguito dell'applicazione del meccanismo di aggregazione delle singole componenti di calcolo, come stabilito dagli atti delegati; nn) «trasferimento parziale di rischio»: collocamento, presso controparti terze, di una parte del rischio concordato con l'intermediario riassicurativo; oo) «ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.
|
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime societa' controllanti italiane.
|
| Art. 4
Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del SCRnlCAT
1. Per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del SCRnlCAT che determina il calcolo di una perdita catastrofale lorda, l'impresa, in modo sequenziale: a) individua l'evento catastrofale che origina la corrispondente perdita lorda in base ai criteri di cui al titolo II del presente regolamento; b) disaggrega la perdita lorda di cui alla lettera a) per componenti sulla base dei metodi di cui al titolo III del presente regolamento; c) applica le coperture riassicurative e determina le perdite nette sulla base dei criteri di cui al titolo IV del presente regolamento; d) riaggrega, le perdite nette di cui alla lettera c) sulla base dei criteri di cui al titolo V del presente regolamento; e) determina il rispettivo requisito di capitale al netto della riassicurazione.
|
| Art. 5
Livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofali
1. In ottemperanza agli articoli da 119 a 135 degli atti delegati, l'impresa individua appropriati «eventi catastrofali 1 su 200 anni» con un livello di dettaglio sufficiente per poter applicare le tecniche di attenuazione del rischio.
|
| Art. 6
Specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi
1. L'impresa classifica le perdite del SCRnlCAT, definite a livello di sottomodulo principale o ad un livello di granularita' inferiore, come perdite generate da eventi catastrofali cumulativi oppure come perdite generate da eventi catastrofali singoli. 2. Nel caso di perdite generate da eventi catastrofali singoli l'impresa specifica se i suddetti eventi incidono su polizze specifiche conosciute o meno. 3. L'impresa classifica l'evento catastrofale di cui al comma 1 come: a) evento catastrofale cumulativo, per il calcolo di SCRwindstorm, SCRearthquake, SCRflood, SCRhail e SCRsubsidience; b) evento catastrofale singolo che incide su una singola polizza, per il calcolo di SCRmotor; c) evento catastrofale singolo che incide su specifiche polizze conosciute per il calcolo di SCRliability, SCRmarine, SCRaviation e SCRfire. 4. Per il calcolo di SCRcredit l'impresa classifica la perdita ai sensi degli articoli 16 e 17. 5. Per il calcolo di SCRnpproperty l'impresa classifica la perdita ai sensi dall'art. 14.
|
| Art. 7
Individuazione degli eventi catastrofali del SCRnatCAT per le regioni dello Spazio economico europeo (SEE)
1. Nel caso di perdite lorde del SCRnatCAT imputabili a regioni dello SEE, l'impresa considera eventi singoli o doppi che interessano una o piu' regioni in conformita' alle relative disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati, e non assume a priori che in ogni regione possano verificarsi eventi multipli.
|
| Art. 8
Individuazione degli eventi catastrofali del SCRNatCAT per le regioni esterne allo SEE
1. Nel caso di perdite lorde del SCRnatCAT imputabili a regioni esterne allo SEE per le quali non e' definito il numero dei rispettivi eventi catastrofali cumulativi, l'impresa applica un approccio coerente con quello di cui all'art. 7.
|
| Art. 9
Selezione dell'evento catastrofale rilevante
1. Quando puo' essere specificato un numero di «eventi catastrofali 1 su 200 anni», l'impresa individua gli eventi in coerenza con il proprio profilo di rischio e seleziona l'evento che genera la perdita catastrofale massima dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio.
|
| Art. 10
Entita' dei sinistri nel calcolo del SCRliability
1. L'impresa determina l'entita' dei singoli sinistri su cui si basa il calcolo della perdita dei fondi propri di base per il calcolo del SCRliability tenendo conto di quanto previsto dall'orientamento 7, paragrafi 1.15 e 1.16 delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita. 2. L'IVASS puo' richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non e' influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.
|
| Art. 11
Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti
1. Quando in corrispondenza di un sottomodulo principale o ad un livello di granularita' inferiore del SCRnlCAT non e' possibile identificare l'impatto di un evento catastrofale su singole polizze in modo tale che le coperture riassicurative passive possano essere applicate, l'impresa disaggrega la perdita lorda per singole componenti. 2. Per operare la disaggregazione di cui al comma 1, l'impresa, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente regolamento, utilizza uno dei metodi specificati di seguito: a) metodo «max»: l'impresa assegna la perdita lorda alla componente che contribuisce in misura principale alla sua determinazione, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione; b) metodo della «ripartizione»: l'impresa ripartisce la perdita lorda nelle componenti rilevanti in proporzione al loro contributo fornito nella determinazione della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione. In alternativa, l'impresa ripartisce la perdita lorda in modo analogo a quanto previsto dall'art. 37, comma 3 degli atti delegati; c) metodo della «fusione»: l'impresa applica entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) e seleziona il metodo che genera il massimo requisito patrimoniale netto.
|
| Art. 12
Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE
1. Per disaggregare le perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE, l'impresa utilizza il metodo della «fusione» di cui all'art. 11 per il SCRwindstorm e il SCRflood ed il metodo «max» di cui all'art. 11 per il SCRearthquake e il SCRhail. 2. Per disaggregare le perdite lorde di cui al comma 1 per unita' di attivita' (business unit), imprese o aree di attivita', l'impresa utilizza il metodo della «ripartizione» di cui all'art. 11. 3. Se i metodi di cui ai commi 1 e 2 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.
|
| Art. 13
Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni esterne allo SEE
1. Nel calcolo del SCRnatCAT l'impresa applica metodi coerenti con quelli applicati per disaggregare le perdite lorde per le regioni dello SEE di cui all'art. 12 per disaggregare le perdite lorde per le regioni esterne allo SEE. 2. Se i metodi di cui al comma 1 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.
|
| Art. 14
Disaggregazione della perdita lorda del SCRnpproperty in relazione a catastrofi naturali
1. Nel calcolo di SCRnpproperty, l'impresa applica il metodo «max» di cui all'art. 11 per assegnare la perdita lorda ad una regione. 2. Una volta attuata l'assegnazione di cui al comma 1, l'impresa stima l'esposizione al rischio maggiore nell'ambito della regione di cui al comma 1 e il numero di eventi catastrofali da applicare ai contratti sottostanti, come nel caso di eventi catastrofali cumulativi. 3. Se sono identificati due eventi catastrofali cumulativi, l'impresa assume che entrambi gli eventi si verifichino all'interno della stessa regione. 4. Se l'approccio di cui ai commi 1, 2 e 3 non e' adeguato al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.
|
| Art. 15 Disaggregazione delle perdite lorde del SCRmmCAT: rischi di responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilita' civile 1. L'impresa disaggrega le perdite lorde del SCRmmCAT conformemente ai commi da 2 a 5. 2. Per il calcolo di SCRliability, l'impresa individua le polizze specifiche interessate dall'evento catastrofale lordo a norma dei criteri previsti dal titolo VIII. 3. Per il calcolo di SCRmarine, SCRaviation e SCRfire, l'impresa individua le polizze interessate e conseguentemente quali coperture riassicurative applicare ai sinistri, tenuto anche conto delle coperture riassicurative di tipo «Eccesso di perdita o di sinistro» (Excess of loss). 4. Per il calcolo di SCRmotor, l'impresa ipotizza che la perdita lorda derivi da un evento catastrofale singolo. 5. Ai fini del comma 4, l'impresa ipotizza che la perdita lorda si sia verificata nella regione o nell'unita' di attivita' (business unit) che genera il massimo contributo al calcolo della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione, o in entrambe. 6. L'IVASS puo' richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non e' influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.
|
| Art. 16 Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di grave inadempimento
1. Per il calcolo di SCRdefault, l'impresa, nel determinare le due massime esposizioni creditizie di cui all'art. 134 degli atti delegati, considera cumulativamente le esposizioni verso entita' appartenenti ad un medesimo gruppo.
|
| Art. 17 Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di recessione
1. Nell'ambito del calcolo di SCRrecession, per disaggregare la perdita lorda per territori, settori, tipologie di prodotto o, piu' in generale, per il rispettivo ambito di applicabilita' della copertura riassicurativa, l'impresa assegna la perdita lorda in maniera proporzionale al volume dei premi lordi. 2. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9, l'impresa, ai fini del comma 1, considera uno scenario di recessione dato dal verificarsi di piu' eventi collegati e pertanto individua un evento catastrofale cumulativo rilevante.
|
| Art. 18 Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal regolamento
1. L'impresa applica le disposizioni di cui al presente titolo anche ai contratti di riassicurazione o alle caratteristiche contrattuali che non sono esplicitamente rilevate nel presente regolamento.
|
| Art. 19
Applicabilita' delle coperture riassicurative passive
1. Nel calcolo del SCRnlCAT, l'impresa applica le coperture riassicurative passive nel rispetto degli articoli da 209 a 214 degli atti delegati. 2. L'impresa applica ciascuna copertura riassicurativa di cui al comma 1 ad uno dei seguenti livelli di calcolo del SCRnlCAT: a) una o piu' zone di rischio di una singola regione, all'interno di un sottomodulo secondario; b) una o piu' regioni, appartenenti o meno allo SEE, all'interno di un sottomodulo principale; c) uno o piu' sottomoduli secondari all'interno di un sottomodulo principale; d) uno o piu' sottomoduli principali. 3. L'impresa puo' applicare anche coperture specifiche per aree di attivita' o per unita' di attivita' (business unit). 4. Se una copertura riassicurativa riguarda altri rischi non evidenziati dai sottomoduli principali e secondari del SCRnlCAT, l'impresa considera comunque tali rischi nella valutazione dell'attenuazione del rischio del SCRnlCAT. 5. Nell'applicazione delle coperture riassicurative ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'impresa: a) garantisce l'assenza di doppi conteggi nel calcolo dei recuperi riassicurativi, ai sensi dell'art. 209, paragrafo 1, lettera e), degli atti delegati; b) assicura che il recupero complessivo derivante dall'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio consentite non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.
|
| Art. 20
Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa
1. L'impresa considera i premi e i costi di reintegro o altri flussi di cassa che possono derivare dalla ricostituzione della copertura riassicurativa o a seguito del manifestarsi di specifiche condizioni previste dal contratto riassicurativo.
|
| Art. 21
Premi di reintegro
1. Ai sensi dell'art. 20, l'impresa che esercita la riassicurazione attiva puo' considerare la ricezione di premi di reintegro solo se e' in grado di dimostrare all'IVASS che essi saranno effettivamente attivati dall'evento catastrofale lordo individuato per il sottomodulo principale del rischio pertinente o ad un suo livello di granularita' inferiore. 2. Nel calcolo della perdita lorda, l'impresa di cui al comma 1 considera le esposizioni supplementari per qualsiasi evento successivo che derivi dalla ricezione dei premi di reintegro.
|
| Art. 22
Ordine di applicazione delle coperture riassicurative
1. L'impresa applica le coperture riassicurative nell'ordine specificato dagli accordi contrattuali applicabili ai rischi sottostanti.
|
| Art. 23
Riassicurazione proporzionale
1. In presenza di contratti di riassicurazione proporzionale, l'impresa ripartisce in modo proporzionale la perdita lorda tra i suddetti contratti di riassicurazione. 2. Se un contratto di riassicurazione proporzionale e' soggetto ad un «evento limite» o ad altro limite equivalente, l'impresa attribuisce la perdita lorda a tale contratto senza superare tale limite e aggiunge l'eventuale eccedenza alla quota della perdita netta trattenuta.
|
| Art. 24
Riassicurazione non proporzionale per rischio
1. Nei calcoli del SCRnlCAT l'impresa utilizza coperture riassicurative di tipo «Eccesso di perdita o di sinistro» (Excess of loss) e coperture derivanti da contratti di riassicurazione facoltativi non proporzionali solo se l'evento catastrofale lordo consente di individuare le specifiche polizze conosciute tra quelle sottostanti che vi sono esposte.
|
| Art. 25
Riassicurazione non proporzionale per evento
1. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale solamente nel caso di eventi catastrofali lordi per i quali la perdita lorda puo' essere ripartita in modo appropriato. 2. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale considerando in modo prudente le caratteristiche contrattuali meno comuni, come le franchigie, i trasferimenti parziali di rischio e la coassicurazione.
|
| Art. 26
Contratti a carattere non indennitario e rischio di base
1. Nel calcolo del SCRnlCAT, l'impresa non tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio di contratti non indennitari, salvo nell'ipotesi in cui dimostri che il livello di rischio di base sottostante non sia significativo in virtu' della selezione dell'evento catastrofale rilevante.
|
| Art. 27
Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione
1. Nel calcolo del SCRnlCAT, l'impresa considera a quale livello applicare i contratti di riassicurazione, tenuto conto della sostanza del meccanismo di attenuazione del rischio e del livello atteso degli importi recuperabili dai suddetti contratti in caso di accadimento dell'evento catastrofale lordo. 2. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che prevedono una «clash cover», l'impresa, su richiesta dell'IVASS, dimostra che i suddetti contratti coprono gli eventi catastrofali individuati per il calcolo del SCRnlCAT secondo le disposizioni tecniche degli atti delegati per la formula standard. 3. L'impresa garantisce che non si verifichino doppi conteggi nel calcolo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e, su richiesta dell'IVASS, dimostra con motivazione adeguata la logica sottesa all'applicazione dei contratti di riassicurazione.
|
| Art. 28
Trattamento di coperture riassicurative condivise
1. Nel caso di coperture riassicurative condivise, l'impresa applica i principi di cui all'art. 32.
|
| Art. 29
Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnlCAT
1. L'impresa calcola le perdite al netto degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ad un livello di granularita' che rispecchia le specificita' del programma di riassicurazione passiva a norma dell'art. 19 e riaggrega le componenti nette della perdita per calcolare il SCRnlCAT. 2. Per calcolare le perdite nette di cui al comma 1, l'impresa stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ed applica tali importi alle perdite lorde disaggregate di cui al titolo III del presente regolamento. 3. Quando i calcoli di cui al comma 2 generano componenti nette di perdita risultanti da diversi livelli di calcolo, l'impresa riaggrega le suddette componenti nette applicando il metodo piu' adeguato tra quelli di cui all'allegato I delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.
|
| Art. 30
Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori
1. Nell'aggregazione dei requisiti patrimoniali delle componenti del SCRnlCAT di cui all'art. 29, l'impresa distingue i costi di reintegro dagli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione. 2. Se, ad un dato livello di aggregazione, una data copertura riassicurativa non si applica all'importo combinato degli importi di cui al comma 1, l'impresa suddivide opportunamente i costi utilizzando a tal fine il metodo della «ripartizione» di cui all'art. 11.
|
| Art. 31
Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo
1. L'impresa che appartiene ad un gruppo, nel calcolo del proprio Requisito patrimoniale di solvibilita', tratta i contratti di riassicurazione passiva che possono esistere con altre imprese del gruppo («riassicurazione interna») alla stregua di accordi stipulati con soggetti terzi esterni.
|
| Art. 32 Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali cumulativi 1. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che offrono copertura contro le perdite complessive cumulate da diverse imprese del gruppo, ai fini del calcolo del proprio Requisito patrimoniale di solvibilita', l'impresa: a) determina la perdita lorda derivante dall'«evento catastrofale 1 su 200 anni» a livello individuale; b) determina la perdita lorda derivante dall'«evento catastrofale 1 su 200 anni» del SCRnlCAT a livello di gruppo; c) stima la totalita' degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione a livello di gruppo; d) stima gli importi recuperabili a livello individuale dai contratti di riassicurazione di gruppo in base agli accordi contrattuali, ove esistenti, o stima gli stessi moltiplicando il rapporto tra gli importi ricavati rispettivamente alle lettere a) e b) per l'importo ricavato in c). 2. L'impresa assicura che il recupero complessivo dai contratti di riassicurazione di cui al comma 1 non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti a livello individuale di cui all'art. 29, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.
|
| Art. 33 Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli 1. Nella stima dell'importo recuperabile da un contratto di riassicurazione di gruppo che offre copertura contro un rischio catastrofale specifico o alcuni rischi catastrofali specifici, l'impresa appartenente al gruppo: a) valuta se i rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello individuale sono equivalenti ai rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello di gruppo; b) in caso di sufficiente sovrapposizione, stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione sulla base del contratto di riassicurazione di gruppo.
|
| Art. 34
Documentazione e convalida degli eventi catastrofali
1. L'impresa, nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 47-quater del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornisce adeguata giustificazione all'IVASS sull'individuazione degli eventi catastrofali che rilevano per il calcolo di SCRnlCAT nel rispetto di quanto previsto dall'art. 309, paragrafo 5, lettera a), e dall'art. 304, comma 1), lettera b) degli atti delegati. 2. L'impresa include nella relazione di cui al comma 1 informazioni dettagliate sul processo decisionale che ha portato all'individuazione degli eventi catastrofali, incluse le prove interne di credibilita' cui la selezione degli eventi catastrofali pertinenti siano stati sottoposti, e conserva una adeguata documentazione dei dettagli di tale processo.
|
| Art. 35
Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde
1. Nella relazione di cui all'art. 34, l'impresa descrive, per ogni componente di calcolo del SCRnlCAT, i metodi di disaggregazione delle perdite lorde utilizzati per l'applicazione del programma di riassicurazione. 2. Ai fini del comma 1, l'impresa include le informazioni sull'approccio metodologico utilizzato e, laddove siano plausibili anche metodi alternativi, sulla valutazione delle alternative intervenuta nel processo decisionale nonche' sui calcoli eseguiti per realizzare la disaggregazione.
|
| Art. 36 Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette 1. Nella relazione di cui all'art. 34, l'impresa documenta l'intero processo seguito per l'applicazione della riassicurazione nel calcolo del SCRnlCAT. 2. Ai fini del comma 1 l'impresa descrive: a) il suo programma di riassicurazione; b) i calcoli effettuali per imputare l'effetto di attenuazione del rischio; c) i dettagli relativi all'attribuzione di eventuali importi recuperabili da contratti di riassicurazione ai relativi sottomoduli principali e alle relative componenti di calcolo ad un livello di granularita' inferiore; d) i dettagli delle modalita' utilizzate per la riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnlCAT. 3. Nell'applicazione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione assunti, l'impresa dimostra nella propria documentazione l'assenza di un doppio conteggio. 4. Qualora l'impresa tenga conto di premi e costi soggetti a conguaglio, tra cui i premi e i costi di reintegro, la documentazione include le giustificazioni sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per ricavare i suddetti elementi.
|
| Art. 37 Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilita' civile dell'allegato XI degli atti delegati 1. L'impresa include: a) nel gruppo di rischio di responsabilita' civile 1 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze di assicurazione sulla responsabilita' civile che forniscono copertura a operatori professionali a fronte di potenziali azioni risarcitorie in sede civile di cui all'orientamento 34, paragrafo 1.65, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita; b) nel gruppo di rischio di responsabilita' civile 2 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze per la copertura della responsabilita' civile dei datori di lavoro in caso di infortunio di un dipendente verificatosi durante il lavoro di cui all'orientamento 35, paragrafo 1.67, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita; c) nel gruppo di rischio di responsabilita' civile 3 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze per l'assicurazione sulla responsabilita' civile di cui all'orientamento 36, paragrafi 1.68 e 1.69, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita; d) nel gruppo di rischio di responsabilita' civile 4 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze che coprono la responsabilita' civile di cui all'orientamento 37, paragrafo 1.70, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita; e) nel gruppo di rischio di responsabilita' civile 5 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze di riassicurazione non proporzionale per tutti i gruppi di rischio di responsabilita' civile definiti nel medesimo allegato.
|
| Art. 38 Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilita' civile 1. Se una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilita' civile e' venduta in un unico prodotto assemblato che comprende coperture che rientrano in piu' di uno dei gruppi di rischio di cui all'art. 37, l'impresa scompone il contratto e attribuisce i premi di ogni copertura al gruppo di rischio piu' appropriato. 2. L'IVASS puo' richiedere all'impresa di fornire la prova e le motivazioni per le attribuzioni di cui al comma 1. 3. L'impresa effettua la scomposizione di cui al comma 1 sulla base di valutazioni che rispettano il criterio di proporzionalita'.
|
| Art. 39
Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo
1. L'ultima societa' controllante italiana applica, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo di cui all'art. 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, le disposizioni di cui al presente regolamento. 2. Ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo di cui al comma 1, l'ultima societa' controllante italiana tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio della riassicurazione infragruppo, laddove essa ha impatto sulla stima degli importi recuperabili da riassicuratori esterni al gruppo. 3. Nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 216-octies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 372, paragrafo 1, degli atti delegati, l'ultima societa' controllante italiana trasmette all'IVASS le informazioni individuate dagli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento a livello di gruppo.
|
| Art. 40
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2016
p. Il Direttorio integrato il Presidente Rossi
|
|
|
|