Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2016
Rettifica del decreto 14 giugno 2016, concernente l'autorizzazione al Consorzio Vini Colli Bolognesi, in Valsamoggia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli Bolognesi», ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 4 luglio 2016 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale ai sensi della richiamata normativa e' stata concessa al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (Bologna), l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli Bolognesi», ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014;
Considerato che, a seguito di segnalazione del citato Consorzio di tutela, e' stata riscontrata all'art. 5 della proposta di disciplinare, allegata al predetto decreto 14 giugno 2016, l'erronea cancellazione dell'intero comma 4, tramite l'utilizzo della funzione revisione di word, anziche' la parziale cancellazione del riferimento alla tipologia Pignoletto passito, come peraltro risultava nella proposta di modifica del disciplinare in questione allegata al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 che costituisce la base del citato decreto ministeriale 14 giugno 2016;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rettifica di detto formale errore, al fine di ripubblicare il corretto disposto dell'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 giugno 2016;

Decreta:

Articolo unico

Alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli Bolognesi», allegata al decreto ministeriale 14 giugno 2016 richiamato in premessa, il comma 4, dell'art. 5 e' sostituito con il testo riportato in allegato.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2016

Il direttore generale: Abate


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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