IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo e la delibera dei Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 23 aprile 2016; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 e n. 336 dell'11 aprile 2016; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della citata legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note della Regione Abruzzo prot. n. RA/140009 del 20 giugno 2016, prot. n. RA/158261 del 7 luglio 2016, prot. RA/22997 del 24 agosto 2016, prot. 31387/16/UDC del 6 settembre 2016 e prot. n. 42515 del 17 settembre 2016; Vista la nota 158066 del 26 ottobre 2016 dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione; D'intesa con la Regione Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Abruzzo e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Antonio Iovino, dirigente della regione Abruzzo, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi compreso l'eventuale proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 256 del 26 maggio 2015, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al successivo comma 5. Il predetto dirigente provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1 comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Abruzzo, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5955 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, che viene al medesimo intestata fino al 30 settembre 2017, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, dirigente di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Abruzzo ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, sulla base di apposita motivazione e per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga agli articoli del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 indicati all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 e disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto applicabili. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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