Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 novembre 2016
Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»;
Visto l'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a norma del quale: «Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuta conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non puo essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2004, recante disposizioni sui compensi dei commissari liquidatori dei consorzi agrari;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Annullamento del decreto 20 giugno 2005 e rideterminazione del compenso minimo ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2008 n. 3, recante «Abrogazione dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 maggio 2004, nonche' modifiche dell'art. 1, comma 7 del citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012) recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;
Considerato che in relazione al combinato disposto dell'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e degli articoli 194 ess. in materia di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, la disciplina dettata per la determinazione dei compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile trova applicazione anche nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la nota dell'11 agosto 2016, prot. n. 0018991, con la quale e' stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai commissari liquidatori ed ai membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile e nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile.


 
Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per «Ministro» il Ministro dello sviluppo economico;
c) per «Ministero» e per «Autorita' di vigilanza», il Ministero dello sviluppo economico;
d) per «commissari liquidatori» i commissari nominati a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
e) per «comitato di' sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) per «attivo realizzato»: gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale;
g) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione della societa' cooperativa, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare;
h) per «somme ripartite ai creditori» il quantum attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione della societa' cooperativa, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare o con un concordato di cui all' art. 214 della legge fallimentare;


 
Art. 3

Compenso del commissario liquidatore

1. Il compenso spettante al commissario liquidatore si compone di una quota remunerativa delle attivita' di natura concorsuale e di una quota remunerativa dell'attivita' gestionale, nel caso di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.
2. La misura del compenso, a carico dell' impresa assoggettata alla procedura, e' determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalita' specificate negli articoli che seguono.


 
Art. 4

Criteri per la determinazione
del compenso del commissario liquidatore

1. Il compenso del commissario liquidatore per le attivita' di natura concorsuale e' determinato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, come definito alla lettera f) dell'art. 2, corrispondente alle misure seguenti:
2. a) 12,71% quando l'attivo non superi euro 51.000,00 euro;
b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 fino a euro 258.000,00;
c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258,000,00 fino a euro 516.000,00;
d) 1,69 sulle somme eccedenti euro 516.000.00 fino a euro 1.549.000,00;
e) 0.84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 fino a euro 5.165.000,00;
f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.
3. Le predette aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi
4. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore e' corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari:
allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;
allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;
allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516,000,00;
allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.
5. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.
6. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00.
7. Il compenso e' determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso e' comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari.
8. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato e ammesso.
9. Al commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonche' il rimborso, sotto i_ contrailo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico. E' escluso qualsiasi altro compenso o indennita' e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.
10. Nel caso di delega a terzi di funzioni spettanti al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


 
Art. 5

Compenso nel caso di avvicendamento
nelle funzioni di commissario

1. La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutivita' dei realizzi e sulla base del principio di unicita' del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 4.
2. Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso e' provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo la approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorita' di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilita' del commissario per atti e fatti compiuti nell' esercizio della funzione.
3. Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attivita' alle quali e' conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni' ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attivita', sulla base dell'attivita' rispettivamente svolta dai commissari pro tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione, in ogni caso, al commissario che ha provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 dell'articolo precedente,


 
Art. 6

Compenso nel caso di chiusura della
procedura mediante concordato

Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compenso spettante al commissario liquidatore e' liquidato con le medesime percentuali di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Al commissario viene altresi' corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 4, comma 3.


 
Art. 7

Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza

1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure di cui all'art. 1, viene corrisposta, a carico della liquidazione, una indennita' annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: a) euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; b) euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro; c) euro 2.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.
2. Nel caso in cui la procedura e' autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennita' di cui al comma 1 e' maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione,
3. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%.
4. Il compenso di cui ai commi che precedono e' liquidato dal commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza.
5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.


 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Nelle procedure di cui all'art. 1 in corso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con riferimento all'attivo realizzato, al passivo accertato e ai ricavi conseguiti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. Il compenso per le attivita' svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e liquidato dall'autorita' di vigilanza sulla base dei criteri di cui ai decreti previgenti.
2. Le disposizioni concernenti il compenso ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
3. Restano validi gli atti ed i' provvedimenti di liquidazione dei compensi agli organi della procedura adottati nelle more dell'adozione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui compensi liquidati a titolo di acconto in favore di commissari medio tempore cessati dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 6.
4. Nel caso di procedure nelle quali, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12. comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia stato nominato un collegio commissariale ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si' applica la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64 del 23 febbraio 2001.
5. Nel caso in cui le spese per il pagamento dei compensi ai commissari liquidatori nominati a norma degli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies siano a carico dell'erario, si applica la misura minima di cui all'art. 4, comma 5.
6. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.


 
Art. 9

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni citate nelle premesse:
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 23 febbraio 2001;
decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 maggio 2004;
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 settembre 2007;
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 luglio 2008.


 
Art. 10

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
Art. 11

Pubblicita'

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: Calenda


 
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