Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2016
Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al Isvea S.r.l., in Poggibonsi, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 18 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 89 del 17 aprile 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1-3 - Localita' Fosci e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Considerato che il citato laboratorio con nota del 28 ottobre 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 accredia e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 18 marzo 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1-3 - Localita' Fosci, e' autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 6 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.


 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.


 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 novembre 2016

Il direttore generale: Abate


 
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