Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 novembre 2016
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso dello Stato italiano in conseguenza degli incendi boschivi che nel mese di novembre 2016 hanno interessato il territorio dello Stato di Israele. (Ordinanza n. 417).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/792/CE, Euratom, del 23 ottobre 2001 che ha istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile, nonche' la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 1313/2013/UE, del 17 dicembre 2013, che ne prevede la sostanziale riforma;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016 con cui e' stato dichiarato, per centoottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli incendi boschivi che nel mese di novembre 2016 hanno interessato il territorio dello Stato di Israele;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, anche in raccordo con la Commissione europea (DGECHO), puo' concorrere con mezzi propri nelle operazioni necessarie al superamento di contesti emergenziali di particolare gravita';
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di provvedere adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, a fronteggiare la situazione verificatasi nel territorio dello Stato d'Israele;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Dispone:

Art. 1

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nello Stato d'Israele in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad inviare in loco un ufficiale di collegamento ed a coordinare l'impiego, nel predetto territorio, di due velivoli antincendio Canadair con relativi equipaggi.


 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. Le spese finalizzate a consentire l'operativita' in loco degli aeromobili italiani sono sostenute dal Governo dello Stato di Israele. Sono poste a carico delle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016, citata in premessa, unicamente le spese per i trasferimenti degli assetti e per l'invio in missione del personale del Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio


 
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