Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 novembre 2016
Rettifica del termine temporale previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto 9 giugno 2016, recante le disposizioni sulle modalita' operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2016, n. 208 recante modalita' per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, ed in particolare l'art. 3, comma 4, a norma del quale «La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro il 31 luglio 2017, alla verifica dei requisiti di ammissibilita'»;
Considerato che il termine del 31 luglio 2017, previsto dal predetto art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 208 del 2016 per la verifica dei requisiti di ammissibilita' da parte dell'Amministrazione, risulta successivo al 1° dicembre 2016, data in cui l'attivita' formativa deve essere avviata, come indicato all'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 208 del 2016;
Considerato, dunque, che il termine 31 luglio 2017 non consentirebbe alle imprese di autotrasporto e agli istituti di formazione di conoscere l'esito della verifica dei requisiti di ammissibilita' prima dell'avvio dell'attivita' formativa prevista a partire dal 1° dicembre 2016;
Ritenuto, quindi, di dover procedere con la rettifica del suddetto mero errore materiale, fissando al 30 novembre 2016 la data entro cui si conclude la verifica dei requisiti di ammissibilita' da parte della commissione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto n. 208 del 2016;
Considerato, inoltre, che nessuno dei termini previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2016, n. 208 risulta scaduto;
Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita' n. 17972 del 13 ottobre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine del 31 luglio 2017 previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2016, n. 208, quale data entro cui la Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, verifica i requisiti di ammissibilita' delle imprese richiedenti il beneficio, viene anticipato al 30 novembre 2016. Rimangono invariati gli altri termini temporali indicati nel decreto ministeriale n. 208 del 2016.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2016

Il Ministro: Delrio


 
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