Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
COMUNICATO
Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della proprieta' intellettuale e della incentivazione della innovazione.


Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, la tutela e lo sfruttamento della proprieta' intellettuale, intesa come il complesso dei diritti di proprieta' sui risultati, trovati e prodotti derivanti dall'«attivita' di ricerca» e/o da «altre attivita'», svolte a qualsiasi titolo dai soggetti di cui all'art. 2 per e/o presso l'I.N.A.F., nonche' le misure di stimolo ed incentivazione della innovazione. Il regolamento e' redatto in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprieta' industriale, e ss.mm.ii. (di seguito C.P.I.), dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la disciplina della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e ss.mm.ii., dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 2014/C 198/01, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2007)799 del 14 dicembre 2007.
1. Per «attivita' di ricerca» di cui comma 1 si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito di un programma di ricerca ed attuate dai soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme o clausole contrattuali.
2. Per «altre attivita'» di cui comma 1, si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito delle attivita' di supporto alla ricerca o delle attivita' scientifico-tecnologiche, ivi comprese le attivita' che abbiano ad oggetto studi ed analisi di carattere tecnico-scientifico, attuate dai soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate. Sono escluse le attivita' che abbiano esclusivamente ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative.
3. E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento la disciplina della gestione delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza, relative alla tutela degli interessi della Repubblica, che rimane, pertanto, normata esclusivamente dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. e relativi decreti attuativi. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4, la responsabilita' della protezione e della tutela delle attivita' e delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza relative agli interessi della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. resta di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.F.

Art. 2.

Soggetti

1. Il presente regolamento si applica al personale di ricerca, astronomo, tecnologo, nonche' al personale di supporto tecnico-amministrativo che presta la propria attivita' lavorativa presso l'I.N.A.F.:
a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale (personale di ruolo);
b. con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale;
c. ai titolari di rapporti di collaborazione - a qualsiasi titolo - con l'I.N.A.F. anche attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'I.N.A.F.;
d. al personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Istituto.
2. Il presente regolamento si applica altresi':
a. ai tirocinanti, ai dottorandi, ai titolari di borse di studio ed assegni di ricerca;
b. al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'I.N.A.F.

Art. 3.
Prodotti o trovati dell'attivita' di ricerca e delle altre attivita'

1. Costituiscono oggetto dei diritti di proprieta' intellettuale, di cui all'art. 1, comma 1, i seguenti prodotti o trovati delle «attivita' di ricerca» e delle «altre attivita'», cosi' come descritte nell'art. 1, commi 2 e 3:
a) le opere della letteratura scientifica, quali testi scientifici, pubblicazioni, articoli, rapporti tecnici, che siano il risultato della creazione intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento e che abbiano il carattere dell'originalita';
b) i programmi per elaboratore - inclusi in essi anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso - in qualsiasi forma espressi purche' siano originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, e che abbiano una esplicita finalita' di carattere tecnico-scientifico o comunque siano funzionali al perseguimento di programmi di ricerca scientifica;
c) le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, che abbiano una esplicita finalita' di carattere tecnico-scientifico o comunque siano esclusivamente funzionali al perseguimento di obiettivi di ricerca scientifica;
d) l'«invenzione», intesa come la soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico (la quale puo' fare riferimento alla creazione di un congegno, di un prodotto, di un metodo, anche di tipo organizzativo, di un processo di produzione o di un procedimento completamente nuovo o puo' semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento gia' esistente), ossia la soluzione che, ad una persona esperta in un determinato campo tecnologico, non risulta evidente dallo stato della tecnica;
e) l'«invenzione industriale», intesa come l'invenzione relativa alla implementazione di un metodo o di un processo di lavorazione industriale, di una macchina, di uno strumento, di un utensile o di un dispositivo meccanico, di un prodotto o risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico nuovo che dia immediati risultati industriali;
f) i «modelli di utilita'», intesi come i modelli nuovi ed originali, atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti;
g) il «know-how», inteso come un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per «segreto» si intende che il know-how non e' generalmente noto, ne' facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il know-how comprende conoscenze indispensabili per la fabbricazione dei prodotti o per l'utilizzazione dei processi; per «individuato» si intende che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di sostanzialita' e di segretezza. Il know-how e' quindi articolato in:
i. «background know-how», inteso come l'insieme delle conoscenze ed informazioni sviluppate e/o detenute, a qualsiasi titolo, o autonomamente da I.N.A.F. o individualmente dai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, antecedentemente alla interazione con terze parti, ossia tutti quei soggetti che siano estranei alle attivita' di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dalle quali scaturisca il know-how;
ii. «foreground know-how», inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati di carattere primario delle attivita' di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte in collaborazione con terze parti;
iii. «sideground», inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati di carattere secondario rispetto all'oggetto primario delle attivita', di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte in collaborazione con terze parti;
iv. «postground», inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati delle attivita', di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte da I.N.A.F., anche in collaborazione con terze parti, conseguiti dai soggetti di cui all'art. 2, entro e non oltre dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con I.N.A.F.
h) «i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente», in particolare le parole, compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere prodotti o servizi ed attivita' dell'Istituto, da quelli di altri soggetti, pubblici o privati;
i) la «forma esteriore» di un prodotto o di una sua parte, intesa come l'aspetto dello stesso o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, che sia nuovo e con carattere individuale.
j) le «opere del disegno industriale» che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico;
k) le «opere dell'ingegno che appartengono all'architettura, al teatro ed alla cinematografia», qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 4.

Diritti di proprieta' intellettuale

1. I diritti sulla proprieta' intellettuale sono di natura morale e patrimoniale.
2. Costituisce il diritto morale di proprieta' intellettuale, il diritto di paternita' sul prodotto o trovato, di cui al precedente art. 3, ossia il diritto di essere riconosciuti autori dello stesso. Il diritto morale e' proprio dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento ed e' personale, imprescrittibile, irrinunciabile ed intrasmissibile.
3. Il diritto patrimoniale si sostanzia:
a. nel diritto di richiedere, nei casi previsti dalla legge, il rilascio, da parte delle Autorita' competenti, del titolo che costituisce lo strumento per la tutela giuridica e/o per lo sfruttamento del prodotto o trovato, di cui all'art. 3 del presente regolamento;
b. nel diritto allo sfruttamento economico del prodotto o trovato, di cui all'art. 3 del presente regolamento, ossia il diritto di trarne profitto, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
4. Il diritto patrimoniale e' trasmissibile dal suo titolare, nei casi previste dalla legge, secondo le modalita' indicate dal presente regolamento.
5. Il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene al personale di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento e loro aventi causa, qualora:
a. il trovato sia una invenzione industriale scaturita da attivita' di ricerca finanziata interamente dall'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 65 C.P.I., salva diversa pattuizione.
b. il trovato sia un modello di utilita' scaturito da attivita' di ricerca finanziata interamente dall'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 65 C.P.I., salva diversa pattuizione.
6. Il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene all'I.N.A.F., qualora:
a. l'attivita' di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato, diverso dai casi di invenzione industriale o di modello d'utilita' di cui al comma precedente, sia stata finanziata interamente dall'I.N.A.F.;
b. i soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, cedano all'Istituto la titolarita' del diritto patrimoniale nei modi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia;
c. la titolarita' del diritto morale sull'invenzione industriale e sul modello di utilita' spetti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2;
d. l'attivita' di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato oggetto di proprieta' intellettuale, sia stata finanziata in parte da terzi, siano essi istituzioni di ricerca, organismi pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali (attivita' di ricerca collaborativa), salvo specifici accordi tra I.N.A.F. ed i suddetti soggetti terzi finanziatori;
e. il prodotto o trovato oggetto di proprieta' intellettuale sia scaturito da «altre attivita'», di cui all'art. 1 comma 3, salvo diversa pattuizione.
7. Qualora l'attivita' di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato oggetto di diritti di proprieta' intellettuale, sia stata interamente finanziata da soggetti terzi, siano essi altre istituzioni di ricerca, organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene all'I.N.A.F. e/o a terzi, in virtu' di appositi e specifici accordi tra I.N.A.F ed i suddetti soggetti terzi finanziatori.

Art. 5.

Comunione

1. Se un diritto di proprieta' intellettuale appartiene a piu' soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

Titolo II

TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Capo I

Strumenti giuridici di tutela

Art. 6.

Diritto d'autore

1. I prodotti dell'attivita' intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, cosi' come definiti nell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), j), k) sono tutelati attraverso l'istituto giuridico del diritto d'autore, che riconosce all'autore originario dell'opera i diritti di carattere morale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii. La titolarita' del diritto patrimoniale d'autore e' regolata dalla medesima legge e dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Segreto industriale

1. Costituisce segreto industriale, la facolta' del titolare del diritto patrimoniale sul trovato, di vietare a terzi l'acquisizione, divulgazione o utilizzazione, salvo proprio consenso, di qualsiasi informazione relativa ai prodotti o trovati individuati dall'art. 3.
2. Il segreto industriale puo' essere, facoltativamente, applicato nelle forme e nei limiti previsti dal successivo art. 16, comma 1, dai soggetti di cui all'art. 2, solo ed esclusivamente ai fini della tutela dei diritti patrimoniali di cui al precedente art. 4, comma 3, di cui siano titolari nei termini previsti dal presente regolamento.
3. Il segreto industriale viene, obbligatoriamente, esercitato d'ufficio dall'I.N.A.F., nei seguenti casi:
a. quando la titolarita' dei diritti patrimoniali sul trovato spetti all'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 4, comma 6;
b. in tutti i casi nei quali non sia identificabile il soggetto autore del know-how, ovvero laddove il know-how si riferisca a conoscenze, procedure e processi, adottati, per comune prassi intramoenia nell'esercizio delle attivita' di ricerca e di altre attivita';
c. nelle collaborazioni con terzi. In tal caso, il rispetto del segreto industriale deve essere esteso anche agli altri soggetti che risultino terzi rispetto alla collaborazione medesima, salvo il caso in cui il know-how sia stato conseguito in maniera indipendente dal terzo;
d. in esecuzione di tutti i contratti che ne prevedono espressamente l'applicazione, ovvero in attuazione di Accordi di Riservatezza o Non Disclosure Agreement (cosiddetti «NDA» da formularsi sulla base di un template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento).
4. I contratti che prevedono clausole relative al segreto industriale ed alla riservatezza delle informazioni ovvero gli accordi di riservatezza di cui alla lettera d) del comma precedente, devono prevedere la competenza del foro di Roma per la risoluzione delle controversie relative al verificarsi di violazioni del segreto industriale.
5. La violazione del segreto industriale integra il reato di cui all'art. 623 codice penale, nonche' la violazione dell'art. 12, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 10 del Codice di comportamento dell'I.N.A.F.

Art. 8.

Brevetto per invenzione industriale

1. I diritti di proprieta' intellettuale, di cui al precedente art. 4, sulle invenzioni industriali, come definite nell'art. 3, comma 1, lettera e), ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati mediante il «brevetto per invenzione industriale», ossia lo strumento giuridico che garantisce, attraverso il deposito presso l'apposito ufficio dello Stato italiano e/o estero e/o sovranazionale, il monopolio temporaneo di sfruttamento della stessa, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Art. 9.

Brevetto per modello di utilita'

1. I diritti di proprieta' intellettuale, di cui al precedente art. 4, sui modelli di utilita', come definiti nell'art. 3, comma 1, lettera f), ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati mediante il «brevetto per modello di utilita'», inteso come lo strumento giuridico che garantisce, attraverso il deposito presso l'apposito ufficio dello Stato italiano, e/o estero e/o sovranazionale, il monopolio temporaneo di sfruttamento dello stesso, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarlo e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Art. 10.

Marchi

1. I diritti di proprieta' intellettuale, di cui al precedente art. 4, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati mediante il «marchio» ovvero lo strumento giuridico che realizza la tutela dei segni distintivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), attraverso la registrazione presso gli organismi designati dalla legge.

Art. 11.

Disegni e modelli

1. I diritti di proprieta' intellettuale, di cui al precedente art. 4, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati come «disegni e modelli» ovvero lo strumento giuridico che realizza la tutela della forma esteriore di un prodotto o di una sua parte, come descritta nell'art. 3, comma 1, lettera i), attraverso la registrazione presso gli organismi designati dalla legge.

Capo II

Procedura di acclaramento della proprieta' intellettuale

Art. 12.
Istituzione del Registro Ufficiale dei Trovati (R.U.T.) dell'I.N.A.F.

1. Ai fini della identificazione e della tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, di cui all'art. 4, attraverso l'applicazione degli strumenti giuridici di tutela, di cui al precedente Capo I, con il presente regolamento, viene istituito il Registro Ufficiale dei Trovati (R.U.T.).
2. Le procedure di iscrizione nel R.U.T. sono curate dall'ufficio competente in materia di gestione dei diritti di proprieta' intellettuale, il cui responsabile e', altresi', l'Ufficiale tenutario del R.U.T.
3. Il R.U.T. contiene l'annotazione degli estremi identificativi della paternita' e la descrizione tecnica di ogni nuovo trovato di cui all'art. 3, del quale risulti accertata la novita' e originalita' attraverso la procedura definita dai commi successivi.
4. Al fine di valutare l'iscrivibilita' dei trovati nel R.U.T, viene istituita una apposita commissione di revisione di pari, rotativa, denominata «Commissione R.U.T.»
5. La commissione R.U.T. e' composta da tre membri, scelti dal direttore scientifico su proposta del responsabile dell'ufficio preposto alla gestione del R.U.T. fra esperti di chiara fama nell'ambito del settore specialistico relativo al trovato oggetto di iscrizione. L'incarico e' svolto a titolo gratuito. La commissione opera la valutazione dei trovati secondo principi di trasparenza ed imparzialita' avvalendosi, ove ritenuto necessario, della revisione paritaria.
6. I membri della commissione R.U.T. devono sottoscrivere l'atto di impegno alla riservatezza sulla base di un template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento, la cui violazione integra quanto previsto dall'art. 7, comma 5. In ossequio al principio di imparzialita', i membri medesimi hanno altresi' l'obbligo di segnalare ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto al trovato oggetto di ciascuna disamina. In presenza di conflitto di interesse da parte di un commissario si provvedera' alla sostituzione con un nuovo commissario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente. In osservanza del principio di trasparenza, i commissari sono tenuti ad indicare nel verbale d'esame i criteri di valutazione adottati e le modalita' di svolgimento delle operazioni di disamina.
7. I titolari della istanza di iscrizione nel R.U.T possono chiedere l'accesso agli atti relativi alla disamina del proprio trovato.

Art. 13.

Procedura d'iscrizione nel R.U.T.

1. I soggetti, di cui al precedente art. 2 che, nello svolgimento della propria attivita' per e/o presso l'I.N.A.F., hanno conseguito un risultato o un trovato di cui al precedente art. 3, sono tenuti a presentare istanza di registrazione nel R.U.T. sulla base di un template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento. Sono esentati da tale obbligo, gli autori dei trovati che vanno registrati secondo le modalita' di cui al successivo comma 7.
2. All'atto della comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti istanti esprimono la propria volonta' di non cedere all'I.N.A.F. tutti gli eventuali diritti patrimoniali scaturenti dal trovato, oggetto della comunicazione, ovvero di cederli, in maniera irrevocabile, in favore dell'I.N.A.F. sottoscrivendo, in tal caso, l'apposito atto di cessione allegato alla istanza registrazione di cui al precedente comma.
3. L'ufficio competente ai sensi del comma 2 del precedente art. 12 trasmette alla commissione R.U.T. di cui all'articolo precedente, l'istanza di iscrizione ed i relativi allegati tecnici e/o descrittivi del trovato.
4. La commissione R.U.T. puo' chiedere, ai fini della valutazione del trovato, integrazioni documentali e/o chiarimenti per iscritto, attraverso l'ufficio competente.
5. Le procedure di valutazione devono concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione del trovato nel R.U.T. Tale termine e' sospeso nell'ipotesi di cui al comma precedente fino all'acquisizione della documentazione richiesta ed e' prorogabile di ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessita'.
6. A conclusione delle valutazioni, la commissione comunica all'ufficio competente la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione nel R.U.T., il quale provvede, in caso di esito positivo, alla registrazione del trovato nel Registro, previa determina del direttore scientifico. Tale provvedimento viene notificato al soggetto istante.
7. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), eccetto i testi scientifici ed i rapporti tecnici, avviene virtualmente ed automaticamente, attraverso la loro citazione nella sezione risorse referate del «Digital Library portal for researchers in Astronomy and Physics», gestito dal Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) per autorizzazione della National Aeronautics and Space Administration (N.A.S.A.) del Governo degli Stati Uniti d'America (U.S.A.).
8. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'art. 3, comma 1 lettere d), e), f), h), i), j), k) viene effettuata, previo accertamento della originalita' e novita' da parte della commissione R.U.T. Nel caso in cui l'originalita' sia stata attestata da soggetti terzi riconosciuti dall'I.N.A.F. in forza di accordi di collaborazione scientifica, la registrazione nel R.U.T. avviene previa verifica, da parte della commissione medesima, della validita' delle procedure di accertamento della originalita', esperite dal soggetto terzo.
9. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) viene effettuata in conseguenza dell'avvenuto accertamento dei presupposti di sostanzialita' da parte della commissione R.U.T.

Art. 14.

Accesso al R.U.T.

1. Il Responsabile del R.U.T. non e' tenuto a dare visione della parte relativa alla descrizione tecnica dei trovati, ne' copia, certificato od estratto se non al titolare dei diritti di proprieta' intellettuale sul singolo trovato iscritto e a chi ne sia autorizzato dalla legge o dall'Autorita' giudiziaria.
2. Tutti gli accessi al R.U.T. devono essere annotati in un apposito Registro degli Accessi (R.A.R.U.T.).

Capo III

Procedure di attuazione degli strumenti di tutela giuridica

Art. 15.

Procedure di riconoscimento e di tutela del diritto di autore

1. Il diritto morale d'autore di cui all'art. 6 e' automaticamente riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 2, autori dei prodotti o trovati di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere a), b), c), j), k), qualora ne sia stata accertata l'originalita' nelle forme previste dal precedente art. 12. La titolarita' dei diritti patrimoniali su tali prodotti o trovati e' riconosciuta ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, laddove prevista.
2. In presenza di una violazione del diritto di autore, che risulti lesiva per l'immagine dell'I.N.A.F., il consiglio di amministrazione ha la facolta' di deliberare il ricorso in giudizio, qualora si renda necessario tutelare il buon nome dell'Istituto, previa istruttoria congiunta della direzione generale e della direzione scientifica, ognuna per le parti di rispettiva competenza.
3. Nel caso di querela di parte per violazione del diritto di autore, sporta dai soggetti di cui all'art. 2, il consiglio di amministrazione, laddove ravvisi la necessita' di tutelare il buon nome dell'Istituto, puo' decidere la costituzione dell'I.N.A.F. come parte civile nel conseguente procedimento giudiziario, previa istruttoria congiunta della direzione generale e della direzione scientifica, ognuna per le parti di rispettiva competenza.

Art. 16.

Procedure di applicazione del segreto industriale

1. L'applicazione del segreto industriale nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 7, in assenza di cessione dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 13, comma 2, viene attuata direttamente dai soggetti interessati, in accordo con l'ufficio competente in materia di gestione e tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, il quale potra' effettuare, a propria discrezione, attivita' ispettiva sulla corretta attuazione del segreto al fine di prevenirne eventuali abusi d'uso. In caso di accertamenti di abuso d'uso, l'I.N.A.F. e' comunque esente da ogni responsabilita' verso terzi, che, pertanto, resta a carico esclusivo dei soggetti medesimi.
2. Nei casi previsti dal comma 3 del precedente art. 7, l'ufficio competente in materia provvede ad identificare, specificamente per ogni singolo caso, le misure atte a garantire la tutela delle informazioni oggetto del segreto. Le suddette misure vengono rese esecutive mediante notifica agli interessati dell'apposito provvedimento dispositivo del direttore scientifico.

Art. 17.
Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale in assenza di
cessione dei diritti patrimoniali

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, che non hanno ceduto all'I.N.A.F. i diritti di sfruttamento sul trovato ed intendano richiedere il brevetto per invenzione industriale, della quale sia stata accertata la novita', originalita', e titolarita' per effetto della registrazione nel R.U.T., possono effettuare, a proprie spese, il deposito della relativa domanda di brevetto, dandone preventiva notizia all'I.N.A.F., a mezzo posta elettronica certificata, attraverso un template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4 CPI.

Art. 18.
Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale nei casi di
cessione all'I.N.A.F. dei diritti di patrimoniali e negli altri
casi di titolarita' dell'I.N.A.F.
1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale, di cui possieda la titolarita' dei diritti di sfruttamento, avvia, a proprie spese, le procedure di deposito della domanda di brevetto presso i competenti Uffici degli Stati in cui intende far valere il brevetto e/o presso le competenti Istituzioni sovranazionali.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Nella ipotesi di cui al comma 1, l'I.N.A.F. ne da' tempestiva comunicazione all'inventore.
4. E' vietata la brevettazione per esigenze diverse dallo sfruttamento commerciale diretto e/o da finalita' di valorizzazione economica, intesa come partecipazione a bandi competitivi.
5. Entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. deve procedere alla sua valorizzazione economica, nelle forme previste dal successivo art. 28. Se, allo scadere del predetto termine, non risultano pervenuti introiti da sfruttamento e/o valorizzazione economica, il brevetto deve essere abbandonato.

Art. 19.
Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale con cessione a
terzi dei diritti patrimoniali

1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento possono cedere a terzi il diritto al deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale, della quale sia stata accertata la novita' ed originalita' in conseguenza della registrazione nel R.U.T., nonche' la titolarita' dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), esclusivamente nel caso in cui l'I.N.A.F. abbia rinunciato all'acquisizione dei diritti patrimoniali, non procedendo alla sottoscrizione del contratto di cessione di cui ad un template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.

Art. 20.

Procedure di brevettazione del modello di utilita' in assenza
di cessione dei diritti patrimoniali

1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento, che intendano richiedere il brevetto per modello di utilita', di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3, del quale sia stata accertata la novita' ed originalita', nonche' la titolarita' dei diritti ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) per effetto della registrazione nel R.U.T., possono effettuare, a proprie spese, il deposito della relativa domanda di brevetto, dandone preventiva notizia all'I.N.A.F., a mezzo di posta elettronica certificata, attraverso un template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4 CPI.

Art. 21.
Procedure di brevettazione del modello di utilita' con cessione all'I.N.A.F. dei diritti patrimoniali e negli altri casi di
titolarita' dell'I.N.A.F.

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di brevetto per modello di utilita', di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente art. 3, di cui possieda la titolarita' dei diritti di sfruttamento, avvia, a proprie spese, le procedure di deposito della domanda di brevetto presso i competenti Uffici degli Stati in cui intende far valere il brevetto e/o presso le competenti Istituzioni sovranazionali.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F. ne da' tempestiva comunicazione all'inventore.
4. E' vietata la brevettazione per esigenze diverse dallo sfruttamento commerciale diretto o da finalita' di valorizzazione economica della invenzione.
5. Entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. deve procedere alla sua valorizzazione economica, nelle forme previste dal successivo art. 28. Se, allo scadere del suddetto termine, non risultano pervenuti introiti da sfruttamento e/o valorizzazione economica, il brevetto deve essere abbandonato.

Art. 22.

Procedure di deposito del brevetto modello di utilita'
con cessione a terzi dei diritti di sfruttamento

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento possono cedere a terzi il diritto al deposito della domanda di brevetto per modello di utilita' di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3, del quale sia stata accertata la originalita' in conseguenza della registrazione nel R.U.T., nonche' la titolarita' dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b), esclusivamente nel caso in cui I.N.A.F. abbia rinunciato all'acquisizione dei diritti patrimoniali, non procedendo alla sottoscrizione del contratto di cessione, di cui al template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.

Art. 23.

Procedure di registrazione di marchi dell'I.N.A.F.

1. Nel caso che l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di registrazione dei segni distintivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), dei quali cui sia stata accertata la originalita' in conseguenza della registrazione nel R.U.T. - ivi compresi i segni distintivi aventi per oggetto finalita' di comunicazione istituzionale proprie dell'Istituto e delle sue strutture di ricerca ed uffici, che richiamino, anche solo parzialmente, i loghi dell'I.N.A.F. e/o siano descrittivi di progetti o attivita' comunque riconducibili, anche in maniera indiretta, all'I.N.A.F. - avvia le procedure di deposito della domanda di registrazione del marchio presso gli Uffici preposti, nazionali ed esteri, attraverso l'ufficio dell'I.N.A.F. competente in materia di diritti proprieta' intellettuale.
2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F., ne da' tempestiva comunicazione all'autore.

Art. 24.

Procedure di registrazione di disegni e modelli dell'I.N.A.F.

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di registrazione della «forma esteriore» di un prodotto o di parte di esso, come descritta dall'art. 3, comma 1, lettera i), avvia le procedure di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello presso i preposti Uffici, nazionali ed esteri, attraverso l'ufficio dell'I.N.A.F. competente in materia di diritti di proprieta' intellettuale.
2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F. ne da' tempestiva comunicazione all'autore.

Art. 25.

Diritti di prelazione

1. I.N.A.F. gode del diritto di prelazione su tutte le cessioni e concessioni in licenza di uso aventi per oggetto i diritti patrimoniali di cui all'art. 4, comma 3 dei quali sia titolare il personale ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento.
2. Il diritto di prelazione e' esercitato nelle forme stabilite dal presente regolamento, entro il limite di 5 anni dalla data di riconoscimento del diritto.
3. I.N.A.F. ha altresi' diritto all'acquisto dei diritti patrimoniali di cui all'art. 4, comma 3, nel caso in cui il titolare non li eserciti, nelle forme consentitegli dalla legge, entro 5 anni dal riconoscimento degli stessi.

Titolo II

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Capo I
Strumenti giuridici di valorizzazione e relative procedure di
attuazione

Art. 26.

Valorizzazione economica

1. Ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 e dello Statuto dell'I.N.A.F., l'Istituto promuove la valorizzazione, anche per finalita' produttive, dei risultati della ricerca, svolta o coordinata, dalla propria rete scientifica.
2. La valorizzazione economica, di cui al comma precedente, viene attuata, esclusivamente, attraverso le procedure previste dal presente regolamento, nel rispetto dei canoni e dei principi con cui opera la pubblica amministrazione per il perseguimento del fine pubblico.
3. Sono esclusi dalla valorizzazione economica di cui al comma 2, i trovati, eventualmente, identificati come oggetto d'interesse della Repubblica dalla competente Autorita' nazionale per la sicurezza.
4. Sono esclusi dalla valorizzazione economica di cui al comma 2, i trovati, diversi da quelli che rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente, aventi, eventualmente, un comprovato carattere di supremo interesse pubblico, chiaramente identificato ed espressamente dichiarato dal Governo della Repubblica e/o da altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 27.

Valorizzazione mediante cessione o licenza a terzi
dei diritti di proprieta' intellettuale

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 che siano titolari dei diritti patrimoniali sul trovato, ai sensi del presente regolamento, possono cedere o concedere in licenza d'uso a terzi i propri diritti di sfruttamento, previa comunicazione obbligatoria all'I.N.A.F.
2. L'I.N.A.F. gode del diritto di prelazione sulla cessione o concessione in licenza di cui al comma 1. La rinuncia al diritto di prelazione ovvero la volonta' di avvalersene va, sempre ed obbligatoriamente, manifestata al titolare del trovato, al quale vanno, altresi', contestualmente notificate le prescrizioni obbligatorie per la tutela della proprieta' intellettuale di background e/o complementare, relativa al trovato oggetto di cessione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'I.N.A.F. ha diritto a percepire il 30 % dei proventi o canoni derivanti dalla cessione o concessione in licenza.
4. L'ammontare dell'introito previsto per l'I.N.A.F. dal precedente comma 3, dovra' essere ripartito secondo le modalita' previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione degli overhead.
5. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4 CPI.
6. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore dell'I.N.A.F. ove ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 70, comma 1 CPI.

Art. 28.

Valorizzazione dei diritti di proprieta' intellettuale
dell'I.N.A.F. e/o ad esso ceduti

1. In tutti i casi in cui la titolarita' dei diritti patrimoniali sui prodotti o trovati di cui all'art. 3 spetti all'I.N.A.F. ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7, l'Istituto provvede ad attuare le possibili forme di valorizzazione economica in conformita' con le regole di evidenza pubblica e con i principi di trasparenza e di libera concorrenza, evitando il generarsi di asimmetrie informative e distorsioni del mercato.
2. Sono vietate cessioni e/o concessioni in licenza d'uso a titolo gratuito dei diritti patrimoniali previsti dal precedente art. 4, comma 3, salvo che esse debbano avvenire per finalita' aventi comprovato carattere di supremo interesse pubblico e comunque nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, nonche' dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, evitando il generarsi di asimmetrie informative e distorsioni del mercato.
3. Nei casi di cessione ad I.N.A.F. della titolarita' del diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera b), il 50 % degli introiti derivanti dalle attivita' di valorizzazione economica dei diritti spetta al cedente titolare del diritto morale. Il restante 50 % dovra' essere ripartito secondo le modalita' previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione degli overhead.
4. Nei casi in cui la titolarita' del diritto patrimoniale sul trovato appartenga ad I.N.A.F., ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettere a), c), d), e), f) e dell'art. 4 comma 7, il 50 % degli introiti derivanti dalle attivita' di valorizzazione economica dei diritti spetta al titolare del diritto morale. Il restante 50 % dovra' essere ripartito secondo le modalita' previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione degli overhead.
5. Il contratto di licenza d'uso di cui al comma 1 deve prevedere:
a) l'oggetto della licenza e la definizione del suo ambito di applicazione;
b) la durata della licenza;
c) il corrispettivo che puo' consistere in una quota una tantum e/o in royalties rapportate al volume d'affari e/o al raggiungimento di obiettivi economici dello sfruttamento;
d) l'obbligo del licenziatario di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento e il diritto dell'I.N.A.F. di richiedere l'accesso ai documenti contabili rilevanti per la determinazione dei risultati;
e) la possibilita' o esclusione di sub-licenza.

Art. 29.

Attivita' di ricerca e consulenza per esclusivo interesse del terzo

1. L'I.N.A.F. puo' eseguire attivita' di ricerca e consulenza per conto di soggetti terzi, siano essi organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali, e nel loro esclusivo interesse, purche' non in conflitto con la missione istituzionale dell'Istituto, attraverso la stipula di un apposito contratto, ovvero:
a. attraverso una convenzione che puo', eventualmente, essere non onerosa, esclusivamente nel caso in cui il soggetto terzo sia una amministrazione pubblica o un ente pubblico non economico, nazionale o estero;
b. attraverso un contratto, a titolo esclusivamente oneroso a favore dell'I.N.A.F., nel caso in cui il terzo sia un soggetto privato e/o diverso da quelli di cui alla precedente lettera a).
2. Per attivita' di consulenza di cui al precedente comma 1 sono da intendersi:
a. studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, pareri su attivita' progettuali, studi di fattibilita', assistenza tecnica e scientifica, attivita' di coordinamento o supervisione su tematiche che non risultino oggetto di attivita' di ricerca o altra attivita' presente nel Piano triennale e nel Piano a lungo termine dell'I.N.A.F.;
b. attivita' di formazione, quali progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico su tematiche specialistiche diverse dalle attivita' di divulgazione istituzionale.
3. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza ed evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonche' secondo il modello appositamente predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3, e devono essere sottoscritti seguendo l'iter indicato nell'art. 31. I contratti medesimi devono prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale venga riportato il dettaglio delle consulenze richieste dal committente ed il programma di sviluppo delle stesse.
4. Il corrispettivo per le attivita' di ricerca e consulenza di cui al presente articolo deve essere determinato in modo da consentire, al lordo degli oneri e delle imposte nella misura di legge, la copertura di tutti i costi derivanti dal contratto, in particolare:
a) i costi per eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attivita';
b) i costi per eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per l'esecuzione della prestazione o il relativo costo di noleggio;
c) i costi per il personale dipendente impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'I.N.A.F.;
d) il costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
e) il costo relativo ad eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INAF, il quale, in ogni caso, deve essere inferiore al 50% del corrispettivo;
f) il costo per eventuale finanziamento, parziale o totale di borse di studio post-laurea, dottorato di ricerca, post-dottorato e assegni di ricerca;
g) i costi per eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita';
h) i costi gravanti sulle strutture interessate non compresi nei punti precedenti, prevedibili e direttamente incidenti sul costo complessivo della prestazione;
i) i costi per spese di carattere generale imputabili alla Struttura ed all'INAF e non direttamente rendicontabili, applicando la percentuale, stabilita periodicamente dal Consiglio di amministrazione, sui costi diretti di cui ai punti precedenti;
j) un «overhead» pari alla percentuale stabilita da un apposito Disciplinare per gli overhead sui costi diretti di cui ai punti precedenti.
5. I proventi da overhead di cui alla precedente lettera j) devono essere ripartiti, secondo le modalita' previste da un apposito Disciplinare per gli overhead.
6. Qualora dallo svolgimento delle attivita' scaturenti dal contratto di ricerca e/o consulenza derivino risultati suscettibili di protezione poiche' oggetto di diritti di proprieta' intellettuale, essi devono essere tutelati e valorizzati in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento e per mezzo di apposite clausole inserite nel contratto.

Art. 30.

Prestazioni a tariffario

1. L'I.N.A.F. puo' stipulare contratti per conto di terzi e nel loro esclusivo interesse, aventi per oggetto prestazioni a tariffario, ossia prestazioni, anche a carattere tecnico, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, su richiesta di soggetti terzi ed a contenuto standardizzato, che consistono:
a. nell'utilizzo di attrezzature e personale tecnico dell'I.N.A.F. per l'esecuzione di prove, analisi di routine, tarature, controlli ossia di prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente;
b. in attivita', diverse da quelle di cui alla lettera a), i cui risultati costituiscano esperienze e misure su materiali, apparecchiature e strutture.
2. Il tariffario di cui al comma 1 e' approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta della direzione scientifica. La proposta di formulazione del tariffario deve tenere in debita considerazione gli elementi di cui al comma 1 ed i tariffari vigenti presso enti locali o territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati nel mercato per la stessa tipologia di prestazioni, o per prestazioni similari da enti pubblici o privati. Il tariffario e' aggiornato con cadenza annuale dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore scientifico, nell'ultima seduta utile dell'anno solare.
3. I contratti di cui al comma 1 devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza ed evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonche' seguendo il modello appositamente predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 e devono essere sottoscritti seguendo l'iter indicato nell'art. 31. I contratti medesimi dovranno prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale viene riportato il dettaglio delle prestazioni richieste dal committente.
4. Il corrispettivo per le prestazioni a tariffario di cui al presente articolo deve essere determinato in modo da consentire, al lordo degli oneri e delle imposte nella misura di legge, la copertura di tutti i costi derivanti dal contratto, in particolare:
a) i costi per eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attivita';
b) i costi per eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per l'esecuzione della prestazione o il relativo costo di noleggio;
c) i costi per il personale dipendente impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'I.N.A.F.;
d) il costo derivanti da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
e) i costi, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto, per eventuali prestazioni professionali o collaborazioni esterne dell'I.N.A.F. necessari per l'esecuzione della prestazione. In ogni caso, l'ammontare di questa voce di costo non deve superare il 50% del corrispettivo della prestazione a tariffario stessa;
f) il costo per eventuale finanziamento, parziale o totale di borse di studio post-laurea, dottorato di ricerca, post-dottorato e assegni di ricerca;
g) i costi per eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita';
h) i costi gravanti sulle strutture interessate non compresi nei punti precedenti, prevedibili e direttamente incidenti sul costo complessivo della prestazione;
i) i costi per spese di carattere generale imputabili alla Struttura ed all'I.N.A.F. e non direttamente rendicontabili, applicando la percentuale, stabilita periodicamente dal consiglio di amministrazione, sui costi diretti di cui ai punti precedenti;
j) un «overhead» pari alla percentuale stabilita da un apposito Disciplinare per gli overhead sui costi diretti di cui ai punti precedenti.
7. I proventi da overhead di cui alla precedente lettera j) devono essere ripartiti, secondo le modalita' previste da un apposito Disciplinare per gli overhead.
8. Qualora dallo svolgimento delle attivita' scaturenti dal contratto di prestazione a tariffario derivino risultati suscettibili di protezione poiche' oggetto di diritti di proprieta' intellettuale, essi devono essere tutelati e valorizzati in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento e per mezzo di apposite clausole inserite nel contratto.

Art. 31.

Contratto per conto di terzi: procedura autorizzativa e stipula

1. Le attivita' e prestazioni conto terzi, descritte negli articoli 29 comma 2 e 30 comma 1 del presente regolamento, sono svolte sulla base di appositi contratti e convenzioni redatti per iscritto secondo le norme di legge e, in particolare, seguendo i templates appositamente predisposti ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.
2. La stipula di suddetti contratti/convenzioni avviene - previo nulla osta del direttore scientifico - a seguito di un'istruttoria svolta, secondo le modalita' indicate nei commi successivi del presente articolo, su istanza motivata di terzi al direttore della struttura o delle strutture I.N.A.F. d'interesse, la quale indichi il progetto, i terzi destinatari della proposta, la ripartizione delle ore di lavoro da dedicarvi, le stime preliminari dei costi.
3. Il direttore di struttura, ricevuta l'istanza e sentito il direttore scientifico, nomina il responsabile di progetto, ovvero il dipendente di struttura I.N.A.F. responsabile della esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto per conto di terzi, il quale svolge, altresi', l'istruttoria per una valutazione di compatibilita' dell'esecuzione della prestazione richiesta rispetto alle attivita' istituzionali. All'esito dell'istruttoria, egli e' tenuto a trasmettere al direttore della struttura una relazione contenente:
a. la richiesta da parte dei terzi;
b. la valutazione di compatibilita' delle attivita' richieste rispetto alle attivita' ordinarie;
c. il programma delle attivita' con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione;
d. l'indicazione del personale direttamente coinvolto;
e. la proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati all'articolo precedente, tenuto conto della natura delle attivita' e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione.
4. Il direttore di struttura - in caso di piu' strutture coinvolte viene incaricato il direttore della struttura in cui si svolgono prevalentemente le attivita' - trasmette la relazione al competente ufficio della direzione scientifica dell'I.N.A.F., al fine di ottenere il nulla osta del direttore scientifico alla stipula del contratto.
5. Il direttore di struttura di cui al comma precedente, acquisito il nulla osta della direzione scientifica alla stipula del contratto ed informati i direttori delle altre strutture I.N.A.F. eventualmente coinvolte nel progetto, puo' procedere direttamente alla stipula del contratto, previa informativa alla direzione scientifica tramite l'ufficio competente, se il valore del corrispettivo e' stimato fino a un massimo di euro 200.000,00, IVA esclusa. Per importi superiori, il contratto deve essere sottoscritto dal direttore generale.

Art. 32.

Consuntivo delle prestazioni e compensi del personale

1. Eseguite le attivita' previste dal contratto/convenzione ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente regolamento, il responsabile di progetto predispone un rapporto conclusivo, da trasmettersi alla direzione scientifica da parte del direttore della struttura presso cui si sono svolte.
2. Il rapporto dovra' contenere la rendicontazione dettagliata dei costi per ogni voce indicata agli articoli 29 e 30 ed il resoconto delle prestazioni realizzate dagli operatori, predisponendo un apposito elenco, con i nominativi di coloro che hanno, a qualsiasi titolo, collaborato allo svolgimento delle predette attivita', indicando:
a. la qualifica del personale;
b. le attivita' e del tempo dedicato allo svolgimento delle stesse;
c. le conoscenze e specifiche competenze di carattere tecnico;
d. le responsabilita' derivanti dalla eventuale sottoscrizione di relazioni o risultati di prove, analisi, sperimentazioni, ecc.
3. A conclusione delle attivita' previste dal contratto, il direttore della struttura di afferenza del responsabile trasmette il rapporto, di cui al comma precedente, al direttore scientifico ed al direttore generale per i seguiti di rispettiva competenza.

Art. 33.
Valorizzazione mediante creazione di societa' finalizzate allo
sfruttamento economico dei trovati

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, che intendano avviare, in maniera individuale o congiuntamente, un'attivita' di sfruttamento economico di un risultato, prodotto o trovato, possono costituire, esclusivamente per tale fine, una «start-up innovativa», nei modi previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.F., nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non concorrenzialita' con le attivita' oggetto della missione istituzionale dell'I.N.A.F.
2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata all'ufficio competente in materia di Proprieta' intellettuale, secondo il template predisposto ai sensi dell'art. 49 comma 3 del presente regolamento, il quale effettuera' l'istruttoria di verifica della sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1. La domanda dovra' contenere le seguenti informazioni, intese quali requisiti minimi di ammissione:
a. trovato del quale si vuole avviare l'attivita' imprenditoriale;
b. business plan;
c. analisi di mercato;
d. lettera di referenza di eventuali investitori, c.d. angel investors.
L'istruttoria di autorizzazione si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione con la notifica all'interessato dell'esito dell'istruttoria medesima.
3. La partecipazione a start-up innovative che siano costituite da soggetti terzi e' disciplinata dalla normativa vigente prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e comunque previa valutazione della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche solo potenziali, tra le societa' e l'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
4. L'esercizio di qualsiasi attivita', tesa ad uno sfruttamento economico che richieda la costituzione di una societa' con una partecipazione dell'I.N.A.F., anche avente carattere di spin-off, e' disciplinato esclusivamente per legge, ovvero dalle norme sulle societa' a partecipazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione dell'Istituto al capitale sociale. E' comunque vietata la costituzione di societa' il cui scopo sia in concorrenza, anche solo potenziale, con qualsiasi attivita' oggetto della missione istituzionale dell'I.N.A.F. In tutti casi si applica, comunque, la disciplina dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 34.

Obblighi dei soggetti autorizzati alla costituzione
e/o partecipazione alla start-up innovativa

1. Il personale, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, che intenda avviare una start-up innovativa ai sensi del precedente art. 33, deve obbligatoriamente optare tra una delle due seguenti opzioni:
a. collocamento in part-time, in misura non inferiore al 40%, per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, non prorogabile ne' rinnovabile;
b. aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianita' per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, non prorogabile ne' rinnovabile;
2. Il personale, dipendente non di ruolo a tempo determinato, che intenda avviare una start-up innovativa ai sensi del precedente art. 31, deve obbligatoriamente optare tra una delle due seguenti opzioni:
a. collocamento in part-time, in misura non inferiore al 50%, compatibilmente con la durata del contratto a termine e, comunque, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, previo nulla osta del direttore della struttura e del responsabile scientifico del progetto di ricerca oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato;
b. aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianita' per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, compatibilmente con la durata del contratto a termine.
3. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, che intendano avviare una start-up innovativa di cui al precedente art. 33, possono richiedere la sospensione temporanea dell'assegno di ricerca, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, compatibilmente con la durata dell'assegno, previo nulla osta del responsabile scientifico e del direttore della struttura.
4. I titolari di forme contrattuali di lavoro flessibile possono avviare una start-up innovativa di cui al precedente art. 33, tranne che nel caso in cui il contratto di collaborazione preveda espressamente l'esclusivita' della attivita' di collaborazione, sempre che non vi sia conflitto di interessi con l'attivita' svolta per l'I.N.A.F.
5. Allo scadere del periodo complessivo di 36 mesi, il personale di cui ai commi 1 e 2 rientrera' in servizio, nella condizione originaria.
6. Nel caso in cui il personale di cui ai commi 1 e 2, che ha avviato una start-up innovativa, intenda continuare detta attivita' dovra' risolvere il rapporto di lavoro con l'I.N.A.F.
7. I soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione per la costituzione e/o partecipazione alla start up innovativa devono informare l'I.N.A.F. della sussistenza di ogni eventuale conflitto d'interessi, anche solo potenziale, fra la societa' e l'I.N.A.F.
8. L'I.N.A.F. ha l'obbligo di condurre opportune attivita' di auditing per verificare l'effettiva assenza di conflitti di interesse e di richiedere la rimozione delle cause che siano all'origine del conflitto di interesse rilevato, nonche' per verificare la cessazione, anche di fatto, dei benefici previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 35, comma 1.
9. In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nella start up innovativa nei termini previsti dal presente regolamento, e' tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'I.N.A.F. e delle attivita' da questo gestite.

Art. 35.

Incentivazione alla costituzione di societa'
per lo sfruttamento economico dei trovati

1. L'I.N.A.F. puo' concedere alla societa' di «start-up innovativa» di cui al precedente art. 33, per mezzo di specifica convenzione - secondo il template predisposto ai sensi dell'art. 49 comma 3 del presente regolamento - non rinnovabile, da sottoscriversi entro tre mesi dalla costituzione della societa' e per una durata massima, non prorogabile, di 33 mesi, la utilizzazione di strumentazioni, attrezzature, spazi e locali di appartenenza dell'Istituto, esclusivamente nel tempo complementare all'attivita' di ricerca svolta dall'I.N.A.F. e previa autorizzazione del direttore della struttura in cui si trovano gli spazi e le attrezzature e senza pregiudizio per l'ordinaria attivita' dell'Istituto. In tal caso, l'I.N.A.F. provvedera' alla nomina di un responsabile della vigilanza sul rispetto dei termini della convenzione, in particolare:
a. sulle modalita' operative di accesso ai locali e di utilizzo della strumentazione;
b. sul rispetto delle norme di sicurezza;
c. sul rispetto delle regole di trasparenza e riservatezza;
d. sulle disposizioni inerenti la tutela della proprieta' intellettuale.
2. La convenzione di cui al comma precedente deve, altresi', prevedere apposite regole circa la utilizzazione e le modalita' di tutela del nome e dell'immagine dell'I.N.A.F. e delle strutture di ricerca coinvolte nella convenzione, al fine di evitare comportamenti lesivi per I.N.A.F. e garantire l'attribuzione di un giusto riconoscimento, anche in termini di nome ed immagine all'Istituto. Tale beneficio di utilizzazione del nome e dell'immagine dell'I.N.A.F non puo' avere una durata superiore alla durata della convenzione.
3. La convenzione deve, obbligatoriamente, contenere apposite clausole di recesso o di modifica della stessa, nonche' prescrizioni a salvaguardia della riservatezza delle informazioni e tutela della proprieta' intellettuale dell'Istituto.
4. Al fine di stimolare l'imprenditorialita' attraverso la costituzione di societa' di start-up innovative, il premio annuale per l'innovazione, denominato «I.N.A.F.INNOVA», di cui al successivo art. 38, deve altresi' comprendere un contributo, in forma di rimborso parziale, delle spese di avvio di una start-up innovativa.

Art. 36.

Incompatibilita' e conflitti di interesse

1. Non possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di una societa' di cui al precedente art. 33, ne' assumere cariche direttive ed amministrative nelle suddette societa':
a. il presidente ed membri del consiglio di amministrazione di I.N.A.F.;
b. il presidente ed i membri del consiglio scientifico;
c. il direttore generale;
d. il direttore scientifico;
e. i direttori delle strutture di ricerca;
f. i responsabili delle unita' scientifiche centrali della direzione scientifica, ivi in servizio, nonche' il personale ad esse assegnato;
g. il responsabile dell'ufficio competente in materia di diritti proprieta' intellettuale e di incentivazione dell'innovazione ed il personale ad esso assegnato, laddove diverso da una unita' scientifica centrale;
h. i componenti delle commissioni di esperti costituite nella materia della proprieta' intellettuale e della incentivazione dell'innovazione.
2. La sede legale e la sede operativa della societa' di cui all'art. 33, comma 1 non possono coincidere con la sede di lavoro, ne' con la sede di servizio, ne' essere destinazione di missione per i soggetti di cui all'art. 2. I direttori delle strutture di ricerca presso le quali afferiscono o prestano servizio i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione alla costituzione o partecipazione alla start-up innovativa sono responsabili della applicazione della presente norma e vigilano sull'applicazione della stessa.
3. Le societa' di cui al precedente art. 33 non possono fornire ad I.N.A.F. beni e/o servizi, oggetto della loro missione imprenditoriale, per 36 mesi dalla costituzione delle stesse o comunque per tutto il periodo di durata della convenzione di cui all'articolo precedente e per i 24 mesi successivi, fatto salvo il caso di comprovata e documentata unicita' del bene o servizio oggetto di acquisto da parte dell'I.N.A.F., come previsto dall'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed eventuali ss.mm.ii.
4. Nel caso in cui sia accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilita' e/o di conflitto di interesse ai sensi del presente regolamento, l'I.N.A.F. ha l'obbligo di attivare le procedure previste dalla legge, anche di carattere disciplinare.

Art. 37.

Diritti di prelazione sulle societa' per lo sfruttamento
economico dei trovati

1. L'I.N.A.F. gode del diritto di prelazione nel caso di cessione delle societa' di cui all'art. 31, qualora questa intervenga entro tre anni dalla data di costituzione della stessa. La rinuncia al diritto di prelazione ovvero la volonta' di avvalersene, deve essere obbligatoriamente manifestata, anche verso gli aventi causa.
2. Al fine di consentire all'I.N.A.F. di esercitare il diritto di cui al comma precedente, i titolari delle societa' di cui all'art. 33 ed i loro aventi causa, hanno l'obbligo di notificare all'I.N.A.F. la volonta' di procedere alla cessione della societa'.

Titolo III

INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE

Capo I

Incentivi alla innovazione intramoenia

Art. 38.

Innovazione intramoenia

1. Si definisce innovazione intramoenia l'innovazione generata all'interno dell'ecosistema di ricerca dell'I.N.A.F. ovvero dalle competenze professionali dei soggetti di cui all'art. 2, dai programmi ed attivita' di ricerca da questi condotte e dal know-how di background dell'Istituto.
2. L'attuazione del complesso delle politiche di stimolo della innovazione intramoenia e' affidato all'ufficio competente in materia di tutela della proprieta' intellettuale.

Art. 39.

Istituzione del bando competitivo per l'innovazione

1. Al fine di facilitare l'incubazione dell'innovazione intramoenia, ovvero nel contesto dell'attivita' di ricerca dell'Istituto, con il presente regolamento viene istituito il «bando competitivo per la innovazione», destinato a finanziare la costituzione di progetti di ricerca, della durata massima di 12 mesi, per lo sviluppo di potenzialita' applicative diverse dall'ambito astronomico, destinato esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione deve prevedere, annualmente, l'ammontare del fondo, destinato al finanziamento del bando ed il numero massimo di progetti finanziabili.
3. La valutazione delle candidature deve essere effettuata sulla metodologia della revisione paritaria e dovra' concludersi entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.
4. Nella valutazione dei progetti candidati, dovranno essere preferite le proposte contenenti «breakout concepts», ossia mirati a sviluppare trovati che possano, ragionevolmente, rivelarsi potenziali generatori di c.d. «innovazione sconvolgente» («disruptive innovation»).
5. Il bando e' emanato dal presidente, sentito il direttore scientifico. L'ufficio competente in materia di diritti di proprieta' intellettuale provvede al monitoraggio delle attivita' e dei risultati.
6. La valorizzazione economica dei trovati, che siano il risultato delle ricerche finanziate attraverso il bando di cui al comma 1, deve avvenire secondo le stesse modalita' previste dal presente regolamento.

Art. 40.

Istituzione Premio I.N.A.F.INNOVA

1. Al fine di stimolare l'innovazione, l'imprenditorialita' e la valorizzazione della ricerca astrofisica, con il presente regolamento, l'I.N.A.F. istituisce il premio annuale per l'innovazione, denominato «I.N.A.F.INNOVA», destinato al personale di cui all'art. 2, autore di un trovato, appartenente ad una delle tre categorie di cui al successivo comma 3, giudicato il migliore da una giuria di pari all'uopo nominata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore scientifico, per ogni edizione del premio. Sono esclusi dalla partecipazione a detta giuria i membri delle commissione R.U.T. in carica nell'Albo di cui al precedente art. 12, comma 5.
2. Il premio e' conferito nel corso della «Giornata della Innovazione dell'I.N.A.F.», istituita con il presente regolamento ed organizzata con cadenza annuale.
3. Il premio «I.N.A.F.INNOVA», di cui al precedente comma 1, consta dei seguenti incentivi:
a. un premio per la pubblicazione piu' innovativa dell'anno. All'autore sara' finanziato il prosieguo della ricerca che ha originato il trovato premiato, per un periodo di 12 mesi, con le stesse modalita' previste per il finanziamento dei progetti vincitori del PRIN-INAF e per l'ammontare massimo annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione;
b. un premio per il trovato tecnologico piu' innovativo dell'anno. All'autore sara' finanziato il prosieguo della ricerca che ha originato il trovato premiato ovvero lo sviluppo della sottesa idea originale, per un periodo di 12 mesi, con le stesse modalita' previste per i finanziamenti dei progetti vincitori del TECNO-PRIN-INAF e per l'ammontare massimo annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione;
c. un premio per il miglior startupper dell'anno. Al premiato andra' un contributo per le spese di avvio di una «start-up innovativa», sotto forma di vaucher, nell'ammontare massimo annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.
4. Un'apposita sessione della commissione R.U.T. di cui all'art. 12 designa quattro candidature al premio per ciascuna categoria di trovati di cui al precedente comma 3.
5. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile dopo il conferimento del premio, sceglie fra i tre trovati premiati, di cui alle lettere a), b), c) del comma 3, il progetto oggetto della candidatura dell'I.N.A.F. alla edizione successiva del Premio nazionale per l'innovazione, previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2008, n. 6.
6. L'istruttoria del premio di cui al comma 1 e' gestita dall'ufficio competente in materia di proprieta' intellettuale.

Capo II

Incentivi alla innovazione omnia alia

Art. 41.

Innovazione «omnia alia»

1. Si definisce innovazione «omnia alia» il complesso delle politiche di stimolo della innovazione nella societa', ovvero diretta verso tutti i soggetti terzi previsti dalla normativa comunitaria.
2. La gestione del complesso delle attivita' relative alla innovazione omnia alia e' affidato all'ufficio competente in materia di proprieta' intellettuale.

Art. 42.

Strumenti di innovazione omnia alia

1. Costituiscono strumenti di attuazione delle politiche di innovazione omnia alia: il dialogo strutturato con il mondo produttivo, le collaborazioni di ricerca, i partenariati per l'innovazione, gli appalti pre-commerciali, la costituzione e/o partecipazione agli incubatori di imprese, la partecipazione alle iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico intraprese dallo Stato e dagli enti pubblici.

Art. 43.

Dialogo strutturato con il mondo produttivo

1. Costituisce dialogo strutturato con il mondo produttivo l'insieme delle iniziative di informazione e comunicazione rivolte all'industria ed alle aziende, diverso dalle consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 40 della direttiva 2014/24/CE, ovvero non direttamente riconducibili ad appalti gia' programmati, volte ad acquisire informazioni di carattere tecnico sullo stato della evoluzione delle tecnologie d'interesse per le attivita' di ricerca dell'Istituto, nonche' a rendere pubblicamente noti i risultati delle ricerche condotte dall'I.N.A.F. che hanno un interesse per il mondo produttivo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere condotte nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza, al fine di evitare l'induzione nel mercato di asimmetrie informative; pertanto devono essere declinate esclusivamente nelle seguenti modalita' pubbliche:
a. eventi informativi con finalita' di scambio pubblico di conoscenze su singole e/o multiple tematiche di carattere tecnologico: c.d. knowledge exchange workshop;
b. eventi informativi per la comunicazione dello stato delle ricerche di singoli progetti, a partecipazione I.N.A.F. e contestuale comprensione delle capacita' tecnologiche e produttive dell'industria relativamente alle tecnologie del progetto oggetto dell'evento informativo, c.d. Industry Day;
c. eventi di confronto con associazioni di categoria circa le politiche dell'Istituto in materia di innovazione, trasferimento tecnologico, partecipazione ai progetti infrastrutturali, sia nazionali che internazionali, e di valorizzazione della ricerca;
d. audizioni pubbliche di singoli operatori economici, finalizzate alla acquisizione di informazioni di carattere tecnico su specifiche capacita' tecnologiche dell'operatore medesimo.
3. Nel rispetto del principio di trasparenza, si deve dare notizia degli eventi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) nelle seguenti forme, ove non vi sia uno specifico obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
a. a mezzo stampa;
b. a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'I.N.A.F.;
c. mediante pubblicazione su piattaforme multimediali (c.d. social media)
d. attraverso la diffusione su liste di posta elettronica.
4. La gestione del dialogo strutturato, di cui al presente articolo, e' in capo all'ufficio competente in materia di proprieta' intellettuale, il quale provvede, altresi', alla gestione dei protocolli necessari a garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza nella programmazione e svolgimento degli eventi di cui al precedente comma 2. L'esecuzione operativa dei protocolli speciali e' affidata ad una squadra composta dal personale dell'I.N.A.F., all'uopo formato, appositamente costituita in seno all'ufficio medesimo, denominata Nucleo Eventi Speciali (N.E.S.). Il N.E.S. puo' essere, altresi', delegato alla esecuzione dei protocolli di cerimoniale richiesti dalla struttura tecnica di presidenza aventi carattere istituzionale.
5. Le iniziative di dialogo strutturato possono anche essere promosse dal personale di ricerca dell'Istituto, previa autorizzazione dell'ufficio competente in materia di proprieta' intellettuale, che dovra' garantire il pieno rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 44.

Accordi quadro

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'I.N.A.F. stipula con soggetti terzi - siano essi soggetti pubblici o privati, nazionali, sovranazionali, comunitari o esteri - accordi quadro, ovvero accordi che regolamentino in termini generali i rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica dell'Istituto con gli stessi, purche' non risultino lesivi dei diritti di proprieta' intellettuale dell'Ente.
2. Nel caso che gli accordi di cui al comma 1, siano sottoscritti con soggetti privati l'oggetto dell'accordo deve rispettare i principi di trasparenza e libera concorrenza, non dare luogo ad asimmetrie informative nel mercato e non deve essere in contrasto con le disposizioni a tutela dei diritti di proprieta' intellettuale dell'Istituto. Tali accordi sono sottoscritti dal presidente previa approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 45.

Contratti di ricerca in collaborazione

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contratti di ricerca in collaborazione disciplinano lo svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo, progettazione, innovazione di prodotto o di processo, diverse dalla prestazioni di servizi di ricerca di cui ai precedenti articoli 29 e 30, svolte, con soggetti terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, nazionali, sovranazionali, comunitari o esteri, sulla base di un prestabilito programma di attivita', e finanziate in tutto o in parte con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attivita' istituzionali.
2. Il programma di cui al comma 1 deve essere articolato in una serie di attivita', descritte in un allegato tecnico, nel quale devono essere indicati anche gli obiettivi finali e le relative risorse finanziarie.
3. I contratti di ricerca in collaborazione, in conformita' ad un template predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento, devono prevedere:
a. le modalita' di utilizzo delle risorse e degli spazi dell'Istituto;
b. la nomina di un responsabile scientifico del progetto per ciascuna delle parti;
c. la disciplina della titolarita' della proprieta' intellettuale di background e di foreground della ricerca oggetto della collaborazione;
d. la gestione dei risultati delle attivita', nonche' le clausole di riservatezza nello svolgimento delle stesse, nell'utilizzazione e pubblicazione dei risultati della ricerca;
e. le modalita' di promozione e pubblicita' del logo I.N.A.F. in caso di commercializzazione, da parte dei terzi, dei prodotti scaturenti dai risultati della ricerca;
f. le quote di cofinanziamento dei costi di progetto;
g. la gestione del contenzioso.
4. La quota di cofinanziamento in capo all'I.N.A.F. di cui al precedente comma 3, lettera f) non puo' eccedere la misura del 50% dei costi del progetto oggetto della collaborazione. E' in ogni caso vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, di risorse alla controparte.
5. Gli accordi di cui al comma 1, devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza, evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonche' seguendo il modello appositamente predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3, e devono essere sottoscritti seguendo l'iter indicato dall'art. 31. I contratti medesimi devono prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale venga riportato il dettaglio delle attivita' da svolgere ed il programma di sviluppo delle stesse.
6. Qualora, per esigenze dell'I.N.A.F., il foreground prodotto dalla collaborazione dovesse divenire oggetto di un capitolato per un successivo appalto, gli eventuali operatori economici che hanno preso parte alla collaborazione sono esclusi dalla partecipazione all'appalto medesimo.
7. I contributi economici per le attivita' di ricerca di cui al comma 1 devono essere ripartiti secondo le modalita' previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione delle quote degli overhead di attivita' di ricerca, formazione e conto terzi, finanziate in tutto o in parte da soggetti terzi.
8. Qualora dallo svolgimento delle attivita' scaturenti dal contratto derivino risultati suscettibili di protezione poiche' oggetto di diritti di proprieta' intellettuale, essi vanno tutelati e valorizzati secondo le norme del presente regolamento e per mezzo di apposite clausole inserite nel contratto.
9. Il soggetto terzo che commercializzi i prodotti scaturenti dai risultati della ricerca in collaborazione deve dare ampia garanzia di promozione del logo I.N.A.F. ed assicurare che l'utilizzo dello stesso sia conforme alle norme di legge.

Art. 46.

Partenariati per l'innovazione

1. I partenariati per l'innovazione, di cui alla direttiva 2014/24/CE, rientrano fra gli strumenti di incentivazione della innovazione omnia alia di cui all'art. 42 del presente regolamento.
2. Le procedure di attuazione del partenariato per l'innovazione sono disciplinate dalla direttiva europea di cui al comma 1 e dalla legislazione nazionale vigente in materia.

Art. 47.

Appalti pre-commerciali

1. Gli appalti per l'innovazione, di cui alla comunicazione della commissione europea n. 799/2007, hanno per oggetto esclusivo l'innovazione, ovvero l'acquisto di beni e servizi non ancora esistenti sul mercato, quali prodotti commerciali o standardizzati, e che rispondono ad un fabbisogno specifico della stazione appaltante, adeguatamente motivato.
2. Lo sviluppo dell'appalto di cui al comma 1, deve essere articolato nei seguenti stadi successivi, nel corso dei quali deve essere coinvolto un adeguato numero di imprese offerenti, e comunque non inferiori a due per ciascun singolo stadio, selezionate in base alla loro mera capacita' di contrarre e non necessariamente sulla base di referenze acquisite in appalti simili, attraverso una procedura ad inviti esperita, obbligatoriamente, nelle forme di evidenza pubblica:
a. Stadio 1: espressione dei requisiti da parte della stazione appaltante, elaborati, eventualmente, in maniera dialogante fra responsabile del procedimento e le imprese invitate, le cui possibili soluzioni tecniche successivamente proposte dalle imprese, saranno nello stadio 2, oggetto del giudizio del committente per il loro eventuale passaggio allo sviluppo previsto negli stadi successivi;
b. Stadio 2: le soluzioni ai requisiti di cui alla precedente lettera a), adeguatamente descritte e accompagnate da una definizione analitica di costi e tempi di realizzazione, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo comma 5, per poter, eventualmente ed a seconda delle esigenze, divenire oggetto di elaborazione del prototipo, di cui al successivo stadio 3;
c. Stadio 3: eventuale sviluppo del prototipo, quale sperimentazione delle soluzioni che hanno superato la fase dello stadio 2;
d. Stadio 4: eventuale sviluppo sperimentale ed installazione in un numero limitato di applicazioni pilota, con espressa esclusione dell'acquisto, gia' completamente sviluppate, per il quale sara' comunque indispensabile provvedere attraverso appalti tradizionali.
3. Per ciascuno dei quattro stadi di progettazione di cui alle lettere a), b) e c) e d) del comma precedente, l'aggiudicazione ad almeno due imprese, al fine di preservare la concorrenza tra operatori economici, deve avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Pertanto, al termine dello stadio 1, l'aggiudicazione deve essere assegnata ad un numero di imprese tale che la riduzione graduale delle stesse negli Stadi successivi non scenda mai al di sotto di due aziende per singolo stadio, escludendo, altresi', le imprese le cui soluzioni proposte non accedono allo Stadio successivo, secondo il giudizio della commissione tecnica di cui al comma 5;
4. Per ogni impresa aggiudicataria e per ogni stadio, e' obbligatoria la dimostrazione che la spesa prevista per il correlato impegno sia non superiore al prezzo di mercato, da calcolarsi sulla base di parametri noti ed obiettivi.
5. La commissione di valutazione tecnica delle soluzioni per il superamento di ogni singolo stadio di cui al comma 2, viene nominata con provvedimento del direttore generale su proposta del direttore scientifico e deve essere composta da almeno tre esperti la cui sede di servizio sia diversa da quella della stazione appaltante e che non abbiano alcun conflitto di interesse con le aziende partecipanti.
6. La procedura d'appalto di cui al presente articolo deve essere svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 163/2006. La violazione di tali principi comporta l'applicazione della stessa disciplina sanzionatoria prevista per gli appalti pubblici.

Art. 48.

Costituzione di incubatori

1. L'I.N.A.F. puo' partecipare, pro quota, e/o costituire incubatori certificati previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, anche attraverso concessione a titolo oneroso agevolato all'incubatore di beni immobili e delle attrezzature in proprio uso, purche' non vi siano oneri per l'Istituto e nel rispetto delle priorita' d'uso per l'attivita' di ricerca primaria dell'I.N.A.F.
2. La costituzione dell'incubatore certificato di cui al comma 1 e la nomina delle relative cariche societarie deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di diritto pubblico ed evitando conflitti di interesse nonche' nel rispetto degli articoli 35 e 36 del presente regolamento.
3. Gli introiti derivanti dagli incubatori dell'I.N.A.F. devono essere gestiti secondo le stesse modalita' di cui agli articoli 29, comma 5 e 30, comma 5.
4. La costituzione e/o la partecipazione ad incubatori e' proposta dal presidente e deliberata dal consiglio di amministrazione. L'istruttoria di costituzione e/o adesione e' prodotta, in maniera congiunta, dal direttore generale ed dal direttore scientifico, secondo le rispettive competenze.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato con delibera del consiglio di amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La ripartizione degli introiti spettanti ad I.N.A.F., stabilita dagli articoli 27 comma 4 e 28 comma 3 del presente regolamento, viene regolamentata attraverso il Disciplinare sugli overhead.
3. I templates indicati nel presente regolamento agli articoli 7, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 33, 35 e 45 saranno predisposti entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente «regolamento per la gestione, tutela e sfruttamento della proprieta' intellettuale e per l'incentivazione della innovazione», si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 50.

Cessazione regolamenti esistenti

1. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente art. 49, cessa l'efficacia del «Regolamento sui diritti di proprieta' industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006, e del «Regolamento per la creazione di Spin Off dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2006.

Art. 51.

Soggetti attuatori del presente regolamento

1. L'attuazione del presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, sino a diversa disposizione ovvero in conseguenza di quanto previsto dal successivo comma 3, e' in carico all'Unita' scientifica centrale IV della direzione scientifica, ad esclusione di quanto disposto dagli articoli 42 e 43, che, invece resta in carico all'ufficio II della direzione generale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione n. 54/13 del 2 settembre 2013.
2. Ai fini dell'attuazione esecutiva del regolamento, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la direzione generale e la direzione scientifica, nel rispetto della ripartizione di competenze di cui al precedente comma 1 e sulla base degli assetti organizzativi vigenti alla medesima data di pubblicazione, provvederanno ad emanare i flussi procedimentali corredati di relativa rappresentazione grafica inter-funzionale (diagramma di flusso inter-funzionale).
3. Nel caso di eventuale variazione degli assetti organizzativi dell'I.N.A.F., i flussi procedimentali dovranno essere aggiornati secondo le stesse modalita' di cui al comma 2.


 
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