Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2016 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2016 |
Informativa al pubblico e all'IVASS di cui al Titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa) e in particolare al Capo IV-ter (Informativa e processo di controllo prudenziale), articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, 216-octies, 216-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA in materia di public disclosure e supervisory reporting. (Regolamento n. 33). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 47-quater, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 190, 191, 216-octies e 216-novies; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli da articoli da 290 a 298, da 305 a 311, 314, 359, 365, 372, da 375 a 377 e l'allegato XX; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Viste le Linee guida emanate da EIOPA in materia di: informazioni da fornire alle autorita' di vigilanza e di informativa al pubblico; sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell'informativa; procedura di riesame da parte delle autorita' di vigilanza; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Fonti normative
1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 47-quater, 47-octies, 190, 191, comma 1, lettera b) punto 3), 216-octies e 216-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; c) «Direttiva»: la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Solvibilita' II).
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| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice; c) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
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| Art. 4
Disposizioni di carattere generale concernenti i gruppi
1. Coerentemente con quanto previsto dagli articoli 359 e 372 degli Atti delegati, le disposizioni si applicano, salvo espresse indicazioni contrarie, alla disciplina della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria e della relazione periodica all'IVASS del gruppo.
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| Art. 5
Politica sull'informativa al pubblico
1. La politica scritta di informativa al pubblico di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice include almeno le seguenti informazioni: a) l'identificazione delle persone o funzioni responsabili della elaborazione e revisione delle informazioni rese pubbliche; b) i processi per l'adempimento degli obblighi informativi nonche' per l'eventuale identificazione delle informazioni suscettibili di esonero ai sensi dell'art. 47-octies, comma 1 del Codice; c) i processi di revisione e approvazione da parte dell'organo amministrativo della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria; d) l'individuazione delle informazioni gia' di dominio pubblico ritenute equivalenti, per natura e portata, agli obblighi informativi nella relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria; e) indicazioni delle ulteriori informazioni che l'impresa potrebbe pubblicare volontariamente ai sensi dell'art. 47-novies, comma 5 del Codice. 2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, include gli elementi di cui al comma 1 nella politica scritta di informativa al pubblico anche con riferimento alla relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di gruppo.
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| Art. 6
Adempimenti previsti per particolari soggetti
1. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'art. 216-ter del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo. 2. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, controllata da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in altro Stato membro o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'art. 216-ter, comma 1 del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo. 3. L'obbligo relativo alle informazioni integrative di cui ai commi 1 e 2 puo' essere assolto secondo le tempistiche stabilite dall'ordinamento per il reporting di gruppo. 4. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo trasmettono all'IVASS la propria relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria unitamente alla relazione periodica.
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| Art. 7
Attivita' e risultati
1. Con riguardo alla sezione «A.1 Attivita'», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'art. 293 degli Atti delegati, comprende le seguenti ulteriori informazioni: a) la denominazione e la sede legale delle persone giuridiche o il nominativo e il domicilio delle persone fisiche che possiedono, direttamente o indirettamente, delle partecipazioni qualificate nell'impresa, con indicazione della relativa quota posseduta e, se diversa, della quota di diritti di voto spettanti; b) un elenco delle imprese controllate, partecipate o soggette a direzione unitaria che includa la denominazione, la forma giuridica, lo Stato in cui e' ubicata la sede legale, la quota posseduta o, se diversa, la quota di diritti di voto spettanti; c) una rappresentazione grafica della struttura che illustri la posizione dell'impresa nei confronti del gruppo, con evidenza degli assetti proprietari e dei rapporti con gli azionisti qualificati e di tutti i soggetti controparti di operazioni infragruppo. 2. Con riguardo alla sezione «A.2 Risultati di sottoscrizione», l'impresa fa riferimento alle aree di attivita' definite nell'Allegato I degli Atti delegati in coerenza con il contenuto del modello quantitativo di vigilanza S.05.01 come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015. 3. Con riguardo alla sezione «A.4 Risultati di altre attivita'», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'art. 293 degli Atti delegati, comprende anche una descrizione dei contratti di leasing significativi, distinti tra leasing operativo e leasing finanziario. 4. Con riguardo alla sezione «A.1 Attivita'», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di gruppo, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 293 e 359 degli Atti delegati, comprende anche la descrizione delle principali differenze tra l'area di consolidamento considerata ai fini del bilancio consolidato redatto ai sensi dell'art. 95 del Codice e l'area di consolidamento considerata ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo ai sensi dell'art. 216-ter del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati.
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| Art. 8
Sistema di governance
1. Con riguardo alla sezione «B.1 Informazioni generali sul sistema di governance», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'art. 294 degli Atti delegati, comprende anche le modalita' attraverso le quali: a) sono garantiti alle funzioni fondamentali i necessari poteri, le risorse e l'indipendenza funzionale dalle aree o unita' operative; b) e' realizzato il coordinamento tra gli organi di amministrazione e controllo e le funzioni di gestione del rischio, di conformita', di revisione interna ed attuariale; c) le funzioni fondamentali informano e supportano gli organi di amministrazione e controllo. 2. Con riguardo alla sezione «B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilita'», nel caso di utilizzo di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'art. 294 degli Atti delegati, include anche le seguenti informazioni sulla governance del modello interno: a) indicazione di ruoli di responsabilita', con evidenza di compiti, posizione ricoperta e ambito delle responsabilita'; b) in caso di esistenza di specifici comitati, l'indicazione delle modalita' con cui questi interagiscono con l'organo amministrativo al fine di soddisfare i requisiti di cui all'art. 46-quinquies del Codice; c) informazioni su eventuali cambiamenti sostanziali nella governance del modello interno verificatisi nell'anno; d) la descrizione dei processi di convalida utilizzati al fine di monitorare i risultati e l'adeguatezza del modello interno nel continuo.
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| Art. 9
Profilo di rischio
1. Con riguardo alla sezione «C.1 Rischio di sottoscrizione», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'art. 295 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al trasferimento dei rischi a societa' veicolo: a) la descrizione dei rischi trasferiti; b) le caratteristiche delle societa' veicolo cui i rischi sono traferiti, inclusi gli estremi dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 57-bis del Codice e dell'art. 318 degli Atti delegati e le modalita' di verifica nel continuo del rispetto del requisito di finanziamento integrale di cui all'art. 319 degli Atti delegati.
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| Art. 10
Valutazione a fini di solvibilita' - aspetti generali
1. Con riguardo alle sezioni «D.1 Attivita'» e «D.3 Altre Passivita'», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall'art. 296 degli Atti delegati, illustra, per ciascuna classe rilevante, come l'aggregazione in classi ha tenuto conto della natura, della funzione, del rischio e della significativita' delle attivita' e delle passivita' diverse dalle riserve tecniche. 2. Al fine di assicurare coerenza con le informazioni quantitative, l'impresa evita di utilizzare classi diverse da quelle previste nel modello quantitativo di stato patrimoniale S.02.01 come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015, a meno che non sia in grado di dimostrare che la diversa modalita' di presentazione scelta e' piu' chiara e pertinente.
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| Art. 11
Valutazione a fini di solvibilita' - attivita'
1. Con riguardo alla sezione «D.1 Attivita'», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria oltre a contenere le informazioni indicate dall'art. 296 degli Atti delegati e all'art. 10 illustra, per ciascuna classe rilevante: a) i criteri ed i metodi di rilevazione e di valutazione nonche' i dati di input utilizzati; b) le ipotesi e le metodologie usate per stimare l'impatto delle principali fonti di incertezza e le valutazioni discrezionali effettuate che potrebbero avere un impatto sostanziale sugli importi rilevati; c) qualsiasi modifica apportata ai criteri ed ai metodi di rilevazione e di valutazione durante il periodo di riferimento e le motivazioni alla base di tali modifiche. 2. La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di attivita', se rilevanti: a) con riguardo alle attivita' immateriali rilevanti: se valutate diversamente da zero, una descrizione della loro natura e degli elementi oggettivi e dei criteri utilizzati nell'individuazione dei mercati attivi per attivita' identiche o simili; b) con riguardo alle attivita' finanziarie rilevanti: informazioni sui criteri utilizzati per valutare se i relativi mercati sono attivi e una descrizione dei metodi di valutazione adottati in presenza di mercati non attivi. Inoltre, se i dati di input utilizzati non si basano su valori di mercato osservabili, una descrizione delle analisi di sensitivita' dei valori rilevati in bilancio rispetto alle ipotesi sugli input non osservabili; c) separatamente per le operazioni di leasing finanziario e operativo: la descrizione delle principali condizioni di locazione in relazione a ciascuna classe rilevante di attivita' oggetto della locazione, dei proventi e delle obbligazioni che ne derivano, specificando se il contratto di locazione comporta il trasferimento della proprieta' del beni in oggetto; d) con riguardo alle imposte attive differite rilevanti: i. informazioni sulle origini della loro rilevazione; ii. gli importi ed i tempi di azzeramento, se applicabili, delle differenze temporali deducibili; iii. informazioni sulle perdite fiscali ed i crediti di imposta non utilizzati per i quali nessuna attivita' fiscale differita e' rilevata in bilancio e sulle relative motivazioni; e) con riguardo alle partecipazioni: se del caso, una illustrazione delle motivazioni che hanno portato ad utilizzare metodi di valutazione diversi dal metodo basato sui prezzi di mercato quotati in mercati attivi o dal metodo del patrimonio netto aggiustato.
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| Art. 12
Valutazione a fini di solvibilita' - riserve tecniche
1. Con riguardo alla sezione «D.2 Riserve Tecniche», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall'art. 296 degli Atti delegati, illustra le principali semplificazioni utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, comprese quelle adottate nel calcolo del margine di rischio.
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| Art. 13
Valutazione a fini di solvibilita' - passivita' diverse dalle riserve tecniche
1. Con riguardo alla sezione «D.3 Altre Passivita'», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall'art. 296 degli Atti delegati e all'art. 10, illustra, per ciascuna classe rilevante di passivita' diverse dalle riserve tecniche: a) i criteri e i metodi di rilevazione e di valutazione nonche' i dati di input utilizzati; b) le ipotesi sui principali fattori di incertezza e le valutazioni discrezionali effettuate che potrebbero avere un impatto sostanziale sugli importi rilevati; c) qualsiasi modifica apportata ai criteri e ai metodi di rilevazione e di valutazione durante il periodo di riferimento e le motivazioni alla base di tali modifiche. 2. La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di passivita', se rilevanti: a) separatamente per le operazioni di leasing finanziario e operativo: la descrizione delle principali obbligazioni derivanti da contratti di leasing, con specificazione delle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto; b) con riguardo alle passivita' fiscali differite: i. informazioni sulle origini della loro rilevazione; ii. gli importi ed i tempi di azzeramento, se applicabili, delle differenze temporali deducibili; iii. informazioni sulle perdite fiscali ed i crediti di imposta per i quali nessuna passivita' fiscale differita e' rilevata in bilancio e sulle relative motivazioni; c) con riguardo alle obbligazioni, la natura dell'obbligazione e, se nota, la tempistica prevista di eventuali esborsi e l'indicazione delle incertezze circa l'ammontare o la tempistica degli esborsi e di come tali incertezze sono state prese in considerazione nella valutazione; d) con riguardo alle passivita' relative ai benefici per i dipendenti da parte dei datori di lavoro: i. per ciascuna categoria di benefici, la descrizione della loro natura, dei loro importi, delle metodologie, delle ipotesi demografiche e dei dati di input utilizzati nella loro valutazione; ii. relativamente ai piani a benefici definiti, la descrizione generale del piano, della natura e valore delle attivita' a servizio del piano per ciascuna classe di attivita' e l'incidenza percentuale di ciascuna classe di attivita' rispetto al totale delle attivita' per piano, compresi i diritti di rimborso.
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| Art. 14
Gestione del capitale - fondi propri
1. Con riguardo alla sezione «E.1 Fondi propri», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate nell'art. 297 degli Atti delegati, comprende anche: a) una descrizione di ciascun elemento rilevante dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 degli Atti delegati, cosi' come degli elementi che hanno ricevuto l'approvazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 79 degli Atti delegati, distinguendo tra elementi di base ed accessori; b) per ciascun elemento rilevante dei fondi propri la misura in cui e' disponibile, subordinato, nonche' l'indicazione della sua durata e delle altre caratteristiche di rilievo per la valutazione della sua qualita'; c) un'analisi dei cambiamenti sostanziali dei fondi propri nel periodo di riferimento, che tenga conto del valore degli elementi dei fondi propri emessi nel corso dell'esercizio, del valore degli strumenti rimborsati nel corso dell'esercizio e della misura in cui l'emissione e' stata utilizzata per finanziare il rimborso; d) in relazione alle passivita' subordinate, una spiegazione delle variazioni dei loro importi; e) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 297, paragrafo 1, lettera c) degli Atti delegati la descrizione delle restrizioni ai fondi propri disponibili e dell'impatto sul capitale ammissibile di livello 1 limitato, livello 2 e di livello 3; f) i dettagli del meccanismo di assorbimento delle perdite utilizzato per conformarsi alle disposizioni dell'art. 71, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati, compreso il momento di attivazione del meccanismo e i relativi effetti; g) una descrizione degli elementi principali della riserva di riconciliazione; h) per ogni elemento dei fondi propri di base soggetti alle disposizioni transitorie, l'indicazione dei seguenti aspetti: i. il livello in cui ciascun elemento di base e' stato classificato e relativa motivazione; ii. la prima data utile per l'esercizio del rimborso anticipato e le eventuali date di rimborso anticipato che seguono o l'eventuale precisazione che il rimborso anticipato e' previsto solo dopo la fine del periodo transitorio; i) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 297, paragrafo 1, lettera g) degli Atti delegati le informazioni sul tipo di accordo in base al quale ciascun elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato o soddisfatte le condizioni ivi previste, diventerebbe un elemento dei fondi propri di base e sulla natura di quest'ultimo, compreso il livello, la data dell'avvenuta approvazione dell'elemento dei fondi propri accessori da parte dell'autorita' di vigilanza e, in caso di approvazione di un metodo, il periodo cui si riferisce l'approvazione; j) se e' stato utilizzato un metodo per stabilire l'importo di un elemento rilevante dei fondi propri accessori, l'impresa descrive: i. le modalita' con le quali la valutazione fornita dal metodo e' variata nel tempo; ii. gli input alla metodologia che hanno comportato la variazione della valutazione di cui alla lettera i.; iii. la misura in cui l'importo calcolato e' influenzato dall'esperienza passata, compresi i risultati relativi ai precedenti richiami; k) per quanto riguarda gli elementi dedotti dai fondi propri: i. l'eccedenza totale di attivita' rispetto alle passivita' nell'ambito dei fondi separati e dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruita', individuando l'importo al quale viene applicato l'aggiustamento per stabilire i fondi propri disponibili; ii. la misura e le ragioni delle restrizioni, delle deduzioni o dei gravami significativi riguardanti i fondi propri. 2. Nella stessa sezione, la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria illustra le modalita' di calcolo e il significato di eventuali indicatori di solvibilita' che l'impresa renda eventualmente pubblici in aggiunta a quelli inclusi nel modello quantitativo di vigilanza S.23.01 sui fondi propri di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015.
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| Art. 15
Gestione del capitale - specificita' di gruppo
1. Con riguardo alla sezione «E.1 Fondi propri», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di gruppo oltre alle informazioni indicate dagli articoli 297 e 359 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni sui fondi propri a livello di gruppo: a) le caratteristiche degli elementi dei fondi propri emessi da un'impresa del gruppo diversa dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210 del Codice; b) laddove elementi significativi dei fondi propri sono emessi da un'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo e si siano verificate le condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 216-sexies, comma 1, lettera e) secondo periodo del Codice e relative disposizioni di attuazione, in termini di equivalenza di regime ed utilizzo dei criteri di calcolo di detto Stato terzo, la descrizione del sistema di classificazione degli elementi dei fondi propri, fra cui le informazioni sui livelli, sui criteri e sui limiti; c) laddove elementi significativi dei fondi propri siano emessi da un'impresa appartenente ad un altro settore finanziario e, come tale, soggetta ai requisiti di classificazione previsti dalle relative norme settoriali, la descrizione della fonte, della natura e dei criteri di tale classificazione dei fondi propri per livelli, nonche' l'ammontare dei fondi propri distinto per detti livelli; d) le modalita' con cui il calcolo dei fondi propri del gruppo ha tenuto conto delle operazioni infragruppo, ivi comprese quelle con imprese di altri settori finanziari; e) la natura delle restrizioni alla trasferibilita' ed alla fungibilita' degli elementi dei fondi propri delle imprese partecipate o controllate, se presenti.
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| Art. 16
Gestione del capitale - differenze tra la formula standard e i modelli interni
1. Con riguardo alla sezione «E.4 Differenze tra la formula standard ed il modello interno utilizzato», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall'art. 297 degli Atti delegati, nel descrivere le principali differenze di metodologie e ipotesi del modello interno rispetto alla formula standard, illustra anche quanto segue: a) la struttura del modello interno; b) le metodologie di aggregazione e gli effetti di diversificazione del modello interno; c) i rischi non coperti dalla formula standard ma coperti dal modello interno.
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| Art. 17
Politica sulle informazioni da fornire all'IVASS
1. La politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS, di cui all'art. 30, comma 5 del Codice, e' approvata dall'organo amministrativo e include almeno le seguenti informazioni: a) l'identificazione delle persone o funzioni responsabili della redazione e revisione delle informazioni all'IVASS; b) la definizione di procedure e tempistiche per l'adempimento dei vari obblighi di informativa, della revisione e dell'approvazione; c) la spiegazione dei processi e dei controlli per garantire l'affidabilita', la completezza e la coerenza dei dati forniti, agevolando l'analisi ed il confronto nel corso degli anni. 2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, include gli elementi illustrati al comma 1 nella politica di informativa sulle informazioni da fornire all'IVASS anche con riferimento alle informazioni di gruppo.
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| Art. 18
Adempimenti previsti per particolari soggetti
1. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'art. 216-ter del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione periodica all'IVASS con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo. 2. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, controllata da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in altro Stato membro o in uno Stato terzo e tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'art. 216-ter, comma 1 del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione periodica all'IVASS con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo. 3. L'obbligo relativo alle informazioni integrative di cui ai commi 1 e 2 puo' essere assolto secondo le tempistiche relative al reporting di gruppo. L'obbligo non e' dovuto in caso di accordo nel collegio dei supervisori di cui all'art. 6, comma 4, delle disposizioni attuative dell'art. 216-ter del Codice.
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| Art. 19
Attivita' e risultati
1. Con riguardo alla sezione «A.1 Attivita'», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 307 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni: a) il numero dei dipendenti a tempo pieno o il suo equivalente; b) un elenco delle sedi secondarie. 2. Con riguardo alla sezione «A.2 Risultati di sottoscrizione», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 307 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative alle tecniche di attenuazione del rischio legato all'attivita' di sottoscrizione: a) l'impatto delle tecniche di attenuazione del rischio sui risultati di sottoscrizione, distinto per ramo di attivita' Solvency II, in coerenza con il contenuto del modello quantitativo di vigilanza S.05.01. di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015; b) indicazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio.
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| Art. 20
Sistema di governance
1. Con riguardo alla sezione «B.1 Informazioni generali sul sistema di governance», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 308 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni: a) la descrizione dettagliata della struttura organizzativa interna, anche in forma di organigramma, e delle posizioni dei responsabili delle funzioni fondamentali; b) le modalita' di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalita' degli amministratori rispetto all'operativita' e al profilo di rischio dell'impresa; c) le misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della societa' sulle quali sono chiamati a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse; d) nell'ambito delle modifiche significative al sistema di governance da segnalare ai sensi dell'art. 294, paragrafo 1, lettera b) degli Atti delegati, le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe gia' comunicati all'IVASS; e) l'indicazione delle modalita' attraverso cui la politica e le pratiche di remunerazione dell'impresa promuovono e sono coerenti con una gestione sana ed efficace dei rischi e non incoraggiano l'assunzione di rischi che eccedono i limiti di tolleranza stabiliti nell'ambito della politica di gestione del rischio. 2. Con riguardo alla sezione «B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilita'», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 308 degli Atti delegati, illustra nel dettaglio anche: a) le modalita' con cui sono documentati, monitorati e applicati le strategie, gli obiettivi, i processi e le procedure di segnalazione del sistema di gestione dei rischi dell'impresa, distintamente per ciascuna categoria di rischio; b) in presenza di un contratto di esternalizzazione che limiti la segnalazione di informazioni sul rating esterno e sull'ECAI prescelta nei modelli di informativa quantitativa, le procedure messe in atto per garantire nel continuo che siano rispettati i requisiti in materia di investimenti e che tutte le informazioni rilevanti concernenti il portafoglio di investimento siano prese in considerazione nella gestione dei rischi; c) la natura e l'adeguatezza dei dati fondamentali utilizzati nei modelli interni nonche' il processo per il controllo della qualita' dei dati. 3. Con riguardo alla sezione «B.1 Informazioni generali sul sistema di governance», la relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di gruppo, oltre alle informazioni indicate dall'art. 308 e 372 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni: a) la descrizione dei processi di calcolo della solvibilita' di gruppo e del metodo di calcolo utilizzato, con particolare riferimento alle modalita' ed ai processi di preparazione dei dati utilizzati nel calcolo; b) le informazioni sulle basi, sui metodi e sulle ipotesi utilizzate a livello di gruppo per la valutazione ai fini della solvibilita' delle attivita' e passivita' del gruppo diverse dalle riserve tecniche, con particolare riguardo alla valutazione dei dati provenienti da imprese con sede legale in Paesi terzi e da imprese non regolamentate; c) le direttive impartite dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice alle societa' del gruppo; d) i sistemi di coordinamento tra gli organi sociali e le funzioni di gestione del rischio, di conformita', di revisione interna e attuariale del gruppo e tra questi e i relativi organi e funzioni delle singole imprese del gruppo; e) i provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'IVASS in materia di gruppo; f) le verifiche effettuate sulle societa' del gruppo nonche' i relativi esiti e gli eventuali provvedimenti adottati, ivi incluse le attivita' di verifica volte ad accertare l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'IVASS.
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| Art. 21
Profilo di rischio
1. Con riguardo alla sezione «C.6 Altri rischi sostanziali», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 309 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni: a) la descrizione delle modalita' con le quali l'uso di strumenti derivati contribuisce alla riduzione dei rischi o ad una gestione efficiente del portafoglio; b) la descrizione dettagliata dell'impatto sul calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilita', laddove significativo, delle tecniche di attenuazione del rischio, sia di tipo riassicurativo che finanziario, e delle future misure di gestione e delle modalita' con le quali tali tecniche e misure abbiano soddisfatto i criteri per il loro riconoscimento nel menzionato calcolo; c) la descrizione del modello di sottoscrizione scelto nel caso in cui l'impresa abbia selezionato «Altro» alla voce «C0140 - Tipo di modello di sottoscrizione» nel modello quantitativo di vigilanza S.30.03 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015; d) una sintesi della politica sulle operazioni infragruppo che includa l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'identificazione di quelle da comunicare ai sensi dell'all'art. 216 del Codice e relative disposizioni di attuazione, con specifica evidenza di limiti ed operativita' previsti per le operazioni poste in essere con soggetti controllanti e relative societa' controllate non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo di cui all'art. 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione. Per ciascuna delle operazioni infragruppo effettuate sono fornite le informazioni concernenti: i. l'ammontare delle operazioni; ii. l'ammontare dei saldi in essere, se del caso; iii. i termini e le condizioni delle operazioni.
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| Art. 22
Profilo di rischio - specificita' di gruppo
1. Con riguardo alla sezione «C.6 Altri rischi sostanziali», la relazione periodica all'IVASS a livello di gruppo presentata dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 309 e 372 degli Atti delegati, contiene anche una sintesi della linee guida in materia di operativita' infragruppo che includa l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'identificazione di quelle da comunicare ai sensi dell'art. 216 del Codice e relative disposizioni di attuazione, con specifica evidenza di limiti ed operativita' previsti per le operazioni poste in essere con soggetti controllanti e relative controllate non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo di cui all'art. 216-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione. Per ciascuna delle operazioni infragruppo effettuate sono descritte: a) la logica commerciale alla base dell'operazione; b) per ciascuna parte interessata, i rischi e i rendimenti derivanti dall'operazione; c) eventuali aspetti particolari dell'operazione che sono o possono diventare svantaggiosi per una delle parti interessate; d) eventuali conflitti di interesse che potrebbero essere sorti nella negoziazione o nell'esecuzione dell'operazione e tutti i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere in futuro; e) se l'operazione e' legata ad altre in termini di tempi, funzione e pianificazione, l'effetto di ciascuna di esse nonche' quello complessivo netto su ciascuna delle parti interessate e sul gruppo; f) se l'operazione dipende da una procedura di liquidazione e, in tal caso, le circostanze in cui puo' essere eseguita. 2. Con riguardo alla sezione «C.6 Altri rischi sostanziali», la relazione periodica all'IVASS a livello di gruppo presentata dall'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 309 e 372 degli Atti delegati, contiene anche le seguenti informazioni su eventuali concentrazioni di rischi a livello di gruppo da comunicare ai sensi dell'art 215-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione, fra cui: a) una sintesi della politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo che includa l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'identificazione delle concentrazioni di rischi da comunicare ai sensi dell'art 215-quater del Codice; b) la descrizione dei rischi e della probabilita' del loro materializzarsi; c) la valutazione dell'esposizione massima del gruppo nello scenario peggiore; d) l'indicazione delle azioni di attenuazione e del loro impatto sulla esposizione massima del gruppo; e) l'analisi e la quantificazione delle concentrazioni di rischio per singola impresa esposta e per ciascuna area di attivita' (c.d. line of business) della stessa; f) la coerenza con il modello di business, la propensione al rischio e la strategia del gruppo, compreso il rispetto dei limiti fissati dai processi e dalle politiche di gestione dei rischi nonche' dal sistema di controllo interno di gruppo; g) la misura in cui le perdite derivanti dalle concentrazioni di rischio influenzano la redditivita' complessiva del gruppo o la sua liquidita' a breve termine; h) il rapporto, la correlazione e l'interazione tra i fattori di rischio presenti nelle varie entita' del gruppo e ogni potenziale ricaduta della concentrazione dei rischi in una determinata area di attivita'; i) le informazioni quantitative sulla concentrazione di rischio e l'effetto sull'impresa e sul gruppo nonche' sull'effetto dei contratti di riassicurazione; j) l'individuazione dell'elemento interessato quale attivita', passivita' o voce fuori bilancio.
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| Art. 23
Valutazione a fini di solvibilita' - attivita'
1. Con riguardo alla sezione «D.1 Attivita'», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 310 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni: a) laddove siano rilevate attivita' fiscali differite rilevanti, una descrizione delle modalita' con le quali l'impresa valuta la probabilita' di redditi imponibili futuri, ove applicabile, e rileva l'importo e gli orizzonti temporali previsti per l'annullamento delle differenze temporanee; b) sulla eventuale mancata indicazione di un valore massimo di eventuali garanzie illimitate riportate nel modello quantitativo di vigilanza S.03.03 quale definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.
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| Art. 24
Valutazione a fini di solvibilita' - riserve tecniche
1. Con riguardo alla sezione «D.2 Riserve tecniche», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 310 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al calcolo delle riserve tecniche: a) la descrizione dettagliata delle metodologie attuariali e delle ipotesi utilizzate, ivi incluse le eventuali semplificazioni adottate, anche nel calcolo dei premi futuri e del margine di rischio, con relativa allocazione alle singole aree di attivita'; b) l'illustrazione delle ragioni a sostegno dell'adeguatezza delle metodologie adottate e di eventuali modifiche significative ad esse apportate rispetto alla natura, portata e complessita' dei rischi dell'impresa; c) una descrizione dei limiti di un contratto applicati nell'ambito di ogni area di attivita' e i dettagli di tutti i contratti esistenti che includono rinnovi significativi; d) i dettagli delle principali opzioni e garanzie, del loro impatto sul calcolo delle riserve tecniche nonche' della relativa evoluzione; e) una sintesi delle modifiche sostanziali del livello delle riserve tecniche rispetto all'ultima relazione e relative cause, con particolare riguardo al fondamento logico delle modifiche significative apportate alle ipotesi adottate; f) le modifiche significative nei tassi di estinzione anticipata; g) il dettaglio dei gruppi di rischi omogenei utilizzati; h) eventuali raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare alle procedure interne in relazione ai dati considerati rilevanti; i) informazioni su eventuali carenze significative di dati e relativi aggiustamenti; j) una descrizione delle riserve tecniche che sono state calcolate come elemento unico; k) la descrizione del punto in cui e' stata effettuata la scomposizione (c.d. unbundling) per i contratti rilevanti; l) le caratteristiche del generatore di scenari economici, fra cui la spiegazione delle modalita' con le quali e' stata raggiunta la coerenza con il tasso di interesse privo di rischio e le ipotesi di volatilita' scelte; m) se sono utilizzate le relative misure, la descrizione delle valutazioni di cui all'art. 30-bis, comma 6, lettere a), b) e c) del Codice. Se l'azzeramento dell'aggiustamento di congruita' o dell'aggiustamento per la volatilita' comporta il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilita', l'analisi delle misure applicabili in tale situazione per ristabilire il livello dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio al fine di ripristinare il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilita'; n) le caratteristiche del metodo di calcolo degli importi significativi recuperabili dai contratti di riassicurazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla relazione periodica all'IVASS di gruppo. 3. Con riguardo alla sezione «D.2 Riserve tecniche», la relazione periodica all'IVASS di gruppo oltre alle informazioni indicate dagli articoli 310 e 372 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al calcolo delle riserve tecniche di gruppo: a) eventuali aggiustamenti significativi operati sulle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e riassicurazione a livello individuale per il calcolo delle riserve tecniche di gruppo, compresa l'eliminazione delle operazioni infragruppo; b) se il gruppo applica le misure relative alle garanzie di lungo termine o le misure transitorie, l'impatto degli aggiustamenti a livello di gruppo sulle misure applicate dalle singole imprese; c) basi, metodi e ipotesi utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e incluse nel calcolo delle riserve tecniche di gruppo, anche qualora si applichino, ove consentito, disposizioni di un regime di solvibilita' ritenuto equivalente.
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| Art. 25
Valutazione a fini di solvibilita' - voci fuori bilancio
1. Con riguardo alle sezioni «D.1. Attivita'» e «D.3 Altre passivita'», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 310 degli Atti delegati, include anche una descrizione di qualsiasi altra rilevante attivita' o passivita' fuori bilancio non riportata nel modello quantitativo di vigilanza S.03.01 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.
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| Art. 26
Gestione del capitale
1. Con riguardo alla sezione «E.1 Fondi propri», la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'art. 311 degli Atti delegati, comprende anche le informazioni dettagliate sugli importi delle distribuzioni agli azionisti. 2. Con riguardo alla sezione «E.2 Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo», la relazione periodica all'IVASS, oltre a contenere le informazioni indicate dall'art. 311 degli Atti delegati, spiega le modalita' con le quali l'uso di una semplificazione con impatto significativo sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' sulla base della formula standard e' giustificato dalla natura, portata e complessita' dei rischi assunti dall'impresa.
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| Art. 27
Integrazioni
1. L'impresa integra le informazioni trasmesse sulla base del regolamento di esecuzione UE 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 e del presente regolamento con le ulteriori informazioni individuate dall'IVASS come necessarie all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e che l'IVASS rende note unitamente alla periodicita' e alle istruzioni per la relativa trasmissione.
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| Art. 28
Limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno
1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana non appartenente a un gruppo che intende beneficiare della limitazione dell'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno ai sensi dell'art. 47-quater, comma 3 del Codice, comunica all'IVASS tale intenzione almeno 60 giorni prima della data di riferimento dell'informativa. 2. La comunicazione di cui al comma 1 include: a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione, secondo i requisiti previsti dall'art. 47-quater, comma 3 del Codice; b) la politica sulle informazioni da rendere all'IVASS di cui all'art. 30, comma 5, del Codice e di cui all'art. 17 del regolamento. 3. L'IVASS, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi alla limitazione prospettata, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 47-quater, commi 3, 5, 6 e 11 del Codice. 4. La limitazione individuata con le modalita' di cui al presente articolo si presuppone confermata fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. L'impresa da' evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all'IVASS.
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| Art. 29 Limitazioni o esoneri dall'obbligo di informativa periodica su base analitica
1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana non appartenente a un gruppo, che intende beneficiare delle limitazioni o dell'esonero dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza ai sensi dell'art. 47-quater, comma 7 del Codice, comunica all'IVASS tale intenzione almeno sessanta giorni prima della data di riferimento dell'informativa. 2. La comunicazione di cui al comma 1 include: a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione o esonero, secondo i requisiti previsti dall'art. 47-quater, comma 7 del Codice; b) la politica sulle informazioni da rendere all'IVASS di cui all'art. 30, comma 5, del Codice e di cui all'art. 17 del regolamento. 3. L'IVASS, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi alle limitazioni o all'esonero prospettati, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 47-quater, commi 7, 9, 10 e 11 del Codice. 4. Le limitazioni o l'esonero individuati con le modalita' di cui al presente articolo si presuppongono confermati fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. L'impresa da' evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all'IVASS.
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| Art. 30
Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi
1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana appartenente a un gruppo che intende beneficiare delle limitazioni o dell'esonero di cui all'art. 47-quater, commi 4 o 8, del Codice comunica all'IVASS tale intenzione almeno sessanta giorni prima della data di riferimento dell'informativa per la quale essa intende beneficiare di limitazioni o esoneri. La comunicazione include: a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione o dell'esonero, secondo i requisiti previsti dall'art. 47-quater, commi 3 o 7 e 11 del Codice; b) la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS di cui all'art. 30, comma 5, del Codice e di cui all'art. 17 del regolamento. 2. L'IVASS entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, avuto riguardo anche all'eventuale parere dell'autorita' di vigilanza sul gruppo ove diversa dall'IVASS, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi alle limitazioni o all'esonero prospettati, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 3. Se la comunicazione di cui al comma 1 e' presentata da tutte le imprese appartenenti a un medesimo gruppo e non sussistono elementi ostativi ai sensi del comma 2, l'IVASS, ai sensi dell'art. 216-octies del Codice, puo' estendere a livello di gruppo le limitazioni o l'esonero di cui all'art. 47-quater, commi 3 o 7, del Codice, dandone tempestiva comunicazione all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice. 4. Le limitazioni o l'esonero individuati con le modalita' di cui al presente articolo si presuppongono confermati fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa o delle imprese interessate, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. L'impresa da' evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all'IVASS.
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| Art. 31
Notifica della frequenza della relazione periodica all'IVASS
1. La relazione periodica e' trasmessa alla fine di ogni esercizio nei termini previsti dall'art. 312, paragrafo 1, degli Atti delegati. L'IVASS notifica all'impresa non appena possibile, e comunque non oltre tre mesi prima della chiusura dell'esercizio, ogni decisione che identifica una frequenza inferiore a quella annuale per la trasmissione della menzionata relazione. 2. La relazione periodica di gruppo e' trasmessa alla fine di ogni esercizio nei termini previsti dall'art. 373 degli Atti delegati. L'IVASS notifica all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, entro i termini di cui al comma 1, ogni decisione che identifica una frequenza inferiore a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica di gruppo.
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| Art. 32
Informazioni periodiche da fornire all'IVASS a seguito di eventi predefiniti
1. I soggetti di cui all'art. 3 danno immediata comunicazione all'IVASS di ogni evento che possa ragionevolmente comportare o abbia gia' comportato cambiamenti sostanziali dell'attivita' e dei risultati, del sistema di governance, del profilo di rischio nonche' della condizione finanziaria e di solvibilita' dell'impresa o del gruppo.
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| Art. 33
Esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione
1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana che intende beneficiare dell'esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione ai sensi dell'art. 47-octies, comma 1 del Codice, comunica all'IVASS tale intenzione almeno novanta giorni prima della data di pubblicazione della Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria. 2. La comunicazione di cui al comma 1 include: a) le motivazioni e la documentazione a sostegno dell'esonero, secondo i requisiti previsti dall'art. 47-octies, comma 1, lettere a) e b), e comma 4 del Codice; b) la politica sull'informativa al pubblico di cui all'art. 5. 3. L'IVASS, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esonero prospettato, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 47-octies del Codice. L'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni sono riportate nella Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria ai sensi dell'art. 47-octies, comma 2.
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| Art. 34
Divieto di accordi di riservatezza
1. L'impresa non puo' stipulare accordi che la vincolano alla segretezza o riservatezza delle informazioni che devono essere rese pubbliche nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria.
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| Art. 35 Utilizzo di riferimenti ad altre informazioni nella Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
1. L'impresa che intende, ai sensi dell'art. 47-octies, comma 3, del Codice, utilizzare o far riferimento, nella Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, a informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, presenta all'IVASS specifica istanza di autorizzazione almeno novanta giorni prima della data di pubblicazione della Relazione. 2. Nell'istanza di cui al comma 1, l'impresa: a) descrive le informazioni cui far riferimento e le modalita' con cui sarebbero introdotti i riferimenti nell'ambito della Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria; b) invia la politica sull'informativa al pubblico di cui all'art. 5 ed illustra le considerazioni a sostegno del fatto che le informazioni di cui alla lettera a) sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'art. 47-septies del Codice. 3. L'IVASS si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
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| Art. 36
Relazione unica sulla solvibilita' e condizione finanziaria
1. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 2 dell'art. 216-novies del Codice, l'ultima societa' controllante italiana comunica all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della data di riferimento della relazione, l'intenzione di trasmettere una relazione unica sulla solvibilita' e condizione finanziaria che contenga sia le informazioni a livello di gruppo sia quelle relative a ciascuna delle imprese controllate. 2. L'IVASS, in coerenza con le disposizione dell'art. 216-novies del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine alla comunicazione di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. 3. L'IVASS entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, comunica all'ultima societa' controllante italiana di cui al comma 210, comma 2 del Codice l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esercizio della facolta' di cui al comma 1. 4. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima societa' controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. L'ultima societa' controllante italiana da' evidenza della valutazione condotta nella relazione periodica all'IVASS. Una nuova comunicazione sara' comunque necessaria nel caso di variazione delle societa' incluse nella relazione unica sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria.
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| Art. 37
Formato e controlli dei modelli per l'informativa quantitativa
1. L'impresa comunica le informazioni incluse nei modelli di informativa quantitativa tenendo in considerazione la rappresentazione strutturata dei dati (cd. Data Point Model), le regole di validazione dei dati pubblicate dall'EIOPA e le ulteriori indicazioni tecniche pubblicate sul sito internet dell'IVASS.
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| Art. 38
Relazione periodica all'IVASS: riferimenti ad altri documenti
1. Quando nella relazione periodica per l'autorita' di vigilanza, l'impresa si trova a dover fornire informazioni gia' trasmesse all'IVASS, puo' fare riferimento ad esse, a condizione che siano equivalenti, nella natura e nella portata, a quelle richieste e che il riferimento alla documentazione gia' trasmessa sia preciso e puntuale. 2. L'impresa non puo' fare riferimento ad altri documenti che non sono oggetto di comunicazione all'IVASS.
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| Art. 39
Approvazione delle informazioni trasmesse all'IVASS
1. La relazione periodica all'IVASS e i modelli di informativa quantitativa trimestrale e annuale sono approvati dall'organo amministrativo prima della loro trasmissione all'IVASS. 2. L'approvazione dei modelli di informativa quantitativa trimestrale, prima della trasmissione all'IVASS, puo' essere delegata dall'organo amministrativo ad un membro dell'Alta Direzione. Il soggetto delegato riferisce tempestivamente all'organo amministrativo in merito ai dati quantitativi significativi contenuti nei modelli.
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| Art. 40
Disposizioni transitorie
1. La relazione periodica all'IVASS e' trasmessa per la prima volta in relazione all'esercizio 2016. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 36 relativa all'esercizio della facolta' di cui al comma 2 dell'art. 216-novies del Codice e' fissato al 28 febbraio 2017. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonche' i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione).
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| Art. 41
Pubblicazione
1. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
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| Art. 42
Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le procedure individuate negli articoli 28, 29 e 30 sono applicabili per la prima volta con riferimento alla informativa relativa al primo trimestre dell'esercizio 2017. Roma, 6 dicembre 2016
p. il Direttorio integrato Il presidente Rossi
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