Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 ottobre 2016
Criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 e avente la finalita' del sostegno alle piccole e medie imprese potenzialmente in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici;
Visto il comma 200 del medesimo art. 1, che dispone che possono accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 208 del 2015, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);
Visto, altresi', il comma 201 del medesimo art. 1, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese vittime di mancati pagamenti;
Visto, infine, il comma 202 del medesimo art. 1, che prevede che in caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al citato comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita';
Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante il regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi del citato art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;
Ritenuto di versare le risorse di cui all'art. 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla contabilita' speciale n. 1201 del sopra menzionato Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83 del 2012;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;
c) «legge n. 208/2015»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», limitatamente all'art. 1, commi 199, 200, 201 e 202;
d) «Fondo»: il Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti istituito dalla legge n. 208/2015 presso il Ministero;
e) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
f) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
g) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
h) «Regolamento de minimis agricoltura»: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
i) «Regolamento de minimis pesca»: regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
l) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del regolamento de minimis, del regolamento de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura;
m) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
n) «PMI beneficiarie»: micro, piccole e medie imprese come definite nell'allegato l del regolamento di esenzione, che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici di cui alla lettera o), in corso alla data del 1° gennaio 2016;
o) «imprese debitrici»: imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data del 1° gennaio 2016, nel quale la PMI beneficiaria risulta parte offesa, di uno o piu' dei seguenti delitti:
1) estorsione, ai sensi dell'art. 629 del codice penale;
2) truffa, ai sensi dell'art. 640 del codice penale;
3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art. 641 del codice penale;
4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621 del codice civile.
p) «Comunicazione n. 14/08»: comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
q) «tasso di base»: tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
r) «impresa unica»: l'impresa unica cosi' come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del regolamento de minimis, del regolamento de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura;
s) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
t) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
u) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
v) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».


 
Art. 2
Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo, disposti dalla legge n. 208/2015 con la finalita' di ripristinare la liquidita' delle PMI beneficiarie che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).


 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto le PMI beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidita' a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici. In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidita' le PMI beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l'ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale dei «Crediti verso clienti» di cui alla lettera C) II - 1) dell'art. 2424 del codice civile;
b) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.


 
Art. 4
Finanziamento agevolato

1. A valere sul Fondo puo' essere concesso alle PMI beneficiarie un finanziamento agevolato:
a) di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda e non superiore alle capacita' di rimborso della stessa PMI beneficiaria, cosi' come definite dall'art. 6, comma 7, lettera b);
b) di importo comunque non superiore a euro 500.000,00;
c) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento;
d) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
e) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.


 
Art. 5
Agevolazione concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le PMI beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal regolamento de minimis, dal regolamento de minimis agricoltura e dal regolamento de minimis pesca.
2. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08. E' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla stessa comunicazione n. 14/08.
3. Per le PMI beneficiarie costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
4. In caso si verifichi il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari previsti dal regolamento de minimis, dal regolamento de minimis agricoltura e dal regolamento de minimis pesca, l'impresa beneficiaria, su richiesta del Ministero, puo' optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso finanziamento e/o del preammortamento.
5. Entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero di cui al comma 4, la PMI beneficiaria provvede a comunicare al Ministero l'opzione prescelta.
6. Ai fini dell'applicazione dei limiti «de minimis» il settore in cui opera la PMI beneficiaria e' individuato sulla base dell'attivita' economica principale risultante dal certificato camerale della PMI beneficiaria.


 
Art. 6
Presentazione e valutazione delle domande

1. Le PMI beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato alla circolare di cui all'art. 11 e complete della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalita' indicate con la medesima circolare.
2. Ciascuna PMI beneficiaria puo' presentare una sola domanda di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto.
3. La domanda di finanziamento agevolato contiene una DSAN del legale rappresentante della PMI beneficiaria attestante:
a) che la PMI beneficiaria che richiede il finanziamento agevolato e' parte offesa in un procedimento penale a carico dell'impresa debitrice in corso al 1° gennaio 2016;
b) gli estremi del procedimento penale di cui alla lettera a);
c) l'ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice;
d) l'ammontare alla data di presentazione della domanda delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell'impresa debitrice.
4. Il Ministero procede, per ogni domanda di finanziamento agevolato, alla verifica della correttezza e della conformita' delle DSAN di cui al comma 3 presso gli uffici giudiziari competenti.
5. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
6. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dal Ministero.
7. Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri:
a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (art. 2424 codice civile, voce passivo A) e totale dell'attivo (art. 2424 codice civile, voce attivo) non puo' risultare inferiore al cinque per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le societa' di persone e le imprese individuali il patrimonio netto e' considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
b) capacita' di rimborso: relativamente all'ultimo bilancio approvato, il flusso di cassa, inteso come somma dell'utile dell'esercizio (art. 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (art. 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (art. 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non puo' risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti gia' erogati alla PMI beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. A tal fine la PMI beneficiaria trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L'ammontare del finanziamento agevolato e' approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto alla domanda della PMI beneficiaria in caso di insufficienza delle capacita' di rimborso della medesima risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso.
8. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le PMI beneficiarie ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.


 
Art. 7
Concessione ed erogazione
del finanziamento agevolato

1. Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione alla PMI beneficiaria.
2. Con la circolare di cui all'art. 11 sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'erogazione alla PMI beneficiaria del finanziamento agevolato. L'erogazione e' effettuata in unica soluzione ed e' condizionata alla verifica da parte del Ministero della regolarita' contributiva, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
3. La PMI beneficiaria rimborsa al Ministero le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con le modalita' e nei termini stabiliti con la circolare di cui all'art. 11.
4. Le somme di cui al comma 3 sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.


 
Art. 8
Controlli e ispezioni

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la correttezza e conformita' di quanto affermato nelle DSAN rese dalla PMI beneficiarie, nonche' le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
2. Per le attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Le PMI beneficiarie devono consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, anche mediante sopralluoghi.


 
Art. 9
Revoca

1. Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, nei casi in cui le imprese debitrici siano assolte, con sentenza passata in giudicato intervenuta prima del completo rimborso del finanziamento agevolato, per i delitti di cui sono state imputate nel procedimento penale in cui la PMI beneficiaria e' risultata parte offesa.
2. Il Ministero procede alla revoca totale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 5, nei casi in cui la PMI beneficiaria:
a) abbia reso nelle DSAN, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 6, dei requisiti di cui all'art. 3;
c) non consenta i controlli del Ministero o degli altri soggetti incaricati.
3. Il Ministero procede alla revoca parziale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 6, nei casi in cui la PMI beneficiaria:
a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento;
b) sia in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie e cessazione dell'attivita'.
4. Nel caso di revoca dell'agevolazione di cui al comma 1, consistente nell'ammontare dell'ESL del finanziamento agevolato calcolato secondo quanto previsto all'art. 5, il Ministero definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'art. 5, comma 2, e la PMI beneficiaria e' tenuta a corrispondere al Ministero le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento.
5. Nel caso di revoca totale del finanziamento di cui al comma 2, la PMI beneficiaria restituisce al Ministero gli interessi sulle rate rimborsate calcolati al tasso di cui all'art. 5, comma 2, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato alla PMI beneficiaria fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.
6. Nel caso di revoca parziale del finanziamento agevolato di cui al comma 3, lo stesso e' revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero alla data della revoca. La PMI beneficiaria restituisce al Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.


 
Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi a valere sulle risorse del Fondo. A tal fine le risorse disponibili sull'apposito stanziamento di bilancio sono versate annualmente nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.
2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo e' riservata, per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio della presentazione delle domande, alle domande di finanziamento agevolato presentate da PMI beneficiarie che sono in possesso del rating di legalita' e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. La medesima quota del dieci per cento e' riservata, per dodici mesi dalla data di assegnazione della nuova dotazione, sulle ulteriori risorse finanziarie che dovessero essere assegnate per l'intervento di cui al presente decreto.
4. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGIAI puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive del Fondo nel limite del due per cento.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le PMI beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo, indicate al comma 1. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili annualmente e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.


 
Art. 11
Disposizioni attuative

1. Il Ministero, con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, definisce il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le PMI beneficiarie sono tenute a presentare e fornisce, altresi', precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto. In allegato alla predetta circolare e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2844


 
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