Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 7 novembre 2016 |
Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 271, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorita' competenti; Visto l'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel quale si prevedono le modalita' di individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed alle attivita' degli stabilimenti; Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in cui si prevedono le modalita' di individuazione dei valori limite di emissione da applicare agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili; Sentito il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
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| Allegato 1 (Valori di emissione in atmosfera degli impianti di combustione alimentati a biomasse ubicati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti) 1. Valori di emissione in atmosfera per gli impianti previsti dall'art. 3, comma 1: 1.1 Impianti di combustione a biomasse solide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%). Parte di provvedimento in formato grafico [1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili. [2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili. [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. [4] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria. 1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%). Parte di provvedimento in formato grafico
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%). Parte di provvedimento in formato grafico [1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose. Si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per i metodi di campionamento e analisi delle emissioni, la normativa vigente in materia emissioni degli stabilimenti.
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| Art. 2 Definizioni
1. Si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 139.
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| Art. 3 Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti 1. Nell'allegato 1 al presente decreto sono stabiliti i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili applicabili dalle autorita' competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di cui e' ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l'autorita' competente puo' imporre le misure supplementari di cui all'art. 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla vigente normativa. In tali casi l'autorita' competente, nella scelta delle misure supplementari, valuta come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento. L'autorita' competente puo' imporre misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di emissione.
Roma, 7 novembre 2016
Il Ministro: Galletti
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