Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2016 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 10 agosto 2016 |
Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia - Reggio Calabria (CUP J61H03000100001) - Sottoprogetto «SP13 - Costruzione galleria subalvea Torrente Fiumicello». Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 40/2016). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; Viste le delibere 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirrenico - Nord Europa», la voce «Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania», e 1° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo», l'intervento «Battipaglia - Paola - Reggio C., adeguamento Tecnologico»; Considerato che in data 8 agosto 2014 e' stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 maggio 2015, n. 158; Vista la delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2016 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) che, nella «Tabella A Portafoglio investimenti in corso e programmatici - A04 Potenziamento e sviluppo infrastrutturali rete convenzionale/alta capacita'», nell'ambito del «Core network corridor - Corridoio Scandinavia - Mediterraneo tratta Napoli-Salerno-Reggio Calabria» include il progetto ferroviario «Interventi al adeguamento tecnologico e infrastrutturali per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia-Reggio Calabria» con un costo di 230 milioni di euro, interamente disponibili; Considerato che l'aggiornamento 2016 del medesimo Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., sul quale questo Comitato e' chiamato ad esprimere parere nella odierna seduta, conferma quanto gia' riportato nell'aggiornamento 2015 relativamente all'intervento in oggetto; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che all'art. 6 prevede che il Ministro delegato, d'intesa con gli altri ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un «Contratto istituzionale di sviluppo» (da ora in avanti anche «CIS») che individua risorse, responsabilita', tempi e modalita' per l'attuazione degli interventi come disciplinato dalla delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 80/2011), e che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel citato CIS sono disciplinate dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente le infrastrutture strategiche; Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha individuato, tra le infrastrutture strategiche nazionali del Piano nazionale per il Sud, nell'ambito della «tavola 5 - Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria», l'intervento «Velocizzazione Battipaglia - Paola - Reggio Calabria» con un costo di 230 milioni di euro, interamente disponibili, e che in data 18 dicembre 2012 e' stato sottoscritto il CIS per la realizzazione di detto intervento, con copertura finanziaria a valere sulle risorse del contratto di programma 2007-2011 - aggiornamento 2010-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI; Considerato che l'art. 5, comma 1, del sopra citato CIS, prevede che il rispetto del cronoprogramma delle attivita' in allegato 3 costituisca elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del programma di interventi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti; l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea»; l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n, 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto agli articoli 214, comma 11, e 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto CCASGO ha esposto le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la delibera 8 marzo 2013, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 184/2013), con la quale questo Comitato, ha approvato il progetto definitivo di alcuni «Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia - Reggio Calabria», ad eccezione dell'intervento «SP13 costruzione galleria subalvea torrente Fiumicello»; Vista la proposta di cui alla nota 3 maggio 2016, n. 17494, assunta al protocollo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) 6 maggio 2016 ai numeri 2279, 2280, 2281, 2282, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento «Costruzione galleria subalvea torrente Fiumicello», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria; Viste le note 6 maggio 2016, n. 2599, 19 luglio 2016, n. 3911, 26 luglio 2016, n. 4089 e 4 agosto 2016, n. 4295, con le quali il suddetto Ministero ha trasmesso integrazioni e chiarimenti istruttori; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che la linea Battipaglia - Reggio Calabria costituisce l'asse di collegamento fondamentale per connettere le regioni del Sud con il Centro e il Nord Italia e con l'Europa; che il progetto complessivo degli «Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia - Reggio Calabria» si prefigge l'obiettivo di aumentare le prestazioni della esistente linea Battipaglia - Reggio Calabria e l'affidabilita' dell'infrastruttura, sia come sede e opere d'arte che come impianti tecnologici, adeguandola, ove possibile, agli standard di esercizio piu' recenti; che il progetto complessivo comprende interventi diversi che sono stati articolati in 14 sottoprogetti funzionali, di cui 10 ricadenti nel territorio della regione Calabria, per un costo complessivo di circa 200 milioni di euro, e 4 ricadenti nel territorio delle Regioni Basilicata e Campania, per un costo complessivo di circa 30 milioni di euro e che includono con il codice SP 13 la «costruzione galleria subalvea torrente Fiumicello»; che con la delibera n. 11/2013 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo degli «Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia - Reggio Calabria» SP11, SP12, SP02, SP03, SP04 e SP08 mentre i restanti interventi, a carattere tecnologico e ricadenti in aree ferroviarie, non necessitavano di procedure autorizzative; che, in occasione della approvazione del progetto definitivo di cui sopra, questo Comitato ha formulato alcune prescrizioni tra cui in particolare le prescrizioni nn. 3.1, 3.3, e 3.5, concernenti i) la conferma, della non assoggettabilita' del progetto SP13 alla procedura VIA; ii) la proposta di approvazione del progetto stesso a questo Comitato, non appena ottenuto il parere di VIA; iv) la formalizzazione dell'esito delle indagini archeologiche; che il progetto SP13 ora in esame riguarda il binario dispari del tratto compreso tra Ascea e Pisciotta della linea Battipaglia - Reggio Calabria e consiste nella eliminazione dell'attuale ponte a travata metallica del tratto in scoperto tra le gallerie naturali «Telegrafo» (lato Ascea) e «Fiumicello» (lato Pisciotta) e nella realizzazione di una galleria artificiale subalvea per l'intero tratto compreso tra le due gallerie; che per sormontare la nuova galleria artificiale, l'alveo del torrente sara' sollevato, innalzando la quota di scorrimento di circa 10 m in corrispondenza dell'attuale attraversamento ferroviario, per poi ritornare attraverso un sistema di 5 salti idraulici alla quota esistente a valle dello stesso; che l'intervento si rende necessario a causa delle conseguenze del movimento franoso in atto sul versante sovrastante la galleria Fiumicello e che interessano l'alveo dell'omonimo torrente e il tratto in scoperto tra le gallerie naturali della linea ferroviaria; che con la delibera n. 11/2013 questo Comitato, al citato punto 3.3, ha disposto che non appena ottenuto il parere relativo alla VIA, il progetto definitivo del sottoprogetto SP13 fosse sottoposto allo stesso Comitato ai fini della approvazione ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006; che l'approvazione del sottoprogetto in esame si inserisce nell'ambito della procedura di approvazione del progetto complessivo degli «Interventi adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria», di cui alla richiamata delibera n. 11/2013; che la conferenza di servizi e' stata, convocata per il giorno 30 aprile 2012; che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si e' espresso favorevolmente sul progetto nel suo complesso in data 10 settembre 2012, prescrivendo per il sottoprogetto in esame, sotto il profilo della tutela del paesaggio, la sottoposizione dei progetti esecutivi all'esame della Soprintendenza di settore e, sotto il profilo della tutela dei beni archeologici, l'esecuzione di saggi preventivi sotto la sorveglianza della medesima Soprintendenza; che la Regione Campania, con nota del 6 novembre 2012 della A.G.C. Trasporti e viabilita' ha espresso parere favorevole ai fini trasportistici e con nota del 6 luglio 2012 della A.G.C. Lavori pubblici ha ritenuto che non sussistessero motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, indicando che RFI dovesse farsi carico della manutenzione da prevedersi con apposito piano; che l'Autorita' di bacino regionale sinistra Sele, a febbraio 2012 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla compatibilita' idrogeologica dell'intervento; che l'ente Parco Nazionale del Cilento, con nota del 20 dicembre 2011, ha rilasciato il proprio nulla osta e che i comuni di Ascea e Pisciotta hanno espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico in merito al sotto progetto in esame; che il progetto definitivo in esame e stato oggetto di pubblicazione sul sito VIA-VAS della Regione Campania, come evidenziato ne «Il Mattino» di Napoli del 19 dicembre 2013, e che la Regione Campania, con decreto dirigenziale dell'U.O.D: 7 - Valutazioni ambientali n. 202 del 27 novembre 2014, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, di valutazione di impatto ambientale; che, in ragione dell'importo dei lavori, pari a 7,49 milioni di euro, non risulta obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che non e' richiesta l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera in quanto gli interventi sono interni all'area ferroviaria esistente e, non essendo previste espropriazioni di aree, non occorre apporre il vincolo preordinato all'esproprio e disporre la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'; che, in particolare, il Ministero conferma che anche per i lavori di sistemazione idraulica a monte e a valle della galleria subalvea non e' richiesta l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera, in quanto si tratta di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di linea in esercizio e l'opera di sistemazione idraulica del torrente, e' da intendersi come parte integrante della galleria artificiale e non come opera a se' stante; che il Ministero non riferisce in merito all'esistenza di interferenze e indica gli elaborati del progetto definitivo relativi alle occupazioni temporanee; che la prescrizione n. 3.1 della delibera n. 11/2013 risulta ottemperata in quanto con nota 26 agosto 2010, n. 20492, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ritenuto che gli interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia - Reggio Calabria non rientrassero tra quelli da assoggettare alla procedura di VIA; che la prescrizione n. 3.5 della delibera n. 11/2013 risulta ottemperata in quanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce gli esiti delle indagini archeologiche effettuate per i sottoprogetti SP3 e SP12, precisa che sono in corso i lavori del sottoprogetto SP12 ed evidenzia che fino ad ora non si sono registrati ritrovamenti archeologici. Con riferimento al sottoprogetto in esame il suddetto Ministero comunica che a seguito di un sopralluogo congiunto di RFI e della Soprintendenza archeologica di Salerno del 27 marzo 2012 si e' ritenuto «sufficiente seguire i lavori di scavo necessari per l'alloggiamento dei gabbioni metallici», senza prescrivere saggi archeologici; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in casa di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; che la prescrizione contraddistinta con il n. 8, formulata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, prevede che sotto il profilo della tutela paesaggistica, in attuazione dell'art. 19 del decreto ministeriale 4 ottobre 1997, i progetti esecutivi degli interventi da realizzarsi in deroga alla normativa di zona, debbano essere sottoposti all'esame della Soprintendenza di settore al fine di recepire le eventuali ulteriori indicazioni e prescrizioni; che la prescrizione contraddistinta con il n. 9, formulata dal suddetto Ministero, prevede che, sotto il profilo dei beni archeologici, devono essere eseguiti saggi preventivi a cura di ditta qualificata per lo scavo archeologico sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza di settore, alla quale dovra' essere comunicato tempestivamente l'inizio dei lavori; che detta prescrizione non e' in linea con quanto deciso in occasione del citato sopralluogo effettuato da RFI e dalla Soprintendenza archeologica di Salerno pur mantenendo la sua attualita', posto che e' stata formulata dopo il citato sopralluogo del 27 marzo 2012; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sollecitato in proposito, ha concordato con la sua rimozione; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore e' Rete ferroviaria italiana S.p.A.; che, la procedura di affidamento sara' l'appalto ai sensi del citato decreto legislativo n. 50/2016; che il cronoprogramma aggiornato delle attivita' prevede un arco temporale di 25 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale al collaudo dell'opera; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo del sottoprogetto in esame e' pari a € 7.490.000 ed e' ricompreso nel piu' ampio importo di € 230.000.000 relativo al progetto complessivo di interventi di cui alla delibera n. 11/2013; che il relativo quadro economico sintetico e' cosi' articolato:
================================================================= | Voce | Importo (euro) | +=================================+=============================+ |Opere civili | 5.570.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Sovrastruttura ferroviaria | 120.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Impianti tecnologici | 120.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Totale lavori | 5.810.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Oneri per la sicurezza | 180.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Totale lavori e oneri per la | | |sicurezza | 5.990.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Progettazione (preliminare, | | |definitiva, verifica esecutiva) | 430.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Progettazione esecutiva | 90.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Opere ristoro socio-ambientale | 0| +---------------------------------+-----------------------------+ |Contributi di legge | 10.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Direzione lavori/collaudo | 70.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Costi interni RFI | 80.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Acquisizione aree | 20.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Fornitura materiali RFI | 40.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Trasporti | 50.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Imprevisti | 580.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Spese generali | 130.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Totale somme a disposizione | 1.500.000| +---------------------------------+-----------------------------+ |Totale | 7.490.000| +---------------------------------+-----------------------------+ che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha precisato che l'importo di 20.000 euro per «acquisizione aree» e riferito alla previsione di pagamento di sola indennita' di occupazione temporanea di aree private per l'accesso e l'operativita' del cantiere mentre la voce «Opere ristoro socio ambientale e' riportata con importo pari a zero in quanto dette opere non sono previste e/o le prescrizioni ricevute di natura ambientale non comportano oneri di investimento bensi' soltanto costi manutentivi in conto esercizio; che l'accoglimento delle prescrizioni non comporta incrementi del costo dell'intervento; che la copertura finanziaria del sottoprogetto in esame, come pure quella dell'intero complesso di interventi di cui alla delibera n. 13/2011, e' a carico delle risorse del vigente contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e RFI e che la copertura finanziaria dell'IVA e' direttamente a carico di RFI; che i fabbisogni finanziari annuali per cassa sono i seguenti
============================================= | Anno | Importo (euro) | +=============+=============================+ |2016 | 200.000| +-------------+-----------------------------+ |2017 | 3.800.000| +-------------+-----------------------------+ |2018 | 3.490.000| +-------------+-----------------------------+ |Totale | 7.490.000| +-------------+-----------------------------+
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;
Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo 1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., e' approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, il progetto definitivo del sottoprogetto «SP13 Costruzione galleria subalvea del torrente Fiumicello» nell'ambito degli «Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia - Reggio Calabria». 1.2 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di € 7.490.000, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1. 1.4 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato 1. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3. li Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 2. Copertura finanziaria La copertura finanziaria e assicurata dalle risorse del contratto di programma 2007- 2011 aggiornamento 2010-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. allocate sul progetto di investimento «Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia - Reggio Calabria», e pari a complessivi € 230.000.000 e confermate nell'aggiornamento 2015 del contratto di programma 2012-2016 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., sul quale questo Comitato si e espresso con la delibera n. 112/2015. 3. Altre disposizioni 3.1 L'intervento sara' affidato in appalto ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in esito alla gara di appalto, dovra' trasmettere a questo Comitato e al Ministero dell'economia e delle finanze quadro economico aggiornato con evidenziate le economie di gara conseguite. 3.2 Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso dell'attuazione dell'intervento, dovra' relazionare in merito agli eventuali importi per contenzioso e alla loro copertura in accordo con il quadro economico trasmesso. 3.3 La prescrizione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo contrassegnata con il numero 9 nell'allegato «foglio condizioni» di cui alla nota 3 maggio 2016, n. 17494, e' eliminata. 3.4 La prescrizione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo contrassegnata con il numero 8 nell'allegato «foglio condizioni» di cui alla nota 3 maggio 2016, n. 17494, e' riformulata come segue: Sotto il profilo della tutela paesaggistica, in attuazione dell'art. 19 del decreto ministeriale 4 ottobre 1997, i progetti esecutivi degli interventi, da realizzarsi in deroga alla normativa di zona devono essere sottoposti all'esame della Soprintendenza di settore. 3.5 Il nuovo contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. dovra' dare evidenza dell'intervento «SP13 Costruzione galleria subalvea torrente Fiumicello», che ora risulta ricompreso nella voce «Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilita' della linea Battipaglia-Reggio Calabria» (Tabella A Investimenti in corso e programmatici - A04 - Potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale / alta capacita' - Core network corridor - Corridoio Scandinavia - Mediterraneo tratta Napoli - Salerno - Reggio Calabria). 4. Clausole finali 4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1. 4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 1.4. 4.3 Nel caso in cui la pubblicazione del bando di gara intervenga oltre i termini di cui all'art. 166, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' darne comunicazione a questo Comitato, ai fini della eventuale adozione delle determinazioni previste dal medesimo articolo. 4.4 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 4.5 Il soggetto aggiudicatone inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto Allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 4.6 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che ponga adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e subaffidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'Allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. 4.7 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. 4.8 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 4.9 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 10 agosto 2016
Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3032
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| Allegato 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELL'AFFIDABILITA' DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA SOTTOPROGETTO «SP13 - COSTRUZIONE GALLERIA SUBALVEA TORRENTE FIUMICELLO».
Progetto definitivo Prima parte - Prescrizioni. 1. Garantire una manutenzione periodica del torrente nel tratto di 1,2 km interessato dall'intervento al fine di assicurare l'efficienza idraulica dell'opera (mantenimento della sezione di deflusso delle acque). (Regione Campania - Valutazioni ambientali - Autorita' ambientale). 2. Utilizzare specie autoctone e adatte alla fascia fito-climatica presente, per le piantumazioni previste lungo l'asta torrentizia e ricorrere, in fase di monitoraggio, a tutte le azioni volte a garantire una copertura vegetazionale omogenea. (Regione Campania - Valutazioni ambientali - Autorita' ambientale). 3. RFI S.p.A. deve farsi carico della manutenzione delle opere. (Regione Campania - Settore provinciale del Genio civile di Salerno). 4. Il piano di manutenzione deve comprendere la pulizia periodica del corso d'acqua per un tratto sufficientemente esteso a monte e a valle delle opere, con restituzione dei sedimenti alla dinamica fluviale del tratto di valle. (Regione Campania - Settore provinciale del Genio civile di Salerno). 5. Il piano di manutenzione deve essere esteso anche alle opere idrauliche di protezione delle strutture dell'attraversamento su ponte del binario pari a valle dell'intervento di progetto dove e' opportuno salvaguardare la pila del ponte ferroviario in alveo Fiumicello in caso di trasporto solido da monte generato da eventuali movimenti franosi e/o fenomeni di sovralluvionamento. (Regione Campania - Settore provinciale del Genio civile di Salerno). 6. Il piano di manutenzione, da redigersi in fase di progettazione esecutiva, deve contenere dettagliate misure, sia in termini operativi che temporali, finalizzate alla manutenzione dell'intero tratto di progetto, che assicuri il mantenimento della sezione di deflusso delle acque. (Autorita' di bacino regionale Sinistra Sele). 7. RFI S.p.A. deve inviare all'Autorita' di bacino regionale Sinistra Sele il programma di monitaraggio che sara' predisposto e correlato all'opera. (Autorita' di bacino regionale Sinistra Sele). 8. Sotto il profilo della tutela paesaggistica, in attuazione dell'art. 19 del decreto ministeriale 4 ottobre 1997, i progetti esecutivi degli interventi, da realizzarsi in deroga alla normativa di zona, devono essere sottoposti all'esame della Soprintendenza di settore. (Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo). Seconda parte - Raccomandazioni. 1. Concordare con gli enti locali la progettazione in esecutivo dell'attivita' di recupero dell'assetto funzionale delle aree di cantiere da consegnare, qualora possibile ripristinate, agli enti stessi. 2. Tenere conto che le opere provvisorie necessarie per la cantierizzazione e per i siti di conferimento delle terre in esubero hanno la caratteristica di opere provvisorie e, in quanto tali, possono essere sempre variate ed approvate in sede locale di intesa tra il soggetto aggiudicatore, la Regione ed i Comuni e che, ugualmente, con procedure in sede locale, su richiesta dei Comuni, alla fine dei lavori possono essere trasformate in opere permanenti.
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| Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n, 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.
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