Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228
Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29-quattuordecies;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modifiche dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ed in particolare l'articolo 2, comma 3-bis che prevede che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
Sentito il Consiglio federale del sistema delle agenzie ambientali, che ha definito nella seduta del 17 dicembre 2014 la propria proposta in merito al presente regolamento, proposta acquisita con nota dell'8 aprile 2015 a firma del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 21 luglio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 9 settembre 2016;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4134


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
Autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII alla
Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata
sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5
alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il
recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche'
nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una
discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si
applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall'Autorita' competente nel
caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di
emissione, rilevata durante i controlli previsti
nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui
all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione
non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di
frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti
nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena
dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia
relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non
autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle
tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di
emissione determina anche il superamento dei valori limite
di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica
sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con
la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso
in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e'
necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
colui il quale sottopone una installazione ad una modifica
non sostanziale senza aver effettuato le previste
comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui
all'art. 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di
trasmettere all'autorita' competente la comunicazione
prevista all'art. 29-decies, comma 1, nonche' il gestore
che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art.
29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del
medesimo art. 29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di
comunicare all'Autorita' competente, all'ente responsabile
degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai
comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle
emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel caso in
cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti
la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione
amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione
amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il
gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore
di sessanta giorni ovvero le effettua formalmente
incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi
informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio
dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice
penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al
comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza
giustificato e documentato motivo, omette di presentare,
nel termine stabilito dall'Autorita' competente, la
documentazione integrativa prevista all'art. 29-quater,
comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta
dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del
gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di
riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall'autorita' competente
per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale,
per le violazioni previste dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli
proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
comma 7, limitatamente alla violazione dell'art.
29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della
violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente
articolo, nonche' di cui all'art. 29-octies, commi 5 e
5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono destinati a
potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies,
comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il
rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora
privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte
Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui
all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni,
previste da norme di settore o speciali, relative a
fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse
non configurino anche un piu' grave reato.».
- Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
(Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente
e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2012,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231.
- Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 ( Nuove
disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e
del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29-quattuordecies del citato
decreto legislativo n. 105 del 2015, e' riportato nelle
note alle premesse.

 
Allegato 1

(articolo 1) Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e
notificazione relativo ai procedimenti per violazione
amministrativa di cui all'articolo 29-quaterdecies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

(articolo 1)

Schema di verbale di accertamento e contestazione
Parte di provvedimento in formato grafico



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone