Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2016 |
Scioglimento del consiglio comunale di Blessagno. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati eletti il consiglio comunale di Blessagno (Como) ed il sindaco nella persona del signor Marco Longoni; Considerato, altresi', che il citato amministratore ha partecipato alle predette consultazioni elettorali nonostante versasse nella condizione di incandidabilita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna in data 6 aprile 2011, pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica di Como - sezione distaccata di Menaggio, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2012 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di Cassazione datata 27 marzo 2013; Vista la delibera n. 30 del 10 ottobre 2016 con la quale il consiglio comunale di Blessagno ha deliberato la decadenza del sig. Marco Longoni dalla carica di sindaco, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 10, della legge n. 235/2012; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Il consiglio comunale di Blessagno (Como) e' sciolto. Dato a Roma, addi' 23 novembre 2016
MATTARELLA
Alfano, Ministro dell'interno
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| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Blessagno (Como) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marco Longoni. Il signor Marco Longoni ha partecipato alle predette consultazioni elettorali ancorche' versasse nella condizione di incandidabilita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna in data 6 aprile 2011, pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica di Como - sezione distaccata di Menaggio, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2012 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di Cassazione datata 27 marzo 2013. Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del richiamato art. 10, l'elezione del soggetto incandidabile e' nulla e, conseguentemente, il consiglio comunale di Blessagno, con delibera n. 30 del 10 ottobre 2016, ha dichiarato la decadenza di diritto del sindaco. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Blessagno (Como). Roma, 10 novembre 2016
Il Ministro dell'interno: Alfano
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