Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 10 novembre 2016
Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 2).


Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice Commissari»;
Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina della «Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali», e in particolare:
il comma 2, che prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonche' di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge;
il comma 3, che, alle lettere b) e c), prevede che l'individuazione delle predette duecentoventicinque unita' di personale possa avvenire anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche, nonche' con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm., recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni- vice Commissari nella cabina di coordinamento dell'8 novembre 2016;
Considerato che con lettera del 9 novembre 2016, e' stato chiesto a Fintecna S.p.a. di individuare un numero massimo di quarantacinque unita' di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico alle attivita' di cui al decreto-legge n. 189/2016 e Fintecna S.p.a., con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale richiesta;
Considerato che, del pari, con lettera del 9 novembre 2016, e' stato chiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia di individuare un numero massimo di ottanta unita' di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico ed di tipo amministrativo-contabile alle attivita' di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale richiesta;
Viste le proposte di convenzione, i cui schemi vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevedono, tra l'altro:
a. Che le stesse avranno durata a partire dalla data della loro efficacia in base al combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., e scadranno il 31 dicembre 2018;
b. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari, quanto alla convenzione con Fintecna S.p.a., ad € 3.500.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione, e quanto alla convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia ad € 7.000.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

1. Di stipulare con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, secondo gli schemi allegati rispettivamente al n. 1 e al n. 2 alla presente ordinanza che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, due apposite convenzioni per l'individuazione delle unita' di personale da destinare allo svolgimento delle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico necessarie a fronteggiare, con la massima celerita', efficacia ed efficienza, le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, stabilendo che:
a) le convenzioni saranno efficaci e produttive di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e la loro durata non potra' superare la data del 31 dicembre 2018;
b) l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari rispettivamente ad € 3.420.453,00 (convenzione Fintecna) ed € 6.750.767,52 (convenzione Invitalia) per ciascuno degli anni di durata della convenzione;
c) limitatamente all'anno 2016, l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari rispettivamente ad € 200.000,00 (convenzione Fintecna) ed € 650.000,00 (convenzione Invitalia).
2. Di prevedere che gli oneri connessi all'effettuazione delle attivita' previste dalle convenzioni da stipularsi secondo gli schemi approvati dalla presente ordinanza, stimati nella misura massima rispettivamente di € 200.000,00 per l'anno 2016 e di € 3.420.453,00 per ciascuno degli altri anni di durata della convenzione Fintecna, nonche' di € 650.000,00 per l'anno 2016 e di € 6.750.767,52 per ciascuno degli altri anni di durata della convenzione Invitalia, trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario.
La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 10 novembre 2016

Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3132


 
Allegato 1
Schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del
personale da adibire alle attivita' di supporto
tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Tra
il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955,

e
la societa' Fintecna S.p.A. (nel seguito definita Fintecna), in persona dell'amministratore delegato avv. Marcello Villa, nato a Roma, il 22 settembre 1956, a cio' autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2016.

Premesso

a) che in data 17 ottobre 2016 e' stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;
b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge, anche avvalendosi dei Presidenti delle Regioni interessate che operano in qualita' di vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite;
c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario Straordinario e dei vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
d) che, per lo svolgimento delle attivita' sopra descritte, ogni Regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» al quale possono essere assegnate risorse con professionalita' tecnico-specialistiche;
e) che l'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;
f) che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche;
g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018 e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge;
h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Fintecna S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per il supporto tecnico-ingegneristico occorrente per lo svolgimento delle attivita' di cui al decreto-legge e che Fintecna S.p.a. si e' dichiarata disponibile in tal senso.

Tutto cio' premesso

Le parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
Conferma delle premesse

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.


 
Allegato 2 Schema di convenzione con Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per
l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Tra
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955,

e
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito definita Invitalia) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05678721001), in persona dell'amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963,

Premesso

a) che in data 17 ottobre 2016 e' stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;
b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate che operano in qualita' di vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite;
c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e alla ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
d) che, per lo svolgimento delle attivita' sopra descritte, ogni regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» al quale possono essere assegnate risorse con professionalita' tecnico-specialistiche;
e) che l'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;
f) che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche;
g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018, e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge;
h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Invitalia S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per lo svolgimento delle attivita' di cui al decreto-legge e che Invitalia S.p.a. si e' dichiarata disponibile in tal senso;
i) che Invitalia (gia' Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;
j) che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, Invitalia e' stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attivita' da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento». La successiva direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge n. 296/2006, indica infine Invitalia quale «ente strumentale dell'Amministrazione centrale», rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;
k) che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 demanda al Ministero dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
l) che l'art. 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-bis, comma 1, decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con Invitalia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
m) che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio del ministri possa avvalersi di Invitalia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del menzionato decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012;
n) che il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilisce che Invitalia possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
o) che, con nota prot. n. .... del ...... 2016, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su societa' partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
p) che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 5, Invitalia realizza una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
q) che l'utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai tre livelli di professionalita' individuate nell'allegato di rendicontazione e' stato gia' utilizzato da Invitalia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali soggette al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti;
r) che, per quanto riguarda le attivita' oggetto della presente convenzione, Invitalia e' in possesso di specifiche ed adeguate competenze.

Tutto cio' premesso

Le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
Conferma delle premesse

§1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.


 

Art. 2.
Oggetto

§1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di Fintecna dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico necessaria alla realizzazione, con la massima celerita', efficacia ed efficienza, degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse.
§2. In particolare, Fintecna: a) procede, anche attraverso la sensibilizzazione degli ordini professionali di categoria, alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale attestata dall'iscrizione negli appositi albi professionali; b) provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; c) mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei vice- Commissari delle attivita' come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.


 

Art. 2.
Oggetto

§1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di Invitalia dell'attivita' di supporto agli interventi organizzativi, amministrativo-contabili e tecnico-ingegneristici diretti alla realizzazione, con la massima celerita', efficacia ed efficienza, delle attivita' e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse.
§2. In particolare, Invitalia: a) procede alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale coerentemente con il fabbisogno della struttura commissariale; b) provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; c) mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei vice-Commissari delle attivita' come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.


 

Art. 3.
Modalita' di svolgimento delle prestazioni
risorse disponibili e coordinamento

§1. Fintecna, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi e gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, come previsti dal decreto-legge, nonche' per quella afferente i procedimenti relativi ai necessari titoli abilitativi edilizi, ferma restando in capo ai singoli comuni la competenza all'adozione dell'atto finale di rilascio del titolo abilitativo edilizio.
§2. Le suddette attivita' di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:
a) verifica di congruita' tecnico-economica di progetti sviluppati da terzi e sottoposti a valutazione;
b) verifica della documentazione fornita dagli affidatari degli appalti;
c) redazione della documentazione necessaria all'iter procedurale in assistenza ai privati;
d) gestione dell'archivio documentale;
e) attivita' di front office, per supporto gestionale alla elaborazione delle pratiche necessarie all'ottenimento dei finanziamenti agevolati e per fornire tutte le informazioni utili ad attivare il processo di richiesta dei finanziamenti;
f) supporto professionale ed amministrativo-contabile, per il monitoraggio della normativa e le necessarie rendicontazioni.
§3. In una fase successiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge, il personale individuato da Fintecna e destinato alla struttura commissariale potra' altresi' fornire il supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni culturali.
§4. Fintecna mette a disposizione fino ad un massimo di n. 45 unita' di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche, per la realizzazione delle attivita' sommariamente descritte nei precedenti paragrafi §1, §2 e §3, da impiegare prioritariamente presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge.
§5. L'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico svolta dal personale di Fintecna sara' coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa societa' che si relazionera' con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.


 

Art. 3.
Modalita' di svolgimento delle prestazioni,
risorse disponibili e coordinamento

§1. Invitalia, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attivita' di supporto amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico occorrente:
a) per il funzionamento e le attivita' della struttura commissariale di cui al punto e) delle premesse della presente convenzione;
b) per le attivita' di programmazione e pianificazione propedeutiche agli interventi di ricostruzione pubblica e privata;
c) per l'interlocuzione con l'utenza target;
d) per la definizione di procedure, standard e modalita' operative;
e) per il supporto al procedimento di concessione ed erogazione dei contributi;
f) per espletare, una volta ricevuti i progetti esecutivi ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto-legge, le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
§2. Le attivita' di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti prestazioni:
a) supporto alla predisposizione degli atti di pianificazione urbanistica da parte dei soggetti competenti;
b) supporto al coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e privati;
c) funzione di centrale unica di committenza (CUC) di tutti i soggetti attuatori, da definire tra le parti mediante formale accordo. L'incarico e' da intendersi come gestione complessiva delle procedure di affidamento e delle fasi di esecuzione dei contratti d'appalto. In particolare, nella qualita' di CUC, accentra su di se' la predisposizione di atti, provvedimenti e contratti, nonche' il potere di firma finalizzato all'adozione degli stessi;
d) verifica di congruita' tecnico-economica di progetti sviluppati da soggetti pubblici e privati e sottoposti a valutazione;
e) supporto alla gestione dell'elenco speciale dei professioni abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge;
f) supporto alle attivita' di coordinamento delle piattaforme informatiche e di gestione documentale;
g) raccordo con l'Autorita' Nazionale Anticorruzione e la Struttura di Missione, nei termini rispettivamente individuati nell'accordo ex art. 32 del decreto-legge e nel protocollo di legalita', esteso alle fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi agli interventi di ricostruzione pubblica.
§3. Le attivita' descritte nei precedenti paragrafi §1 e §2 saranno svolte presso gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti a norma dell'art. 3 del decreto-legge. Su richiesta del direttore generale responsabile, potra' altresi' essere svolta presso la struttura commissariale centrale attivita' di supporto alla gestione ordinaria degli uffici e del personale, ivi compresa la predisposizione e redazione degli atti e provvedimenti del Commissario straordinario e la tenuta della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge.
§4. L'attivita' svolta dal personale di Invitalia sara' coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa Invitalia che si relazionera' con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.


 

Art. 4.
Personale

§1. Fintecna individua le unita' di personale, destinate allo svolgimento dell'attivita' di supporto tecnico-ingegneristico, tra il proprio personale dipendente.
§2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalita' degli interventi richiesti, nonche' della peculiare natura e complessita' delle attivita' da espletarsi in un arco temporale limitato, Fintecna puo' ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo, nel limite massimo del 30% delle unita' di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; b) procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; c) avvalendosi dei contratti eventualmente gia' in essere per analoghe iniziative, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 6, paragrafo §2 che segue.
§3. In ragione della particolare natura e tipologia di attivita' che il personale messo a disposizione da Fintecna sara' chiamato a svolgere, in via prioritaria, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sara' composto da: a) un coordinatore; b) almeno trentadue profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi e geometri); c) un numero massimo di otto unita' di personale con profilo amministrativo; d) quattro unita' di personale con competenza specifica in materia di gestione degli interventi post - sismici, anche provenienti da Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


 

Art. 4.
Personale

§1. Invitalia individua 80 unita' di personale, destinate allo svolgimento dell'attivita' di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale di cui al punto e) delle premesse, tra il proprio personale dipendente.
§2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalita' degli interventi richiesti, nonche' della peculiare natura e complessita' delle attivita' da espletarsi in un arco temporale limitato, Invitalia puo' ricorrere, con oneri e spese a proprio carico esclusivo e fermo restando il corrispettivo come definito e indicato al successiva art. 6, anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo, nel limite massimo del 20% delle unita' di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; b) procedendo alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.
§3. In ragione della particolare natura e tipologia di attivita' che il personale messo a disposizione da Invitalia sara' chiamato a svolgere presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sara' composto da: a) coordinatori; b) profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); c) personale con profilo amministrativo.


 

Art. 5.
Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

§1. La presente convenzione sara' efficace, in conformita' a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii., e scadra' il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge.


 

Art. 5.
Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

§1. La presente convenzione sara' efficace e produttiva di effetti in conformita' a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. e scadra' il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge.
§2. Ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della presente convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla presente convenzione.


 

Art. 6.
Ammontare e modalita' di pagamento

§1. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari ad € 3.500.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione.
§2. Il Commissario straordinario riconosce a Fintecna, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese di logistica per l'attivita' svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, determinato sulla base dell'allegato A («Quadro economico») alla presente convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di € 3.420.453,00 in ragione d'anno, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.
§3. Limitatamente all'anno 2016, dovendo dare immediato avvio fin dal mese di novembre ad alcune delle attivita' di cui all'art. 3, urgenti e indifferibili, il Commissario riconosce a Fintecna un corrispettivo, da corrispondere sulla base dell'allegato A («Quadro economico») alla presente Convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio, fino ad un massimo di € 200.000,00, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.
§4. Il corrispettivo, stabilito nei precedenti paragrafi 2 e 3, e' versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che Fintecna emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.


 

Art. 6.
Corrispettivo e modalita' di pagamento

§1. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari ad € 7.000.000,00 comprensivo di I.V.A., spese ed ogni altro accessorio, per ciascuno degli anni di durata della convenzione.
§2. Il Commissario straordinario riconosce a Invitalia, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese generali per l'attivita' svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di € 6.750.767,52 in ragione d'anno, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, come dettagliato nell'allegato A «Quadro economico» alla presente convenzione, illustrativo, altresi', delle relative tariffe per figura professionale, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.
§3. Limitatamente all'anno 2016, il Commissario riconosce a Invitalia un corrispettivo, da corrispondere sulla base dei costi previsti dall'allegato A «Quadro economico» alla presente convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio, fino ad un massimo di € 650.000,00, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute a partire dal 10 novembre 2016, come da richiesta del commissario prot. 000006 e prot. 000008 del 9 novembre 2016.
§4. Il corrispettivo, come sopra stabilito, e' versato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura, che Invitalia emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.


 

Art. 7.
Rendicontazione e verifica delle prestazioni

§1. Entro i due mesi successivi al termine di ciascun anno, Fintecna invia al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti.
§2. Al fine di verificare l'attivita' svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Fintecna.


 

Art. 7.
Rendicontazione e verifica delle prestazioni

§1. Entro i tre mesi successivi al termine di ciascun anno, Invitalia invia al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla presente convenzione.
§2. Al fine di verificare l'attivita' svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Invitalia.


 

Art. 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

§1. Fintecna e' obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita' e per la localita' dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.


 

Art. 8.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza

§1. Invitalia e' obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita' e per la localita' dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.


 

Art. 9.
Responsabilita'

§1. Fintecna assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
§2. Fintecna e' responsabile nei confronti del Commissario straordinario degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalita' di cui al precedente art. 4, paragrafo § 2, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.


 

Art. 9.
Responsabilita'

§1. Invitalia assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
§2. Invitalia e' responsabile nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalita' di cui al precedente art. 4, paragrafo 2.


 

Art. 10.
Contenzioso e foro competente

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sara' esclusivamente competente il Foro di Roma.


 

Art. 10.
Contenzioso e foro competente

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sara' esclusivamente competente il Foro di Roma.


 

Art. 11.
Obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari

§1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
§2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.
§3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.


 

Art. 11.
Obblighi relativi alla tracciabilita'
dei flussi finanziari

§1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
§2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.
§3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.


 

Art. 12.
Trattamento dei dati

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.
§2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali e' il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.


 

Art. 12.
Trattamento dei dati

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.
§2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali e' il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.


 

Art. 13.
Efficacia

§1. La presente convenzione, perfezionata con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, e' efficace e produttiva di effetti in conformita' a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii.
Il presente atto, si compone di 8 facciate intere dattiloscritte e 2 facciate di allegati ed e' sottoscritto in due esemplari.
Roma, li'
Il Commissario straordinario
Errani
p. Fintecna S.p.A. L'amministratore delegato
Villa



 

Art. 13.
Efficacia

§1. La presente convenzione, perfezionata con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, e' efficace e produttiva di effetti in conformita' a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.
Il presente atto, si compone di 9 facciate intere dattiloscritte e 6 facciate di allegati ed e' sottoscritto in due esemplari.
Roma, li'
Il Commissario straordinario
Errani
p. Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
L'amministratore delegato
Arcuri


 

Allegato A: Quadro economico

Parte di provvedimento in formato grafico



 

Allegato A: Quadro economico
1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO 1.1 Regimi di rendicontazione.
Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del corrispettivo giornaliero massimo, differenziato per le tre tipologie di professionalita' rappresentate nella relativa tabella riportata al punto 1. dell'Allegato B- Disciplinare di rendicontazione.
Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di viaggio e soggiorno, segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell'Allegato B- Disciplinare di rendicontazione. 1.2 Valorizzazione attivita'.
Il corrispettivo annuo di cui all'art. 6 della convenzione e' stato quantificato sulla base della stima:
delle giornate uomo per lo svolgimento delle attivita', intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedi' al venerdi', ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia;
della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente;
della messa a disposizione del seguente personale: n. 5 coordinatori; almeno n. 59 profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); un numero massimo di 16 unita' di personale con profilo amministrativo. 1.3 Eventuali modifiche.
Le Parti concordano che - nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di € 6.750.767,52 - la composizione delle singole voci di costo di cui alla lettera «A - figure professionali» potra' essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

Parte di provvedimento in formato grafico




 

Allegato B: Disciplinare di rendicontazione
1. STRUTTURA OPERATIVA
Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali - maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 20% - rappresentate nella seguente tabella:
===================================================================== | Livello | Profilo | +===========================+=======================================+ | |Risorse dotate di elevata | | |professionalita' e di riconoscibile | | |autonomia direzionale, inquadrati come | | |dirigenti o quadri, nel caso di | | |dipendenti di Invitalia o di sue | | |controllate; esperti in grado di | |Personale di indirizzo e |contribuire all'implementazione delle | |coordinamento |strategie operative del progetto | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Risorse in grado di svolgere funzioni | | |di coordinamento con relativa | |Personale di livello |discrezionalita' di poteri ed autonomia| |superiore |di iniziativa | +---------------------------+---------------------------------------+ | |Risorse che svolgono funzioni con | | |discrezionalita' operativa e | |Personale di livello |decisionale coerente con le direttive | |operativo |ricevute dai responsabili | +---------------------------+---------------------------------------+
1.1. Risorse interne alla «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa».
Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attivita' eseguita dalle sue societa' controllate e dal personale di queste ultime, Invitalia dovra' fornire un rendiconto analitico contenente:
elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
numero delle giornate effettuate;
descrizione sintetica delle attivita' svolte;
costo complessivo della prestazione resa dalla singola risorsa.
Il documento giustificativo delle attivita' e' costituito dalla relazione delle attivita' svolte, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto. 1.2. Consulenti e collaboratori esterni integrati nella struttura operativa.
Per i costi relativi ai collaboratori ed ai consulenti integrati nella Struttura operativa, Invitalia dovra' fornire un rendiconto analitico contenente:
elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
numero delle giornate effettuate;
descrizione sintetica delle attivita' svolte;
costo complessivo della prestazione resa dalla singola risorsa.
Il documento giustificativo delle attivita' e' costituito dalla relazione delle attivita' svolte con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.


 
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