Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189
Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

 
Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1) REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI). REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).


 
Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO.
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;
REGIONE LAZIO.
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);
REGIONE MARCHE.
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);
REGIONE UMBRIA.
69. Spoleto (PG).


 
Art. 2

Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.


 
Art. 3

Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie e' effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unita' di personale con professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.
4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.
5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e' costituito uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica):
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico
(Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dei commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile];
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali."
"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilita' interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.".

 
Art. 4

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1 settembre 2016, n.391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.


Riferimenti normativi

- Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio
dell'11 novembre che istituisce il Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.C.E. 14
novembre 2002, n. L 311.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 28 agosto 2016, n. 389 (Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), come
sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre
2016, n. 391:
«Art. 4. (Donazioni). - 1. Ad integrazione delle
risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato ad aprire, con
estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori
condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul
predetto conto corrente sono riversate, al termine della
raccolta fondi, al conto infruttifero di tesoreria n.
22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite
secondo le modalita' previste dal Protocollo d'intesa per
l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in
premessa.
2. Il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli
d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate
dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da
individuare successivamente in modo congiunto con i
Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno
realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa e'
condizionato alla circostanza che l'importo donato consenta
la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 19 settembre 2016, n. 394 (Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):
«Art. 3. (Soggetto attuatore per il monitoraggio delle
attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di
emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e
per la realizzazione degli interventi connessi di
competenza statale). - 1. Il Capo del dipartimento della
protezione civile assicura il monitoraggio ed il
coordinamento delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2
della presente ordinanza, anche ai fini dell'attivazione
delle procedure di vigilanza collaborativa da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione previste dalla
lettera h) del comma 3 dell'art. 213 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Marco
Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, e' individuato quale soggetto attuatore, nel
quadro del piu' generale coordinamento e del modello
operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n.
388/2016, e provvede:
a) al monitoraggio dell'attuazione delle attivita' di
cui all'art. 1 della presente ordinanza e di quelle volte
alla realizzazione delle strutture di cui alla successiva
lettera b);
b) al coordinamento dei fabbisogni per le strutture
ad usi pubblici definiti all'art. 2 della presente
ordinanza con i possibili soggetti attuatori e con
riferimento a idonee soluzioni tecniche di natura
temporanea o transitoria, in raccordo con i comuni e le
regioni, anche in relazione agli interventi da realizzare,
in tutto o in parte, mediante donazioni;
c) al coordinamento e raccordo con le strutture
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai fini dell'esecuzione diretta di eventuali
interventi pubblici di competenza statale;
d) all'elaborazione di proposte e piani operativi per
lo svolgimento delle attivita' di gestione e manutenzione
delle strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in
essere a cura dei soggetti competenti;
e) ad assicurare il raccordo delle attivita' di cui
al presente articolo con quelle disciplinate dall'art. 6.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura al soggetto attuatore di cui al comma 2 il
supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo mediante le proprie
articolazioni organizzative territoriali. A tal fine, viene
costituito, presso la Dicomac, un apposito gruppo di
supporto composto da qualificato personale tecnico e
amministrativo individuato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle proprie
strutture centrali e territoriali, nel limite massimo di 15
unita', anche in deroga alle vigenti disposizioni
organizzative interne al dicastero.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo trova applicazione quanto previsto
dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e dalle disposizioni
conseguenti e successive.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti
ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza,
possono procedere, nella misura eventualmente strettamente
necessaria e con i limiti gia' previsti, ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016,
dall'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'art. 1,
dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6 dell'ordinanza n.
392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che
in deroga alle seguenti ulteriori norme:
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65,
89, 93, 94, 117 e 124, nonche' relativi strumenti
urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti
edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;
legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1
articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonche' la
disciplina dei titoli abilitativi;
legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III,
nonche' corrispondenti norme regionali legislative,
regolamentari e piani attuativi;
regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7,
17 e corrispondenti norme regionali legislative e
regolamentari;
legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett.
f);
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
16, 17, 22, nonche' corrispondenti normative regionali e
comunali;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonche'
corrispondenti normative regionali e comunali;
legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini
dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di
quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente
ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle
disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti
disposizioni. A tal fine le regioni definiscono, d'intesa
con i comuni interessati, le necessarie procedure volte a
consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione
delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla
relativa locazione, nel rispetto del principio di
economicita' e dell'esigenza di limitare le modifiche
all'uso dei suoli nei territori interessati.».
- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art.
138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2001):
«Art. 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi).
- (Omissis).
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai
sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro
effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se
avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei
soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo
di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi
riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate
nell'anno precedente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della legge
13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
«Art. 27. (Disposizioni in favore delle popolazioni
colpite da calamita' pubbliche). - 1. Sono deducibili dal
reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da
altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati
e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53,
comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti
gratuitamente ai sensi del comma 1.
3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2,
effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono
soggetti all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei
prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che
interessano altri Stati si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni
dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.».

 
Art. 4-bis

Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunita' locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessita' pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalita' definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacita' operativa dei soggetti individuati.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.
4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di Consip S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di cui al comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali.
5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura.
6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016 puo' svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.
7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, puo' essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali e' stata effettuata l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalita' disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.
10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonche' di quelli gia' conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.
11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.
13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso
amministrativo (All. E):
«7. Allorche' per grave necessita' pubblica l'autorita'
amministrativa debba senza indugio disporre della
proprieta' privata, od in pendenza di un giudizio per la
stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle
cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvedera' con
decreto motivato, sempre pero' senza pregiudizio dei
diritti delle parti.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 49 e 50
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'):
«Art. 49. (L'occupazione temporanea di aree non
soggette ad esproprio). - 1. L'autorita' espropriante puo'
disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al
procedimento espropriativo anche individuate ai sensi
dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la
corretta esecuzione dei lavori previsti.
2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme
degli atti processuali civili, un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone
l'occupazione temporanea.
3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto
il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il
proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
del soggetto espropriante. Possono partecipare alle
operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o
personali sul bene da occupare.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane,
alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si
utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica
utilita'.».
«Art. 50. (Indennita' per l'occupazione). - 1. Nel caso
di occupazione di un'area, e' dovuta al proprietario una
indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto
sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni
mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un
dodicesimo di quella annua.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia
interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo
41 determina l'indennita' e ne da' comunicazione al
proprietario, con atto notificato con le forme degli atti
processuali civili.
3. Contro la determinazione della commissione, e'
proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). -
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti
commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 40, comma
1, e 93 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione). - 1. Le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
(Omissis).».
«Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa' di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonche'
l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa
grave, ed e' svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO
14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'
ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15 per
cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per
fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalita' o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di
supporto alle attivita' del responsabile unico del
procedimento.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con
portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con specifico riferimento alla
natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine
all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera
individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in
ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello
stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita'
previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del
Dipartimento della protezione civile verifichi che le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione].
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi.
Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o
all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si
tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative
spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui
sono soggetti le regioni e gli enti locali.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno (29) dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto
contiene anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed
esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va
riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono
consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente
comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa, nonche'
degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti,
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione
civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al
Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi'
pubblicati nel sito internet del Dipartimento della
protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di
cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art.
106 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - (Omissis).
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
(Omissis).».

 
Art. 5

Ricostruzione privata

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita';
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese gia' anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del presente articolo, anche per garantire uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare e' determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.


Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato
nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 3 e 7
dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e
prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto
previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e
passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
2. (Omissis).
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
(Omissis).
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente e
efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti
nel campo della green economy, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di
fondi a vista.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 31. (Garanzie statali). - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) ;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. ».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17
giugno 2014 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato):
«Art. 50. (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I regimi
di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da
terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria,
uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine
naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e
sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo
108, paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le
condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:
a) le autorita' pubbliche competenti di uno Stato
membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di
calamita' naturale dell'evento; e
b) esiste un nesso causale diretto tra i danni
provocati dalla calamita' naturale e il danno subito
dall'impresa.
3. I regimi di aiuti connessi a una determinata
calamita' naturale sono adottati nei tre anni successivi
alla data in cui si e' verificato l'evento. Gli aiuti
relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal
verificarsi dell'evento.
4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti
come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati
da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita'
nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra
i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad
esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la
perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o
parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi
dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei
danni materiali e' basato sui costi di riparazione o sul
valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della
calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o
la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della
calamita', ossia la differenza tra il valore degli attivi
immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi
della calamita'. La perdita di reddito e' calcolata sulla
base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al
lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di
ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo
stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando
i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi
dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque
anni precedenti il verificarsi della calamita' (escludendo
il migliore e il peggiore risultato finanziario) e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene
calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a
copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di
polizze assicurative, non superano il 100% dei costi
ammissibili.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 maggio 2011 recante «Approvazione del modello per il
rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per
edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
manuale di compilazione» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 recante «Approvazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa):
«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1120, 1121
e 1136 del codice civile:
«Art. 1120. (Innovazioni). - I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni
che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unita' immobiliari o
dell'edificio, nonche' per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti
eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare
o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per
le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non
comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di
cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino
proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino."
"Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.».
«Art. 1136. (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione
e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo'
deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e'
regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La
deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter
nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate
con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma,
e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere
approvate dall'assemblea con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i
due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall'amministratore.».
- Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni recante «Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

 
Art. 6
Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.


 
Art. 7
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati
o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacita' massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, e' individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso.


 
Art. 8

Interventi di immediata esecuzione

1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui all'articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5.
3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 6, 10, 93
e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«Art. 6. (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria
di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali
adibiti ad esercizio d'impresa.
3.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette
all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la
comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonche' che sono compatibili con la normativa in materia
sismica e con quella sul rendimento energetico
nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti
strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si
intende affidare la realizzazione dei lavori.
5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la
comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con
la comunicazione di fine dei lavori, e' valida anche ai
fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e'
tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di
cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata
dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
[8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato
di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e
2, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in
via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime
attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma
2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni.».
«Art. 10. (Interventi subordinati a permesso di
costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi
del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.».
«Art. 93. (Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche). - 1. Nelle zone
sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere
a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede
a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della
regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la
residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in
doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore
dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata
da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nell'articolo 103.».
«Art. 94. (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). -
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate
nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro
il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 146 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 146. (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 89 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 89. (Autocertificazione). - 1. Fuori dei casi in
cui e' richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto
previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo
conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati,
autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita
dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La
dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di
cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato
anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica
amministrazione riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime
autorizzatorio, che possono essere intraprese su
segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del
privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 84 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC.
2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'articolo 83,
comma 2, individua, altresi', livelli standard di qualita'
dei controlli che le societa' organismi di attestazione
(SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a
quelli di natura non meramente documentale. L'attivita' di
monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di
diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la
decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
finanziaria e tecniche e professionali indicati
all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici
da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle
stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita'
conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di certificazione del rating di impresa,
rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di
vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata
e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno
l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli
effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della
premialita' di cui all'articolo 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria.
In tal caso il concorrente fornisce i parametri
economico-finanziari significativi richiesti, certificati
da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che
si affianchino alle valutazioni tecniche proprie
dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo
inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve
aver realizzato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per gli
appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo
disciplinano i casi e le modalita' di sospensione o di
annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le linee
guida disciplinano, altresi', i criteri per la
determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di
qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al
numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla
necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi
stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie
imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
dei controlli sull'attivita' di attestazione posta in
essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul
proprio sito il criterio e il numero di controlli a
campione da effettuare annualmente sulle attestazioni
rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida
e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma
13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della
sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai
criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita'
della fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 136
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive
modificazioni:
«Art. 136. (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 135 e 143
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 135. (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo
Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e
gestito in ragione dei differenti valori espressi dai
diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il
territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati:
"piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani
paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e
regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme
previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri
peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne
delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani
predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita'
indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono
adeguati obiettivi di qualita'.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono
apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e
delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o
degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche degli altri ambiti territoriali,
assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo
urbanistico ed edilizio, in funzione della loro
compatibilita' con i diversi valori paesaggistici
riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla
salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.».
«Art. 143. (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione
del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136,
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1,
fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2,
e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1
dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini
dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione
e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre
a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma
3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di
dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o
di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
piano e' approvato con provvedimento regionale entro il
termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale
termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo
146, comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell'articolo 142 e non interessate da specifici
procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136,
138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di
interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito
del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse
o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'articolo 134, interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far
data dalla approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo):
«Art. 12. (Misure urgenti per la semplificazione, la
trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei
procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
- 1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di
autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non
sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;
b).
1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon
andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni
culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri
atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli
organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, possono essere riesaminati,
d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di
garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite
esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del
medesimo Ministero e previste a livello regionale o
interregionale dal regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia
possono riesaminare la decisione entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che
e' trasmesso per via telematica dai competenti organi
periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione,
alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel
procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame
dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente
periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui
al presente comma si applica altresi' nell'ipotesi di
dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su
iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more
dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con
il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente
comma e' attribuito ai comitati regionali di coordinamento
previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
Alle attivita' delle commissioni di cui al presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti delle predette commissioni non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita'
dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di
ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti
adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
integralmente nel sito internet del Ministero e in quello,
ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo
le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. E' fatta salva l'applicazione delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui
all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al
fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di
lieve entita', nonche' allo scopo di operare ulteriori
semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresi'
individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali
l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta, ai sensi
dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e
del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve
entita' gia' compresi nell'allegato 1 al suddetto
regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia
mediante definizione di ulteriori interventi minori privi
di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita' che
possano essere regolate anche tramite accordi di
collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico
riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie
delle autonomie territoriali.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme
sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola
"pubblici" sono inserite le seguenti: "o privati" e dopo la
parola "valorizzazione" sono inserite le seguenti: ",
purche' attuate senza scopo di lucro";
b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita',
svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio,
ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione
creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non
comportino alcun contatto fisico con il bene, ne'
l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne',
all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi
o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro,
neanche indiretto.".
4. Al fine di semplificare la consultazione degli
archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e'
abrogata;
b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le
parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti:
"trent'anni".
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

 
Art. 9

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.


 
Art. 10

Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.
2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo.
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.


 
Art. 11

Interventi su centri storici e su centri
e nuclei urbani e rurali

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.
4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.
7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche' alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attivita' (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.
8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonche' della necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.
11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.


 
Art. 12

Procedura per la concessione
e l'erogazione dei contributi

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.


 
Art. 13

Interventi su edifici gia' interessati
da precedenti eventi sismici

1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono definite secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.
2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente Titolo e secondo le modalita' ivi previste.
4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilita' indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente decreto.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 67-ter. (Gestione ordinaria della ricostruzione).
- 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e
ogni intervento necessario per favorire e garantire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e
seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione
delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale
eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito
secondo le ordinarie procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono
bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le
attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si
puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 16,00.».

 
Art. 14

Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalita' previste nell'articolo 28, comma 2;
f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6.


Riferimenti normativi

- Per il riferimento al testo del decreto legislativo
n. 42 del 2004 vedasi in Note all'art. 5.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.

 
Art. 14-bis

Interventi sui presidi ospedalieri

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonche' la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini dei necessari interventi da adottare con apposita ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresi' gli oneri per le citate verifiche tecniche.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica):
«3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da
effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi
delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici
di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la
cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia
degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma
dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data
della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria
edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo
quanto definito nell'allegato 1.».

 
Art. 15
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e
ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le Diocesi, fermo restando la facolta' di avvalersi del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore e' svolto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.


 
Art. 15-bis

Interventi immediati sul patrimonio culturale

1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operativita' dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalita'.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel piu' breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi Comuni.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e composta da non piu' di venti unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresi' affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;
b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data dal 2017.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 52.


Riferimenti normativi

-Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive
modificazioni:
«Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13.
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse, particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 148, comma
7, e 163 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 148. (Affidamento dei contratti). - (Omissis).
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e'
consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni
ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o
alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila
euro, secondo le modalita' di cui all'articolo 163 del
presente codice. Entro i medesimi limiti di importo,
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi'
consentita in relazione a particolari tipi di intervento
individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma
4.».
«Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita'.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi
nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e'
sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai
sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente
verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di
misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento
calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di
emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni
aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure
previste nel presente articolo.
7. Gli affidatari dichiarano, mediante
autocertificazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il
possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di
evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice
controlla in termine congruo, compatibile con la gestione
della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a
seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un
operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni
aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti
autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del
1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui al comma 6, per i quali non siano
disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo
di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. A
tal fine il responsabile del procedimento comunica il
prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi
dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende
il proprio parere sulla congruita' del prezzo. Avverso la
decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di
legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia
amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di
congruita' si procede al pagamento del 50% del prezzo
provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli
atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
con specifica dell'affidatario, delle modalita' della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e
comunque in un termine congruo compatibile con la gestione
della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli
di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti
normative.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 27 e 149
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive
modificazioni:
«Art. 27. (Situazioni di urgenza). - 1. Nel caso di
assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi
provvisori indispensabili per evitare danni al bene
tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla
soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i
progetti degli interventi definitivi per la necessaria
autorizzazione.».
«Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4,
lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione
prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e
dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche'
previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.».
- Il testo dell'art. 146 del citato decreto legislativo
n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 8.
- Il testo del comma 1 dell'art. 136 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art.
8.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge
quadro sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
- La direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 30 novembre 2009 recante "DIRETTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (versione
codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010,
n. L 20.
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7. (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita'.
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).».

 
Art. 15-ter

Misure urgenti per le infrastrutture viarie

1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, Anas S.p.a. provvede in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo.
2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e comunali».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 868, 873 e 874
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016):
«868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.».
«873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle
diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi
ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal
contratto di programma, sulla base di motivate esigenze,
l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di cui al
comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per
realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere
ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A
tal fine l'ANAS Spa da' preventiva comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta
giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa puo'
comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al
predetto Ministero. Le variazioni confluiscono
nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di
opere.».
«874. Nelle more della stipula del contratto di
programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868 a 873,
le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere
gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute nel
contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE
nella riunione del 6 agosto 2015.».
- Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«875. Nei territori per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza ed e' stata completata la procedura di
ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ANAS Spa e'
autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei
ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare
interventi di manutenzione straordinaria sulle strade
provinciali e comunali, come classificate dall'articolo 2,
commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

 
Art. 16

Conferenza permanente e Commissioni paritetiche

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e di garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche' la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita' del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali, che e' reso in seno Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 presso ogni Regione e' istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.


Riferimenti normativi

- Il citato decreto legislativo n. 241 del 1990 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La Parte II (Beni culturali) del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004 comprende gli articoli da 10 a
130.
- Per il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004 vedasi in Note all'art. 5.

 
Art. 17

Art-Bonus

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del citato decreto-legge n. 83 del 2014:
«Art. 1. (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per le
erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e
per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive
modificazioni:
«Art. 9. (Beni culturali di interesse religioso). - 1.
Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad
enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di
competenza, le regioni provvedono, relativamente alle
esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorita'.
2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite
dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12
dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense
firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni
religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo
8, comma 3, della Costituzione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 11-bis
dell'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 11. (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali). - (Omissis).
11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione
finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli
edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di
ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri
edifici di cui al periodo precedente, che siano beni
culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' effettuata
dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la
veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del
medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o
riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al
primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione
appaltante di cui al periodo precedente e' svolta dai
competenti uffici territoriali del Provveditorato alle
opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel
procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il
parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi
competente. La stazione appaltante puo' acquisire i
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e depositati presso gli
uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto
previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la
compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui al
comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche
finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli
edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti
che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori
oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione
delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis).».

 
Art. 17-bis

Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti
da sisma e da eventi calamitosi

1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
«m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 100. (Oneri di utilita' sociale). - 1. (Omissis).
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c);
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore
all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che
effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo
2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di
impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in
seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito
l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a
ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e
dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle
entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
erogazioni liberali da essi effettuate;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di
istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria
al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,
presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle
disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che
siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi.
(Omissis).».

 
Art. 18

Centrale unica di committenza

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.
Capo I-bis Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017


 
Art. 18-bis

Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017

1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 75
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 75. (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - (Omissis).
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 recante «Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
2009, n. 151.
- Si riporta il testo vigente dei commi dal 66 al 69
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli
del personale docente sono regionali, articolati in ambiti
territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di
istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro
il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su
indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali,
definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche
conto delle specificita' delle aree interne, montane e
delle piccole isole, della presenza di scuole nelle
carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze
territoriali gia' in atto.
67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli
ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende
l'organico di diritto e i posti per il potenziamento,
l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento,
incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di
cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal
presente comma si provvede nel limite massimo di cui al
comma 201.
69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di
personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte
dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad
esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e
disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti
didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore
contingente di posti non facenti parte dell'organico
dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo
indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in
ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita',
i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla
copertura di tali posti si provvede a valere sulle
graduatorie di personale aspirante alla stipula di
contratti a tempo determinato previste dalla normativa
vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo
indeterminato con provvedimenti aventi efficacia
limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili annualmente nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
- Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art.
455 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 455. (Utilizzazione del personale docente delle
dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente
di ruolo). - (Omissis).
12. E' fatto divieto di spostare personale titolare
nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo
giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui e' stato
assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al
sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti
prioritariamente con personale specializzato,
secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari
di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda,
ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
1-ter del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca):
«Art. 1-ter.( Misure urgenti in materia di assunzioni
del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017). -
1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente della scuola statale
sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza
economica del contratto di lavoro consegue alla presa di
servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno
scolastico e alla nomina del personale docente attribuite
ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 8 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196):
«Art. 6. (Controllo contabile). - 1. L'ufficio di
controllo effettua la registrazione contabile delle somme
relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5, con
conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini
le somme ad essa riferite.
2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di
ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario
cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli
relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito
dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di
riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli
relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione;
b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di
bilancio, ovvero dell'articolo, qualora il capitolo sia
suddiviso in articoli;
c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al
capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla
competenza piuttosto che ai residui;
d) siano violate le disposizioni che prevedono
specifici limiti a talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai
sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non
risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel
caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad
altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di
bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.».
«Art. 8. (Termini del controllo). - 1. Gli atti di cui
all'articolo 5, contestualmente alla loro adozione, sono
inviati all'ufficio di controllo che, entro trenta giorni
dal ricevimento, provvede all'apposizione del visto di
regolarita' amministrativa e contabile. Per i provvedimenti
di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio
di controllo si pronuncia entro sessanta giorni. Per gli
accordi in materia di contrattazione integrativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), restano fermi i
termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si
applicano le disposizioni del comma 4-bis.
2. Fatte salve le norme in materia di controllo da
parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, trascorso il termine di cui
al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato
osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l'atto
e' efficace e viene restituito munito di visto.
3. In presenza di osservazioni o di richiesta di
chiarimenti, salvo quanto previsto al comma 4-bis, i
termini per l'espletamento del controllo di cui al comma 1
sono interrotti fino al momento in cui l'ufficio di
controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti.
4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma
2, lettere b), c) e d), puo' essere espletato secondo un
programma annuale approvato dal Ragioniere generale dello
Stato, basato sulla complessita' degli atti, sulla loro
rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia
dell'esercizio del controllo.
4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di
corrispettivo nelle transazioni commerciali devono
pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima
della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio
di controllo espleta i riscontri di competenza e da'
comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito
positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o
richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il
dirigente responsabile non risponda alle osservazioni,
ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a
segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal
pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di
dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui
all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque
sussiste la responsabilita' del dirigente che ha emanato
l'atto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico):
«Art. 4. (Supplenze). - 1. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con
il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione
emana un regolamento per la disciplina del conferimento
delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei
criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall' articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente del comma 601
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.».
- Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'art. 1
della citata legge n. 107 del 2015:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».

 
Art. 19
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli
eventi sismici del 2016

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

 
Art. 20

Sostegno alle imprese danneggiate
dagli eventi sismici del 2016

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.
2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilita' in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.


 
Art. 21
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,
agroalimentari e zootecniche

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.
2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di 1.500.000 euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilita' residue gia' trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro e' destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, delle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e' assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
4-bis. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle attivita' zootecniche che operano nei Comuni di cui all'articolo 1 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, nonche' del settore equino, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.
4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalita' di cui al comma 4-bis.
4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, i titolari di attivita' produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.
4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.
4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalita' del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 13 settembre 2016, n. 393 (Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.):
«Art. 7. (Interventi urgenti nel settore agricolo e
zootecnico). - 1. Al fine di consentire i soli interventi
urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo
dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore
zootecnico colpiti dall'evento sismico in rassegna, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della
sanita' animale, le aziende sanitarie locali
territorialmente competenti possono autorizzare
l'espletamento delle predette iniziative, sulla base di
apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative:
a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli
3 e 4;
b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli
3 e 4;
c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2;
d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, art.
3 ed allegato 1(CGO 11, CGO 12 e CGO 13).
2. In relazione al grave disagio socio economico
derivante dagli eventi sismici di cui alla presente
ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i
responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai
predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione
di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in
materia di aggiornamento della banca dati nazionale
dell'anagrafe zootecnica previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e
successive modificazioni dal decreto del Ministro della
salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro degli affari regionali e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002,
dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17
dicembre 2003, dal decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009, dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro della salute 29
dicembre 2009, dal decreto del Ministro della salute 8
luglio 2010, dal decreto legislativo del 26 ottobre 2010,
n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13 novembre
2013.
3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i
territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro
delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n.
389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e
impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e
la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione e
trasformazione del latte e degli altri prodotti
agroalimentari, al fine di assicurare, in sostituzione
provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuita'
produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni
si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti
pubblici.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1068 dell'art.
1 della citata legge n. 296 del 2006:
«1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e
lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed
agroalimentare, e' istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,
avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di euro
all'anno per il quinquennio 2007-2011.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 17. (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23. (Misure di sostegno a favore dei produttori
di latte e di prodotti lattiero-caseari). - 1. Al fine di
favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11
aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui
all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613
della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1
milione di euro e' destinato alle aziende zootecniche
ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne
sono definiti i criteri e le modalita' attuativi,
compatibilmente con la normativa europea.
3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di
latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4
milioni di euro per l'anno 2017.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della
misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro
per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017,
mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con decreto adottato ai sensi del presente comma,
al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa
economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e
della produzione del latte bovino, a valere sulle
disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la
concessione di un contributo destinato alla copertura dei
costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni
2015 e 2016".
6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale nella produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel
settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle
imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non
siano vincolate a conferire o a cedere il latte a
cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi
quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di
cessione di latte crudo, definendone le condizioni
contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si
considerano maggiormente rappresentative a livello
nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita'
in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota
delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese,
pari ad almeno il 20 per cento del settore.
6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,
primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della
Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo
del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui
all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore
dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto
all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
4-ter. I produttori che hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA,
successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al
pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie
prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al
versamento integrale dell'importo del prelievo
supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il
31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato
l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o
comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a
quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto
dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che
non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai
produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando
quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi
4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del
dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da'
comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
i conseguenti adempimenti»;
b) al comma 5, le parole: «, per effetto della
rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene
reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a
valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo
supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di
restituzione".
7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi
del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in
conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote
latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema
informativo attraverso la societa' di cui all'articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della
procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5. (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della
Commissione, dell'8 settembre 2016 che prevede un aiuto
eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli
allevatori di altri settori zootecnici e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 settembre 2016, n. L 242.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 22 giugno 2004, n. 182 recante «Regolamento
recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato
dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2004, n. 170.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 66. (Sostegno della filiera agroalimentare). -
(Omissis).
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21
agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.».
- Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2016» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2016, n.
264.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

 
Art. 22

Promozione turistica

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.


 
Art. 23

Contributi INAIL per la messa in sicurezza
di immobili produttivi

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilita' speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».


Riferimenti normativi

- Il regolamento UE n. 1407/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il regolamento UE n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012:
«Art. 23. (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

 
Art. 24
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone
colpite dagli eventi sismici

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato


 
Art. 25

Rilancio del sistema produttivo

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 recante
«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77 e
convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo
comma, L. 15 maggio 1989, n. 181 (Gazzetta Ufficiale 23
maggio 1989, n. 118).
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012:
«Art. 27. (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

 
Art. 26
Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali
coinvolti dal sisma

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 12 e 14
dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
«Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - (Omissis).
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' e dagli
enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da
finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le diarie per le missioni all'estero di
cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. (Omissis).
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 67
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere
dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita'
indipendenti, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le necessarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 per cento";
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza".
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2007 per le medesime finalita'. La disposizione del
presente comma non si applica alle spese per convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2007 per le medesime finalita'.
7. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa.
7-bis.
8.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del
collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e'
riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente
non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011
e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma
10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero
dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a
decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni
di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui
per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e
le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura
ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle
seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del
compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo
del presente comma».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
degli incarichi i trattamenti economici complessivi
spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai
direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai
componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed
agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le
regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla
diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita'
dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento
delle strutture organizzative ed all'adozione di misure
analoghe a quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione del presente comma,
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e'
incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo'
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai
sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo
67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme
destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono
ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra
le unita' previsionali di base interessate. La quota del
fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non
destinata alle predette finalita' entro il 31 dicembre di
ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo,
con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il
Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle
iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita.
Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente
articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e'
incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli
anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario
regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa
adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di
applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di
partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre
forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo
periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle
regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza
finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono
inserite le seguenti: "compresi quelli".
27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:
"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio
economico".».
«Art. 67. (Norme in materia di contrattazione
integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed
integrativi). - 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007,
ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del
10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al
fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265. A decorrere dall'anno 2012 una
quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al
potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili
dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli
di personale; con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota
tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di
finanza.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una
piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di
rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno
e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui
all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire
nei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e
modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai
processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali
indicati dalle predette disposizioni.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di
ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse
aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va
ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al
comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' cosi' sostituito: «189. A
decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi
gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui
al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro
il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con
imputazione al capo X, capitolo 2368.
7.
8.
9.
10.
11.
12. ».
- Si riporta il testo vigente dei commi 141 e 142
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
«141. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni
2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20
per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e
2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati
all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese
connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il
collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di
bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili,
che devono essere superiori alla minore spesa derivante
dall'attuazione del presente comma. La violazione della
presente disposizione e' valutabile ai fini della
responsabilita' amministrativa e disciplinare dei
dirigenti.
142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui
al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno
di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate
di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica
agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 389 del 2016:
«Art. 2. (Conferimento dei rifiuti urbani
indifferenziati). - 1. Al fine di agevolare i flussi e
ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti
conseguenti alle iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, i
rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento
potranno essere conferiti negli impianti gia' allo scopo
autorizzati secondo il principio di prossimita', senza
apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga
alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei
rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei
servizi di raccolta si accordano preventivamente con i
gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e
all'ARPA territorialmente competenti.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391 (Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):
«Art. 3. (Disposizioni in materia di raccolta e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - 1. I materiali derivanti dal
crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati
causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei
giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di
demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti,
disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su
incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con
codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito
temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni
competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni
in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza,
le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza
dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti
pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei
mesi. Presso i siti di deposito temporaneo e' autorizzato,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di
rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel
rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed
eventualmente da assumersi da parte dell'Autorita'
giudiziaria.
3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei
beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i
mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura
locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali
materiali, ove possibile, sono selezionati e separati
all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali
territorialmente competenti, che ne individuano anche il
luogo di destinazione.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai
centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito
temporaneo e' operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso
i territori interessati o dai Comuni territorialmente
competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso
titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di
trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono
autorizzati in deroga agli articoli 212(iscrizione Albo
nazionale), 190(registro), 193(FIR) e 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni. Le predette attivita' di trasporto, sono
effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il
Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in
consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico.
5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli
costituiti da lastre o materiale da coibentazione
contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono
essere preventivamente rimossi secondo le modalita'
previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.
6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti,
nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la
vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel
presente articolo.
7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla
presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti
responsabili per l'attuazione delle misure di cui al
presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 12
della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 2016:
«Art. 11. (Disposizioni in materia di raccolta e
trasporto del materiale contenente amianto derivante dal
crollo parziale o totale degli edifici). - 1. I materiali
di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei
quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la
presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le
indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di
cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase
di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno
perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta
specializzata dovra' presentare comunicazione all'AUSL
competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui
e' attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive
24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuato
dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale
separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione
di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed
e' gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma
1, dell'ordinanza n. 391/2016.
3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione
visiva, di materiale contenente amianto avvenga
successivamente al conferimento delle macerie di cui
all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di
deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite
secondo le modalita' di cui al comma 2 della presente
ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale
contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi
e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano
non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve
essere gestito per l'avvio a successive operazioni di
recupero/smaltimento.
4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle
attivita' di cui al presente articolo senza soluzione di
continuita', in ragione della loro stretta connessione con
l'esecuzione degli interventi di assistenza alle
popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e
degli insediamenti nonche' alla realizzazione delle opere
provvisionali e delle contromisure tecniche urgenti sui
manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica
incolumita' e il ripristino dei servizi essenziali, per
l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i
soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle
macerie nonche' quelli incaricati delle operazioni di
selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da
avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono
del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e
delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA
coordina la mobilitazione e la presenza nei territori
colpiti in modo continuativo di personale specializzato
delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di
rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi
le attivita' di cui al presente articolo, nella misura
necessaria.».
«Art. 12. (Ulteriori disposizioni in materia di
raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo
parziale o totale degli edifici). - 1. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 e' il comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche e integrazioni.
2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle
aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito
temporaneo, potra' essere gestita come biomassa e conferita
ad impianti per produzione di energia e calore.
3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere
adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente
allestita, di rifiuti di amianto preventivamente
individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
4. Per consentire il rapido avvio a recupero o
smaltimento dei materiali di cui all'art. 3, comma 1,
dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in
deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di
quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso
impianti autorizzati, previa verifica istruttoria
semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto,
senza che cio' determini modifica e/o integrazione
automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
183, e dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni (Norme in materia
ambientale):
«Art. 183. (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di
cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo
184-bis, comma 2;
qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.».
«Art. 184. (Classificazione). - 1. Ai fini
dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i);
l);
m);
n).
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dalla presente disposizione, possono
essere emanate specifiche linee guida per agevolare
l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
agli allegati D e I.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 393 del 2016:
«Art. 5. (Interventi di messa in sicurezza dei beni
culturali mobili e immobili). - 1. Il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo provvede agli
interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili
e immobili, per il tramite della propria Struttura
operativa di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo,
dell'ordinanza n. 388/2016, nel quadro del piu' generale
coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli
1 e 2 della medesima ordinanza.
2. Per le finalita' previste al comma 1 l'arch. Antonia
Pasqua Recchia e' nominata Soggetto Attuatore per
assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il
dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e
delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni
interessate, finalizzato all'individuazione, progettazione
e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa
in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.
3. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 opera in
raccordo con il Soggetto Attuatore individuato ai sensi
dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391 del
2016 e' riportato nelle Note all'art. 26.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 256 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 256. (Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo 254,
delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle
lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione
operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.
L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere
fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di
inizio delle attivita'.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori
o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
di cui al comma 4.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 208, 209,
211, 213, 214 e 216 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006:
«Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata
ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo
o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18,
e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19,
e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento
incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.».
«Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
in possesso di certificazione ambientale). - 1. Nel
rispetto delle normative comunitarie, in sede di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle
autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il
rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,
le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n.
761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono
sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa
alle autorita' competenti, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.».
«Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione). - 1. I termini di cui agli articoli 208 e
210 sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla
realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore
a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate
dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere
limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo'
comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello
Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.».
«Art. 213 (Autorizzazioni integrate ambientali). - 1.
Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi
previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'art. 216, limitatamente
alle attivita' non ricadenti nella categoria 5
dell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono
escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma
restando la possibilita' di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
2.».
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi
1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme
restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti
dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico
di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80
tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti
rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
una convenzione di associazione per la gestione congiunta
del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa
predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
ambito comunale, possono essere realizzati e posti in
esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole,
nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza,
antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative
all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all'art. 189, attraverso il Catasto telematico e secondo
gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento
in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei
seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei
registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'art. 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.».
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio
delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di
inizio di attivita' alla provincia territorialmente
competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed
elettronici di cui all'art. 227, comma 1, lettera a), di
veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c),
e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'
e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva,
da parte della provincia competente per territorio, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della
predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4, lettera b), e
dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando
specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati
rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate
disciplinate dall'art. 214 del presente decreto e dal
presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti, con
particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'art.
214 del presente decreto e dal presente articolo a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i
criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti
dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'art. 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'art. 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.».

 
Art. 27

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario nonche' agli acquedotti.
2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.


 
Art. 28
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unita' sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 
Art. 28-bis

Misure per incentivare il recupero
dei rifiuti non pericolosi

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attivita' di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.


 
Art. 29

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre
e rocce da scavo

1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.


 
Art. 30

Legalita' e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle soprarichiamate attivita', in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 4.
5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla Struttura in conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma 3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a pena di nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e' assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l'esecuzione delle attivita' maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1991, n. 410
(Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita'
informative e investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata):
«3-bis. Personale a disposizione per le esigenze
connesse alla lotta alla criminalita' organizzata.
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei
compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente
normativa e per quelle connesse all'attuazione del
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su
proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di
prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della
dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione,
oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai
limiti temporali ivi previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero
massimo di cinque unita', puo' essere collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
il SISDE dalle disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 90 e 92
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 90 (Competenza al rilascio dell'informazione
antimafia). - 1. L'informazione antimafia e' conseguita
mediante consultazione della banca dati nazionale unica da
parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente
autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3,
l'informazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone
fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia
in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui
all'art. 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti
richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede per
le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le
prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
nazionale unica di cui al capo V.».
«Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni).
- 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati nazionale unica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma
6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale
unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e
rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta
giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche
disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne
da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione
interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei
successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con
le stesse modalita' quando la consultazione della banca
dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che
risulti non censito.
2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e'
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua
adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
secondo le modalita' previste dall'art. 79, comma 5-bis,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva,
verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in
caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67
sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti
di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni
e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'art. 67,
comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino
alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia
liberatoria.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 203 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 203 (Monitoraggio delle Infrastrutture e degli
insediamenti prioritari). - 1. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
individuate le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture ed insediamenti prioritari per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa per le quali e' istituito presso il Ministero
dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive
modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio
alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure
di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
- Il Libro II del citato decreto legislativo n. 159 del
2011, e successive modificazioni comprende gli articoli da
82 a 101.
- Si riporta il testo degli articoli 91, 93, 94 e 95
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al
momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta
giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono
indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,
concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della
concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove
previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la
sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti
di cui all'art. 85;
e).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi
modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
costituite all'estero e prive di sede secondaria nel
territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle
organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo
indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in
qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista
dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia
l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate
le diverse tipologie di attivita' suscettibili di
infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le
quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio
di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria
l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal
valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione
o provvedimento di cui all'art. 67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma
1;
b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che ha
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede
legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia
diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso
la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.
7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per le finalita' previste dall'art. 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti
per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui
confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione
antimafia.».
«Art. 93 (Poteri di accesso e accertamento del
prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a
prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il
prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,
avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
dell'opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti
dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta
giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni
acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,
trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma
3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai
dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa
oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso, il prefetto
emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della
relazione del gruppo interforze, l'informazione
interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato
secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra
provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette
senza ritardo gli atti corredati dalla relativa
documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
le modalita' stabilite nel comma 4.
6.
7. Il prefetto competente al rilascio
dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite invita, in
sede di audizione personale, i soggetti interessati a
produrre, anche allegando elementi documentali, ogni
informazione ritenuta utile.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede
mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile
legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e
dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere
sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in
duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani
dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al
presente articolo devono essere inseriti a cura della
Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato
l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la
Direzione investigativa antimafia, previsto dall'art. 5,
comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in
data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale,
il personale incaricato di effettuare le attivita' di
accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite
schede informative predisposte dalla Direzione
investigativa antimafia e da questa rese disponibili
attraverso il collegamento telematico di interconnessione
esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo.».
«Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). -
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa' o imprese
interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
sono fornite le informazioni antimafia, non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione
interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92,
comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche nel caso in cui emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione.».
«Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).
- 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo
di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da
quella mandataria che partecipa ad un'associazione o
raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto qualora esse pervengano successivamente alla
stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel
caso di consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata
all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, comma 1,
lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione
appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge
gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le
quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore.
L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri
subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque
denominati, indipendentemente dal valore.».
- Si riporta il testo vigente del comma 52 e seguenti
dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da
acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua
ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1418 del codice
civile:
«Art. 1418 (Cause di nullita' del contratto). - Il
contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della
causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.».
- Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 32
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione). - (Omissis).
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 86
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia). -
(Omissis).
3. I legali rappresentanti degli organismi societari,
nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno
l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato
l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali
risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.
85.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 6
della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive
modificazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia):
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3,
comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del
soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'art.
3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui all'art. 3, comma 1, effettuate su un
conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,
ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,
venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui
all'art. 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'art. 3,
comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle
indicate all'art. 3, comma 4, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore
di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, comporta,
a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 17,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti al giudice
del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la
sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente
competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che
determinano violazione degli obblighi di tracciabilita'
previsti dall'art. 3.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del citato
decreto-legge n. 90 del 2014:
«Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi
a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi). -
1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il controllo dei flussi
finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176,
comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n.
163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le
procedure, anche informatiche, individuate dalla
deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A
tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti
generali di propria competenza alle modalita' di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45
del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni
contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare
ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle
indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art.
176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di
esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui
alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare
attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di
attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti
legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011,
n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per
l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario
di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per
l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del
fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la
medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131.
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 176,
comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno
2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e
fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota
dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi
stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui
complessivi, allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di
gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente
articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo
di spesa da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 80
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - (Omissis).
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione
di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - 1. Attengono alla tutela
dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione le disposizioni finalizzate alla
bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree
di rilevante interesse nazionale contenute nei commi
seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni
relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al
trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di
formazione, approvazione e attuazione del programma di
riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana,
finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione
delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al
superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla
dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a
rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno
l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione,
realizzazione e gestione unitaria degli interventi di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi
certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla
seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti
delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli
impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa
fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno
studio di fattibilita' territoriale e ambientale, dalla
valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
di impatto ambientale (VIA), nonche' da un piano
economico-finanziario relativo alla sostenibilita' degli
interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti
finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del
decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli
effetti di cui all'art. 2644, secondo comma, del codice
civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al
valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti,
rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato
alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari,
di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore,
anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al
comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al
presente comma non comporta l'esclusione dai limiti
relativi al trattamento economico stabiliti dall'art.
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di
trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i
diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi
compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della
societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri
atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti
da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
comunicazione della determinazione del valore suddetto da
parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della
bonifica.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.1.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'art. 1,
commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.».

 
Art. 31

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.
2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.
3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, e' altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.
5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, e' apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identita' dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1341 del codice
civile:
«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.».
- La citata legge n. 136 del 2010 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196.
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 136
del 2010 e' riportato nelle Note all'art. 30.
- Il testo del comma 2 dell'art. 94 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 e' riportato nelle Note
all'art. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 1456 del codice civile:
«Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I
contraenti possono convenire espressamente che il contratto
si risolva nel caso che una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola risolutiva.».
- Il testo dell'art. 1418 del codice civile e'
riportato nelle Note all'art. 30.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 358 del codice
penale:
«Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un
pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono
incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita'
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale.».

 
Art. 32

Controllo dell'ANAC sulle procedure
del Commissario straordinario

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.
3. Per le finalita' del presente articolo, l'Unita' Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del citato
decreto-legge n. 90 del 2014:
«Art. 30 (Unita' operativa speciale per Expo 2015). -
1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta
sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza
delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del
grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una
apposita Unita' operativa speciale composta da personale in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche
proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le
finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa
speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti
di appalto di lavori, servizi e forniture per la
realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta
ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della
soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici:
a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli
atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei
contratti di lavori, servizi e forniture per la
realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con
particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190,
nonche', per la parte di competenza, il corretto
adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle
altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di
legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;
b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle
banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al comma 9, dell'art. 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di
accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi',
alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere
presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'art.
3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel
bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».

 
Art. 33

Controllo della Corte dei conti

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. (Omissis).
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 27
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999):
«Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 81
della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che
costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni:
«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.».
«Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.».
«Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'art. 21-nonies.».

 
Art. 34

Qualificazione dei professionisti

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo' comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, e' al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed e' analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Con quest'ultimo atto, puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.


 
Art. 35

Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e' assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo.
4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresi' tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.
7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.
8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalita', al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo permanente.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 18 e 26
del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3
anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,
comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,
nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8,
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a
fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi
dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di
cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneita' tecnico-professionale, ai sensi
dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro,
ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'
a basso rischio di infortuni e malattie professionali di
cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle
attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso e' allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e'
superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI del presente
decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si
intende l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all'arco temporale di
un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
materia di responsabilita' solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici
le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della citata
legge n. 136 del 2010:
«Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri). -
1. La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma
1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,
la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008
deve contenere anche l'indicazione del committente.».

 
Art. 36

Disposizioni in materia di trasparenza
e di pubblicita' degli atti

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonche' alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 112 e 162
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 112 (Appalti e concessioni riservati). - 1. Fatte
salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative
sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti
possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono
riservarne l'esecuzione adoperatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale
sia l'integrazione sociale e professionale delle persone
con disabilita' o svantaggiate o possono riservarne
l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti
quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti
operatori economici sia composto da lavoratori con
disabilita' o da lavoratori svantaggiati.
2. Ai sensi del presente articolo si considerano
soggetti con disabilita' quelli di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle
previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni.
3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno
espressamente atto che si tratta di appalto o concessione
riservata.».
«Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del presente codice relative alle procedure di affidamento
possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di
esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a),
le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai
sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui
al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'art. 42, comma 1-bis, della legge n.
124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio
organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di
riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla
legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al
presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza
ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun
anno in una relazione al Parlamento.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 29
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5, ove non
considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero
secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
«Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti
al termine della loro esecuzione.
(Omissis).».

 
Art. 36-bis

Informazione sulle misure di sostegno
alle popolazioni colpite

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle attivita' informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 36-ter

Divieto di installazione di apparecchi e congegni
per il gioco lecito

1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31 dicembre 2017, e' vietata l'installazione di nuovi dispositivi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7 dell'art.
110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta
metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso
i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b).
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti
dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili
con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti
elettronici di pagamento e che possono distribuire
tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di
denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.».

 
Art. 37

Differimento dei termini di pagamento in situazioni
di emergenza

1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.


Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata
legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art.
4-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):
«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. (Omissis).
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
(Omissis).».

 
Art. 38

Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato
di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194
(Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
protezione civile):
«Art. 9 (Disciplina relativa all'impiego delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e
formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad
organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui
all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed
assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al
comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del sindaco o di
altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi
della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni
trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono
garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio
esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego
che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un
periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a
novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita'
previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo
stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello
stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di
effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti
massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle
attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati
fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta
giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai
volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture,
previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente
impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del
1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di
cui all'art. 1, comma 2, impegnati in attivita' di
pianificazione, di simulazione di emergenza, e di
formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai
cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia,
sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione
civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108
del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui
al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non
superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo
di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli
organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui
al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e
comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta,
viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario,
mediante le procedure indicate nell'art. 10.
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le
prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile,
vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che
direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di
protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i
calendari-programma delle relative operazioni, con
l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del
preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10,
nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire
all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10
gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo
semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il
secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello
svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello
stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal
servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in
attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve
essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova, dagli interessati o dalle
organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o
di addestramento o in occasione dell'emergenza, le
organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
protezione civile competente una relazione conclusiva
sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei
volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli
emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano
partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il
datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di
protezione civile territorialmente competente. La richiesta
deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento
cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di
accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle
organizzazioni di volontariato indicate all'art. 1, comma
2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione
civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde
giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di
volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma
3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in
acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene
conto della normativa in materia di navigazione e si svolge
nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e
soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' dell'art. 10, si applicano anche nel caso di
iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche'
preventivamente autorizzate dall'Agenzia.».
- Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni e'
riportato nelle Note all'art. 5.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1260 e
seguenti del codice civile:
«Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti). - Il creditore
puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,
anche senza il consenso del debitore, purche' il credito
non abbia carattere strettamente personale o il
trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilita' del credito;
ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si
prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.».
«Art. 1261 (Divieti di cessione). - I magistrati
dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli
avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non
possono, neppure per interposta persona, rendersi
cessionari di diritti sui quali e' sorta contestazione
davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o nella
cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena
di nullita' e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica
alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a
quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni
posseduti dal cessionario.».
«Art. 1262 (Documenti probatori del credito). - Il
cedente deve consegnare al cessionario i documenti
probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il
cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica
dei documenti.».
«Art. 1263 (Accessori del credito). - Per effetto della
cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i
privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli
altri accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il
consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta
in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode
del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i
frutti scaduti.».
«Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione.».
«Art. 1265 (Efficacia della cessione riguardo ai
terzi). - Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che e' stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche'
essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.».
«Art. 1266 (Obbligo di garanzia del cedente). - Quando
la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a
garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione.
La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente
resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e'
dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a
carico del donante la garanzia per l'evizione.».
«Art. 1267 (Garanzia della solvenza del debitore). - Il
cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che
ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde
nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della
cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per
escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e'
senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del
debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione
del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da
negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire
le istanze contro il debitore stesso.».
- Il citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.

 
Art. 39
Mantenimento della continuita' operativa delle reti del Servizio
nazionale di protezione civile e completamento del piano radar
nazionale

1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessita' e urgenza di garantire senza soluzione di continuita' la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4.
2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalita' vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis della
citata legge n. 225 del 1992:
«Art. 3-bis (Sistema di allerta nazionale per il
rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito
delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta
statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai
metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per
acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni,
in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e
all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui
all'art. 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio
nazionale della protezione civile ai diversi livelli
territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il
governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono
assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio
meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del
presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e
di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto
chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a
tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento
dei centri di competenza.
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti,
di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le
procedure e le modalita' di allertamento del proprio
sistema di protezione civile ai diversi livelli di
competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione si provvede all'attuazione del
Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel
rispetto della normativa vigente in materia per i diversi
settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del
Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 recante
«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a
favore di zone colpite da calamita' naturali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2000, n. 239 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
11 dicembre 2000, n. 365 (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
2000, n. 288).

 
Art. 40

Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui
del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attivita' di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della
citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note
all'art. 4-bis.
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
3 della citata legge n. 225 del 1992:
«Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). -
(Omissis).
2. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche
con il concorso di soggetti scientifici e tecnici
competenti in materia, dirette all'identificazione degli
scenari di rischio probabili e, ove possibile, al
preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti
livelli di rischio attesi.
3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a
evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art.
2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi
tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali
concernenti l'allertamento, la pianificazione
dell'emergenza, la formazione, la diffusione della
conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione
alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica,
ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione.
(Omissis).».

 
Art. 41

Disposizioni inerenti la cessione di beni

1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita' dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilita'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.


Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata
legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art.
4-bis.

 
Art. 42
Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati nella fase
di prima emergenza

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuita', delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attivita' delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attivita' e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la piu' celere transizione, sono adottate entro il 31 gennaio 2017.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
3. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
4. Le attivita' estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata
legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art.
4-bis.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):
«Art. 1 (Coordinamento degli interventi). - 1. Per le
motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento
della Protezione civile assicura il coordinamento degli
interventi necessari a fronteggiare la situazione
emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della
Protezione Civile medesimo e, in qualita' di soggetti
attuatori, dei presidenti delle regioni, dei prefetti e dei
sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, nonche'
delle componenti e delle strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, secondo il modello
operativo indicato al successivo art. 2. I presidenti delle
regioni, i prefetti e i sindaci interessati si avvalgono
delle rispettive strutture organizzative. La Struttura
operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle
attivita' necessarie a fronteggiare le situazioni
emergenziali derivanti da calamita' naturali del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo attua
gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al
presente comma.
2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano la
realizzazione:
a) degli interventi necessari nella fase di prima
emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso,
assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi;
b) delle attivita' da porre in essere, anche in termini
di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle
aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni
di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono nell'ambito
degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle
risorse finanziarie di cui all'art. 4.».
«Art. 2 (Modello operativo). - 1. Il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile assicura il
coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 mediante
l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione
di comando e controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata
in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato
livello decisionale, le componenti e le strutture operative
nonche' le Regioni interessate.
2. La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e
delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 394 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 5 della citata ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016 e'
riportato nelle Note all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
64 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 64 (Ulteriori funzioni dell'agenzia delle
entrate). - (Omissis).
3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare
per le amministrazioni dello Stato di competenza
dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate e'
competente a svolgere le attivita' di valutazione
immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad
esse strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate
mediante accordi, secondo quanto previsto dall'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi
sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita
nella Convenzione di cui all'art. 59.
(Omissis).».

 
Art. 43

Reperimento alloggi per la locazione

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.
3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, la durata dei contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.
4. Per le finalita' del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 394 del 2016:
«Art. 4 (Misure volte ad assicurare l'assistenza alle
popolazioni in forma transitoria). - 1. Nell'ambito del
coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016,
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei
rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i comuni
interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure
volte ad assicurare, senza soluzione di continuita',
l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni
residenti in edifici danneggiati con esito diverso da "A"
successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in
tenda, articolate come segue:
a) concessione del contributo per l'autonoma
sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016;
b) ospitalita' presso strutture pubbliche all'uopo
individuate;
c) ospitalita' presso strutture alberghiere, anche in
altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le
regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni
rappresentative delle imprese interessate;
d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ
accordi con i relativi proprietari;
e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di
fattibilita' tecnica.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 5
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione). - 1. Le parti possono stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a quattro
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il
contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione
della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui
al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad
eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza
del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni
fatta salva la facolta' di disdetta da parte del locatore
che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga
biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente
articolo.».
«Art. 5 (Contratti di locazione di natura transitoria).
- 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le
condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di
locazione di natura transitoria anche di durata inferiore
ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare
particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
possono essere stipulati contratti di locazione per
soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari
sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.
3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di
corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con
comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per
la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
del comma 2 dell'art. 4, dei canoni di locazione di
immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli
accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al
comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio
e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed
enti non lucrativi operanti nel settore.».

 
Art. 44

Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione.
4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.


Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003 e' riportato nelle note
all'art. 5.
- Per il riferimento al testo del decreto-legge n. 205
del 2016 vedasi in note all'art. 21.
- Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 713 e
da 716 a 734 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del
2015:
«709. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734
del presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione.».
«710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.».
«710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che
rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al
comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non
negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono
assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali
risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente
articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015
hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui
al comma 463 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della
lettera a) del comma 474 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che
conseguono il saldo finale di cassa non negativo,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi
risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,
secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al comma
720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione
erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio
per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita
voce delle partite di giro, al netto delle relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo
esercizio.».
«711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza e' considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamento.».
«712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di
previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di
cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine,
il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del
predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste
dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il
prospetto e' allegato al bilancio di previsione gia'
approvato mediante delibera di variazione del bilancio
approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
«712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province
autonome, le citta' metropolitane e le province conseguono
il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e
non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».
«712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma
710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di
amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi
nell'esercizio 2015.».
«713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi
del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
enti locali per interventi di edilizia scolastica
effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su
risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione
opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine
gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del
1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e
pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo
di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono
attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese
sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese
sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per
interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle
risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' spese sostenute dai
comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca
europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi
di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al
citato art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su
stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite
mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia
scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (88), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni; c) spese per interventi di
edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.
Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti
superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi
sono attribuiti in misura proporzionale alle singole
richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.».
«716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi
del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
enti locali per interventi di bonifica ambientale,
conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal
ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano,
entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, secondo modalita' individuate e
pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli
interventi di cui al presente comma nel rispetto del
vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali
beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione
stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.
Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli
spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste.».
«717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori
50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art.
18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento
di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione
da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato
nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
«La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate
dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro
proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate alla
realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate
alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso
di cui al comma 155, dell'art. 1 della citata legge n. 107
del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue
sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato
per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1
della citata legge n. 107 del 2015.».
«718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'art. 1, comma 317,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto
principalmente investimenti in strutture scolastiche,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un
apposito contingente di 20 unita' di personale delle
amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie
competenze tecnico-amministrative in materia di
investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato
con apposito bando di mobilita' e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione
vigente.».
«719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli
enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e
modalita' definiti con decreti del predetto Ministero
sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
«720. Ai fini della verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare,
utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro
il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi
dell'art. 24 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 719. La trasmissione per via telematica della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia
trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,
lettera e).».
«721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la
decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso
in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,
lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte
del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al
predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della
gestione, l'invio della certificazione non da' diritto
all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle
risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.».
«722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di
cui al comma 709 non possono trasmettere nuove
certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono
comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di
cui al comma 710.».
«723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui
al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle
predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal
termine di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita;
c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
al periodo precedente sono acquisiti al bilancio
dell'ente.».
«724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento
del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno
successivo a quello della comunicazione del mancato
conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al
sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente.».
«725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una
nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.».
«726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole
di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.»
«727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti accertino che il rispetto delle
regole di cui ai commi da 707 a 734 e' stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive,
le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in
essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad
una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte
l'indennita' di carica percepita al momento di commissione
dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato
dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente.».
«728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al
comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli
impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito
l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un
contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della
regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione
siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione
dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di
competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari
importo, del proprio saldo programmatico riguardante il
patto di stabilita' interno.».
«729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono
assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste
avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e
dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno
2011.».
«730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
cui al comma 728, le regioni e le province autonome
definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative,
previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie
locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti
locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e
alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile
ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui
necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a
cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30
settembre, le regioni e le province autonome comunicano
agli enti locali interessati i saldi obiettivo
rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione
o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto
dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non
utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai
fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.».
«731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti
locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per
un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi
e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento,
pari a zero.».
«732. Gli enti locali che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale negativo
rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere,
per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il
meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in
corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli
enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di
cui al comma 710, possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in
corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli
enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi
disponibili, l'attribuzione e' effettuata in misura
proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
presente comma, con riferimento all'anno in corso e al
biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi
finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo,
l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta' della
quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi
finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio
successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del
valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, e' pari a zero.».
«733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del
monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della
predetta spesa.».
«734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli
Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla
Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di
Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma
723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del
patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.».
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome
che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'art. 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'art. 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'art. 3,
comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'art. 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.».
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua
entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla
data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a
ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in
base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle
disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle
effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune
di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del
plafond di spesa assegnato, dispone con decreto
direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione
del quadro di riparto del limite complessivo al fine di
assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle
regioni e province autonome commisurato alla effettiva
capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento.
Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e'
tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.».
«Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio
sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e' autorizzato ad
effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'art. 1, comma
10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei
debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 12
del citato decreto-legge n. 35 del 2013:
«Art. 12 (Copertura finanziaria). - (Omissis).
6. Gli importi oggetto della restituzione da parte
degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato,
ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati
ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e
per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi
alla quota capitale sono riassegnati al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
(Omissis).».

 
Art. 45

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
2. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e non puo' essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
3. L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro, per l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, e' riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
5. Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di assegno ordinario e assegno di solidarieta', in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2. All'onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
9. (Soppresso).


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 15, comma
2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 15 (Procedimento). - 1. (Omissis).
2. La domanda deve essere presentata entro il termine
di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa fatte salve le domande per eventi
oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il
termine della fine del mese successivo a quello in cui si
e' verificato l'evento.
(Omissis).».
«Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
di trattamento straordinario di integrazione salariale e'
presentata entro sette giorni dalla data di conclusione
della procedura di consultazione sindacale o dalla data di
stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al
ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o
riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite
del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'art. 8, comma 1. Per le causali di cui all'art. 21,
comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il
numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita'
produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
distinti per orario contrattuale.
(Omissis).».
«Art. 30 (Assegno ordinario). - (Omissis).
2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato
dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere
presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa.».
«Art. 31 (Assegno di solidarieta'). - (Omissis).
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il
datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS
domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale,
entro sette giorni dalla data di conclusione di questo.
Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori
interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di
lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle
Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini
delle attivita' e degli obblighi di cui all'art. 8, comma
1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere
inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5 del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'art.
22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10, comma
1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.».
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu'
interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a)
e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b),
in un quinquennio mobile.».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a
12-quater dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i
decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
(Omissis).».

 
Art. 46

Perdite d'esercizio anno 2016

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unita' locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 2446,
2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice
civile:
«Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). -
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale
o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne
visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'art. 2436.».
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale.). - Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa'.».
«Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). -
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
societa', con le osservazioni nei casi previsti dall'art.
2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto
costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
e delle osservazioni deve essere depositata nella sede
della societa' almeno otto giorni prima dell'assemblea,
perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'art. 2446.».
«Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del
capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'.».
«Art. 2484 (Cause di scioglimento). - Le societa' per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo (c.c. 2272, n.
2, 2328, n. 3), salvo che l'assemblea, all'uopo convocata
senza indugio, non deliberi le opportune modifiche
statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo
legale, salvo quanto e' disposto dagli artt. 2447 e
2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e
2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o
dallo statuto.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.».
«Art. 2545-duodecies (Scioglimento). - La societa'
cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),
2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonche' per la perdita
del capitale sociale.».

 
Art. 47

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita' economica, l'agevolazione e' concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.


 
Art. 48
Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e
versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini
amministrativi

1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica la competente autorita' di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014-2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e' considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo».
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle societa' sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
(Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura):
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) ;
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e
pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio'
non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione
europea; dette tariffe sono determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli
importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard
determinati ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'art. 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'art. 4-bis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al
pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da
notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis, e dell'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art.
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento
impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo
versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai
periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e
devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla
notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il
rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,
previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'art. 19 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del
carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso
avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'art. 161, e' depositata
presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono
alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla
proposta di transazione deve altresi' essere allegata la
dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta
fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con
particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'art. 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'art. 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'art. 319-bis del codice penale, dopo le parole:
«alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso di
tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'art. 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dall'art. 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16
e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, nonche' al fine della definizione
delle procedure amichevoli relative a contribuenti
individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione
90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99,
la responsabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del decreto
della Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile):
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che
aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro.».
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante «Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
La legge 14 agosto 1971, n. 817 recante "Disposizioni
per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo
della proprieta' coltivatrice" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23, 24 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore nonche' il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se il
percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle
variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis).
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del
pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi,
determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la
ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'art. 50, comma 1,
lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.»
«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma
2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli
altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non
oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze (203).
Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro,
l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la
integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 51 del citato
decreto del Presidente ella Repubblica n. 917 del 1986 e
successive modificazioni:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'art. 12 per le finalita' di cui al comma 1
dell'art. 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione
e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art.
12;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli
ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui
all'art. 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di
cui all'art. 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare
il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare
. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono
essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 ,
e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base.
Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1218 del codice
civile:
«Art. 1218 (Responsabilita' del debitore). - Il
debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da
impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.».
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 393 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 21.
- Il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28
giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato nella G.U.U.E.
20 luglio 2007, n. L 189.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11
marzo 2014 (Integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche'
le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalita'):
«Art. 4 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). -
1. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non
abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilita' o ad
altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze
eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto
all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano
ammissibili nel momento in cui e' sopravvenuta la forza
maggiore o la circostanza eccezionale.
Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo
rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del
regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario e' stato
incapace di adempiere ai criteri di ammissibilita' o ad
altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze
eccezionali, il pagamento rispettivo e' proporzionalmente
revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la
forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca
interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno
determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del
verificarsi della forza maggiore o delle circostanze
eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai
criteri di ammissibilita' e agli altri obblighi, ne' si
applicano sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo
sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze
eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso,
ne' parziale ne' integrale. Nel caso di impegni o pagamenti
pluriennali, non e' richiesto il rimborso del sostegno
ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento
prosegue negli anni successivi, in conformita' con la sua
durata iniziale.
Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali riguarda la
condizionalita', non si applica la sanzione amministrativa
corrispondente di cui all'art. 91, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. I casi di forza maggiore e le circostanze
eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di valore
probante a giudizio dell'autorita' competente, devono
essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15
giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il
suo rappresentante sia in condizione di farlo..
- Si riporta il testo vigente dell'art. 47 del
regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
settembre 2008 (Modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per
quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e
i controlli):
«Art. 47 (Circostanze calamitose). - L'autorita'
competente puo' autorizzare in via temporanea:
a) in caso di elevata mortalita' degli animali a causa
di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il
rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con
animali provenienti da allevamenti non biologici, quando
non siano disponibili animali allevati con il metodo
biologico e a condizione che il rispettivo periodo di
conversione sia applicato agli animali non biologici;
b) in caso di elevata mortalita' delle api a causa di
problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza
di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api
non biologiche;
c) in caso di perdita della produzione foraggera o
d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di
condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie
infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi,
l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli
operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona
determinata;
d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e
persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la
produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle
api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici;
e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo
da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento
(CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche
eccezionali di una determinata campagna deteriorano la
situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona
geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici
che obbligano il vinificatore a usare una quantita' di
anidride solforosa superiore agli anni precedenti per
ottenere un prodotto finito comparabile;
f) in caso di elevata mortalita' degli animali
d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'art.
57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (87), il
rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con
animali di acquacoltura non biologici, quando non siano
disponibili animali allevati con il metodo biologico e a
condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di
produzione si svolgano in regime di produzione biologica.
Previa approvazione dell'autorita' competente, i
singoli operatori conservano i documenti giustificativi del
ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si
informano reciprocamente e informano la Commissione in
merito alle deroghe concesse a norma del primo comma,
lettere c) ed e).».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), come modificato dal presente
articolo:
«Art. 9 (Rimessione in termini). - 1. Il Ministro delle
finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati,
nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi
tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora
la rimessione in termini concerna il versamento di tributi,
il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica , puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili.
2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o
differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.
1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I
versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati
al predetto fondo.
2-ter. (Abrogato).».
- Il testo dei commi da 12 a 12-quater dell'art. 17
della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note
all'art. 45.
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 11
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari):
«Art. 11 (Prestazioni). - (Omissis).
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa
di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla
normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica
una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' riportato nelle Note all'art. 5.
- Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.».
- Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 7
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute):
«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). -
(Omissis).
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita.».

 
Art. 49
Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio
di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.
3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:
a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonche' le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.
9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 283 del codice
di procedura civile:
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione.
Se l'istanza prevista dal comma che precede e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro
250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 7
ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale):
«Art. 2. In materia penale la sospensione dei termini
procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle
indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi
ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o
i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
La sospensione dei termini delle indagini preliminari
di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati
di criminalita' organizzata.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi
durante la sospensione o nei successivi quarantacinque
giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo
periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della
custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche
di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e'
specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del
processo. In tal caso i termini processuali decorrono,
anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione
dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari
l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su
richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre
procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al
compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione
dei termini stabilita dall'art. 1, il giudice per le
indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o
della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore,
pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente
enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da
compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede
con decreto motivato quando deve procedere al compimento
degli atti previsti dall'art. 360 del codice di procedura
penale.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori.
Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i
termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi
previste dall'art. 467 del codice di procedura penale.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la
necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si
procede a norma dell'art. 467 del codice di procedura
penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il
giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma
dell'art. 495 dello stesso codice; le prove dichiarate
inammissibili non possono essere utilizzate.».

 
Art. 50
Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale
impiegato in attivita' emergenziali

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) nella misura massima di cinquanta unita' tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo' essere attribuito, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo' essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione.
8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 (nomina
Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria):
«Art. 2. 1. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale delle risorse
strumentali messe a disposizione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Il Commissario si avvale, altresi', di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, alla quale puo' essere
assegnato personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a
carico delle stesse.
3. Il contingente di personale assegnato alla struttura
del Commissario straordinario e' cosi' costituito:
- tre dirigenti appartenenti ai ruoli delle
amministrazione pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
- sei unita' di personale appartenente alla Categoria A
del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o
di livello equiparato, se proveniente da altre
amministrazioni pubbliche;
- otto unita' di personale appartenente alla Categoria
B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da
altre pubbliche amministrazioni;
- fino a dieci esperti, compreso un consigliere
giuridico, da scegliere tra persone di comprovata
competenza professionale ed esperienza e da nominare ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Il testo del comma 2 dell'art. 67-ter del citato
decreto-legge n. 83 del 2012 e' riportato nelle Note
all'art. 13.
- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 53
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - (Omissis).
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2003, n. 66, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e
responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e'
definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216 nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti (104).
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione
di coscienza):
«Art. 19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
- Si riporta il testo vigente del comma 187 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 9
della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale):
«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e
all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente non
commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di
deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli
enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri
di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti
per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e
accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla
lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse ad
essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
art. 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta
di capitali di rischio tramite portali telematici, in
analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo
svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei
titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza sociale
finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di
cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli
immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
(Omissis).».

 
Art. 50-bis

Disposizioni concernenti il personale dei Comuni
e del Dipartimento della protezione civile

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Riferimenti normativi

- Il testo vigente del comma 28 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato nelle Note
all'art. 3.
- Il testo vigente dei commi 557 e 562 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle Note
all'art. 3.
- Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge n.
225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art. 4-bis.
- Per il riferimento al testo del decreto-legge n. 205
del 2016 vedasi in Note all'art. 21.

 
Art. 51

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unita' nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita' di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare lo svolgimento dell'attivita' di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.
6-bis del citato decreto-legge n. 113 del 2016:
«Art. 6-bis (Misure urgenti per la funzionalita' e il
potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. (Omissis).
2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco in relazione alla crescente richiesta di
sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la
dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'.
Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili
del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive
modificazioni, e' incrementata di 400 unita'. Per la
copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata
l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante
il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui
all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione
sono determinati nel limite massimo complessivo di euro
5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno
2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai
predetti oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione
annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a
euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a
decorrere dall'anno 2018.
(Omissis).».

 
Art. 51-bis
Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori
residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilita' della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora.
2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identita' nonche' copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.
3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinche' gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.
4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora da' notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3.
5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi.
6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o piu' Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.


Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato
nelle Note all'art. 5.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge
23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale):
«Art. 9. Per le sezioni elettorali, nella cui
circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti
viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la
votazione, da uno speciale seggio, composto da un
presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita'
stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere
effettuata il giorno che precede le elezioni
contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
lista o dei gruppi di candidati, designati presso la
sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la
segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del
voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le
schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'
elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per
essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori
eventualmente assenti o impediti, si procede con le
modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e
dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti
letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
con le modalita' previste dall'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi
diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione
elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il
secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i
detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo
speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione ed una sezione contigua.».

 
Art. 52

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 2,067 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016, 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3;
f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
l) quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis;
m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario;
n) quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente articolo;
o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Riferimenti normativi

- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 18 della
citata legge n. 185 del 2008 e' riportato nelle Note
all'art. 45.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 148
della citata legge n. 388 del 2000:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
(Omissis).».
- Il testo vigente del comma 5-quinquies dell'art. 5
della citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note
all'art. 4-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 111 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di
interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto
idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre
2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600
milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo
dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7
milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti
immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole
agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del
rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e della direttiva
2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma
e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di
massimizzare la celerita' degli interventi in relazione
alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle
persone e, se del caso, propone alle regioni le
integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30
aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
finalizzano le risorse disponibili agli interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per
il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, presentano specifica informativa al
CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di
attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata
pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato
affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la
revoca del finanziamento statale e la contestuale
rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad
altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo
restando il vincolo territoriale di destinazione delle
risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
programma, ove esistano progetti immediatamente
cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A
decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed
evoluzione degli accordi di programma, unitamente al
fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi
successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
milioni di euro per l'anno 2016. All'art. 17, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".».
- Si riporta il testo vigente del comma 251 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«251. Per consentire le assunzioni a tempo
indeterminato di cui al comma 249, nonche' la temporanea
prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more
della conclusione delle procedure di reclutamento previste
dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al
trasferimento alle amministrazioni interessate alle
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253
delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con
autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle
risorse dei relativi bilanci.».
- Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.».
- Si riporta il testo vigente del comma 90 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012:
«90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla
base delle attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un
apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti
alle singole amministrazioni interessate, al fine di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le
finalita' di cui al comma 89, le stesse amministrazioni
possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014. A tale fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro
per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.».
- Si riporta il testo vigente del comma 108 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo e'
corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale "Imprese e Competitivita'
2014/2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art.
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi'
anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte
relativa all'Unione europea, a valere sui successivi
accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea
in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di
cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti
quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito
delle predette rendicontazioni di spesa.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008 e' riportato nelle Note
all'art. 45.
- Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2016, n. 249.
- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 16
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
«Art. 16 (Assegno di disoccupazione - ASDI). -
(Omissis).
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 43
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
«Art. 43 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della
prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera
sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7 del
decreto legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180
milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per
l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per
effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa
al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo
periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle
risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui
all'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015
come incrementata dal primo periodo medesimo del presente
comma, fermi restando i criteri disciplinati dall'art. 16
del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso
la prestazione ASDI non puo' essere usufruita per un
periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il
termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per
un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio
precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' per
prosecuzione della sperimentazione relativa al
riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente
comma. All'onere derivante dal primo periodo del presente
comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270
milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 107, della
legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente
articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 387 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386
sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le
priorita' del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura
di contrasto alla poverta', intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma
386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi del citato art. 60
del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari in modo
proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata da definire con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono
destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in
misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art.
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'art. 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 e'
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per
l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, comma
5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI),
per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
386.».

 
Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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