Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 28 novembre 2016
Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 6).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:
Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 50;
Considerato, in particolare, che ai sensi del comma 1 del citato art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, per assicurare la piena funzionalita' degli uffici speciali per la ricostruzione, le regioni e i comuni interessati possono procedere, entro i limiti di quanto strettamente necessario, all'assunzione di nuovo personale, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
Considerato che l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso la Strutturale commissariale centrale;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 4;
Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 in ordine alla costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni suindicate a far data dal 24 agosto 2016 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni interessati, questi ultimi possono assumere ulteriori unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento istituita dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, aggiungendosi che i comuni dovranno avanzare le proprie richieste al Commissario entro quindici giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016;
Ritenuta la necessita' di impartire le direttive indispensabili per l'avvio del procedimento di ripartizione e assegnazione delle predette unita' di personale fra i comuni interessati;
Visto quanto deliberato dalla cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 nel corso della riunione dell'11 novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale del personale della struttura commissariale, come individuato dall'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, tra gli Uffici speciali per la ricostruzione;
Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il quale, chiamato a partecipare alla riunione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 23 novembre 2016, ha condiviso la proposta del Commissario straordinario di procedere alla ripartizione, tra le regioni interessate, del personale individuato dall'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, nella misura di seguito indicata: 6% alla Regione Abruzzo; 16% alla Regione Lazio; 62% alla Regione Marche; 16% alla Regione Umbria;
Visto la conforme deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 23 novembre 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita' di rendere immediatamente operativo il meccanismo di raccolta delle richieste dei comuni, tenuto conto della ristrettezza dei termini all'uopo assegnati dal citato art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, nonche' di consentire l'immediato avvio delle attivita' attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione dal decreto-legge n. 189 del 2016 e di garantire la piena funzionalita' di detti Uffici;

Dispone:

Art. 1

Ripartizione del personale fra le regioni

1. Le unita' di personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
per il 6% alla Regione Abruzzo;
per il 16% alla Regione Lazio;
per il 62% alla Regione Marche;
per il 16% alla Regione Umbria.
2. I presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, nei limiti percentuali indicati nel comma 1, procedono alla ripartizione del personale che le regioni e i comuni sono autorizzati ad assumere, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, individuando, altresi', i relativi professionali.
3. Le percentuali indicate nel comma 1 vengono osservate, ai fini della ripartizione, con successiva ordinanza commissariale, del personale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, non assegnato alla struttura commissariale centrale.


 
Art. 2

Suddivisione e assegnazione ai comuni

1. Sulla base delle richieste pervenute dai comuni ai sensi del successivo art. 3 e nel rispetto delle percentuali di cui al precedente art. 2, i presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, stabiliscono il numero delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 205 del 2016, con l'individuazione dei relativi profili professionali sulla scorta delle esigenze rappresentate dai comuni medesimi.
2. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e' in ogni caso esclusa l'assegnazione delle unita' di personale previste dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 205 del 2016.


 
Art. 3

Presentazione delle richieste da parte dei comuni

1. Le richieste di personale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 205 del 2016, con l'indicazione dei profili professionali necessari, sono presentate dai comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 205 del 2016 presso gli uffici regionali individuati dai presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari.
2. Le richieste dei comuni pervenute presso la struttura centrale del Commissario straordinario, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono trasmesse per le relativa istruttoria agli uffici regionali di cui al comma 1.
3. Scaduto il termine di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 205 del 2016, i presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, stabiliscono il numero delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nel precedente art. 2.


 
Art. 4

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all'assunzione del personale da parte dei comuni, di assicurare l'immediato avvio delle attivita' attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione dal decreto-legge n. 189 del 2016 e di garantire la piena funzionalita' di detti Uffici, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 28 novembre 2016

Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3131


 
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