Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 novembre 2016
Modifica del decreto 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del dossier di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del dossier MCW-5022 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;
Tenuto conto che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al sopra citato decreto, a nome delle imprese Adama Italia S.r.l. e Adama Irvita N.V, riregistrati con il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 hanno ottenuto una modifica di composizione;
Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 28 ottobre 2016 e' stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni dei prodotti da commercializzare solo per i prodotti fitosanitari Klartan 20 EW n. reg. 7555, Mawrik 20 EW n. reg. 9800, Mavrik 240 EW n. reg. 14210, Mavrik Casa Giardino n. reg. 11997, Mavrik EW n. reg. 14190;
Ritenuto di dover modificare il decreto 28 ottobre 2016 nella parte relativa allo smaltimento delle scorte eliminando la frase relativa alla rietichettatura e ritenendo valida per tutti i prodotti fitosanitari la frase: «Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari gia' immesse sul mercato alla data del presente decreto, e' consentito secondo le seguenti modalita':
6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.»;
Rilevato che nell'allegato al sopracitato decreto per il prodotto fitosanitario Tau Al 240 EW n. reg. 7864 sono state erroneamente omesse le estensioni alle colture di indivia e lattughino, l'estensione dello stabilimento di produzione Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE), e l'eliminazione dello stabilimento di produzione Inagra Investigaciones Agricolas S.A.- Sueca, CTRA. Mareny Blau S/ (Spagna);
Rilevato inoltre che nell'allegato al decreto stesso del 28 ottobre 2016 per il prodotto fitosanitario Megic 240 n. reg. 12023 sono state erroneamente omesse le estensioni alle colture di indivia e lattughino oltre che la variazione della ragione sociale del distributore da Gowan Italia S.p.A a Gowan Italia S.r.l.;
Ritenuto altresi' di dover inserire le modifiche autorizzate sopra citate per i prodotti fitosanitari sopraelencati e inseriti nella tabella allegata al decreto 28 ottobre 2016;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del dossier MCW-5022 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari», viene cosi' modificato nella parte relativa allo smaltimento delle scorte, si elimina la frase relativa alla rietichettatura e si applica a tutti i prodotti fitosanitari la frase:
«Lo smaltimento delle scorte gia' immesse sul mercato alla data del presente decreto, e' consentito secondo le seguenti modalita':
6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Lo smaltimento si applica ai lotti dei prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.»
Inoltre viene cosi' modificata la tabella inserita nell'allegato al decreto sopra citato:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.
Roma, 8 novembre 2016

Il direttore generale: Ruocco


 
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