Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 ottobre 2016
Modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto n. 97510).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede l'istituzione obbligatoria dei suddetti Fondi per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti;
Visto il successivo comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che stabilisce che i Fondi gia' costituiti alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di cui al sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che, in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, confluiscano nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi gia' versati o comunque dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86985 del 9 gennaio 2015, con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico avente lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti e che svolgano servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita';
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2015 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di modificare l'ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 estendendolo alle aziende, pubbliche e private che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita';
Visto il successivo accordo integrativo stipulato in data 23 maggio 2016 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui e' stato convenuto di integrare e modificare il precedente accordo del 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo e di individuare criteri, priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime;
Considerato che con gli accordi innanzi citati del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016 le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo nonche' di individuare criteri, priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime;
Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985;

Decreta:

Art. 1

Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti»;
b) all'art. 6, comma 4, le parole: «piu' di quindici lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque lavoratori»;
c) all'art. 7, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti».


 
Art. 2

Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'art. 5, comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) all'erogazione di prestazioni integrative della prestazione NASpI»;
b) l'art. 5, comma 5, e' sostituito dal seguente comma: «L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare:
a. per tutta la durata della prestazione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI, nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato di euro 173;
b. per il periodo successivo al godimento della indennita' NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi, una prestazione d'importo pari al trattamento di cui alla lettera a) che precede;
c) l'art. 5, comma 6, e' sostituito dal seguente comma: «L'integrazione di cui al comma 5 e' soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni altra disposizione prevista per la NASpI»;
d) l'art. 5, comma 7, e' sostituito dal seguente comma: «Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalita' di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennita' NASpI»;
e) l'art. 5, comma 11, e' sostituito dal seguente comma: «La contribuzione previdenziale correlata e' dovuta anche nel caso dell'erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui al comma 1, lettera b), ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non e' comunque dovuta nel caso in cui l'erogazione della prestazione integrativa della NASpI sia avvenuta in un'unica soluzione»;
f) l'art. 7, comma 5, e' sostituito dal seguente comma: «Un contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell'ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e' dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della NASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione».


 
Art. 3

Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis «Modalita' di accesso alle prestazioni»:
«1. L'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e in secondo luogo su quelle relative alle prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e d), rispettivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni ordinarie non puo' superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto gia' erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione.
3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), non ci sono limiti di importo.
4. Le domande di prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4173


 
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